Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02210/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04800/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4800 del 2025, proposto da AR NN e BA CI GI, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Montefusco e GI BA CI (difensore anche di sé stesso), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via degli Scipioni n. 9;
contro
Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati AR Luisa Errichiello e GI Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte di Appello di Napoli - Sez. I Bis n.1061/2016, pubblicata in data 14/3/2016 e notificata al Comune in data 8/4/2016, non opposta e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. PP SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con decreto prot. n. 22882 del 14/6/2005, il Comune di Casalnuovo di Napoli espropriava in proprio favore i beni immobili, costituiti da un appartamento al piano rialzato, con vano al piano seminterrato e annesso giardino circostante, censiti in catasto al foglio 2, particelle 9999 sub 75 (fabbricato e cortile) e 551 (giardino).
L’espropriazione dei beni, occorrenti all’adeguamento funzionale dell’immobile alla 1ª Traversa Via Pastino, da destinare a centro culturale, era disposta in danno di BA CI GI e AR NN (attuali ricorrenti), nonché di TA IT, TA PP, TA RI, TA IA, TA EL, TA TA AR, TA AN e IO NN, risultanti dai registri catastali, rispettivamente, comproprietari per 2/3 ed 1/3.
Con la sentenza del 14/3/2016 n.1061 della Corte di Appello di Napoli, avente ad oggetto l’opposizione alla stima promossa dai ricorrenti, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione legittima, nella misura di € 363.258,00 e di € 19.181,25, 00.
Ne è stato quindi ordinato il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti, previa detrazione di quanto già versato, oltre interessi dal decreto (per l’indennità di espropriazione) e dalla scadenza di ogni singola annualità (per quella di occupazione).
È precisato nella sentenza della Corte di Appello che “ nel giudizio di opposizione alla stima la legittimazione va presuntivamente riconosciuta a chi sia indicato negli atti del procedimento ablatorio come proprietario (o comproprietario) del fondo (come nella specie), ma non è necessaria affatto la prova della titolarità del diritto di proprietà, da accertarsi nella successiva fase di svincolo e di pagamento delle indennità depositate ”.
Risulta agli atti di causa che, con distinti atti, è stata depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti la complessiva somma di € 456.360,26.
2.- Con il presente ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Giudice civile, i sigg.ri AR e BA CI premettono che, nonostante la numerosa corrispondenza e le interlocuzioni con l’Ente, il Comune non ha tuttora provveduto a svincolare le somme depositate, come richiesto.
Pertanto chiedono che, accertata l’inottemperanza alla sentenza, sia ordinato al Comune di Casalnuovo di Napoli di darvi esecuzione, svincolando in loro favore le somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti o, in subordine, l’importo corrispondente ai 2/3, nominando un Commissario ad acta , per l’ipotesi di persistente inadempimento.
Il Comune si è costituito in giudizio per resistere alla pretesa avversaria, svolgendo le proprie difese nella memoria depositata ed esibendo documentazione.
La causa, rinviata all’udienza del 28 gennaio 2026, per il deposito di memoria in replica alla documentazione depositata dal Comune, è stata assegnata in decisione alla camera di consiglio del 25 marzo 2026.
3.- Il ricorso è fondato.
3.1. Va disattesa subito l’eccezione preliminare del resistente Comune secondo la quale alla sentenza in epigrafe si sarebbe già data ottemperanza con il deposito delle somme, tale essendo il comando giudiziale contenuto nella sentenza della Corte di Appello.
Il Collegio deve difatti osservare che l’azione di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del Giudice ordinario è proponibile anche al fine di ottenere – come nella specie – che sia autorizzato lo svincolo delle somme già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, invero, che è devoluta alla giurisdizione amministrativa, in sede di ottemperanza, la cognizione della pretesa volta per l’appunto a ottenere lo svincolo delle somme depositate (cfr. Cons. Stato - sez. IV, 24/11/2020 n. 7355, p. 15: “ così come il provvedimento finale della procedura di pagamento è attribuito all’autorità amministrativa quando non siano insorte questioni nel corso della procedura di svincolo e, quindi, sostanzialmente non emergano opposizioni di terzi che vantino diritti sul bene espropriato, allo stesso modo, in tale ipotesi la procedura di svincolo entra nel processo di ottemperanza al giudicato, con possibile ricorso al commissario ad acta anche per disporre l’ordine di pagamento ”).
La richiesta di riscuotere l’indennità di espropriazione si correla difatti a un diritto soggettivo dell’avente diritto, che ben può pretendere che ne sia autorizzato il pagamento (cfr. Cons. Stato cit., p. 14.1: “ secondo alcune pronunce di questo Consiglio (Cons. Stato, sez. IV, n. 4984 del 2019; n. 741 del 2008), ed anche secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione civile (sez. un. n. 29527 del 2008), il procedimento di autorizzazione di cui all’art. 28 cit., è fonte, nella sussistenza dei presupposti di legge, di un diritto soggettivo del privato richiedente, avente ad oggetto il pagamento dell’indennità di espropriazione. Infatti, l’insussistenza di poteri discrezionali nell’emanazione dell’atto denominato “autorizzazione” e la sua prevalente finalizzazione alla tutela degli interessi privati degli aventi titolo, discende con evidenza dal contenuto dell’atto, volto all’accertamento della definitività della determinazione indennitaria e dell’assenza di diritti o opposizioni di altri soggetti ”).
Viene quindi in rilievo l’art. 28, co. 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il quale dispone che: “ L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità ”.
3.2. Per quanto precede, ai fini di causa occorre quindi valutare se ricorrano i presupposti per far luogo all’ordine di emanazione del provvedimento che autorizzi lo svincolo delle somme depositate presso la Cassa DD.PP., e pertanto stabilire se siano rinvenibili preclusioni derivanti dall’esistenza di pretese di terzi.
Questa appare, del resto, la preoccupazione che ha fin qui indotto il Comune a disattendere l’istanza dei ricorrenti allo svincolo delle somme formulata già il 28/10/2019: tant’è che anche in questa sede l’Ente obietta che i ricorrenti non avrebbero fornito documentazione sufficiente a risalire alla loro piena proprietà degli immobili.
A tal proposito, va osservato che gli immobili pervennero ai ricorrenti per acquisto con atto per NO LE CO in Napoli rep. n. 28007 del lontano 31/7/2001.
Nell’atto di compravendita, all’articolo secondo, si dà atto che:
<< Quanto alla provenienza dichiara la parte venditrice che la piena proprietà di quanto alienato le pervenne per i diritti pari ai 750/1000 (settecentocinquanta millesimi) dell’intero giusta successione legittima alla madre […] . Per diritti di piena proprietà pari a 250/1000 (duecentocinquanta millesimi) dell’intero per averne il possesso pacifico e ininterrotto da oltre un ventennio >>.
Ciò premesso, è acclarato nella giurisprudenza civile che possa alienarsi il bene che si dichiara di aver usucapito (cfr. Cass. - sez. II, ord. 20/6/2023 n. 17558: “ La problematica inerente all'ammissibilità della vendita di un immobile usucapito in assenza di una sentenza che abbia accertato e dichiarato l'intervenuta usucapione in capo al venditore è stata da tempo risolta dalla prevalente giurisprudenza a favore della tesi che ne ammette la piena validità ed efficacia ”).
Ne consegue che non può essere disconosciuta la valenza del titolo di proprietà in capo ai ricorrenti, il quale può ritenersi idoneo a comprovare adeguatamente l’appartenenza dei beni.
E tale circostanza legittima i ricorrenti a richiedere lo svincolo delle intere indennità di espropriazione e di occupazione versate alla Cassa DD.PP., tenuto conto che, nel pur considerevole lasso di tempo intercorso dall’emanazione del decreto di esproprio e dal deposito delle indennità ad oggi, non risulta esservi mai stata alcuna rivendicazione di terzi della proprietà dei beni, e soprattutto, sul piano che qui interessa, non è pervenuta da parte di alcun altro soggetto un’opposizione al pagamento, né sono state reclamate le indennità per l’espropriazione.
In effetti, risulta dal decreto del 14/6/2005 (il quale, come ricordato, ha pronunciato l’espropriazione in danno dei ricorrenti per i 2/3, e dei sigg.ri TA-IO per 1/3) che la determinazione n. 49 del 22/1/2004, recante la quantificazione e approvazione dell’indennità di espropriazione, “ in uno alla relativa perizia di stima, è stata regolarmente notificata alle ditte comproprietarie, e si è provveduto, altresì, alla pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Casalnuovo di Napoli (ex art. 143 del C.P.C.) ”.
Nessuna pretesa da parte di soggetti diversi dai ricorrenti è tuttavia mai pervenuta all’Ente e nel frattempo, nei venti anni ormai pienamente decorsi, nemmeno è stata formulata opposizione al pagamento delle debite indennità, risultando così maturati i presupposti per l’emanazione dell’autorizzazione al pagamento delle somme depositate, ai sensi del citato art. 28 del D.P.R. n. 327/2001.
Per l’effetto, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, e conseguentemente ordinato al Comune di Casalnuovo di Napoli di autorizzare il pagamento delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, istruendo e definendo il procedimento ex art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 (co. 2 e 3).
A tal fine viene assegnato al Comune il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione al difensore di tale Ente della presente sentenza, ferma restando la facoltà della parte interessata di provvedere alla sua notificazione.
Il Collegio si riserva la nomina di un commissario ad acta , su istanza di parte ricorrente, in caso di inadempimento comunale nel termine assegnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Comune di Casalnuovo di Napoli di autorizzare lo svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, istruendo e definendo il procedimento ex art. 28 del d.P.R. n. 327/2001 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Casalnuovo di Napoli al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge, con attribuzione ai difensori della parte ricorrente, in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
PP SP, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP SP | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO