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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/12/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente/rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 24/2025 V.G. promosso da:
(C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], e (C.F. Parte_2
, nato ad [...] il [...], residente in [...]
Via Campo Cavallo 1, elettivamente domiciliati in Celano (AQ) in Via Cotarda n.4, presso lo studio dell'avv. Ediva Villa che li rappresenta e assiste, come da delega in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di separazione personale tra coniugi n. 47/2025 pubblicata da questo Tribunale in data 15.03.2025, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. ad oggi passata in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate: CONDIZIONI
“- Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
- Il sig. ha lasciato la casa coniugale di proprietà della sig.ra a partire Parte_2 Parte_1 dal 04.11.2024, e pertanto la stessa provvederà al pagamento di tutte le utenze, nonché, delle Tasse
Comunali;
- PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
- Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, con affido condiviso e collocazione prevalente Per_1 presso la madre.
- I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per una equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significati rapporti con entrambe le linee parentali;
le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all' istruzione , all' educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
-Il padre salvo diversi e migliori accordi con la sig.ra eserciterà il diritto di visita Parte_1 nella seguente modalità : per il periodo scolastico il padre terrà con sé, il figlio minore tutti i fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando il padre condurrà il figlio minore a scuola;
durante la settimana il figlio minore resterà con la madre ( nel caso in cui la sig.ra olesse tenere il minore per un fine settimana avviserà il padre ed i giorni persi saranno Pt_1 recuperati).
-Per il periodo estivo, fermi restando i fine settimana già specificati il padre, prenderà il figlio, anziché dall' uscita di scuola, dall' abitazione materna alle ore 13.00 ed ivi lo ricondurrà alla stessa ora.
-Durante le festività comandate ( , , ) ciascun Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell' alternanza, le restanti festività e\o ponti verranno concordati di volta in volta;
in caso di malattia del minore il padre recupererà i giorni spettanti;
-
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre 15 gg anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
- Il sig. verserà tramite accredito sul c/c entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_2 mese la somma pari ad euro 300.00 a titolo di mantenimento del figlio , assegno che sarà Per_1 aggiornato di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
- L' assegno unico universale per il figlio verrà percepito della sig.ra Parte_1
- La sig.ra dichiara di rinunciare a vita a percepire somme dal coniuge a titolo di Parte_1 mantenimento e\o alimenti;
- Le spese straordinarie nell' interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura pari al50%o secondo il seguente criterio: spese per retta scolastica, libri di testo e corredo scolastico, mensa scolastica, servizio di scuolabus, spese mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche che non richiedono il consenso dell'altro coniuge.
- Visite specialistiche non coperte dal SSN, attività ludiche, ricreative, vacanze che richiedono il consenso dell'altro genitore.
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio previo avviso di 60 gg. Per_1
ALTRE DISPOSIZIOM PATRIMONIALI
-L' autovettura FIAT GRANDE PUNTO, targata DV157TA, intestata al sig. Parte_2 verrà trasferita all'altro coniuge ed a suo uso esclusivo, facendosi carico delle spese di manutenzione, assicurazione, tassa automobilistica etc.
-I coniugi sono titolari di contratto di mutuo rep 26 racc 2l e registrato in L' Aquila il 09.12.2019 serie IT, i sig.ri stipulano per il pagamento delle rate ricomprese tra le Parte_3 numerazioni 60 fino a I43 la seguente modalità:
-Con numerazione dispari che vanno dalla 63 con scadenza 04.03.2025 (compresa) fino alla n. 143 con scadenza il 04.11.2031 (compresa) saranno a carico della sig.ra mentre tutte le Parte_1 rate con numerazione pari che vanno dalla rata n. 62 con scadenza 04.02.2025 (compresa) fino alla rata n. 142 (compresa) resteranno interamente a carico del sig. ; Parte_2
-I restanti pagamenti che vanno dalla rata n. 144 con scadenza 04.12.2031 fino alla rata n. 180 con scadenza il 04.12.2034, rata ultima del mutuo;
-Tali disposizioni sono il frutto di accordi tra le parti per la divisione del mutuo così impiegato;
- il sig. ha utilizzato la somma pari ad euro 28.762,60 per l'acquisto dell'autoveicolo Parte_2
PEUGEOT 2008;
- L' importo pari ad euro 37.025,60 è stato utilizzato dalla sig.ra per l'acquisto Parte_1 dell'immobile sito in Aielli, in Via Campo Cavallo.”
Le parti hanno altresì richiesto, decorsi i termini di legge, di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “- Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del comune di Aielli;
- Confermare l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori;
- Confermare la collocazione prevalente presso la madre;
- Confermare il diritto di visita del padre;
- Confermare l'assegno di mantenimento per il minore;
- Confermare le spese straordinarie;
-Confermare le altre disposizioni patrimoniali;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Gli odierni ricorrenti e , in data 14.01.2025 hanno Parte_1 Parte_2
depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato in Aielli (AQ) il giorno
30.08.2014, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio ad Avezzano il 08.07.2015, Persona_6 ad oggi minorenne.
All'udienza del 17 dicembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso cumulativo, chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e che la convivenza non è mai ripresa dalla data della separazione.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale pubblicata da questo Tribunale in data
15.03.2025, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo congrue alle condizioni economiche delle parti e adeguate all'interesse del figlio minore.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, celebrato in Aielli (AQ) il 30.08.2014 con atto numero 4, parte 2, Serie A, Parte_2
Ufficio 1, anno 2014.
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affidamento ed alla collocazione del figlio minore:
- Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, con affido condiviso e collocazione prevalente Per_1 presso la madre.
-al diritto di visita paterno:
-Il padre salvo diversi e migliori accordi con la sig.ra eserciterà il diritto di visita Parte_1 nella seguente modalità : per il periodo scolastico il padre terrà con sé, il figlio minore tutti i fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando il padre condurrà il figlio minore a scuola;
durante la settimana il figlio minore resterà con la madre ( nel caso in cui la sig.ra olesse tenere il minore per un fine settimana avviserà il padre ed i giorni persi saranno Pt_1 recuperati).
-Per il periodo estivo, fermi restando i fine settimana già specificati il padre, prenderà il figlio, anziché dall' uscita di scuola, dall' abitazione materna alle ore 13.00 ed ivi lo ricondurrà alla stessa ora.
-Durante le festività comandate ( , , ) ciascun Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza, le restanti festività e\o ponti verranno concordati di volta in volta;
in caso di malattia del minore il padre recupererà i giorni spettanti;
-
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre 15 gg anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
-al mantenimento del figlio minore:
- Il sig. verserà tramite accredito sul c/c entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_2 mese la somma pari ad euro 300.00 a titolo di mantenimento del figlio assegno che sarà Per_1 aggiornato di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
- L' assegno unico universale per il figlio verrà percepito della sig.ra Parte_1
- Le spese straordinarie nell' interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura pari al 50%o secondo il seguente criterio: spese per retta scolastica, libri di testo e corredo scolastico, mensa scolastica, servizio di scuolabus, spese mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche che non richiedono il consenso dell'altro coniuge.
- Visite specialistiche non coperte dal SSN, attività ludiche, ricreative, vacanze che richiedono il consenso dell'altro genitore.
-al mantenimento tra i coniugi:
- La sig.ra dichiara di rinunciare a vita a percepire somme dal coniuge a titolo di Parte_1 mantenimento e\o alimenti;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al divorzio sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aielli (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano 17 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente/rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 24/2025 V.G. promosso da:
(C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], e (C.F. Parte_2
, nato ad [...] il [...], residente in [...]
Via Campo Cavallo 1, elettivamente domiciliati in Celano (AQ) in Via Cotarda n.4, presso lo studio dell'avv. Ediva Villa che li rappresenta e assiste, come da delega in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di separazione personale tra coniugi n. 47/2025 pubblicata da questo Tribunale in data 15.03.2025, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. ad oggi passata in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate: CONDIZIONI
“- Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
- Il sig. ha lasciato la casa coniugale di proprietà della sig.ra a partire Parte_2 Parte_1 dal 04.11.2024, e pertanto la stessa provvederà al pagamento di tutte le utenze, nonché, delle Tasse
Comunali;
- PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
- Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, con affido condiviso e collocazione prevalente Per_1 presso la madre.
- I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per una equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significati rapporti con entrambe le linee parentali;
le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all' istruzione , all' educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
-Il padre salvo diversi e migliori accordi con la sig.ra eserciterà il diritto di visita Parte_1 nella seguente modalità : per il periodo scolastico il padre terrà con sé, il figlio minore tutti i fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando il padre condurrà il figlio minore a scuola;
durante la settimana il figlio minore resterà con la madre ( nel caso in cui la sig.ra olesse tenere il minore per un fine settimana avviserà il padre ed i giorni persi saranno Pt_1 recuperati).
-Per il periodo estivo, fermi restando i fine settimana già specificati il padre, prenderà il figlio, anziché dall' uscita di scuola, dall' abitazione materna alle ore 13.00 ed ivi lo ricondurrà alla stessa ora.
-Durante le festività comandate ( , , ) ciascun Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell' alternanza, le restanti festività e\o ponti verranno concordati di volta in volta;
in caso di malattia del minore il padre recupererà i giorni spettanti;
-
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre 15 gg anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
- Il sig. verserà tramite accredito sul c/c entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_2 mese la somma pari ad euro 300.00 a titolo di mantenimento del figlio , assegno che sarà Per_1 aggiornato di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
- L' assegno unico universale per il figlio verrà percepito della sig.ra Parte_1
- La sig.ra dichiara di rinunciare a vita a percepire somme dal coniuge a titolo di Parte_1 mantenimento e\o alimenti;
- Le spese straordinarie nell' interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura pari al50%o secondo il seguente criterio: spese per retta scolastica, libri di testo e corredo scolastico, mensa scolastica, servizio di scuolabus, spese mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche che non richiedono il consenso dell'altro coniuge.
- Visite specialistiche non coperte dal SSN, attività ludiche, ricreative, vacanze che richiedono il consenso dell'altro genitore.
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio previo avviso di 60 gg. Per_1
ALTRE DISPOSIZIOM PATRIMONIALI
-L' autovettura FIAT GRANDE PUNTO, targata DV157TA, intestata al sig. Parte_2 verrà trasferita all'altro coniuge ed a suo uso esclusivo, facendosi carico delle spese di manutenzione, assicurazione, tassa automobilistica etc.
-I coniugi sono titolari di contratto di mutuo rep 26 racc 2l e registrato in L' Aquila il 09.12.2019 serie IT, i sig.ri stipulano per il pagamento delle rate ricomprese tra le Parte_3 numerazioni 60 fino a I43 la seguente modalità:
-Con numerazione dispari che vanno dalla 63 con scadenza 04.03.2025 (compresa) fino alla n. 143 con scadenza il 04.11.2031 (compresa) saranno a carico della sig.ra mentre tutte le Parte_1 rate con numerazione pari che vanno dalla rata n. 62 con scadenza 04.02.2025 (compresa) fino alla rata n. 142 (compresa) resteranno interamente a carico del sig. ; Parte_2
-I restanti pagamenti che vanno dalla rata n. 144 con scadenza 04.12.2031 fino alla rata n. 180 con scadenza il 04.12.2034, rata ultima del mutuo;
-Tali disposizioni sono il frutto di accordi tra le parti per la divisione del mutuo così impiegato;
- il sig. ha utilizzato la somma pari ad euro 28.762,60 per l'acquisto dell'autoveicolo Parte_2
PEUGEOT 2008;
- L' importo pari ad euro 37.025,60 è stato utilizzato dalla sig.ra per l'acquisto Parte_1 dell'immobile sito in Aielli, in Via Campo Cavallo.”
Le parti hanno altresì richiesto, decorsi i termini di legge, di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “- Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del comune di Aielli;
- Confermare l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori;
- Confermare la collocazione prevalente presso la madre;
- Confermare il diritto di visita del padre;
- Confermare l'assegno di mantenimento per il minore;
- Confermare le spese straordinarie;
-Confermare le altre disposizioni patrimoniali;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Gli odierni ricorrenti e , in data 14.01.2025 hanno Parte_1 Parte_2
depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato in Aielli (AQ) il giorno
30.08.2014, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio ad Avezzano il 08.07.2015, Persona_6 ad oggi minorenne.
All'udienza del 17 dicembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso cumulativo, chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e che la convivenza non è mai ripresa dalla data della separazione.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale pubblicata da questo Tribunale in data
15.03.2025, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo congrue alle condizioni economiche delle parti e adeguate all'interesse del figlio minore.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, celebrato in Aielli (AQ) il 30.08.2014 con atto numero 4, parte 2, Serie A, Parte_2
Ufficio 1, anno 2014.
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affidamento ed alla collocazione del figlio minore:
- Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, con affido condiviso e collocazione prevalente Per_1 presso la madre.
-al diritto di visita paterno:
-Il padre salvo diversi e migliori accordi con la sig.ra eserciterà il diritto di visita Parte_1 nella seguente modalità : per il periodo scolastico il padre terrà con sé, il figlio minore tutti i fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando il padre condurrà il figlio minore a scuola;
durante la settimana il figlio minore resterà con la madre ( nel caso in cui la sig.ra olesse tenere il minore per un fine settimana avviserà il padre ed i giorni persi saranno Pt_1 recuperati).
-Per il periodo estivo, fermi restando i fine settimana già specificati il padre, prenderà il figlio, anziché dall' uscita di scuola, dall' abitazione materna alle ore 13.00 ed ivi lo ricondurrà alla stessa ora.
-Durante le festività comandate ( , , ) ciascun Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza, le restanti festività e\o ponti verranno concordati di volta in volta;
in caso di malattia del minore il padre recupererà i giorni spettanti;
-
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre 15 gg anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
-al mantenimento del figlio minore:
- Il sig. verserà tramite accredito sul c/c entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_2 mese la somma pari ad euro 300.00 a titolo di mantenimento del figlio assegno che sarà Per_1 aggiornato di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
- L' assegno unico universale per il figlio verrà percepito della sig.ra Parte_1
- Le spese straordinarie nell' interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura pari al 50%o secondo il seguente criterio: spese per retta scolastica, libri di testo e corredo scolastico, mensa scolastica, servizio di scuolabus, spese mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche che non richiedono il consenso dell'altro coniuge.
- Visite specialistiche non coperte dal SSN, attività ludiche, ricreative, vacanze che richiedono il consenso dell'altro genitore.
-al mantenimento tra i coniugi:
- La sig.ra dichiara di rinunciare a vita a percepire somme dal coniuge a titolo di Parte_1 mantenimento e\o alimenti;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al divorzio sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aielli (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano 17 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo