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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/07/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2583/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CATALANO PANTALEO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario dott. DI CHIARA MASSIMO CP_1
Resistente
Oggetto: Assegno - pensione
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto il pagamento della pensione di inabilità con decorrenza da gennaio 2022, riconosciuta a seguito di decreto di omologa del 02.08.2023.
L' ha chiesto di dichiararsi la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire. CP_1
L'eccezione dell è fondata, in quanto dagli atti risulta che – come dedotto nella memoria CP_1 di costituzione dell - Il sig. già titolare di assegno di invalidità civile, ha sempre CP_2 Pt_1 continuato a percepire senza soluzione di continuità la suddetta prestazione il cui importo è identico a quello della pensione di inabilità e pertanto alcuna differenza poteva essere erogata al ricorrente. Ad ogni buon conto si allega il modello TE08 dal quale si evince che a seguito del ricalcolo alcuna differenza è dovuta. Si allega altresì il dettaglio dei pagamenti che il sig. a Pt_1 sempre ricevuto senza soluzione di continuità”; l ha quindi provato di avere già corrisposto CP_1 al ricorrente le somme oggetto di causa, sia pure a titolo di assegno e non di pensione.
Vi è difetto di interesse ad agire, in quanto i ratei mensili delle due prestazioni corrispondono.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 27/02/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 08/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
1
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2583/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CATALANO PANTALEO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario dott. DI CHIARA MASSIMO CP_1
Resistente
Oggetto: Assegno - pensione
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto il pagamento della pensione di inabilità con decorrenza da gennaio 2022, riconosciuta a seguito di decreto di omologa del 02.08.2023.
L' ha chiesto di dichiararsi la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire. CP_1
L'eccezione dell è fondata, in quanto dagli atti risulta che – come dedotto nella memoria CP_1 di costituzione dell - Il sig. già titolare di assegno di invalidità civile, ha sempre CP_2 Pt_1 continuato a percepire senza soluzione di continuità la suddetta prestazione il cui importo è identico a quello della pensione di inabilità e pertanto alcuna differenza poteva essere erogata al ricorrente. Ad ogni buon conto si allega il modello TE08 dal quale si evince che a seguito del ricalcolo alcuna differenza è dovuta. Si allega altresì il dettaglio dei pagamenti che il sig. a Pt_1 sempre ricevuto senza soluzione di continuità”; l ha quindi provato di avere già corrisposto CP_1 al ricorrente le somme oggetto di causa, sia pure a titolo di assegno e non di pensione.
Vi è difetto di interesse ad agire, in quanto i ratei mensili delle due prestazioni corrispondono.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 27/02/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 08/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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