Ordinanza collegiale 12 maggio 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 27/06/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 02044/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02181/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2181 del 2024, proposto da
ZO FA, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Pietro e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del giudicato relativo alla sentenza n. 5107/23 Tribunale di AT-Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 2328/21 R.G. in data 18.12.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 5107/2023 pubblicata il 18 dicembre 2023, il Tribunale di AT, in funzione di Giudice del Lavoro, ha riconosciuto il diritto del sig. ZO FA di percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, in relazione al servizio svolto negli anni scolatici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, la somma di € 4.028,88, oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94.
La predetta sentenza:
- non è stata impugnata;
- è stata notificata il 10 febbraio 2024 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella forma di cui al novellato art. 475 c.p.c.
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 23 novembre 2024 e depositato il 30 novembre 2024, il sig. FA ha quindi domandato a questo T.A.R. di:
- ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla predetta sentenza del Tribunale di AT, sezione Lavoro, n. 5107/2023 pubblicata il 18 dicembre 2023;
- nominare sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia della parte intimata, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
- condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio senza articolare difese.
All’udienza camerale del 19 giugno 2025 -calendarizzata a seguito di rinvio disposto per l’espletamento di incombenti istruttori statuiti con ordinanza collegiale n. 1525/2025 del 12.5.2025- il Tribunale ha assunto la causa in decisione.
Il ricorso è:
- ricevibile, atteso che è stato depositato presso la cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;
- ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: i) all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di AT il 28 novembre 2024 (doc. 8 di parte ricorrente); ii) all’avvenuta notifica della sentenza al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 10 febbraio 2024 nelle forme di cui all’art. 475 cod. proc. civ. (all’indirizzo PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it) e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30.
Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza della pronuncia da ottemperare -una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato- al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.; essendo tale strumento processuale approntato dal Legislatore proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha ad oggi fornito -neppure all’esito dei menzionati incombenti istruttori- elementi tesi a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato o la sussistenza di fattori impeditivi o estintivi della pretesa avanzata.
Ne consegue che il ricorso va accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione resistente di conformarsi integralmente al giudicato di cui sopra, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme dovute in base al titolo azionato nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza.
Non sono dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
In conformità alle richieste del ricorrente occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza compenso, ma con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, provvisto delle necessarie competenze. Il nominato commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente nell’ulteriore termine di sessanta (60) giorni.
Si ribadisce che il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso. Nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie nei sensi e limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione resistente di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale al giudicato di cui in epigrafe e corrispondere al ricorrente le somme dovute in base al titolo azionato nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;
b) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, o il dirigente dallo stesso delegato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia ancora provveduto;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente lite, che liquida in Euro 800,00 (ottocento/00), oltre a i.v.a., c.p.a., rimborso spese generali nella misura di legge e contributo unificato, se effettivamente dovuto e versato: somme tutte da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO