CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1851/2023 depositato il 06/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 BOLLO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229002679568000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229002679568000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229002679568000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229002679568000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200007078718000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220003473011000 BOLLO AUTO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220003473011000 BOLLO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120000822689000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120000822689000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120000822689000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130010729200000 TASSA AUTO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140014043114000 TASSA AUTO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140014043114000 TASSA AUTO 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio RO, Crotone E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170007804371000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180004263781000 TASSA AUTO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180004263781000 TASSA AUTO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.Ricorrente_1 impugna: a ) la intimazione di pagamento n. 030202190014313 65/00 afferente le cartelle esattoriali nr. 03020120000822689000 (add. IRPEF anno 2008), nr. 03020130010729200000 (tassa automobilistica anno 2008), nr. 03020140014043114000 (tassa automobilistica anno 2009), nr.
0302017000784371000 (diritto annuale Camera di Commercio 2013) e nr. 03020180004263781000 (tassa automobilistica anno 2013 e anno 2014) – - per l'importo complessivo di € 7.037,49 (al netto delle somme richieste con gli avvisi) - b) intimazione di pagamento nr. 030202290026795 68/00 afferente le cartelle esattoriali nr. 03020130010729200000 (tassa automobilistica anno 2008), nr. 0302017000784371000 (diritto annuale Camera di Commercio 2013) e nr. 03020180004263781000 (tassa automobilistica anno 2013 e anno 2014) – per l'importo complessivo di € 461,89 ; - c) cartella di pagamento nr. 03020200007078718000 afferente la Tassa automobilistica anno 2015, per l'importo di €.135,56;- d) cartella di pagamento nr.
0302022000347301100 afferente la Tassa automobilistica anni 2017-2018 per l'importo di € 344,93.
Eccepisce la prescrizione, l' omessa notifica degli atti presupposti. Chiede l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituisce la Camera di Commercio di RO che rileva quanto segue : 1 ) in merito al diritto annuo, non viene effettuata alcuna attività accertatrice, essendo gli importi dovuti dai soggetti iscritti al registro delle
Imprese, determinati in modo oggettivo e resi noti a tutti gli iscritti dal Ministero di competenza (oggi MIMIT, già MISE;
2 )l'ufficio si limita a richiedere al contribuente il diritto annuo dovuto per la mera iscrizione al registro delle imprese;
3 )la pretesa è nota sia nell'an che nel quantum da ogni imprenditore, consapevole della debenza del contributo quale presupposto necessario per il legittimo esercizio di una attività imprenditoriale;
4) la prescrizione è quella ordinaria decennale, non rilevando alcuna norma derogatoria in tal senso;
chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese .
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di RO, rilevando quanto segue : 1)occorre verificare la regolare notifica del ricorso introduttivo ad entrambi gli Enti chiamati in giudizio tanto al fine di consentire la perfetta instaurazione del contraddittorio, posto che controparte eccepisce la mancata notifica di tutti gli atti prodromici compresi quelli di esclusiva pertinenza dell'Agente della OS (es. cartelle di pagamento), al fine di verificare il puntuale rispetto delle norme previste dagli artt. 10,16 e 20 del D. Lgs.546/92 ; 2 ) I motivi di gravame avanzati da parte ricorrente attengono esclusivamente a presunti vizi degli atti esecutivi, sui quali certamente la competenza specifica va cercata in capo all'Agente della riscossione;
3 ) il ricorrente avrebbe dovuto muovere le proprie contestazioni avverso le varie cartelle, entro i termini decadenziali di legge, decorsi i quali, il contenuto della cartella di pagamento deve ritenersi definitivo, certamente non censurabile attraverso l'impugnazione dell'avviso d'intimazione ; chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Si costituisce la Regione Calabria evidenziando quanto segue :1)l'avviso di accertamento n.1228647/2011 per l'importo della tassa automobilistica 2008 di €.132,28 è stata notificata con racc.ta a r. .778427044067il
05.07.2011 e restituita al mittente per compiuta giacenza;
2 )l'avviso di accertamento n.1542412/2012 per l'importo di €.252,75 per la tassa automobilistica annualità 2009 e 2010 è stata notificata con racc.ta a r.
n.778995605584 il 29.09.2012 e restituita al mittente per compiuta giacenza;
3 )l'avviso di accertamento n.333002621428/2016 per l'importo di €.252,75 per la tassa automobilistica annualità 2014 e 2015 è stata notificata con racc.ta a r n.783778930687 il 28.09.2016 e restituita al mittente per compiuta giacenza;
4 )
l'avviso n.35142231//2020 annualità 2018-2019 per l'importo di €.339,05 tassa automobilistica, è stata notificata con racc.ta a r. n.78634315061 il 22.01.2021 e restituita al mittente per compiuta giacenza;
5)gli atti sono stati entro il termine del terzo anno successivo l'evasione, per cui non è intervenuta alcuna prescrizione;
6) sulla prescrizione post cartella (ed accertamento) è intervenuta anche la disciplina emergenziale- Sospensione COVID 19-.Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate –Riscossioni di RO , rilevando quanto segue : 1 ) l'intimazione di pagamento n. 030202190014313 65/00 riguarda le seguenti cartelle esattoriali : a) nr.
03020120000822689000 (add. IRPEF anno 2008), notificata il 24.09.2012 mediante deposito nella casa comunale;
b) nr. 03020130010729200000 (tassa automobilistica anno 2008)notificata il 04.11.2015ai sensi dell'art.139 del cpc;
c) nr. 03020140014043114000 (tassa automobilistica anno 2009),notificata il 27.11.2014 ai sensi dell'art.139 cpc;
d) nr. 0302017000784371000 (diritto annuale Camera di Commercio 2013 dell'importo di €.369,95) notificata ai sensi dell'art.139 cpc;
e) nr. 03020180004263781000 (tassa automobilistica anno 2013 e anno 2014) ,notificata il 03.01.2019 mediante deposito alla casa comunale;
) –
2)l' intimazione di pagamento nr. 030202290026795 68/00 riguarda le seguenti cartelle esattoriali nr.
03020130010729200000 (tassa automobilistica anno 2008), nr. 0302017000784371000 (diritto annuale
Camera di Commercio 2013) e nr. 03020180004263781000 (tassa automobilistica anno 2013 e anno 2014) –
3) la cartella di pagamento nr. 03020200007078718000 afferente la Tassa automobilistica anno 2015, per l'importo di €.135,5 è stata notificata il 26.11.2022 ai sensi dell'art.139 cpc;
;-4) la cartella di pagamento nr.
0302022000347301100 afferente la Tassa automobilistica anni 2017-2018 per l'importo di € 344,93 è stata notifica il 13.03.2023 mediante deposito nella casa comunale;
5) le cartelle sottese alle intimazioni sono state tutte notificate e non impugnate per cui il credito tributario è ormai definitivo;
6) sono state notificate
, quali atti interruttivi della prescrizione le seguenti intimazioni : 1a) intimazione di pagamento
03020179001229366000, contente le cartelle di pagamento 03020120000822689000 – 03020140014043114000, con annessa relata di notifica;
2a) intimazione di pagamento 03020189000376981000, contenente la cartella di pagamento 03020130010729200000, con annessa relata di notifica;
3a) intimazione di pagamento
03020199007741049000, contenente le cartelle di pagamento 03020120000822689000, 03020130010729200000,
03020140014043114000, 0302017000784371000, 03020180004263781000, regolarmente notificata;
4a) intimazione di pagamento 03020239000187252000, contenente cartella di pagamento 03020180004263781000, con annessa relata di notifica;
5a) intimazione di pagamento 03020239001374016000, contenente cartelle di pagamento 03020120000822689000, 03020170007804371000, 03020180004263781000.Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 24.09.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore ,trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che le parti resistenti costituite hanno fornito la prova delle notifiche degli atti di accertamento e delle cartelle;
in particolare, la resistente agenzia delle entrate- riscossione ha fornito la prova che sono stati notificati altri atti di intimazione di pagamento regolarmente non opposti dalla ricorrente
; di conseguenza la pretesa tributaria è ormai consolidata e non è possibile ritenere che si riaprono i termini per contestare i crediti di imposta, senza che la stessa ricorrente abbia impugnato sia gli atti di accertamento che quelli di natura esecutiva. Anche l'eccezione della prescrizione non può ritenersi fondata sia per la natura dei tributi che hanno una prescrizione decennale , sia per la interruzione dei termini, sia tenendo conto che la normativa emergenziale è intervenuta per la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione in materia tributaria. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Ogni altra eccezione rimane assorbita. Le spese sono liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in €.2.000,00, in favore della resistente
Agenzia delle Entrate-OS, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge;
compensa interamente le spese nei confronti delle altre parti resistenti costituite.
RO, 24.09. 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott. Maria Eva Taccardi) (dott. Giuseppe Alcaro )
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1851/2023 depositato il 06/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001431365000 BOLLO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229002679568000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229002679568000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229002679568000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229002679568000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200007078718000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220003473011000 BOLLO AUTO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220003473011000 BOLLO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120000822689000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120000822689000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120000822689000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130010729200000 TASSA AUTO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140014043114000 TASSA AUTO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140014043114000 TASSA AUTO 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio RO, Crotone E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170007804371000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180004263781000 TASSA AUTO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180004263781000 TASSA AUTO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.Ricorrente_1 impugna: a ) la intimazione di pagamento n. 030202190014313 65/00 afferente le cartelle esattoriali nr. 03020120000822689000 (add. IRPEF anno 2008), nr. 03020130010729200000 (tassa automobilistica anno 2008), nr. 03020140014043114000 (tassa automobilistica anno 2009), nr.
0302017000784371000 (diritto annuale Camera di Commercio 2013) e nr. 03020180004263781000 (tassa automobilistica anno 2013 e anno 2014) – - per l'importo complessivo di € 7.037,49 (al netto delle somme richieste con gli avvisi) - b) intimazione di pagamento nr. 030202290026795 68/00 afferente le cartelle esattoriali nr. 03020130010729200000 (tassa automobilistica anno 2008), nr. 0302017000784371000 (diritto annuale Camera di Commercio 2013) e nr. 03020180004263781000 (tassa automobilistica anno 2013 e anno 2014) – per l'importo complessivo di € 461,89 ; - c) cartella di pagamento nr. 03020200007078718000 afferente la Tassa automobilistica anno 2015, per l'importo di €.135,56;- d) cartella di pagamento nr.
0302022000347301100 afferente la Tassa automobilistica anni 2017-2018 per l'importo di € 344,93.
Eccepisce la prescrizione, l' omessa notifica degli atti presupposti. Chiede l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituisce la Camera di Commercio di RO che rileva quanto segue : 1 ) in merito al diritto annuo, non viene effettuata alcuna attività accertatrice, essendo gli importi dovuti dai soggetti iscritti al registro delle
Imprese, determinati in modo oggettivo e resi noti a tutti gli iscritti dal Ministero di competenza (oggi MIMIT, già MISE;
2 )l'ufficio si limita a richiedere al contribuente il diritto annuo dovuto per la mera iscrizione al registro delle imprese;
3 )la pretesa è nota sia nell'an che nel quantum da ogni imprenditore, consapevole della debenza del contributo quale presupposto necessario per il legittimo esercizio di una attività imprenditoriale;
4) la prescrizione è quella ordinaria decennale, non rilevando alcuna norma derogatoria in tal senso;
chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese .
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di RO, rilevando quanto segue : 1)occorre verificare la regolare notifica del ricorso introduttivo ad entrambi gli Enti chiamati in giudizio tanto al fine di consentire la perfetta instaurazione del contraddittorio, posto che controparte eccepisce la mancata notifica di tutti gli atti prodromici compresi quelli di esclusiva pertinenza dell'Agente della OS (es. cartelle di pagamento), al fine di verificare il puntuale rispetto delle norme previste dagli artt. 10,16 e 20 del D. Lgs.546/92 ; 2 ) I motivi di gravame avanzati da parte ricorrente attengono esclusivamente a presunti vizi degli atti esecutivi, sui quali certamente la competenza specifica va cercata in capo all'Agente della riscossione;
3 ) il ricorrente avrebbe dovuto muovere le proprie contestazioni avverso le varie cartelle, entro i termini decadenziali di legge, decorsi i quali, il contenuto della cartella di pagamento deve ritenersi definitivo, certamente non censurabile attraverso l'impugnazione dell'avviso d'intimazione ; chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Si costituisce la Regione Calabria evidenziando quanto segue :1)l'avviso di accertamento n.1228647/2011 per l'importo della tassa automobilistica 2008 di €.132,28 è stata notificata con racc.ta a r. .778427044067il
05.07.2011 e restituita al mittente per compiuta giacenza;
2 )l'avviso di accertamento n.1542412/2012 per l'importo di €.252,75 per la tassa automobilistica annualità 2009 e 2010 è stata notificata con racc.ta a r.
n.778995605584 il 29.09.2012 e restituita al mittente per compiuta giacenza;
3 )l'avviso di accertamento n.333002621428/2016 per l'importo di €.252,75 per la tassa automobilistica annualità 2014 e 2015 è stata notificata con racc.ta a r n.783778930687 il 28.09.2016 e restituita al mittente per compiuta giacenza;
4 )
l'avviso n.35142231//2020 annualità 2018-2019 per l'importo di €.339,05 tassa automobilistica, è stata notificata con racc.ta a r. n.78634315061 il 22.01.2021 e restituita al mittente per compiuta giacenza;
5)gli atti sono stati entro il termine del terzo anno successivo l'evasione, per cui non è intervenuta alcuna prescrizione;
6) sulla prescrizione post cartella (ed accertamento) è intervenuta anche la disciplina emergenziale- Sospensione COVID 19-.Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate –Riscossioni di RO , rilevando quanto segue : 1 ) l'intimazione di pagamento n. 030202190014313 65/00 riguarda le seguenti cartelle esattoriali : a) nr.
03020120000822689000 (add. IRPEF anno 2008), notificata il 24.09.2012 mediante deposito nella casa comunale;
b) nr. 03020130010729200000 (tassa automobilistica anno 2008)notificata il 04.11.2015ai sensi dell'art.139 del cpc;
c) nr. 03020140014043114000 (tassa automobilistica anno 2009),notificata il 27.11.2014 ai sensi dell'art.139 cpc;
d) nr. 0302017000784371000 (diritto annuale Camera di Commercio 2013 dell'importo di €.369,95) notificata ai sensi dell'art.139 cpc;
e) nr. 03020180004263781000 (tassa automobilistica anno 2013 e anno 2014) ,notificata il 03.01.2019 mediante deposito alla casa comunale;
) –
2)l' intimazione di pagamento nr. 030202290026795 68/00 riguarda le seguenti cartelle esattoriali nr.
03020130010729200000 (tassa automobilistica anno 2008), nr. 0302017000784371000 (diritto annuale
Camera di Commercio 2013) e nr. 03020180004263781000 (tassa automobilistica anno 2013 e anno 2014) –
3) la cartella di pagamento nr. 03020200007078718000 afferente la Tassa automobilistica anno 2015, per l'importo di €.135,5 è stata notificata il 26.11.2022 ai sensi dell'art.139 cpc;
;-4) la cartella di pagamento nr.
0302022000347301100 afferente la Tassa automobilistica anni 2017-2018 per l'importo di € 344,93 è stata notifica il 13.03.2023 mediante deposito nella casa comunale;
5) le cartelle sottese alle intimazioni sono state tutte notificate e non impugnate per cui il credito tributario è ormai definitivo;
6) sono state notificate
, quali atti interruttivi della prescrizione le seguenti intimazioni : 1a) intimazione di pagamento
03020179001229366000, contente le cartelle di pagamento 03020120000822689000 – 03020140014043114000, con annessa relata di notifica;
2a) intimazione di pagamento 03020189000376981000, contenente la cartella di pagamento 03020130010729200000, con annessa relata di notifica;
3a) intimazione di pagamento
03020199007741049000, contenente le cartelle di pagamento 03020120000822689000, 03020130010729200000,
03020140014043114000, 0302017000784371000, 03020180004263781000, regolarmente notificata;
4a) intimazione di pagamento 03020239000187252000, contenente cartella di pagamento 03020180004263781000, con annessa relata di notifica;
5a) intimazione di pagamento 03020239001374016000, contenente cartelle di pagamento 03020120000822689000, 03020170007804371000, 03020180004263781000.Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 24.09.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore ,trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che le parti resistenti costituite hanno fornito la prova delle notifiche degli atti di accertamento e delle cartelle;
in particolare, la resistente agenzia delle entrate- riscossione ha fornito la prova che sono stati notificati altri atti di intimazione di pagamento regolarmente non opposti dalla ricorrente
; di conseguenza la pretesa tributaria è ormai consolidata e non è possibile ritenere che si riaprono i termini per contestare i crediti di imposta, senza che la stessa ricorrente abbia impugnato sia gli atti di accertamento che quelli di natura esecutiva. Anche l'eccezione della prescrizione non può ritenersi fondata sia per la natura dei tributi che hanno una prescrizione decennale , sia per la interruzione dei termini, sia tenendo conto che la normativa emergenziale è intervenuta per la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione in materia tributaria. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Ogni altra eccezione rimane assorbita. Le spese sono liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in €.2.000,00, in favore della resistente
Agenzia delle Entrate-OS, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge;
compensa interamente le spese nei confronti delle altre parti resistenti costituite.
RO, 24.09. 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott. Maria Eva Taccardi) (dott. Giuseppe Alcaro )