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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. PP MA Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 187/2019 promossa con atto di citazione notificato in data
24 gennaio 2019
d a
Parte_1
(C.F. , con sede in Seriate (BG), Via Grinetta n. 3, in
[...] P.IVA_1
persona dei soci amministratori e legali rappresentanti (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Parte_2
), i quali agiscono anche personalmente, rappresentati e difesi C.F._2
dagli avvocati CARACO' ANDREA (C.F. ) e dall'avv. C.F._3
SA RT (C.F. ) e dall'avv. VEZZOLI C.F._4
RI (C.F. , elettivamente domiciliati in Brescia, via C.F._5
Creta n. 72 presso lo studio dell'avv. Andrea Caracò.
pagina 1 di 17 APPELLANTE
c o n t r o con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 (C.F. Controparte_1
), in persona del procuratore legale pro tempore, con l'avvocato P.IVA_2
LAURA TT (C.F. ) del Foro di Bergamo, procuratore C.F._6
domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e per essa, quale mandataria, Controparte_2 Controparte_3
(già , con l'avvocato Andrea Davide
[...] Controparte_4
LD (C.F. ) del Foro di Milano, procuratore CodiceFiscale_7
domiciliatario come da procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 28 maggio 2025 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario,
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, I Sez. Civile, pubblicata in data 18 gennaio 2019, n. 147.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Ogni avversa istanza, eccezione e o deduzione disattesa e in totale riforma della
impugnata sentenza: nel merito: 1) dichiararsi illegittimi, per le causali di cui alle
premesse della citazione, gli addebiti di interessi ultralegali, principali ed pagina 2 di 17 anatocisitici, nonché di commissione e conseguenti a distorta applicazione delle date
contabili delle valute, effettuati dalla banca nel corso del rapporto oggetto della
causa , e dovuti, invece, interessi al tasso legale;
2) Determinarsi, in conseguenza
della precedente domanda, il giusto saldo finale del conto corrente una volta
depurato lo stesso dagli effetti di tutti gli illegittimi addebiti, dichiarandosi infondata
la pretesa creditoria della banca appellata, nonché, risultando un saldo creditore e
disattesa l'eccezione di prescrizione della banca determinarsi il complessivo
ammontare dell'indebito derivante dal medesimo, condannandosi la banca appellata,
in persona del suo legale rappresentante, al pagamento della relativa somma oltre
interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo;
3) ritenuta la illegittimità e/o
la eccessività della segnalazione a sofferenza ordinarsi all'istituto opposto di
effettuare la immediata cancellazione e o riduzione della stessa segnalazione
condannandosi il medesimo istituto al risarcimento dei danni cagionati con detta
segnalazione, somma da quantificarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione
dal dì delle effettuate iscrizioni. 4) revocarsi in ogni caso il decreto ingiuntivo
opposto. 5) Con il favore di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata e per parte intervenuta
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e
deduzione respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettare, perché irrituali, inammissibili, precluse
e, comunque, infondate in fatto e diritto, tutte le domande proposte dagli appellanti
con conseguente conferma della sentenza impugnata.
IN OGNI CASO: compensi professionali e spese di giudizio interamente rifusi.”
pagina 3 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, unitamente ai suoi due fideiussori e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 5789/2014 con il quale BMP aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale
di Bergamo ingiunzione di pagamento della somma di 200.000,00€, oltre interessi e spese di procedura, quale parziale saldo passivo del conto corrente n. 34/3486, estinto e contabilizzato a sofferenza per l'importo di €. 401.517,26.
Nel merito gli opponenti eccepivano la mancata prova scritta del credito;
l'illegittimo addebito di interessi ultralegali ed anatocistici senza pattuizione, delle commissioni di massimo scoperto, nonché la complessiva illegittimità del computo delle valute;
l'invalidità delle fideiussioni in quanto rilasciate da soci illimitatamente responsabili;
l'illegittimità della segnalazione a sofferenza del credito alla Centrale di Rischi presso la Banca d'Italia.
Costituendosi in giudizio eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di minime ed adeguate controdeduzioni ed allegazioni;
la prescrizione del diritto azionato da parte opponente.
A seguito dell'infruttuoso esperimento del tentativo di mediazione, e dell'espletamento della c.t.u. contabile, eseguita dal Dott. il Tribunale Persona_1
ha rilevato quanto segue:
pagina 4 di 17 -in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n.
7139/2018, la circostanza che al momento della sottoscrizione della fideiussione i due garanti fossero soci illimitatamente responsabili della società non costituisce causa di nullità o di annullabilità della garanzia personale prestata.
-I documenti prodotti da nel corso del giudizio monitorio, e Controparte_1
successivamente integrati durante il giudizio di primo grado – fra cui il saldaconto e il contratto di apertura di credito del 15 luglio 2013 – costituiscono sufficiente prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto i contratti di apertura di credito, prodotti dalla banca opposta,
pienamente validi benché sottoscritti unicamente dal cliente, in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 898/2018.
-Con riferimento all'eccezione di prescrizione, chiedeva che Controparte_1
venisse dichiarata la prescrizione decennale di ogni diritto di ripetizione azionato dalla controparte, scaturente dall'annotazione di eventuali addebiti non dovuti in conto corrente. La banca individuava quale oggetto dell'eccezione, in generale, ogni singola rimessa annotata, e quale dies a quo di decorrenza la data di esecuzione,
indicandola in un periodo anteriore al 21/12/2004. Tutto quanto considerato, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'eccezione fosse determinata nell'oggetto e contenesse le condizioni minime di proponibilità.
Inoltre, il Tribunale ha preso atto del fatto che la c.t.u. espletata “applicando per
l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione decennale il
principio affermato dalla Corte di legittimità (Cass., s.u., n. 24418/2010) – che a tal
pagina 5 di 17 fine ha distinto tra rimesse ripristinatorie della provvista ovvero solutorie (il
versamento, in questo ultimo caso, supera il passivo ovvero lo scoperto) – ha
consentito di accertare, sulla scorta della verifica analitica degli addebiti
documentati, la natura solutoria e quindi la prescrizione di tutte le competenze
maturate sino al terzo trimestre del 2004, ovvero sino a dieci anni prima la notifica
dell'atto di citazione in opposizione.”
Infine, il giudice di prime cure ha ritenuto che gli opponenti non avessero fornito la prova circa la sussistenza di un affidamento pari a €. 500.000,00 fin dall'inizio del rapporto.
-Preso atto delle due ipotesi di calcolo proposte dal c.t.u., il Tribunale ha ritenuto applicabile al caso di specie l'ipotesi sub A, la quale ha accertato un saldo finale del rapporto di conto corrente portato a sofferenza pari a €. 336.876,96.
Tutto quanto considerato il Tribunale di Bergamo ha confermato il decreto ingiuntivo n.5789/2014; ha accertato che il credito di per il saldo passivo del Controparte_1
conto corrente n. 34/3486, alla data del 24/09/14, era pari a €. 336.876,96; ha condannato la società Parte_1
, e in solido fra loro, al pagamento delle
[...] Parte_1 Parte_2
spese di c.t.u. e delle spese di lite, quest'ultime liquidate in € 13.430,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso così liquidato, IVA e C.P.A. come per legge.
***
La società , Parte_1
pagina 6 di 17 unitamente a e propongono appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 147/2019 per i seguenti motivi:
1)con il primo motivo parte appellante contesta l'accertamento della prescrizione degli addebiti illegittimamente effettuati dalla banca nel corso del rapporto. Parte
appellante adduce che il giudice di primo grado ha erroneamente quantificato il credito della banca, applicando il calcolo effettuato dal c.t.u. al fine di determinare l'indebito spettante alla correntista, con applicazione della prescrizione decennale del relativo diritto, anche alla diversa domanda di pagamento svolta dalla banca,
omettendo di depurare tale pretesa da tutti gli illegittimi addebiti contestati dagli attori, ed accertati dalla c.t.u., in considerazione dei quali risulta inesistente il credito della banca.
Secondo parte appellante deve infatti essere tenuta distinta la pretesa della banca di pagamento del saldo finale del conto, rispetto alla quale non è ipotizzabile la prescrizione del diritto del debitore di contestare la pretesa del creditore, dalla domanda del correntista avente ad oggetto la restituzione delle somme pagate e non dovute, rispetto alla quale può essere accertata la prescrizione del diritto alla restituzione.
Pertanto, parte appellante afferma che avrebbe dovuto trovare applicazione l'ipotesi B
indicata nella c.t.u., nella quale è stata accertata l'effettuazione di illegittimi addebiti da parte della banca per un importo maggiore rispetto al credito addotto risultante dal saldo passivo, cui consegue l'infondatezza e l'inesistenza (indipendentemente dall'eventuale prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebito effettuata dal pagina 7 di 17 correntista) del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente illegittimità delle ipoteche iscritte e della segnalazione a sofferenza effettuata dall'istituto bancario.
2)Con il secondo motivo parte appellante contesta la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha accertato la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito del correntista, ed ha disposto una c.t.u. nulla, in quanto volta a sollevare la banca dalla prova della fondatezza della propria eccezione di prescrizione.
Parte appellante critica la formulazione dell'eccezione di prescrizione effettuata dalla banca, avendo essa genericamente individuato quale oggetto ogni singola rimessa annotata e quale dies a quo di decorrenza, un periodo anteriore al 21/12/04.
Inoltre, la banca non ha soddisfatto il proprio onere probatorio in materia, non avendo allegato gli estratti conto nel corso del giudizio monitorio e nel giudizio di primo grado.
Ulteriormente, parte appellante ribadisce il fatto che nel rapporto di conto corrente operava fin dall'inizio un'apertura di credito pari a €. 500.000,00: tale circostanza non è stata contestata dalla banca nel precedente grado di giudizio, pertanto, essa risulta rilevante in applicazione del principio di non contestazione, espresso dall'art. 115 c.p.c..
Parte appellante afferma che all'epoca dell'apertura del rapporto (1978) non era necessaria la stipulazione per iscritto del contratto di apertura di credito, potendo essere concluso anche per facta concludentia, e che lo stesso era assistito da apertura di credito, come evincibile dagli estratti conto prodotti dai quali emergono costanti e rilevanti saldi passivi, tollerati dalla banca nel corso del rapporto.
pagina 8 di 17 Inoltre, le fideiussioni dei soci, rinnovate il 10/06/93 con aumento del limite massimo di £. 700.000.000, attestano l'esistenza dell'affidamento, il quale alla luce di tutte le risultanze probatorie dove ritenersi provato (nello specifico ai sensi dell'art. 115
c.p.c., e degli artt. 2727 e 2729 c.c.).
Parte appellante osserva che la giurisprudenza di legittimità ha frequentemente riconosciuto la configurabilità di un affidamento in conto corrente benché non risultante da contratto scritto (Corte di Cassazione, sez. I, 21 novembre 2013 n.
26133). Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere il conto affidato, per tutto il rapporto intercorso, con conseguente funzione ripristinatoria di tutti i versamenti eseguiti.
Ulteriormente parte appellante eccepisce che la banca non ha individuato analiticamente le singole rimesse solutorie, come denotato anche dal c.t.u., ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
18479/2018, ove è stato affermato che l'eccezione di prescrizione deve essere specifica, e deve indicare la natura delle singole rimesse ed il momento iniziale da cui decorre il diritto alla ripetizione relativo a ciascuna di esse.
Dunque, non possono essere utilizzati gli accertamenti effettuati nella c.t.u. circa la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, in quanto la c.t.u. ha supplito all'onere probatorio gravante sulla banca rispetto a quanto addotto.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, con conseguente condanna alla restituzione dell'indebito, come risultante dall'ipotesi B
del CTU.
pagina 9 di 17 3) Con il terzo motivo parte appellante contesta la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto validamente pattuiti i tassi ultralegali risultanti dalle lettere relative alle aperture di credito.
Parte appellante osserva come nella pronuncia impugnata sia stato applicato generalmente il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 898/2018,
non distinguendo, ai sensi dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 c.c., fra la validità dei contratti e la validità della pattuizione degli interessi.
In particolare, parte appellante osserva che per quanto concerne la validità del contratto l'inosservanza della forma scritta da luogo ad una nullità di protezione ed è
quindi relativa, mentre l'inosservanza della forma con riferimento al patto relativo agli interessi superiori al tasso legale determina la nullità assoluta degli stessi, che può essere fatta valere da chiunque.
La società riporta di aver già espresso tale ricostruzione quale osservazione alla c.t.u.:
il consulente non ha fornito risposta reputando la questione prettamente giuridica.
In merito, la giurisprudenza di legittimità, in conformità al dato normativo, ha affermato che, ai sensi dell'art. 1284, comma 3 c.c. “per la costituzione dell'obbligo
di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta
ad substantiam” (Cass. n. 9080/02, n. 15643/03, n. 266/06).
Pertanto, per la validità del patto è richiesta la sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti.
Ne consegue che nel caso in esame, in assenza di un valido patto concernete la misura ultralegale degli interessi, essi erano dovuti al tasso di legge per tutta la durata del pagina 10 di 17 rapporto.
4) Con il quarto motivo parte appellante contesta la pronuncia di primo grado nella parte in cui, pur ritenendo il conto passivo, ha considerato applicabile l'anatocismo trimestrale dal 30/06/00.
Applicando l'ipotesi A il Tribunale non ha tenuto in considerazione che il credito della banca era frutto di applicazione di interessi anatocistici illegittimamente applicati dal 30 giugno 2000.
In conformità a quanto espresso in sede di osservazioni alla c.t.u., parte appellante osserva che, ai sensi dell'art. 7 della delibera del CICR del 09/02/00, l'anatocismo non possa essere applicato in assenza di accettazione scritta del cliente qualora comporti un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. Tuttavia, il c.t.u. ha ritenuto l'applicazione dell'anatocismo migliorativa.
Parte appellante insta come l'applicazione dell'ipotesi B formulata nella c.t.u.
avrebbe comportato un'applicazione dell'anatocismo migliorativo, mentre essendo stata applicata l'ipotesi A essa indubbiamente comporta un peggioramento rispetto alle precedenti condizioni.
Dunque, anche in considerazione di tali circostanze, risulta erronea la quantificazione del saldo finale effettuata nella pronuncia appellata.
5) Con il quinto motivo parte appellante domanda la cancellazione della segnalazione a sofferenza in centrale Rischi, con conseguente risarcimento del danno patito per non aver potuto ricorrere al credito, nonché conseguente al discredito commerciale subito.
*** pagina 11 di 17 Costituendosi in giudizio domanda il rigetto dell'appello in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'applicazione dell'ipotesi di calcolo sub A, non potendosi dubitare della ritualità, legittimità e piena fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso nella pronuncia n.4372/2018. Inoltre, osserva come essa abbia, nel corso del giudizio di opposizione, ampiamente argomentato l'eccezione di prescrizione di ogni diritto ed azione di controparte connesso a fatti ed operazioni anteriori al 21/12/04, assumendo, in applicazione dei principi espressi dalle S.U. n. 24418/10, la funzione solutoria di tutte le rimesse sul conto corrente anteriori alla data indicata, ed allegando gli estratti del conto corrente.
Preso atto che il c.t.u. ha accertato che alla data del 20/12/04 il saldo del conto era positivo per €. 3.344,35, da ciò è possibile dedurre che, in conformità ai principi espressi dalle S.U. n. 24418/10, gli accrediti effettuati a tale data avevano natura solutoria, e pertanto da tale data decorre il diritto alla ripetizione dell'indebito, con conseguente decorso del medesimo termine di prescrizione.
In data 1 marzo 2022 la società a seguito della stipulazione di Parte_3
un contratto di cessione dei crediti con il 3 giugno 2021, fra i quali è CP_1
ricompreso il rapporto oggetto di causa, è intervenuta nel presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore dell'istituto bancario.
Nelle more dell'attività decisoria, in data 13 dicembre 2022 la causa è stata parzialmente decisa con sentenza non definitiva, alla cui motivazione si rinvia, con la quale è stato disposto quanto segue: “-in parziale riforma della sentenza del
pagina 12 di 17 Tribunale di Bergamo n. 147/19, accoglie il primo motivo di appello formulato, e
conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 5789/2014.
-Dichiara illegittime le ipoteche effettuate in esecuzione del presente decreto
ingiuntivo, nonché la segnalazione a sofferenza effettuata da alla Controparte_1
Centrale Rischi;
respinge la richiesta risarcitoria per danni conseguenti a tale
segnalazione;
-Rimette la causa in istruttoria, al fine di acquisire in sede di c.t.u. le integrazioni
ritenute opportune.”
Nello specifico al CTU incaricato è stato assegnato il seguente quesito: ”esaminati
atti e documenti di causa, ridetermini il CTU il saldo finale del conto corrente per cui
è causa, avuto riguardo agli effetti dell'eccezione di prescrizione dell'azione di
ripetizione di indebito sollevata da parte appellata, procedendo dapprima
all'integrale depurazione del conto stesso da tutti gli addebiti illegittimi, secondo le
indicazioni di cui al quesito dato in primo grado - con la precisazione che in
presenza di contratto sottoscritto dal solo correntista, e a lui debitamente
consegnato, permane la necessità della sottoscrizione anche da parte della banca
della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale, richiesta dall'art.1284,
terzo comma, cc, altrimenti trovando applicazione il solo interesse legale – e, quindi,
alla distinzione tra le rimesse istruttorie e quelle in tutto o in parte solutorie,
individuandosi queste ultime secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite
n.24418 del 2010, con conseguente immediata decorrenza del termine de-cennale di
prescrizione”.
pagina 13 di 17 In data 18 luglio 2024 la Corte ha ritenuto opportuno disporre l'integrazione del quesito assegnato come segue: “effettuando tuttavia due conteggi alternativi il primo
con esclusione dell'interesse anatocistico sino al 30 giugno 2000, come da quesito di
primo grado, ed il secondo con esclusione dell'interesse anatocistico per tutta la
durata del rapporto contrattuale”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 maggio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto di quanto disposto con sentenza parziale n. 1484/2022 e delle risultanze della CTU svolta il collegio reputa opportuna la trattazione congiunta del secondo,
del terzo e del quarto motivo di appello.
Parte appellante ha formulato i summenzionati motivi di appello a sostegno della domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte rispetto al rapporto di conto corrente n. 34/3486.
Nello specifico parte appellante contestava l'accertamento effettuato in primo grado relativamente alla prescrizione del diritto di ripetizione, il fatto che fossero stati ritenuti validamente pattuiti i tassi ultralegali, e la valutazione dell'anatocismo a partire dal 30/06/2000.
La presente Corte, nella sopracitata sentenza parziale, ha accertato che al momento della stipulazione del contratto nel 1978 i tassi ultralegali non sono stati validamente pattuiti fra le parti, cui consegue l'applicabilità dell'art. 1284 c.c.. pagina 14 di 17 Inoltre, la Corte ha rimesso la causa in istruttoria affinché venisse valutata l'eccezione di prescrizione in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite n. 24418/2010, e ha disposto che venisse effettuato un conteggio alternativo: il primo con esclusione dell'interesse anatocistico sino al 30 giugno 2000, ed il secondo con esclusione dell'interesse anatocistico per tutta la durata del rapporto contrattuale.
La consulenza tecnica espletata, e le sue integrazioni, hanno appurato che non sussiste alcun credito restitutorio in capo al correntista, in quanto il saldo del conto corrente, seppur rideterminato previa espunzione degli addebiti illegittimi, permane a debito del correntista.
Pertanto, ribadito che con la sentenza non definitiva n. 1484/2022 è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 5789/2014 ottenuto dalla banca per il pagamento del parziale saldo passivo del conto corrente, con ciò respingendosi la pretesa creditoria della banca, rileva la corte esser risultata parimenti infondata l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista.
Tutto quanto considerato la Corte rigetta il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello proposti.
Spese
Atteso l'accoglimento in parte qua dell'impugnazione avverso la sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 147/2019, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, già precedentemente disposta con sentenza parziale n. 1484/2022, e tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, la Corte regola le spese processuali per l'intero giudizio disponendone ex art. 92, comma 2 c.p.c. la compensazione pagina 15 di 17 integrale.
Per le medesime considerazioni la Corte dispone la compensazione delle spese di
CTU fra le parti nella misura del 50% a carico di parte appellante, del 25% a carico di parte appellata e del 25% a carico del terzo intervenuto, liquidate come da separato decreto del 10 luglio 2025.
La corte infine accerta il diritto della parte appellante alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
ad integrazione di quanto già disposto con sentenza non definitiva:
-rigetta il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 147/2019;
-compensa integralmente fra le parti le spese di ambo i gradi del giudizio;
-pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico di parte appellante nella misura del 50%, a carico di parte appellata nella misura del
25% ed a carico del terzo intervenuto nella misura del 25%;
- accerta il diritto della parte appellante alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025
Il presidente estensore pagina 16 di 17 PP MA
pagina 17 di 17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. PP MA Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 187/2019 promossa con atto di citazione notificato in data
24 gennaio 2019
d a
Parte_1
(C.F. , con sede in Seriate (BG), Via Grinetta n. 3, in
[...] P.IVA_1
persona dei soci amministratori e legali rappresentanti (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Parte_2
), i quali agiscono anche personalmente, rappresentati e difesi C.F._2
dagli avvocati CARACO' ANDREA (C.F. ) e dall'avv. C.F._3
SA RT (C.F. ) e dall'avv. VEZZOLI C.F._4
RI (C.F. , elettivamente domiciliati in Brescia, via C.F._5
Creta n. 72 presso lo studio dell'avv. Andrea Caracò.
pagina 1 di 17 APPELLANTE
c o n t r o con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 (C.F. Controparte_1
), in persona del procuratore legale pro tempore, con l'avvocato P.IVA_2
LAURA TT (C.F. ) del Foro di Bergamo, procuratore C.F._6
domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e per essa, quale mandataria, Controparte_2 Controparte_3
(già , con l'avvocato Andrea Davide
[...] Controparte_4
LD (C.F. ) del Foro di Milano, procuratore CodiceFiscale_7
domiciliatario come da procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 28 maggio 2025 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario,
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, I Sez. Civile, pubblicata in data 18 gennaio 2019, n. 147.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Ogni avversa istanza, eccezione e o deduzione disattesa e in totale riforma della
impugnata sentenza: nel merito: 1) dichiararsi illegittimi, per le causali di cui alle
premesse della citazione, gli addebiti di interessi ultralegali, principali ed pagina 2 di 17 anatocisitici, nonché di commissione e conseguenti a distorta applicazione delle date
contabili delle valute, effettuati dalla banca nel corso del rapporto oggetto della
causa , e dovuti, invece, interessi al tasso legale;
2) Determinarsi, in conseguenza
della precedente domanda, il giusto saldo finale del conto corrente una volta
depurato lo stesso dagli effetti di tutti gli illegittimi addebiti, dichiarandosi infondata
la pretesa creditoria della banca appellata, nonché, risultando un saldo creditore e
disattesa l'eccezione di prescrizione della banca determinarsi il complessivo
ammontare dell'indebito derivante dal medesimo, condannandosi la banca appellata,
in persona del suo legale rappresentante, al pagamento della relativa somma oltre
interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo;
3) ritenuta la illegittimità e/o
la eccessività della segnalazione a sofferenza ordinarsi all'istituto opposto di
effettuare la immediata cancellazione e o riduzione della stessa segnalazione
condannandosi il medesimo istituto al risarcimento dei danni cagionati con detta
segnalazione, somma da quantificarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione
dal dì delle effettuate iscrizioni. 4) revocarsi in ogni caso il decreto ingiuntivo
opposto. 5) Con il favore di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata e per parte intervenuta
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e
deduzione respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettare, perché irrituali, inammissibili, precluse
e, comunque, infondate in fatto e diritto, tutte le domande proposte dagli appellanti
con conseguente conferma della sentenza impugnata.
IN OGNI CASO: compensi professionali e spese di giudizio interamente rifusi.”
pagina 3 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, unitamente ai suoi due fideiussori e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 5789/2014 con il quale BMP aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale
di Bergamo ingiunzione di pagamento della somma di 200.000,00€, oltre interessi e spese di procedura, quale parziale saldo passivo del conto corrente n. 34/3486, estinto e contabilizzato a sofferenza per l'importo di €. 401.517,26.
Nel merito gli opponenti eccepivano la mancata prova scritta del credito;
l'illegittimo addebito di interessi ultralegali ed anatocistici senza pattuizione, delle commissioni di massimo scoperto, nonché la complessiva illegittimità del computo delle valute;
l'invalidità delle fideiussioni in quanto rilasciate da soci illimitatamente responsabili;
l'illegittimità della segnalazione a sofferenza del credito alla Centrale di Rischi presso la Banca d'Italia.
Costituendosi in giudizio eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di minime ed adeguate controdeduzioni ed allegazioni;
la prescrizione del diritto azionato da parte opponente.
A seguito dell'infruttuoso esperimento del tentativo di mediazione, e dell'espletamento della c.t.u. contabile, eseguita dal Dott. il Tribunale Persona_1
ha rilevato quanto segue:
pagina 4 di 17 -in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n.
7139/2018, la circostanza che al momento della sottoscrizione della fideiussione i due garanti fossero soci illimitatamente responsabili della società non costituisce causa di nullità o di annullabilità della garanzia personale prestata.
-I documenti prodotti da nel corso del giudizio monitorio, e Controparte_1
successivamente integrati durante il giudizio di primo grado – fra cui il saldaconto e il contratto di apertura di credito del 15 luglio 2013 – costituiscono sufficiente prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto i contratti di apertura di credito, prodotti dalla banca opposta,
pienamente validi benché sottoscritti unicamente dal cliente, in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 898/2018.
-Con riferimento all'eccezione di prescrizione, chiedeva che Controparte_1
venisse dichiarata la prescrizione decennale di ogni diritto di ripetizione azionato dalla controparte, scaturente dall'annotazione di eventuali addebiti non dovuti in conto corrente. La banca individuava quale oggetto dell'eccezione, in generale, ogni singola rimessa annotata, e quale dies a quo di decorrenza la data di esecuzione,
indicandola in un periodo anteriore al 21/12/2004. Tutto quanto considerato, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'eccezione fosse determinata nell'oggetto e contenesse le condizioni minime di proponibilità.
Inoltre, il Tribunale ha preso atto del fatto che la c.t.u. espletata “applicando per
l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione decennale il
principio affermato dalla Corte di legittimità (Cass., s.u., n. 24418/2010) – che a tal
pagina 5 di 17 fine ha distinto tra rimesse ripristinatorie della provvista ovvero solutorie (il
versamento, in questo ultimo caso, supera il passivo ovvero lo scoperto) – ha
consentito di accertare, sulla scorta della verifica analitica degli addebiti
documentati, la natura solutoria e quindi la prescrizione di tutte le competenze
maturate sino al terzo trimestre del 2004, ovvero sino a dieci anni prima la notifica
dell'atto di citazione in opposizione.”
Infine, il giudice di prime cure ha ritenuto che gli opponenti non avessero fornito la prova circa la sussistenza di un affidamento pari a €. 500.000,00 fin dall'inizio del rapporto.
-Preso atto delle due ipotesi di calcolo proposte dal c.t.u., il Tribunale ha ritenuto applicabile al caso di specie l'ipotesi sub A, la quale ha accertato un saldo finale del rapporto di conto corrente portato a sofferenza pari a €. 336.876,96.
Tutto quanto considerato il Tribunale di Bergamo ha confermato il decreto ingiuntivo n.5789/2014; ha accertato che il credito di per il saldo passivo del Controparte_1
conto corrente n. 34/3486, alla data del 24/09/14, era pari a €. 336.876,96; ha condannato la società Parte_1
, e in solido fra loro, al pagamento delle
[...] Parte_1 Parte_2
spese di c.t.u. e delle spese di lite, quest'ultime liquidate in € 13.430,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso così liquidato, IVA e C.P.A. come per legge.
***
La società , Parte_1
pagina 6 di 17 unitamente a e propongono appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 147/2019 per i seguenti motivi:
1)con il primo motivo parte appellante contesta l'accertamento della prescrizione degli addebiti illegittimamente effettuati dalla banca nel corso del rapporto. Parte
appellante adduce che il giudice di primo grado ha erroneamente quantificato il credito della banca, applicando il calcolo effettuato dal c.t.u. al fine di determinare l'indebito spettante alla correntista, con applicazione della prescrizione decennale del relativo diritto, anche alla diversa domanda di pagamento svolta dalla banca,
omettendo di depurare tale pretesa da tutti gli illegittimi addebiti contestati dagli attori, ed accertati dalla c.t.u., in considerazione dei quali risulta inesistente il credito della banca.
Secondo parte appellante deve infatti essere tenuta distinta la pretesa della banca di pagamento del saldo finale del conto, rispetto alla quale non è ipotizzabile la prescrizione del diritto del debitore di contestare la pretesa del creditore, dalla domanda del correntista avente ad oggetto la restituzione delle somme pagate e non dovute, rispetto alla quale può essere accertata la prescrizione del diritto alla restituzione.
Pertanto, parte appellante afferma che avrebbe dovuto trovare applicazione l'ipotesi B
indicata nella c.t.u., nella quale è stata accertata l'effettuazione di illegittimi addebiti da parte della banca per un importo maggiore rispetto al credito addotto risultante dal saldo passivo, cui consegue l'infondatezza e l'inesistenza (indipendentemente dall'eventuale prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebito effettuata dal pagina 7 di 17 correntista) del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente illegittimità delle ipoteche iscritte e della segnalazione a sofferenza effettuata dall'istituto bancario.
2)Con il secondo motivo parte appellante contesta la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha accertato la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito del correntista, ed ha disposto una c.t.u. nulla, in quanto volta a sollevare la banca dalla prova della fondatezza della propria eccezione di prescrizione.
Parte appellante critica la formulazione dell'eccezione di prescrizione effettuata dalla banca, avendo essa genericamente individuato quale oggetto ogni singola rimessa annotata e quale dies a quo di decorrenza, un periodo anteriore al 21/12/04.
Inoltre, la banca non ha soddisfatto il proprio onere probatorio in materia, non avendo allegato gli estratti conto nel corso del giudizio monitorio e nel giudizio di primo grado.
Ulteriormente, parte appellante ribadisce il fatto che nel rapporto di conto corrente operava fin dall'inizio un'apertura di credito pari a €. 500.000,00: tale circostanza non è stata contestata dalla banca nel precedente grado di giudizio, pertanto, essa risulta rilevante in applicazione del principio di non contestazione, espresso dall'art. 115 c.p.c..
Parte appellante afferma che all'epoca dell'apertura del rapporto (1978) non era necessaria la stipulazione per iscritto del contratto di apertura di credito, potendo essere concluso anche per facta concludentia, e che lo stesso era assistito da apertura di credito, come evincibile dagli estratti conto prodotti dai quali emergono costanti e rilevanti saldi passivi, tollerati dalla banca nel corso del rapporto.
pagina 8 di 17 Inoltre, le fideiussioni dei soci, rinnovate il 10/06/93 con aumento del limite massimo di £. 700.000.000, attestano l'esistenza dell'affidamento, il quale alla luce di tutte le risultanze probatorie dove ritenersi provato (nello specifico ai sensi dell'art. 115
c.p.c., e degli artt. 2727 e 2729 c.c.).
Parte appellante osserva che la giurisprudenza di legittimità ha frequentemente riconosciuto la configurabilità di un affidamento in conto corrente benché non risultante da contratto scritto (Corte di Cassazione, sez. I, 21 novembre 2013 n.
26133). Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere il conto affidato, per tutto il rapporto intercorso, con conseguente funzione ripristinatoria di tutti i versamenti eseguiti.
Ulteriormente parte appellante eccepisce che la banca non ha individuato analiticamente le singole rimesse solutorie, come denotato anche dal c.t.u., ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
18479/2018, ove è stato affermato che l'eccezione di prescrizione deve essere specifica, e deve indicare la natura delle singole rimesse ed il momento iniziale da cui decorre il diritto alla ripetizione relativo a ciascuna di esse.
Dunque, non possono essere utilizzati gli accertamenti effettuati nella c.t.u. circa la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, in quanto la c.t.u. ha supplito all'onere probatorio gravante sulla banca rispetto a quanto addotto.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, con conseguente condanna alla restituzione dell'indebito, come risultante dall'ipotesi B
del CTU.
pagina 9 di 17 3) Con il terzo motivo parte appellante contesta la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto validamente pattuiti i tassi ultralegali risultanti dalle lettere relative alle aperture di credito.
Parte appellante osserva come nella pronuncia impugnata sia stato applicato generalmente il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 898/2018,
non distinguendo, ai sensi dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 c.c., fra la validità dei contratti e la validità della pattuizione degli interessi.
In particolare, parte appellante osserva che per quanto concerne la validità del contratto l'inosservanza della forma scritta da luogo ad una nullità di protezione ed è
quindi relativa, mentre l'inosservanza della forma con riferimento al patto relativo agli interessi superiori al tasso legale determina la nullità assoluta degli stessi, che può essere fatta valere da chiunque.
La società riporta di aver già espresso tale ricostruzione quale osservazione alla c.t.u.:
il consulente non ha fornito risposta reputando la questione prettamente giuridica.
In merito, la giurisprudenza di legittimità, in conformità al dato normativo, ha affermato che, ai sensi dell'art. 1284, comma 3 c.c. “per la costituzione dell'obbligo
di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta
ad substantiam” (Cass. n. 9080/02, n. 15643/03, n. 266/06).
Pertanto, per la validità del patto è richiesta la sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti.
Ne consegue che nel caso in esame, in assenza di un valido patto concernete la misura ultralegale degli interessi, essi erano dovuti al tasso di legge per tutta la durata del pagina 10 di 17 rapporto.
4) Con il quarto motivo parte appellante contesta la pronuncia di primo grado nella parte in cui, pur ritenendo il conto passivo, ha considerato applicabile l'anatocismo trimestrale dal 30/06/00.
Applicando l'ipotesi A il Tribunale non ha tenuto in considerazione che il credito della banca era frutto di applicazione di interessi anatocistici illegittimamente applicati dal 30 giugno 2000.
In conformità a quanto espresso in sede di osservazioni alla c.t.u., parte appellante osserva che, ai sensi dell'art. 7 della delibera del CICR del 09/02/00, l'anatocismo non possa essere applicato in assenza di accettazione scritta del cliente qualora comporti un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. Tuttavia, il c.t.u. ha ritenuto l'applicazione dell'anatocismo migliorativa.
Parte appellante insta come l'applicazione dell'ipotesi B formulata nella c.t.u.
avrebbe comportato un'applicazione dell'anatocismo migliorativo, mentre essendo stata applicata l'ipotesi A essa indubbiamente comporta un peggioramento rispetto alle precedenti condizioni.
Dunque, anche in considerazione di tali circostanze, risulta erronea la quantificazione del saldo finale effettuata nella pronuncia appellata.
5) Con il quinto motivo parte appellante domanda la cancellazione della segnalazione a sofferenza in centrale Rischi, con conseguente risarcimento del danno patito per non aver potuto ricorrere al credito, nonché conseguente al discredito commerciale subito.
*** pagina 11 di 17 Costituendosi in giudizio domanda il rigetto dell'appello in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'applicazione dell'ipotesi di calcolo sub A, non potendosi dubitare della ritualità, legittimità e piena fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso nella pronuncia n.4372/2018. Inoltre, osserva come essa abbia, nel corso del giudizio di opposizione, ampiamente argomentato l'eccezione di prescrizione di ogni diritto ed azione di controparte connesso a fatti ed operazioni anteriori al 21/12/04, assumendo, in applicazione dei principi espressi dalle S.U. n. 24418/10, la funzione solutoria di tutte le rimesse sul conto corrente anteriori alla data indicata, ed allegando gli estratti del conto corrente.
Preso atto che il c.t.u. ha accertato che alla data del 20/12/04 il saldo del conto era positivo per €. 3.344,35, da ciò è possibile dedurre che, in conformità ai principi espressi dalle S.U. n. 24418/10, gli accrediti effettuati a tale data avevano natura solutoria, e pertanto da tale data decorre il diritto alla ripetizione dell'indebito, con conseguente decorso del medesimo termine di prescrizione.
In data 1 marzo 2022 la società a seguito della stipulazione di Parte_3
un contratto di cessione dei crediti con il 3 giugno 2021, fra i quali è CP_1
ricompreso il rapporto oggetto di causa, è intervenuta nel presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore dell'istituto bancario.
Nelle more dell'attività decisoria, in data 13 dicembre 2022 la causa è stata parzialmente decisa con sentenza non definitiva, alla cui motivazione si rinvia, con la quale è stato disposto quanto segue: “-in parziale riforma della sentenza del
pagina 12 di 17 Tribunale di Bergamo n. 147/19, accoglie il primo motivo di appello formulato, e
conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 5789/2014.
-Dichiara illegittime le ipoteche effettuate in esecuzione del presente decreto
ingiuntivo, nonché la segnalazione a sofferenza effettuata da alla Controparte_1
Centrale Rischi;
respinge la richiesta risarcitoria per danni conseguenti a tale
segnalazione;
-Rimette la causa in istruttoria, al fine di acquisire in sede di c.t.u. le integrazioni
ritenute opportune.”
Nello specifico al CTU incaricato è stato assegnato il seguente quesito: ”esaminati
atti e documenti di causa, ridetermini il CTU il saldo finale del conto corrente per cui
è causa, avuto riguardo agli effetti dell'eccezione di prescrizione dell'azione di
ripetizione di indebito sollevata da parte appellata, procedendo dapprima
all'integrale depurazione del conto stesso da tutti gli addebiti illegittimi, secondo le
indicazioni di cui al quesito dato in primo grado - con la precisazione che in
presenza di contratto sottoscritto dal solo correntista, e a lui debitamente
consegnato, permane la necessità della sottoscrizione anche da parte della banca
della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale, richiesta dall'art.1284,
terzo comma, cc, altrimenti trovando applicazione il solo interesse legale – e, quindi,
alla distinzione tra le rimesse istruttorie e quelle in tutto o in parte solutorie,
individuandosi queste ultime secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite
n.24418 del 2010, con conseguente immediata decorrenza del termine de-cennale di
prescrizione”.
pagina 13 di 17 In data 18 luglio 2024 la Corte ha ritenuto opportuno disporre l'integrazione del quesito assegnato come segue: “effettuando tuttavia due conteggi alternativi il primo
con esclusione dell'interesse anatocistico sino al 30 giugno 2000, come da quesito di
primo grado, ed il secondo con esclusione dell'interesse anatocistico per tutta la
durata del rapporto contrattuale”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 maggio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto di quanto disposto con sentenza parziale n. 1484/2022 e delle risultanze della CTU svolta il collegio reputa opportuna la trattazione congiunta del secondo,
del terzo e del quarto motivo di appello.
Parte appellante ha formulato i summenzionati motivi di appello a sostegno della domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte rispetto al rapporto di conto corrente n. 34/3486.
Nello specifico parte appellante contestava l'accertamento effettuato in primo grado relativamente alla prescrizione del diritto di ripetizione, il fatto che fossero stati ritenuti validamente pattuiti i tassi ultralegali, e la valutazione dell'anatocismo a partire dal 30/06/2000.
La presente Corte, nella sopracitata sentenza parziale, ha accertato che al momento della stipulazione del contratto nel 1978 i tassi ultralegali non sono stati validamente pattuiti fra le parti, cui consegue l'applicabilità dell'art. 1284 c.c.. pagina 14 di 17 Inoltre, la Corte ha rimesso la causa in istruttoria affinché venisse valutata l'eccezione di prescrizione in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite n. 24418/2010, e ha disposto che venisse effettuato un conteggio alternativo: il primo con esclusione dell'interesse anatocistico sino al 30 giugno 2000, ed il secondo con esclusione dell'interesse anatocistico per tutta la durata del rapporto contrattuale.
La consulenza tecnica espletata, e le sue integrazioni, hanno appurato che non sussiste alcun credito restitutorio in capo al correntista, in quanto il saldo del conto corrente, seppur rideterminato previa espunzione degli addebiti illegittimi, permane a debito del correntista.
Pertanto, ribadito che con la sentenza non definitiva n. 1484/2022 è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 5789/2014 ottenuto dalla banca per il pagamento del parziale saldo passivo del conto corrente, con ciò respingendosi la pretesa creditoria della banca, rileva la corte esser risultata parimenti infondata l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista.
Tutto quanto considerato la Corte rigetta il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello proposti.
Spese
Atteso l'accoglimento in parte qua dell'impugnazione avverso la sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 147/2019, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, già precedentemente disposta con sentenza parziale n. 1484/2022, e tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, la Corte regola le spese processuali per l'intero giudizio disponendone ex art. 92, comma 2 c.p.c. la compensazione pagina 15 di 17 integrale.
Per le medesime considerazioni la Corte dispone la compensazione delle spese di
CTU fra le parti nella misura del 50% a carico di parte appellante, del 25% a carico di parte appellata e del 25% a carico del terzo intervenuto, liquidate come da separato decreto del 10 luglio 2025.
La corte infine accerta il diritto della parte appellante alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
ad integrazione di quanto già disposto con sentenza non definitiva:
-rigetta il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 147/2019;
-compensa integralmente fra le parti le spese di ambo i gradi del giudizio;
-pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico di parte appellante nella misura del 50%, a carico di parte appellata nella misura del
25% ed a carico del terzo intervenuto nella misura del 25%;
- accerta il diritto della parte appellante alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025
Il presidente estensore pagina 16 di 17 PP MA
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