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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3956 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2826 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
28.05.2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Antonio
Ruggero Bianchi (CF: ) e presso l'avvocato Antonio Graziani C.F._2
(CF: , che la rappresentano e difendono per procura in atti- C.F._3
attrice in riassunzione-
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata, anche in indirizzo CP_1 P.IVA_1 telematico, presso l'avvocato Brancaccio Domenico (c.f. ), che C.F._4
la rappresenta e difende per procura in atti- convenuta in riassunzione-
E
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._5
(c.f.: ) Controparte_3 C.F._6
Entrambi n.q. di eredi di;
entrambi elettivamente domiciliati, anche in Persona_1 indirizzo telematico, presso l'avvocato Domenico Brancaccio (C.F.
), che li rappresenta e difende giusta procura in atti- convenuti C.F._4
in riassunzione-
r.g. n. 1 E
(c.f. ), elettivamente domiciliata, anche in indirizzo CP_4 P.IVA_2 telematico, presso l'avvocato Pagni Ilaria (c.f. ), che la C.F._7
rappresenta e difende per procura in atti- convenuta in riassunzione-
E
(c.f. , elettivamente domiciliato, anche CP_5 C.F._8 in indirizzo telematico, presso l'avvocato Stocco Mariagrazia (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti- C.F._9
convenuto in riassunzione-
E
(c.f. ) – convenuto in riassunzione- CP_6 C.F._10
contumace-
n.q. l.r.p.t. della (c.f. CP_6 Controparte_7
) - convenuta in riassunzione- contumace- P.IVA_3
E
(c.f. ) – convenuta in Controparte_8 P.IVA_4
riassunzione- contumace-
E
(c.f. ) - convenuto in riassunzione- Controparte_9 C.F._11
contumace-
E
(c.f. ), convenuto in Controparte_10 C.F._12
riassunzione- contumace-
E
(c.f. ) - convenuta in riassunzione- CP_11 C.F._13
contumace-
OGGETTO: giudizio di rinvio dalla Cassazione per ordinanza n.6607/2023 emessa in data 10.01.2023 a definizione del giudizio recante n.r.g. 26861/2020- risarcimento danni-
IN FATTO E IN DIRITTO
, con atto di citazione notificato il 14.01.1994, conviene in Parte_1
giudizio la e Controparte_9 Controparte_10 CP_12 [...]
per ottenerne la condanna, in solido o ciascuno per quanto di Controparte_13
r.g. n. 2 propria ragione, a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, a titolo personale e a titolo successorio, riportati in conseguenza del sinistro stradale verificatosi l'08.05.1991, sull'Autostrada del Sole, in occasione del quale è deceduto il proprio coniuge, che, alla guida della propria autovettura, è entrato in collisione Persona_2
con l'autocarro Iveco, di proprietà della alla cui guida era CP_12 Controparte_9
condotto in locazione finanziaria da e assicurato, per la r.c.a., Controparte_10
con Controparte_14
a sostegno delle proprie conclusioni, allega:
[...]
- l'incidente mortale si è verificato per l'improvviso distacco dell'autocarro dell'albero di trasmissione che, rimbalzando sull'asfalto, ha intralciato la marcia dell'autovettura condotta da , che ne ha perso il controllo, andando Persona_2
a collidere contro la parte posteriore sinistra dell'autocarro già fermo a causa della avaria in atto;
- il sinistro è stato oggetto di accertamento di un giudizio penale dinanzi al Pretore di Frosinone, che pur avendo assolto penalmente il conducente, ha condannato tutti a rispondere del risarcimento danni ai sensi dell'articolo 2054 ultimo comma c.c.
Con separato atto di citazione notificato il 14.07.1994, trasportata sulla CP_11
autovettura alla cui guida era e dunque coinvolta nel medesimo sinistro, Persona_2
conviene in giudizio, dinanzi al medesimo Tribunale di Frosinone, Controparte_9
, e per ottenere il Controparte_10 CP_12 Controparte_13
risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro.
Nei due giudizi, si costituiscono il locatario, Controparte_13
, e la proprietaria dell'autocarro, mentre Controparte_10 CP_12 [...]
, conducente dell'autocarro, rimane contumace. CP_9
I due giudizi sono riuniti.
In esito alla disposta riunione, il primo giudice ordina la chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., di , di e di ai quali la CP_15 Controparte_1 CP_16
controversia è stata ritenuta comune, in quanto il primo e i legali rappresentanti delle due società sono stati condannati, dal Pretore di Frosinone, per il reato di omicidio colposo di;
il Pretore ha ritenuto responsabile della difettosa Persona_2
trasformazione dell'albero di trasmissione dell'autocarro di proprietà di in CP_4
r.g. n. 3 locazione finanziaria al assicurato con CP_10 Controparte_13
, anche quale l.r. di per aver consegnato, a CP_5 CP_16 Parte_2
l'omologazione e la dichiarazione di conformità dell'automezzo trasformato,
[...]
omettendo il relativo collaudo e ritenuto responsabile , anche quale l.r. Persona_1
della per aver consegnato, la documentazione del collaudo, a Parte_2 [...]
senza aver eseguito, materialmente, i lavori di trasformazione. CP_7
Il Tribunale di Frosinone definisce, come di seguito, i due giudizi riuniti, con la sentenza n.153/2006, in data 27.02.2006:
< a) Riconosciuta l'esclusiva responsabilità di nella produzione del Persona_2
sinistro per cui è causa, rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte_9
della di e della CP_12 Controparte_10 Controparte_13
nonché tutte quelle proposte nei confronti di , quale titolare di CP_5 CP_16
di della di e della
[...] Persona_1 Controparte_1 CP_6 [...]
b) Compensa tra tutte le parti e le spese del giudizio>> CP_7
impugna la decisione. Parte_1
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 450/ in data 26.07.2011-25.01.2012, in riforma della sentenza di primo grado, definisce come di seguito la controversia.
<< Accertata la responsabilità dell'incidente stradale per l'80% a carico degli appellati
CP_1 come di seguito indicati e per il 20% a carico della vittima, condanna gli appellati
,
[...] Controparte_17 CP_5 Controparte_1 Persona_1
, in solido al pagamento, per i titoli come Controparte_18
specificati nella motivazione: a) in favore della della complessiva somma di Pt_1
euro 1.485. 639,00, oltre interessi in misura di legge dalla presente sentenza al saldo;
b) in favore della della complessiva somma di euro 32.418,00, oltre interessi CP_11
in misura di legge dalla presente sentenza al saldo. Condanna i suddetti appellati in solido a rifondere in favore dell'appellante le spese del giudizio, già Pt_1
compensate per 1/3, nella misura di 2/3, liquidate, quanto al primo grado, in euro
10.785,00 (di cui 9.000,00 per onorari e 1785,00 per diritti) oltre spese generali forfettarie, Iva e Cpa come per legge. Condanna i suddetti appellati in solido a rifondere in favore dell'appellante le spese del giudizio, liquidate, quanto al CP_11
primo grado, in euro 7.980,00 (di cui 7.000,00 per onorare e 980,00 per diritti) oltre spese generali forfettarie, Iva e Cpa come per legge. Dichiara che il ha diritto CP_5
di regresso nei confronti dei coobbligati solidali sul presupposto dell'uguaglianza dei contributi causali. Respinge le tue domande nei confronti del e del CP_10
r.g. n. 4 Compensa le spese processuali nel rapporto processuale con il . CP_9 CP_10
Le dichiara irripetibili nel rapporto processuale con il Pone a carico definitivo CP_9
degli appellati condannati in solido al risarcimento le spese delle varie CTU svolte in primo grado (tecniche e medico- legali, come già liquidate con separati decreti>>.
Nelle more del giudizio di legittimità, in data 24.04.2012, tra (già ) CP_8 CP_13
e , interviene una transazione di cui, la dichiara, ai Parte_1 CP_4 sensi dell'art. 1304 c.c. di voler approfittare.
La Suprema Corte con sentenza n. 17240/2015 del 12.06.2015 - 27.08.2015, accogliendo, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso proposto dalla CP_4
cassa la sentenza n. 450/2012 della Corte d'Appello di Roma e rinvia la causa alla
[...] medesima Corte d'Appello di Roma che, in diversa composizione, emette la sentenza n.
542/2020, in data 24.01.2020 e definisce, come di seguito, il giudizio di rinvio recante n.r.g. 5506/2016:
<< (…) 1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il sinistro stradale
avvenuto in data 08.05.1991sull' , direzione sud, nel territorio del Parte_3
Comune di Ferentino, è da ascrivere a fatto e colpa concorrenti di CP_19
(conducente della Lancia Thema) - per una percentuale del 40% - e degli appellati
, e CP_8 Controparte_10 CP_4 Controparte_9 CP_5
, e CP_16 Controparte_1 Persona_1 Controparte_7 CP_6
per la percentuale del 60%.
[...]
2) Dichiara che le somme dovute a , a titolo di risarcimento Parte_1
integrale dei danni da essa sofferti, da , CP_8 Controparte_10 CP_4
, ,
[...] Controparte_9 CP_5 Controparte_1 Persona_1 [...]
e , quali obbligati in solido ex art. 2055 primo comma CP_7 CP_6
c.c., sono pari ad euro 1.037.528,00 oltre interessi in misura di legge dalla presente sentenza al saldo, e, per effetto del pagamento della somma di euro 950.000,00 da parte della in forza dell'atto di transazione e quietanza stipulato dalla Parte_4
stessa con la in data 24/04/2012, dichiara che è cessata la materia del Pt_1
contendere relativamente al rapporto processuale intercorrente tra la e la Pt_1
(già , la e CP_8 Parte_4 CP_4 Controparte_10 [...]
e condanna , , la CP_9 CP_5 CP_16 Persona_1 CP_1
in solido al pagamento in favore della
[...] CP_6 Parte_5
della somma di euro 87.528,00, oltre gli interessi legali dalla presente Pt_1
sentenza al saldo.
r.g. n. 5 3) Condanna , in proprio e quale legale rappresentante della Persona_1 [...]
nei limiti del 30% e , in proprio e quale legale rappresentante CP_1 CP_6
della nei limiti del 40%, a tenere indenne in via Controparte_7 CP_5
di regresso da quanto lo stesso sarà tenuto a pagare per capitale, interessi e spese in dipendenza della presente sentenza.
4) Dichiara compensate fra l'appellante principale e gli appellati , in CP_6
proprio e quale legale rappresentante della , Controparte_20 CP_5
in proprio e quale legale rappresentante della cessata e CP_16 R_
, in proprio e quale legale rappresentante della le spese
[...] Controparte_1
processuali di entrambi i gradi di merito e del grado di legittimità nella misura della metà e condanna i predetti appellati in solido a rimborsare all'appellante principale la restante parte, che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in euro 10.785,00 (di cui euro 1.785,00 per esborsi ed Euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie iva e cpa); quanto al secondo grado in complessivi Euro
21.100,00, di cui Euro 1.100,00 per spese ed Euro 20.000,00 per onorari), e per il giudizio di Cassazione in complessivi Euro 9.500,00 per compensi professionali, oltre
I.V.A., c.p.a. e rimborso forfetario sulle spese generali come per legge. 5) Dichiara compensate le spese di lite fra e gli altri appellati. 6) Nulla per le spese CP_5
del grado nei confronti di e 7) Pone Controparte_10 Controparte_9
definitivamente a carico degli appellati , in proprio e quale legale CP_6
rappresentante della , in proprio e quale CP_6 Controparte_20 CP_5
legale rappresentante della cessata e , in proprio e CP_16 Persona_1
quale legale rappresentante della in solido fra loro le spese delle Controparte_1 consulenze tecniche d'ufficio svolte in primo grado, come liquidate con separati decreti.>>
La Corte d'appello di Roma, a sostegno della decisione adottata, e per quanto di rilievo nel presente grado di giudizio, preso atto del fatto che il 24.04.2012 Parte_1
ha concluso, con l'impresa di assicurazione per la r.c.a. dell'autocarro, una
[...]
transazione in forza della quale ha ricevuto, per le ragioni risarcitorie azionate, euro
950.000,00, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria nei confronti dell'impresa di assicurazione e preso atto del fatto che la ha dichiarato di voler approfittare CP_4
di tale accordo transattivo, ai sensi dell'arti. 1304, comma 1, c.c., ridetermina nel 40% il concorso di colpa, nella produzione del sinistro, del conducente dell'autovettura, liquidando le ragioni risarcitorie della maggiorando l'importo complessivo Pt_1
r.g. n. 6 liquidato, pari a euro 652.887,00 all'attualità della sentenza, di interessi compensativi a titolo di lucro cessante. Dall'importo complessivamente determinato, comprensivo di sorte rivalutata e interessi compensativi, detrae quanto già corrisposto dall'impresa di assicurazione in esito alla transazione che ha definito i rapporti tra la Pt_1
l'assicurazione e i condebitori solidali (il conducente , il locatario e CP_9 CP_10
la proprietaria . La restante parte del risarcimento liquidato viene posta a CP_4
carico (solidale rispetto alla danneggiata e per quote determinate limitatamente ai rapporti interni tra loro), in quanto diversamente responsabili della rottura dell'albero di trasmissione e dell'assenza della equilibratura, di e della ditta CP_6 CP_6
” (40%); di , anche quale rappresentante legale della cessata
[...] CP_5
(30%) e di anche quale legale rappresentante della CP_16 Persona_1
(30%). Controparte_1
Avverso a tale sentenza, ricorrono in Cassazione, con un unico motivo, R_
e
[...] Controparte_1
Nel giudizio di legittimità conseguito al ricorso di e Persona_1 Controparte_1
e si limitano a resistere alla Parte_1 Controparte_21
censura dei ricorrenti mentre , , , CP_5 CP_6 Controparte_7
, e non si Controparte_9 Controparte_10 CP_22 CP_11
costituiscono.
Con l'unico motivo di ricorso proposto, e lamentano Persona_1 Controparte_1
violazione dei principi di diritto in punto erronea quantificazione del danno complessivo spettante a , limitatamente ai criteri di calcolo adottati per il Parte_1
computo degli interessi compensativi.
La Cassazione, con l'ordinanza che rinvia a questo Collegio, accoglie il ricorso ed enuncia il seguente principio di diritto:
<< (a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della
mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, corrispondere al lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di
r.g. n. 7 investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto. Da ciò consegue che, nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (i) sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (ii) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 3, n.
29031 del 13.11.2018; Cass. civ., Sez. 3, n. 27477 del 30.10.2018; Cass. civ., Sez. 3, n.
20795 del 20.8.2018; Cass. civ., Sez. 3, n. 25817 del 31.10.2017; Cass. civ., Sez. 3, n.
9950 del 20.04.2017; Cass. civ., Sez. 3, n. 6347 del 19.03.2014).>>
Il 31.05.2023, iscrive a ruolo l'atto di citazione in riassunzione;
Parte_1
conviene in giudizio in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore; ; , nella sua qualità di socio accomandatario e Persona_1 CP_5
legale rappresentante pro tempore della cessata Soc. Team Car S.a.s.; ; CP_6 in persona del suo legale rappresentante pro tempore; Controparte_23
; Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_4 [...]
e rassegna le seguenti conclusioni: Controparte_8
<< (…) ove occorra, con stima equitativa, procedere secondo i suesposti motivi, lettere
A), B), C) e D); comunque, compensate le spese del giudizio di Cassazione e, nel caso di resistenza, rifuse quelle del giudizio di rinvio;
fermo il resto, come già statuito>>.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, allega: Parte_1
- l'assicuratore ha versato l'importo di euro 950.000 a saldo e stralcio di molte domande, accolte e non accolte in sentenza;
si controverte degli interessi, ancora dovuti, sulle voci risarcitorie riconosciute dal Giudice;
- dall'importo (globale) transattivamente pattuito, vanno espunte, fino a concorrenza dell'importo di euro 150.000 o del diverso importo ritenuto più giusto, per il calcolo del residuo dovuto, se necessario, con stima equitativa, le somme riferibili ai danni non riconosciuti in sentenza, ma ottenute per l'alea della transazione;
- sull'importo residuato al pagamento dell'acconto (detratto limitatamente agli importi r.g. n. 8 riconosciuti per le voci liquidate in sentenza), decorrono rivalutazione monetaria AT
(con l'indice FOI) e interessi compensativi, al tasso scelto in via equitativa, dal
24.4.2012 al soddisfo.
e , si costituiscono e rassegnano le seguenti conclusioni: Controparte_1 Persona_1
<< (…) I) determinare l'ammontare dell'eventuale credito residuo dovuto in favore della signora a titolo di capitale e di interessi compensativi Parte_1 maturati, al netto dell'acconto di € 950.000,00 percepito in data 24.4.2012, applicando esclusivamente i criteri indicati nell'ordinanza della Corte di Cassazione (…). II) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 12,5% rimb. forf. spese generali, Iva e Cpa, sia relativi al presente grado di giudizio sia relativi al giudizio di cassazione n. 26861/2020
RG.>>
Il 23.12.2023 si costituisce e rassegna le seguenti conclusioni: CP_5
<< (…): determinare l'ammontare dell'eventuale credito residuo dovuto in favore della
signora a titolo di capitale e di interessi compensativi Parte_1 maturati, al netto dell'acconto di € 950.000,00 percepito in data 24.04.20212, applicando i criteri indicati nell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n.
23/2023 Sezionale, n. 6607/2023 raccolta generale, pubblicata il 06.03.2023, dettagliatamente descritti a pag. 7 dell'ordinanza medesima e da intendersi qui integralmente riportati. II Con vittoria di spese, compensi di lite ed accessori di legge.
Con ordinanza in data 10.01.2024, il giudizio è interrotto per il decesso di R_
.
[...]
Nel giudizio in riassunzione ai sensi dell'art. 303 c.p.c., si costituiscono gli eredi di
, e e rassegnano le seguenti Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
conclusioni:
<< (…) I) determinare l'ammontare dell'eventuale credito residuo dovuto in favore della signora a titolo di capitale e di interessi compensativi Parte_1 maturati, al netto dell'acconto di € 950.000,00 percepito in data 24.4.2012, applicando esclusivamente i criteri indicati nell'ordinanza della Corte di Cassazione (…), e riportati ai punti da 1 a 4 della parte espositiva della comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di in data 16.11.2023. II) con Persona_1
vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% rimb. forf. spese generali, Iva e Cpa, sia relativi al presente grado di giudizio sia relativi al giudizio di cassazione n. 26861/2020
r.g. n. 9 RG.>>
Il 27.05.2024, si costituisce la e rassegna le seguenti conclusioni: CP_4
<< (…) dichiarare la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra
CP_4
e la sig.ra nonché nei rapporti con ogni altro soggetto
[...] Parte_1 che è stato convenuto da quest'ultima nel presente giudizio. Con vittoria di spese e onorari.>>
Thema decidendum
Oggetto dell'odierno decidere è la misura degli interessi compensativi dovuti sulla misura di danno liquidata, in data 11.12.2019, con la sentenza della Corte di Appello di
Roma n. 542/2020, all'attualità della sentenza stessa, in euro 652.887,00; la determinazione di tale voce di danno, unica ancora in contestazione tra le parti, deve tener conto della somma corrisposta da in data 24.04.2012, pari a euro CP_21
950.000,00, nonché dell'ulteriore pagamento di euro 27.000,00 corrisposto, nel corso del presente giudizio, il 04.11.2024 da nonché da e Controparte_24 Controparte_2
, questi n.q. di eredi di e deve seguire i criteri Controparte_3 Persona_1
enunciati dalla pronuncia che rinvia a questa Corte.
In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione ( Cass. n. 12065 del 03/05/2024), dunque la circostanza che a ricorrere in Cassazione sia stato solo , in proprio e n.q. non è ostativa Persona_1
rispetto ad una pronuncia, sul punto, più favorevole ad una parte che non abbia proposto il ricorso in Cassazione.
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, ma non può rimetterne in discussione il carattere di decisività e conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione solo dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento
(Cass. n. 3150 del 02/02/2024).
r.g. n. 10 Ciò detto, vengono respinte le difese della dirette a espungere, dall'importo Pt_1
ricevuto per effetto della transazione del 2012, asserite voci di danno liquidate in misura maggiore rispetto a quelle liquidate in sentenza, questo in ragione della natura omnicomprensiva delle somme corrisposte dalla impresa di assicurazione in sede transattiva, attesa l'identità del titolo e della relativa natura giuridica, di un'unica domanda di risarcimento dei danni, pur articolata in più voci.
Con le conclusioni precisate all'esito della rimessione della causa sul ruolo e alla udienza del 28.05.2025, la richiama espressamente la “rinuncia (…) alle Pt_1 domande formulate nel giudizio civile n. di R.G. 2826/2023, della Corte d'Appello di
Roma, nei soli confronti del Sig. del Sig. e della Controparte_2 Controparte_3 [...]
ed a spese legali integralmente compensate tra lei e i predetti” (nelle note CP_1
sostitutive della precedente udienza di precisazione delle conclusioni, non vi era una precisa presa di posizione rispetto alla transazione del 04.11.2024, pure in atti, invocata dai e dalla a sostegno della richiesta di una pronuncia di R_ Controparte_1
cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite).
Ciò detto.
Con la ordinanza di rinvio, la Corte di Cassazione, si pronuncia sull'unico motivo di ricorso, con il quale lamentano la errata Parte_6
quantificazione del danno complessivo spettante a per le ragioni Parte_1
di causa, in ragione della liquidazione di interessi compensativi a titolo di lucro cessante sulle somme attribuite a titolo di risarcimento del danno, non avendo tenuto conto, la
Corte di Appello, quale giudice del primo rinvio dalla Cassazione, delle somme già ricevute, dalla per effetto della transazione intervenuta, con la impresa di Pt_1 assicurazioni per r.c.a. dell'autocarro, nell'aprile del 2012, pari ad euro 950.000,00, prima della pronuncia dell'impugnata sentenza, somma da imputare a titolo di acconto sulla liquidazione del danno, con la conseguenza che, a decorrere dalla data del pagamento e sino alla concorrenza dell'importo ricevuto per effetto della transazione, la non avrebbe subito danno da ritardato pagamento e gli interessi compensativi Pt_1
avrebbero dovuto essere calcolati solo sulla somma eventualmente residua, una volta detratto l'acconto versato, debitamente rivalutato alla data della liquidazione, mentre la
Corte territoriale pur avendo dato atto del pagamento della impresa di assicurazione ha ritenuto estinta, fino alla concorrenza dell'importo di euro 950.000, l'obbligazione solidale gravante su tutti i condebitori, e in violazione dell' art. 1292 cc ha omesso di r.g. n. 11 tener conto, nel procedimento di calcolo degli interessi compensativi, del pagamento intervenuto nel 2012.
CP_ La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del e della R_ CP_1
premesso che il debitore, per l'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito, è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art 1219 c.c.); che il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone, al debitore, di pagare al creditore, oltre equivalente monetario del bene perduto espresso in moneta dell'epoca della liquidazione attraverso la rivalutazione del credito, il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il danaro dovuto agli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento e questo danno si può liquidare applicando un saggio di interesse equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno;
che tali regole trovano applicazioni anche quando il debitore, o uno dei condebitori solidali, come è avvenuto nel concreto, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti;
che la liquidazione del danno da mora, nelle obbligazioni di valore, deve simulare il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento la somma a lui dovuta, ove tempestivamente corrisposta, enuncia, per la ipotesi ricorrente del concreto di pagamenti in acconto, il seguente principio:
a) il creditore, nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovuto e dunque il danno da mora deve, per tale periodo, corrispondere al lucro che egli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
b) dopo il pagamento dell'acconto, il creditore non può dolersi di aver perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovuto e il lucro cessante si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua dopo il pagamento dell'acconto.
Nel caso di pagamento di acconti, dunque, tale pagamento deve essere sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
1) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto;
2) detrarre l'acconto dal credito;
3) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa i) sull'intero capitale rivalutato anno per anno per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; ii) sulla somma che residua r.g. n. 12 dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno) per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Nel concreto.
Il credito risarcitorio, al netto della voce di danno oggetto di ricorso in
Cassazione, alla data del sinistro (08.05.1991), è pari a euro 358.335,00
(punto di decisione coperto da giudicato).
Alla data del pagamento del primo acconto (24.04.2012) il capitale, comprensivo di interessi compensativi sul capitale rivalutato di anno in anno,
è pari a euro 1.097.456,78 (capitale rivalutato euro 629.236,26 + interessi euro 468.220,52).
Al pagamento di euro 950.000,00, residua un credito risarcitorio pari a euro
147.456,78 (euro 1.097.456,78 – euro 950.000,00).
Il 04.11.2024, per effetto della transazione intervenuta tra Parte_1
da un lato e gli eredi di
[...] Parte_7 Controparte_1 dall'altro, la per le ragioni di causa, ottiene l'ulteriore pagamento Pt_1 dell'importo di euro 27.000,00 a definizione della posizion debitoria degli eredi di LI transatta anche con riguardo alla Parte_6 Controparte_1
regolamentazione delle spese di lite, compensate e di tale accordo, CP_5
chiede di beneficiare.
[...]
Alla data del pagamento del secondo acconto (04.11.2024), il credito risarcitorio residuato al pagamento del 24.04.2012, maggiorato di rivalutazione e interessi è pari a euro 205.061,22.
Con il pagamento del 04.11.2024, ( e i di lui eredi) nonché Persona_1
la tenuti per accertamento passato in giudicato, nei limiti del 30% CP_1
( , in proprio e quale legale rappresentante della CP_6 [...]
nei limiti del 40%) a tenere indenne , in via di CP_7 CP_5
regresso, da quanto tenuto a pagare per capitale, interessi e spese per le ragioni di causa, accertate, nei soli rapporti interni, le rispettive quote di responsabilità di tali parti, definiscono transattivamente, con la la Pt_1
propria posizione di condebitori solidali.
r.g. n. 13 Alla transazione del 04.11.2024, consegue la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate, tra , eredi di Parte_1
e con la conseguenza che permane il credito Persona_1 Controparte_1
della pari al 70% di euro 205.061,22, dunque un credito pari a euro Pt_1
143.542,85.
All'attualità e maggiorato di interessi, tale residuo credito, che nelle accertate proporzioni nei rapporti interni grava su in proprio CP_6
e n.q. di l.r. di da un lato e su dall'altro, Controparte_7 CP_5
oggi è pari a euro 146.497,57 (euro 144.978,28 credito rivalutato + euro
1.519,29 interessi).
Spese di lite
Resta ferma la regolamentazione e la liquidazione delle spese di lite di cui alla sentenza della Corte di Appello n. 542/2020 in data 24.01.2020, emessa a definizione del giudizio di appello di rinvio dalla Cassazione n.r.g.
5506/2016, in quanto le limitate modifiche della decisione non mutano l'assetto dei rapporti rispetto alle questioni controverse e al principio della soccombenza e, per altro verso, non incidono in maniera significativa sul valore della controversia.
Le spese relative al giudizio di legittimità (n.r.g. 26861) sono integralmente compensate tra le parti costituite in quella sede: in Cassazione è ricorso il solo , in proprio e n.q.; la che pure ha riassunto il Persona_1 Pt_1
giudizio dinanzi a questo Giudice e ottiene la liquidazione di un ulteriore importo risarcitorio, non ha proposto ricorso incidentale;
le altre parti sono rimaste contumaci;
la stessa con l'atto di citazione in riassunzione, Pt_1
chiede la compensazione per le spese relative al giudizio di legittimità nelle conclusioni rassegnate.
Quanto alle parti non costituite, si dichiarano non ripetibili, in quanto, ad eccezione di , che non ha resistito alle domande, sono tutte CP_6
interessate dagli accordi transattivi intervenuti nel corso del giudizio.
Le spese del presente giudizio di rinvio sono integralmente compensate tra le parti costituite: la ha pattuito con i e la la Pt_1 R_ Controparte_1
compensazione delle spese di lite;
la chiede dichiararsi cessata la CP_4
r.g. n. 14 materia del contendere per effetto della transazione intervenuta il
24.04.2012, ma la pronuncia è già intervenuta nei precedenti gradi di giudizio e sul punto è intervenuto il giudicato tanto che dinanzi alla Corte di
Cassazione, la è rimasta contumace;
la costituzione nel giudizio di CP_4
rinvio, nel concreto risulta essere una scelta che non trova la sua giustificazione in ragioni difensive, posto che sulla posizione di CP_4
(cessazione della materia del contendere) non c'è discussione in questa sese, con la conseguenza che si ravvisano ragioni per operare la compensazione delle spese anche del presente grado;
quanto a , si tiene conto CP_5
delle difese espresse, di totali rimessione ai principi enunciati dalla
Cassazione.
Quanto alle parti non costituite, si dichiarano non ripetibili, in quanto, ad eccezione di , che non ha resistito alle domande, sono tutte CP_6
interessate dagli accordi transattivi intervenuti nel corso del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, quale giudice di rinvio dalla Cassazione per ordinanza n.6607/2023 emessa in data 10.01.2023 a definizione del giudizio recante n.r.g. 26861/2020, ogni diversa conclusione disattesa, a parziale modifica sentenza resa tra le parti dalla Corte di
Appello di Roma n. 542/2020 in data 24.01.2020, a definizione del giudizio di rinvio dalla Cassazione n.r.g. 5506/2016, ferma nel resto, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra , Parte_1 CP_1
e , quali eredi di , con
[...] Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
integrale compensazione delle spese di lite.
- Liquida il credito risarcitorio residuo di per le ragioni di Parte_1 causa, all'attualità, in euro 146.497,57, oltre interessi di legge dalla presente pronuncia al soddisfo.
- Ferma la regolamentazione e liquidazione delle spese di lite relative giudizio di rinvio dalla Cassazione n.r.g. 5506/2016 adottata dalla Corte di Appello con la sentenza n. 542/2020 in data 24.01.2020, compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al giudizio di legittimità e al presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Roma il giorno 11/06/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 15 r.g. n.
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