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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/06/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9385 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto contratti bancari
TRA
in p.l.r.p.t. rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto Parte_1 di citazione dagli avv.ti Antonio Sciaudone e Augusto Imondi ed elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. alla via Mario Fiore n. 12,
- Parte attrice
E
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Antonio De Simone ed elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I,
- Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 [...]
contestando una serie di irregolarità relative al rapporto bancario Controparte_1 intrattenuto con la banca stessa.
In particolare, parte attrice esponeva che: la società nel 1997, contestualmente alla costituzione, apriva il conto corrente n. 1000/10010 (già 20604550168) presso la Filiale di Caserta con l' senza però ricevere mai una copia del contratto relativo Controparte_1
a tale conto corrente.
Nel corso dell'utilizzo del conto corrente, la convenuta applicava: 1)tassi di interesse CP_2 ritenuti ultra-legali con calcoli basati su un criterio di capitalizzazione trimestrale;
2) commissioni di massimo scoperto mai pattuite né dovute oltre ad addebiti di competenze non dovute.
Tanto premesso, la concludeva chiedendo di riconoscere un saldo positivo Parte_1 complessivo di € 335.652,38, a seguito della elisione di somme illegittimamente addebitate, tra cui: interessi ultra-legali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto e spese non dovute.
Si costituiva che impugnava e contestava l'avversa domanda in Controparte_1 quanto inammissibile ed improcedibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto con condanna al pagamento delle spese processuali.
All'udienza cartolare del 29.04.2025, il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 1° aprile 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice , all'esito della camera di consiglio, rilevata l'ora tarda e considerato che le parti rinunciavano ai termini ex art. 190 cpc, tratteneva la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il presente giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione più assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c e 118 disp.att. essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso,
Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n.
154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n.
21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Non verranno quindi esaminate la altre questioni sollevate da parte attrice, ma direttamente il merito della controversia. Sul contratto di conto corrente.
La domanda di parte attrice circa la nullità del contratto di conto corrente non merita accoglimento per le ragioni appresso indicate.
Le doglianze di parte attrice possono essere sintetizzate nella previsione di clausole illegittime perché contrarie a norme imperative e/o non pattuite o sottoscritte.
Ciò posto, l'esame delle domande di parte attrice implica necessariamente, per la parte che solleva le predette doglianze, il deposito in giudizio del contratto che ha regolato il rapporto nel corso del quale sono state applicate le trattenute asseritamente illegittime.
A prescindere se l'azione sia di ripetizione dell'indebito o di accertamento negativo del credito, chi agisce in giudizio deve dare la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, secondo la disciplina dettata dall'art. 2697 cod.civ., ovvero produrre, nel caso di specie, il contratto di conto corrente.
La premessa logica fattuale alla base delle pregresse doglianze, invero, è l'intervenuta stipulazione contrattuale che sarebbe tuttavia carente relativamente alle clausole indicate dall'attrice.
La prova di una clausola indeterminata o illegittima, infatti, implica la dimostrazione della previsione contrattuale in termini generici o contra legem: occorre in altri termini il documento contrattuale da poter esaminare per i riscontri delle doglianze allegate dall'attrice.
Una volta riconosciuto il perfezionamento del contratto, è onere dell'attore produrre lo stesso al fine di dimostrare il tenore delle clausole di cui viene contestata la validità, oppure l'assenza di pattuizioni di cui è stata eccepita l'applicazione, essendo la nullità delle clausole contrattuali un fatto costitutivo delle sue domande (mentre l'onere di provare positivamente la pattuizione scritta di tali clausole graverebbe sulla banca se fosse quest'ultima ad agire per ottenere soddisfazione di un suo credito). In mancanza del contratto non è neppure possibile verificare se e quali addebiti siano stati effettuati con le causali contestate.
Nei giudizi promossi dal cliente – correntista o mutuatario – per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, per la ripetizione di somme richieste dalla in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di CP_2 prassi illegittime, grava sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Il correntista ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale (cfr. Tribunale Roma, Sez. XVII, Sent. del 9/8/2018). In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa: “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”(Cassazione ord. nn. 2418/2020 e 24049 del 2019, Cassazione
2018, n. 30822, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012; v. anche Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1734 del 25/01/2011 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 22872 del 10/11/2010).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi anatocistici ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute, ha lo specifico onere di produrre non solo gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto ma, ancor prima, il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto del fatto che la ha specificatamente contestato CP_2 la illegittimità delle pattuizioni - che, quindi, non può ritenersi pacifica - era onere della parte attrice provare tale illegittimità attraverso il contenuto delle clausole contrattuali di cui deduce la nullità.
E ciò, si ribadisce, sarebbe stato agevole mediante la produzione del relativo contratto di conto corrente, dai quali doveva emergere la mancanza/illegittimità delle condizioni economiche lamentate e l'illegittima applicazione di interessi, cms e spese non dovute.
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del cliente di procurarsi la documentazione contrattuale.
Infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
In ogni caso si deve considerare che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al cliente un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere, in tal modo riequilibrando le posizioni delle parti.
Invero, l'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), nel testo vigente, prevede in particolare al quarto comma: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”
In questo quadro non è giustificabile alcuna inversione o attenuazione della regola generale di riparto dell'onere probatorio: il correntista e la banca sono entrambi parti del contratto ed entrambi si devono presumere in possesso sia della documentazione contrattuale sia degli estratti conto che devono obbligatoriamente essere periodicamente trasmessi al correntista
(ed in assenza di tempestiva contestazione si deve presumere che tale adempimento sia stato effettuato).
Ora, nel caso di specie, non è in contestazione, innanzitutto, che nessuna delle parti abbia prodotto, nel corso del giudizio, il contratto stipulato tra le parti nel 1997, data di apertura del conto corrente in contestazione;
ciò che si rinviene allegato agli atti depositati da Intesa
San Paolo, è il contratto di anticipo in conto corrente stipulato nel 2006 nonché i documenti di modifica del contratto originario.
Ugualmente va premesso che, trattandosi di un contratto in ipotesi concluso (secondo la stessa prospettazione dell'attrice cfr. atto di citazione pag. 1 punto II) nell'anno 1997, anno in cui era già entrato in vigore in Tub, è evidente che gli stessi avrebbero dovuto essere necessariamente stipulati in forma scritta, pena la radicale e totale nullità dei medesimi a norma dell'art. 117 TUB.
Ed infatti, il legislatore all'art. 117 Tub al comma 1, stabilisce che: i contratti bancari “sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente”; “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto di finanziamento è nullo” (art. 117, comma 3, TUB).
Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a meglio tutelare i clienti, garantendo la completezza dell'informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cfr. Cass. n. 16671/2012). La forma scritta realizza una triplice funzione a beneficio della clientela bancaria: protettiva, informativa
(“responsabilizzazione del consenso”) e di certezza dell'atto sottoscritto.
Sicché, analizzando la prospettazione attorea, che si limita a dedurre la mancata consegna del contratto, non già la mancata redazione per iscritto dello stesso, ed anche alla luce della posizione difensiva adottata sul punto dalla convenuta (che ha chiaramente sostenuto l'accordo fosse comunque formato ed esistesse), non si discute della stipulazione scritta del contratto.
Invero quest'ultima, dopo aver genericamente sostenuto, nel proprio atto introduttivo del giudizio, che non era mai stato consegnato alcun contratto di apertura di conto corrente e/o di apertura di credito, ha successivamente dedotto una serie di inadempienze e di violazioni degli obblighi generali di correttezza e buona fede, da parte dell'istituto di credito, arrivando poi ad eccepire la nullità parziale dei rapporti e dei contratti in questione con riferimento all'applicazione del tasso convenzionale ultra-legale, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alla previsione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione delle spese ulteriori.
La invocata nullità delle singole clausole contrattuali presuppone, come già rilevato, logicamente prima che giuridicamente l'esistenza di un contratto.
Un simile inquadramento logico-fattuale delle deduzioni attoree trova riscontro anche nelle conclusioni dell'atto di citazione, in cui la chiede la declaratoria di nullità Parte_1 dell'applicazione del tasso ultra-legale, dell'anatocismo etc., come pure delle stesse clausole contrattuali relative alla previsione e all'applicazione di tali istituti.
Tra l'altro, la mancanza del contratto scritto avrebbe comportato la declaratoria di nullità di qualsiasi stipulazione contrattuale relativa ai rapporti bancari in esame, anziché la specifica contestazione della nullità di una serie di clausole riguardanti i vari istituti in contestazione
(anatocismo, Cms etc.).
E che d'altro canto la stessa attrice abbia in tal senso inteso la propria domanda è confermato anche dal complessivo contegno processuale della stessa nel corso del giudizio che deve intendersi come domanda di accertamento negativo basata sulla nullità di alcune clausole di contratti esistenti e non come domanda di nullità radicale del rapporto conseguente alla assenza assoluta di una stipulazione scritta.
Così ricostruiti i termini della questione, occorre rilevare che, dinanzi ad una domanda formulata nei modi e nei termini indicati, sarebbe comunque spettato all'attrice l'onere di provare e dimostrare la nullità delle specifiche clausole contrattuali contestate, mediante produzione in giudizio dei contratti stipulati con la . Controparte_3
Ciò in quanto, anche nell'azione di accertamento negativo, valgono i principi generali in materia di onere della prova, che pertanto resta a carico del soggetto attore, anche quando - come nella specie - si faccia questione di nullità di clausole contrattuali.
L'onere probatorio non può ritenersi assolto da parte della che avrebbe dovuto Parte_1 quantomeno prima dell'introduzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 119 TUB chiedere alla Banca la consegna del contratto.
Sul punto, si premette che il cliente ha certamente il diritto di ricevere copia dei contratti sottoscritti.
Il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è disciplinato dall'art. 119 T.U.B. L'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue, difatti, al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto: l'art. 1175 c.c. dispone in particolare che “il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”; l'art. 1375 c.c. aggiunge che “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.
Tali norme impongono “a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (così: Cass. n. 11004/2006; Cass. n. 12093/2001).
Detto obbligo comportamentale grava, però, non solo sull'istituto bancario, ma anche sul correntista il quale, prima di azionare il suo diritto introducendo una controversia, deve avvalersi del rimedio corrispondente, non potendo poi dolersi di non aver ricevuto copia del contratto ed improntare una azione sulla deduzione di nullità di clausole contrattuali, senza provare il contenuto del testo contrattuale, pur gravando sulla stessa parte l'onere di farlo.
.Il correntista, avendone la concreta possibilità, deve richiedere copia della documentazione bancaria prima dell'instaurazione del giudizio, al fine di predisporsi la prova dei fatti fondanti le proprie domande e, prima ancora, per dare corpo e consistenza alle allegazioni in fatto che è chiamata a svolgere in sede di citazione per la individuazione della controversia” (Cfr. Appello Cagliari 11 giugno 2014 - Tribunale Oristano 04 dicembre 2014
– Tribunale Milano 15 ottobre 2015).
La omessa produzione del contratto da parte del correntista assume ancora più rilievo, imponendo il rigetto della domanda, se si considera che parte attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, sostenendo che la banca avrebbe trattenuto somme non dovute a titolo di capitalizzazione, commissione di massimo scoperto, valute, ed esercizio dello ius variandi.
La linea difensiva di parte attrice presuppone, invero, che siano state esaminate le pattuizioni contrattuali stipulate tra le parti e che le stesse siano state confrontate con gli interessi e le spese concretamente applicati dalla banca e risultanti dagli estratti conto, relativi all'andamento dei rapporti oggetto di causa.
Parte attrice, infatti, nell'atto di citazione non deduce specificamente quale fatto costitutivo della domanda la mancata stipulazione per iscritto del rapporto di conto corrente, ma al contrario domanda l'accertamento della nullità del contratto, che pertanto assume esistente,
o di singole clausole. E del resto che il contratto di conto corrente si sia perfezionato è dimostrato dal deposito da parte della convenuta della documentazione contrattuale sopravvenuta di CP_2 modifica/integrazione del 2006 (cfr. all.3.1.).
Tale comportamento processuale, unitamente alla assoluta genericità delle allegazioni contenute nell'atto di citazione, rende già di per sé dubbio ed inattendibile quanto dedotto dalla parte attrice, non essendo chiaro sulla base di quale documentazione essa assuma la difformità degli interessi e delle spese applicate rispetto a quelli pattuiti e sulla base di quale documentazione eccepisca la nullità di alcune clausole contrattuali, pur non avendo prodotto i relativi contratti.
Questa genericità, insieme alle omissioni di cui si è già detto anche in ordine all'uso dell'art. 119 TUB, finisce con il rendere la stessa azione proposta meramente "esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
Del resto, l'onere di allegazione specifica è stato più volte oggetto della attenzione della
Suprema Corte, secondo cui “ In tema di contratti bancari e onere della prova, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo e la ripetizione dell'indebito contestando la nullità di specifiche clausole contrattuali (relative a tassi di interesse ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e spese ulteriori), grava su di lui l'onere di dimostrare la nullità delle clausole contestate. Tale onere probatorio non può essere posto a carico della banca quando la domanda, complessivamente esaminata, non sia fondata sulla mancata stipulazione per iscritto dei contratti bancari, bensì sulla specifica nullità di singole clausole per ragioni inerenti alla disciplina propria del loro oggetto”. (cfr.
Cass. civ. ord. 8923/2025)
Nell'atto introduttivo l'attrice, invece, sì è limitata ad indicare in maniera meramente esplorativa dei vizi contrattuali senza argomentare nel merito i singoli motivi di doglianza e senza indicare i tassi applicati o gli importi che sarebbero stati, a suo dire, illegittimamente addebitati.
La CTP, che è stata allegata solo in sede di memoria ex art.183, comma 6, n. 2 , cpc è fondata sul solo esame degli estratti conto, peraltro non continui, né è stata nella stessa presa in considerazione la documentazione depositata dalla in sede di costituzione, sicchè si CP_2 palesa del tutto inattendibile. Orbene, in difetto di produzione del titolo ed alla luce delle esposte motivazioni, le doglianze attoree afferenti al contratto di apertura di conto corrente con affidamento nr. 1000/10010
(già 20604550168), non possono essere accolte per difetto di prova.
Le spese di CTU liquidate con apposito decreto del 14.7.2023 sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, del numero di udienze celebrate, delle difese svolte.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico dr.ssa Di Rauso Simona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9385 del R.G. dell'anno 2020, come innanzi proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande proposte dalla Parte_1
- Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che si liquidano in euro € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_4 al 15%, IVA e CPA se dovute;
- le spese di CTU liquidate con apposito decreto del 14.07.2023 sono poste definitivamente a carico della Parte_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9385 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto contratti bancari
TRA
in p.l.r.p.t. rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto Parte_1 di citazione dagli avv.ti Antonio Sciaudone e Augusto Imondi ed elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. alla via Mario Fiore n. 12,
- Parte attrice
E
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Antonio De Simone ed elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I,
- Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 [...]
contestando una serie di irregolarità relative al rapporto bancario Controparte_1 intrattenuto con la banca stessa.
In particolare, parte attrice esponeva che: la società nel 1997, contestualmente alla costituzione, apriva il conto corrente n. 1000/10010 (già 20604550168) presso la Filiale di Caserta con l' senza però ricevere mai una copia del contratto relativo Controparte_1
a tale conto corrente.
Nel corso dell'utilizzo del conto corrente, la convenuta applicava: 1)tassi di interesse CP_2 ritenuti ultra-legali con calcoli basati su un criterio di capitalizzazione trimestrale;
2) commissioni di massimo scoperto mai pattuite né dovute oltre ad addebiti di competenze non dovute.
Tanto premesso, la concludeva chiedendo di riconoscere un saldo positivo Parte_1 complessivo di € 335.652,38, a seguito della elisione di somme illegittimamente addebitate, tra cui: interessi ultra-legali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto e spese non dovute.
Si costituiva che impugnava e contestava l'avversa domanda in Controparte_1 quanto inammissibile ed improcedibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto con condanna al pagamento delle spese processuali.
All'udienza cartolare del 29.04.2025, il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 1° aprile 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice , all'esito della camera di consiglio, rilevata l'ora tarda e considerato che le parti rinunciavano ai termini ex art. 190 cpc, tratteneva la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il presente giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione più assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c e 118 disp.att. essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso,
Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n.
154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n.
21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Non verranno quindi esaminate la altre questioni sollevate da parte attrice, ma direttamente il merito della controversia. Sul contratto di conto corrente.
La domanda di parte attrice circa la nullità del contratto di conto corrente non merita accoglimento per le ragioni appresso indicate.
Le doglianze di parte attrice possono essere sintetizzate nella previsione di clausole illegittime perché contrarie a norme imperative e/o non pattuite o sottoscritte.
Ciò posto, l'esame delle domande di parte attrice implica necessariamente, per la parte che solleva le predette doglianze, il deposito in giudizio del contratto che ha regolato il rapporto nel corso del quale sono state applicate le trattenute asseritamente illegittime.
A prescindere se l'azione sia di ripetizione dell'indebito o di accertamento negativo del credito, chi agisce in giudizio deve dare la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, secondo la disciplina dettata dall'art. 2697 cod.civ., ovvero produrre, nel caso di specie, il contratto di conto corrente.
La premessa logica fattuale alla base delle pregresse doglianze, invero, è l'intervenuta stipulazione contrattuale che sarebbe tuttavia carente relativamente alle clausole indicate dall'attrice.
La prova di una clausola indeterminata o illegittima, infatti, implica la dimostrazione della previsione contrattuale in termini generici o contra legem: occorre in altri termini il documento contrattuale da poter esaminare per i riscontri delle doglianze allegate dall'attrice.
Una volta riconosciuto il perfezionamento del contratto, è onere dell'attore produrre lo stesso al fine di dimostrare il tenore delle clausole di cui viene contestata la validità, oppure l'assenza di pattuizioni di cui è stata eccepita l'applicazione, essendo la nullità delle clausole contrattuali un fatto costitutivo delle sue domande (mentre l'onere di provare positivamente la pattuizione scritta di tali clausole graverebbe sulla banca se fosse quest'ultima ad agire per ottenere soddisfazione di un suo credito). In mancanza del contratto non è neppure possibile verificare se e quali addebiti siano stati effettuati con le causali contestate.
Nei giudizi promossi dal cliente – correntista o mutuatario – per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, per la ripetizione di somme richieste dalla in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di CP_2 prassi illegittime, grava sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Il correntista ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale (cfr. Tribunale Roma, Sez. XVII, Sent. del 9/8/2018). In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa: “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”(Cassazione ord. nn. 2418/2020 e 24049 del 2019, Cassazione
2018, n. 30822, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012; v. anche Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1734 del 25/01/2011 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 22872 del 10/11/2010).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi anatocistici ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute, ha lo specifico onere di produrre non solo gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto ma, ancor prima, il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto del fatto che la ha specificatamente contestato CP_2 la illegittimità delle pattuizioni - che, quindi, non può ritenersi pacifica - era onere della parte attrice provare tale illegittimità attraverso il contenuto delle clausole contrattuali di cui deduce la nullità.
E ciò, si ribadisce, sarebbe stato agevole mediante la produzione del relativo contratto di conto corrente, dai quali doveva emergere la mancanza/illegittimità delle condizioni economiche lamentate e l'illegittima applicazione di interessi, cms e spese non dovute.
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del cliente di procurarsi la documentazione contrattuale.
Infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
In ogni caso si deve considerare che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al cliente un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere, in tal modo riequilibrando le posizioni delle parti.
Invero, l'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), nel testo vigente, prevede in particolare al quarto comma: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”
In questo quadro non è giustificabile alcuna inversione o attenuazione della regola generale di riparto dell'onere probatorio: il correntista e la banca sono entrambi parti del contratto ed entrambi si devono presumere in possesso sia della documentazione contrattuale sia degli estratti conto che devono obbligatoriamente essere periodicamente trasmessi al correntista
(ed in assenza di tempestiva contestazione si deve presumere che tale adempimento sia stato effettuato).
Ora, nel caso di specie, non è in contestazione, innanzitutto, che nessuna delle parti abbia prodotto, nel corso del giudizio, il contratto stipulato tra le parti nel 1997, data di apertura del conto corrente in contestazione;
ciò che si rinviene allegato agli atti depositati da Intesa
San Paolo, è il contratto di anticipo in conto corrente stipulato nel 2006 nonché i documenti di modifica del contratto originario.
Ugualmente va premesso che, trattandosi di un contratto in ipotesi concluso (secondo la stessa prospettazione dell'attrice cfr. atto di citazione pag. 1 punto II) nell'anno 1997, anno in cui era già entrato in vigore in Tub, è evidente che gli stessi avrebbero dovuto essere necessariamente stipulati in forma scritta, pena la radicale e totale nullità dei medesimi a norma dell'art. 117 TUB.
Ed infatti, il legislatore all'art. 117 Tub al comma 1, stabilisce che: i contratti bancari “sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente”; “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto di finanziamento è nullo” (art. 117, comma 3, TUB).
Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a meglio tutelare i clienti, garantendo la completezza dell'informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cfr. Cass. n. 16671/2012). La forma scritta realizza una triplice funzione a beneficio della clientela bancaria: protettiva, informativa
(“responsabilizzazione del consenso”) e di certezza dell'atto sottoscritto.
Sicché, analizzando la prospettazione attorea, che si limita a dedurre la mancata consegna del contratto, non già la mancata redazione per iscritto dello stesso, ed anche alla luce della posizione difensiva adottata sul punto dalla convenuta (che ha chiaramente sostenuto l'accordo fosse comunque formato ed esistesse), non si discute della stipulazione scritta del contratto.
Invero quest'ultima, dopo aver genericamente sostenuto, nel proprio atto introduttivo del giudizio, che non era mai stato consegnato alcun contratto di apertura di conto corrente e/o di apertura di credito, ha successivamente dedotto una serie di inadempienze e di violazioni degli obblighi generali di correttezza e buona fede, da parte dell'istituto di credito, arrivando poi ad eccepire la nullità parziale dei rapporti e dei contratti in questione con riferimento all'applicazione del tasso convenzionale ultra-legale, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alla previsione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione delle spese ulteriori.
La invocata nullità delle singole clausole contrattuali presuppone, come già rilevato, logicamente prima che giuridicamente l'esistenza di un contratto.
Un simile inquadramento logico-fattuale delle deduzioni attoree trova riscontro anche nelle conclusioni dell'atto di citazione, in cui la chiede la declaratoria di nullità Parte_1 dell'applicazione del tasso ultra-legale, dell'anatocismo etc., come pure delle stesse clausole contrattuali relative alla previsione e all'applicazione di tali istituti.
Tra l'altro, la mancanza del contratto scritto avrebbe comportato la declaratoria di nullità di qualsiasi stipulazione contrattuale relativa ai rapporti bancari in esame, anziché la specifica contestazione della nullità di una serie di clausole riguardanti i vari istituti in contestazione
(anatocismo, Cms etc.).
E che d'altro canto la stessa attrice abbia in tal senso inteso la propria domanda è confermato anche dal complessivo contegno processuale della stessa nel corso del giudizio che deve intendersi come domanda di accertamento negativo basata sulla nullità di alcune clausole di contratti esistenti e non come domanda di nullità radicale del rapporto conseguente alla assenza assoluta di una stipulazione scritta.
Così ricostruiti i termini della questione, occorre rilevare che, dinanzi ad una domanda formulata nei modi e nei termini indicati, sarebbe comunque spettato all'attrice l'onere di provare e dimostrare la nullità delle specifiche clausole contrattuali contestate, mediante produzione in giudizio dei contratti stipulati con la . Controparte_3
Ciò in quanto, anche nell'azione di accertamento negativo, valgono i principi generali in materia di onere della prova, che pertanto resta a carico del soggetto attore, anche quando - come nella specie - si faccia questione di nullità di clausole contrattuali.
L'onere probatorio non può ritenersi assolto da parte della che avrebbe dovuto Parte_1 quantomeno prima dell'introduzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 119 TUB chiedere alla Banca la consegna del contratto.
Sul punto, si premette che il cliente ha certamente il diritto di ricevere copia dei contratti sottoscritti.
Il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è disciplinato dall'art. 119 T.U.B. L'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue, difatti, al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto: l'art. 1175 c.c. dispone in particolare che “il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”; l'art. 1375 c.c. aggiunge che “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.
Tali norme impongono “a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (così: Cass. n. 11004/2006; Cass. n. 12093/2001).
Detto obbligo comportamentale grava, però, non solo sull'istituto bancario, ma anche sul correntista il quale, prima di azionare il suo diritto introducendo una controversia, deve avvalersi del rimedio corrispondente, non potendo poi dolersi di non aver ricevuto copia del contratto ed improntare una azione sulla deduzione di nullità di clausole contrattuali, senza provare il contenuto del testo contrattuale, pur gravando sulla stessa parte l'onere di farlo.
.Il correntista, avendone la concreta possibilità, deve richiedere copia della documentazione bancaria prima dell'instaurazione del giudizio, al fine di predisporsi la prova dei fatti fondanti le proprie domande e, prima ancora, per dare corpo e consistenza alle allegazioni in fatto che è chiamata a svolgere in sede di citazione per la individuazione della controversia” (Cfr. Appello Cagliari 11 giugno 2014 - Tribunale Oristano 04 dicembre 2014
– Tribunale Milano 15 ottobre 2015).
La omessa produzione del contratto da parte del correntista assume ancora più rilievo, imponendo il rigetto della domanda, se si considera che parte attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, sostenendo che la banca avrebbe trattenuto somme non dovute a titolo di capitalizzazione, commissione di massimo scoperto, valute, ed esercizio dello ius variandi.
La linea difensiva di parte attrice presuppone, invero, che siano state esaminate le pattuizioni contrattuali stipulate tra le parti e che le stesse siano state confrontate con gli interessi e le spese concretamente applicati dalla banca e risultanti dagli estratti conto, relativi all'andamento dei rapporti oggetto di causa.
Parte attrice, infatti, nell'atto di citazione non deduce specificamente quale fatto costitutivo della domanda la mancata stipulazione per iscritto del rapporto di conto corrente, ma al contrario domanda l'accertamento della nullità del contratto, che pertanto assume esistente,
o di singole clausole. E del resto che il contratto di conto corrente si sia perfezionato è dimostrato dal deposito da parte della convenuta della documentazione contrattuale sopravvenuta di CP_2 modifica/integrazione del 2006 (cfr. all.3.1.).
Tale comportamento processuale, unitamente alla assoluta genericità delle allegazioni contenute nell'atto di citazione, rende già di per sé dubbio ed inattendibile quanto dedotto dalla parte attrice, non essendo chiaro sulla base di quale documentazione essa assuma la difformità degli interessi e delle spese applicate rispetto a quelli pattuiti e sulla base di quale documentazione eccepisca la nullità di alcune clausole contrattuali, pur non avendo prodotto i relativi contratti.
Questa genericità, insieme alle omissioni di cui si è già detto anche in ordine all'uso dell'art. 119 TUB, finisce con il rendere la stessa azione proposta meramente "esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
Del resto, l'onere di allegazione specifica è stato più volte oggetto della attenzione della
Suprema Corte, secondo cui “ In tema di contratti bancari e onere della prova, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo e la ripetizione dell'indebito contestando la nullità di specifiche clausole contrattuali (relative a tassi di interesse ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e spese ulteriori), grava su di lui l'onere di dimostrare la nullità delle clausole contestate. Tale onere probatorio non può essere posto a carico della banca quando la domanda, complessivamente esaminata, non sia fondata sulla mancata stipulazione per iscritto dei contratti bancari, bensì sulla specifica nullità di singole clausole per ragioni inerenti alla disciplina propria del loro oggetto”. (cfr.
Cass. civ. ord. 8923/2025)
Nell'atto introduttivo l'attrice, invece, sì è limitata ad indicare in maniera meramente esplorativa dei vizi contrattuali senza argomentare nel merito i singoli motivi di doglianza e senza indicare i tassi applicati o gli importi che sarebbero stati, a suo dire, illegittimamente addebitati.
La CTP, che è stata allegata solo in sede di memoria ex art.183, comma 6, n. 2 , cpc è fondata sul solo esame degli estratti conto, peraltro non continui, né è stata nella stessa presa in considerazione la documentazione depositata dalla in sede di costituzione, sicchè si CP_2 palesa del tutto inattendibile. Orbene, in difetto di produzione del titolo ed alla luce delle esposte motivazioni, le doglianze attoree afferenti al contratto di apertura di conto corrente con affidamento nr. 1000/10010
(già 20604550168), non possono essere accolte per difetto di prova.
Le spese di CTU liquidate con apposito decreto del 14.7.2023 sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, del numero di udienze celebrate, delle difese svolte.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico dr.ssa Di Rauso Simona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9385 del R.G. dell'anno 2020, come innanzi proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande proposte dalla Parte_1
- Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che si liquidano in euro € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_4 al 15%, IVA e CPA se dovute;
- le spese di CTU liquidate con apposito decreto del 14.07.2023 sono poste definitivamente a carico della Parte_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso