Sentenza 14 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/07/2022, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/07/2022
N. 01220/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01127/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2017, proposto da
IL LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Calabria 3;
contro
Comune Ugento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
per l'annullamento
- della nota (prot. n. 11898) del 9.06.2017 notificata in pari data, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Ugento, avente ad oggetto “Istanza di concessione demaniale del 3 dicembre 2000 prot. n. 31087;
-della nota prot. n. 4970 del 5-3-2012 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, con cui l'Ufficio comunicava che l'istanza di concessione demaniale del ricorrente non poteva trovare accoglimento in quanto “ l'A.c. non può rilasciare concessione demaniale in assenza della procedura di evidenza pubblica e l'area interessata è stata giudicata dall'Amministrazione idonea all'insediamento di una spiaggia libera con servizi nel P.C.C. adottato”;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Ugento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 la Cons.dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ impugnata l’epigrafata nota con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Ugento prot. n. 11898 del 9-6-2017 ha rigettato l’istanza del 5 dicembre 2000 prot. n. 31087, formulata dal ricorrente al fine di ottenere il rilascio di una concessione demaniale marittima, per la realizzazione di uno stabilimento balneare stagionale.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I.ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI; FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE (VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/1990; LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 17/2015; P.C.C. COMUNE DI UGENTO); ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE; CONTRADDITORIETA’ E ILLOGICITA’ MANIFESTA; SVIAMENTO DAL POTERE; ELUSIONE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO. II.ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI; ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE (VIOLAZIONE L. N. 241/1990; LEGGE REG. PUGLIA N. 17/2015; P.C.C. DEL COMUNE DI UGENTO); ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE; CONTRADDITORIETA’ E ILLOGICITA’ MANIFESTA; TRAVISAMENTO DEL FATTO.
Il 26 settembre 2019 si è costituito in giudizio il Comune di Ugento eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
1.2. All’udienza in camera di consiglio dell’11.10.2017 il ricorrente ha rinunciato alla richiesta della misura cautelare.
Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
All’udienza pubblica del 23.6.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
2.1. Giova una breve ricostruzioni dei fatti oggetto della presente controversia.
Il ricorrente in data 5-12-2000 ha presentato al Comune di Ugento una istanza, acquisita al protocollo comunale al numero 31087, finalizzata ad ottenere la concessione di un’area demaniale sita in Torre San Giovanni, dell’estensione di 2.000 mq e contraddistinta catastalmente al fg. 97, p.lla 4150, per la realizzazione di uno stabilimento balneare, alla quale, in data 5-3-2012, prot.4970, il Comune predetto ha opposto un diniego in ragione della sensibilità del tratto di costa interessato dal fenomeno erosivo e della limitata residualità di spiagge libere.
Avverso tale provvedimento insorgeva il ricorrente innanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 1240/2012, respingeva il ricorso.
Con decisione del 5 aprile 2017 il Consiglio di Stato, investito dell’appello proposto dal ricorrente, annullava il suindicato provvedimento di rigetto ravvisando un difetto di istruttoria e, per l’effetto, assegnava al Comune di Ugento, titolare esclusivo del potere provvedimentale, il termine di 60 giorni per dare esecuzione alla sentenza.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Comune di Ugento ha proceduto al riesame della domanda, in esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato, denegando il rilascio della concessione demaniale “ in assenza della procedura di evidenza pubblica di cui all’art. 8 della L.R. n. 17/2015 ….. si aggiunga, sotto altro profilo, che l’area interessata è stata giudicata dall’Amministrazione idonea solo all’insediamento di una spiaggia libera con servizi e non di uno stabilimento balneare, e ciò allo scopo di limitare lo spazio da sottrarre alla libera fruizione: in funzione di tale possibile utilizzo, è stata inserita tra le aree concedibili quale S.L.S. nel Piano Comunale delle Coste adottato ”.
2.2. In primo luogo, devono essere dichiarate inammissibili le censure con le quali il ricorrente lamenta la violazione e/o elusione del giudicato rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art.113 c.p.a., vieppiù considerando che, quanto alla dedotta contraddittorietà rispetto alla citata sentenza del Consiglio di Stato, quest’ultimo ha accolto l’appello solo per difetto di istruttoria e di motivazione, facendo salva ( e a ben vedere disponendo) la riedizione del potere da parte dell’A.C.
3. Il ricorso è comunque infondato nel merito e deve essere respinto.
3.1. L’art. 8 della L.R. n. 17/2015 prevede, ai commi 2 e 3, quanto segue: «2 . La concessione è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.
3. La procedura di selezione del concessionario è avviata in seguito a bando pubblico che deve in ogni caso specificare:
a) le modalità di presentazione della domanda, secondo le specifiche SID e la documentazione tecnica a corredo della stessa;
b) termini di presentazione della domanda e della documentazione;
c) i requisiti minimi (morali e in materia di tutela antimafia) di partecipazione alla gara che devono sussistere in capo agli interessati (persona fisica o persona giuridica) al momento di presentazione della domanda;
d) le cause di esclusione;
e) i parametri di selezione delle offerte, con particolare riguardo agli investimenti finalizzati al risparmio energetico, al recupero idrico e all’uso di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico;
f) la composizione della commissione giudicatrice ».
La norma, in definitiva, prevede in termini generali, quanto alle concessioni demaniali marittime, lo strumento di selezione della procedura di gara a evidenza pubblica, senza distinguere a seconda che venga in rilievo una concessione con destinazione ‘balneare’ - cioè funzionale alla realizzazione di uno stabilimento balneare o di una spiaggia libera attrezzata - o meno (T.a.r. Puglia Lecce, I, 3 giugno 2020, n. 577).
Peraltro, l’’art. 8 della Legge Regionale n. 17/2015… prescrive che: “ Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia. La concessione è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza ”.
La L.R. 10 aprile 2015, n. 17, in generale rivolta a dettare la ‘ Disciplina della tutela e dell’uso della costa ’ ha inteso, invero perseguire, come risulta dalla relativa relazione di accompagnamento, oltre il “rispetto della direttiva servizi 2006/123/CE e conformazione al diritto comunitario per quanto riguarda l’impossibilità del rinnovo automatico delle concessioni demaniali e del diritto di preferenza accordato al concessionario uscente in sede di rinnovo”, anche quello, più ampio e generale, di “garantire il rispetto dei principi, di rango comunitario e nazionale, di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, libera concorrenza nel procedimento di rilascio delle concessioni demaniali marittime di competenza comunale, attraverso procedure di evidenza pubblica”.
3.2. Applicando le suindicate coordinate normative, osserva il Tribunale che il provvedimento impugnato ha correttamente negato il rilascio della richiesta concessione demaniale in via diretta, in quanto, in conformità alla normativa regionale ed ai noti principi comunitari in subiecta materia, la stessa è assoggettata obbligatoriamente alla procedura ad evidenza pubblica prescritta dall’art. 8 della ridetta L.R. 17/2015.
Tale motivazione, da sola, è sufficiente a reggere la legittimità del provvedimento.
3.3. Non colgono nel segno neppure le censure con le quali parte ricorrente lamenta l’inadempienza del Comune di Ugento in ordine alla mancata attivazione della gara, avendo il ricorrente richiesto, con istanza del 5-12-2000, acquisita al protocollo comunale al numero 31087, la concessione (in via diretta) di un’area demaniale ben determinata (sita in Torre San Giovanni, dell’estensione di 2.000 mq e contraddistinta catastalmente al fg. 97, p.lla 4150), per la realizzazione di uno stabilimento balneare, impugnando il relativo rigetto e non già l’attivazione di una procedura di gara.
4.In definitiva, il provvedimento impugnato sfugge alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia e le ragioni della decisione) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO