Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/07/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.182/2023
Tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elodia Mirti ed elettivamente domiciliata presso il Parte_1 suo studio sito in Assisi (PG), Via San Pio X n.66, come da procura allegata all'atto di citazione in appello Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Francesco Donzelli ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terni, Via E. Barbarasa n.23, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellato avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.741/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
In via preliminare, disporre l'immediata sospensione della esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt.351 e 283 cpc, in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, la rinnovazione
e/o integrazione della CTU e la richiesta prova testimoniale, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto;
Nel merito: (in via principale) accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n.741/2022 emessa dal Tribunale di Terni, Sezione Civile, Giudice
Dott. Luca Ponzillo, nell'ambito del giudizio R.G. n.2619/2019, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da in favore di per i motivi spiegati in narrativa con Parte_1 Controparte_1 revoca, annullamento e/o dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
(in subordine) accertare e dichiarare l'effettivo importo dovuto dall'opponente per i motivi esposti in narrativa escludendo in ogni caso le somme corrisposte senza obbligo di restituzione e quelle corrisposte in favore di e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e comunque CP_2 revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accogliere la domanda riconvenzionale proposta in primo grado da e ribadita in questa sede e condannare la controparte al risarcimento del danno Parte_1 quantificato nella misura non inferiore ad euro 20.000,00 da compensare con quanto eventualmente riconosciuto al CP_1
Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite e CTU di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza respinta, in via preliminare dichiarare, per quanto in narrativa dedotto, l'inammissibilità dell'appello e conseguentemente confermare la sentenza n.741/2022.
Nel merito rigettare, con ogni e qualsiasi statuizione, l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Terni n.741/2022, pubblicata il 28/9/2022, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Terni n.741/2022 pubblicata il 28/9/2022.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
Con ordinanza del 13/2/2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. Successivamente con ordinanza datata 14/2/2024 venivano rigettate le istanze istruttorie di parte appellante e veniva fissata l'udienza del 4/12/24 nella quale la causa veniva poi rimessa al
Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato premetteva di aver proposto opposizione Parte_1 avverso il D.I. n.708/2019, con il quale il Tribunale di Terni le aveva intimato il pagamento in favore di della somma di euro 64.499,00 (oltre gli interessi e le spese del procedimento Controparte_1 monitorio liquidate in euro 2.135,00, nonché oltre gli accessori di legge) a titolo di importo dovuto – per quanto da lui dedotto nel ricorso monitorio – per la restituzione di somme da lui mutuate a suo favore, così come risultava dalla scrittura privata del 23/3/2018 con la quale essa si sarebbe riconosciuta sua debitrice impegnandosi a restituire il prestito entro e non oltre il 31/12/2020.
L'appellante dava poi atto di aver dedotto, a fondamento della sua opposizione, che: aveva anzitutto disconosciuto sia la redazione della scrittura privata sia la sottoscrizione di tale documento;
il D.I. era in realtà nullo in quanto era stato emesso in violazione delle condizioni di ammissibilità di cui all'art.633 cpc, prima della maturazione del termine di esigibilità del pagamento fissato al 31/12/2020 sicché, trattandosi di credito ancora inesigibile, non sussistevano i presupposti per ritenerla decaduta dal beneficio del termine ex art.1186 cc;
tale decreto era nullo anche con riferimento alla previsione secondo la quale ella avrebbe rinunciato ad opporre qualsiasi eccezione verso chiunque, anche nei confronti di eventuali cessionari del credito vantato dal nel computo della somma ingiunta CP_1 era stato ricompreso il bonifico di euro 5.000,00 del 10/1/2017 in favore di e quindi in CP_2 favore di altro soggetto;
in ogni caso, le somme non le erano state date a titolo di mutuo ma quali liberalità di modico valore rinvenienti la loro ragione giustificativa nella relazione sentimentale intercorsa tra le parti, poi venuta meno. Essa opponente concludeva quindi chiedendo: in via principale, accertarsi e dichiararsi che nessuna somma era da lei dovuta in favore di e, per CP_1
l'effetto, accogliersi l'opposizione e revocarsi il D.I. opposto;
in via riconvenzionale, condannarsi la controparte al risarcimento di euro 20.000,00 per l'impiego di un documento apocrifo. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il – riferiva, ancora, l'odierna appellante – costituitosi in quella sede, aveva anzitutto CP_1 ribadito tanto la spettanza della somma ingiunta e l'autenticità della scrittura, quanto la validità del
D.I. in quanto lo stato di insolvenza della aveva consentito l'esigibilità anticipata del credito. La Pt_1
aggiungeva che il aveva dedotto che: la scrittura privata era corredata da 14 ricevute Pt_1 CP_1 di bonifici da lui effettuati e che anche il bonifico del 10/1/2017, avente come beneficiario
[...]
, aveva costituito un prestito volto a consentire all'opponente il saldo di un suo debito nei CP_2 confronti appunto di quello, così come evidenziato nella relativa causale;
la sottoscrizione della Pt_1 era autentica;
non trattavasi di importi di modico valore, precisando, peraltro, che ove si fosse tratto di donazioni sarebbe stato necessario il rispetto di precisi vincoli formali;
viceversa, nel caso per cui
è causa, i versamenti erano stati effettuati con animo di ripetizione e a titolo di prestito, così come si evince dalle causali dei bonifici;
sussistevano i presupposti di cui all'art.1186 cc, evidenziando che la condizione economica della debitrice era peggiorata;
ciò risultava dalla notifica alla , nel Pt_1
CP_ maggio 2018, di un atto di precetto per l'importo di euro 31.351,48 (cfr. doc. n.
3-ricorso per , dall'esistenza, nell'aprile 2019, di n.3 protesti di assegni per difetto di provvista (cfr. doc. n.2 di cui al citato ricorso), dalla sua citazione in giudizio per truffa, dall'esistenza di un ulteriore D.I. e dalla costituzione di un'ipoteca giudiziale a suo carico (cfr. ispezione ipotecaria). L'appellante evidenziava quindi che il predetto aveva concluso chiedendo rigettarsi l'opposizione, revocarsi il D.I. CP_1 opposto, rigettarsi la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzione e, comunque, condannarsi la controparte alla restituzione delle somme anche a titolo di indebito e ingiustificato arricchimento. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Terni con l'impugnata sentenza – concessa la sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e istruita la causa con CTU grafologica avente ad oggetto la riconducibilità all'opponente della sottoscrizione posta in calce alla citata scrittura, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita – così statuiva:
“Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.708/2019 emesso dal Tribunale di Terni dichiarandone l'esecutorietà.
Rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria spiegata dalla parte opponente.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto liquidate in euro 8.350,00 per compensi professionali (di cui euro 2.000,00 per fase di studio, euro 1.550,00 per fase introduttiva, euro 2.700,00 per fase istruttoria ed euro 2.100,00 per fase decisionale) oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Pone le spese di CTU come già liquidate in corso di causa definitivamente a carico di parte opponente.”.
Orbene, la , in particolare, con il primo motivo di appello impugnava la sentenza di I grado nella Pt_1 parte in cui il Giudice di prime cure aveva erroneamente valutato le risultanze peritali, non avendo adeguatamente considerato le istanze di integrazione della CTU dalla stessa tempestivamente avanzate, precisando che il proprio perito aveva rilevato: la sussistenza di elementi grafici tali da porre in dubbio la contestualità tra la firma a lei attribuita ed il testo dattiloscritto;
la verosimiglianza dell'ipotesi per cui la firma era stata apposta su un foglio in bianco che solo successivamente era stato riempito dei contenuti in dattiloscritto;
che il consulente d'ufficio aveva posto in essere verifiche strumentali inadeguate sulla grafia in verifica e non aveva approfondito e verificato la differente ricostruzione da lui proposta.
Con il secondo motivo di gravame l'odierna appellante censurava poi la sentenza di I grado per non avere considerato che uno dei bonifici era stato corrisposto in favore di un altro soggetto, vale a dire
, sicché i relativi importi non avrebbero certo potuto essere a lei richiesti in restituzione. CP_2
Con il terzo motivo di appello la censurava la sentenza del Tribunale anche nella parte in cui Pt_1 aveva escluso la natura di liberalità delle dazioni del per difetto di prova in merito alle sue CP_1 notevoli potenzialità economiche, dimostrate, a suo dire, dal suo curriculum vitae depositato in I grado;
al riguardo, osservava che le dazioni di denaro per cui è causa avevano costituito una prestazione spontanea irripetibile sia a fronte del fatto che il aveva eseguito distinte e CP_1 progressive dazioni di denaro di modico valore, che non richiedevano quindi né la redazione né la sottoscrizione di alcun documento, sia a fronte della relazione sentimentale che li aveva uniti, ciò ponendosi in linea con i doveri di sostegno morale nei confronti della compagna.
Infine, con il quarto ed ultimo motivo di gravame, l'odierna appellante si doleva del rigetto della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale. Concludeva pertanto come sopra.
Il anche in questa sede, dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, CP_1 ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, ribadendo le argomentazioni di cui sopra, già esposte innanzi al Tribunale. Concludeva dunque come sopra.
Osserva la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 cpc è infondata, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del
D.I. in ragione: della ritenuta erronea valutazione delle emergenze istruttorie e delle risultanze peritali;
del fatto che il Tribunale non aveva erroneamente scomputato l'importo di euro 5.000,00, trattandosi di una somma corrisposta in favore di altro soggetto;
del fatto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto di escludere la natura liberale delle dazioni del e del fatto che il I CP_1
Giudice aveva erroneamente rigettato la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Va anzitutto rigettato il primo motivo di gravame poiché nell'ambito del quesito peritale posto al consulente d'ufficio – “Dica il CTU se la sottoscrizione apposta nella scrittura del 23/3/2018 doc.
n.2 fascicolo monitorio e doc. n.2 fascicolo parte apposta (quale successivamente depositata in originale e conservata in Cancelleria) sia autentica o meno, utilizzi quali scritture di comparazione
i doc. D, E ed F prodotti da parte convenuta-opposta nella propria seconda memoria ex art.183 co.6 cpc esaminandoli ove necessario anche presso i rispettivi depositari, acquisisca altresì ex art.219 cpc saggio grafico della parte opponente” (cfr. ord. del 13/10/2020 e verbale d'udienza del
12/11/2020) – non era ricompreso anche il compito di verificare la corrispondenza o meno tra il momento ideativo della dichiarazione di debito datata 23/3/2018 (cfr. doc. n.
2-comparsa di costituzione e risposta in I grado del e quello esecutivo della firma, trattandosi del resto CP_1 di circostanza di fatto da dimostrarsi dalla parte sulla base degli ordinari oneri della prova e non certo di questione di competenza del CTU grafologo. Né in contrario possono rilevare le doglianze di parte appellante laddove ha sostenuto che in atti vi fosse la prova del fatto che il momento della redazione del documento e quello dell'apposizione della firma erano in realtà diversi e tra loro distanziati e, quindi, del fatto che la firma sarebbe stata apposta su un foglio in bianco, solo successivamente riempito dei contenuti dattiloscritti;
tali circostanze risultano solo meramente allegate e mai specificatamente dimostrate, senza considerare l'evidente contraddittorietà delle argomentazioni di parte appellante, posto che delle due l'una: o si contesta l'autenticità della firma o si sostiene che la firma (autentica) era stata apposta su un foglio in bianco. Correttamente, quindi, l'istanza di integrazione e/o rinnovo della CTU era stata rigettata dal primo Giudice (cfr. verbale d'udienza dell'1/7/2021) ed anche da questa Corte (cfr. ord. del 14/2/2024).
Giova poi puntualizzare ad abundantiam come il Giudice goda di un ampio potere discrezionale in merito all'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o totalmente, le indagini, anche sostituendo l'ausiliare, non essendo tenuto a disporre l'integrazione e/o la rinnovazione della CTU né a chiamare a chiarimenti e/o a sostituire il CTU, se ritiene che la consulenza precedente sia attendibile e sufficiente ai fini della formazione del suo convincimento. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. II, ord. n.21525/2019, la quale ha ribadito che “Rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti
l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione.”.
Ciò posto, anche questa Corte condivide le conclusioni dell'accertamento peritale per essere la consulenza d'ufficio precisa ed immune da contraddizioni o altri vizi logici. Il CTU – dopo aver attentamente esaminato le scritture di comparazione, ossia il saggio grafico, le sottoscrizioni apposte sulla carta d'identità risalenti al 2012 e quelle apposte su due atti notarili risalenti al 2018 (cfr. da pag.
n.52 a pag. n.70), ed effettuato i necessari confronti con la c.d. firma in verifica – aveva correttamente concluso nel senso che “Nelle scritture di comparazione della IG.ra e nella firma in Parte_1 verifica a nome < > sono state rilevate corrispondenze nelle caratteristiche sostanziali Parte_1 della gestualità grafica di seguito sinteticamente indicate: stile esecutivo, ritmo, particolari modalità di erogazione del quantum pressorio, modalità di coesione, curvilineità e angolosità nei risvolti di base, inclinazione degli assi letterali delle maiuscole, sovradimensionamento delle lettere
rispetto alla zona media della scrittura, formazione delle lettere
e dei movimenti formativi della zona media e gesti fuggitivi. Pertanto, si deve concludere che la firma in verifica è stata vergata da . Dall'esame della firma in verifica a nome < , di cui al Parte_1 Parte_1 quesito, delle scritture di comparazione della sig.ra , e dai relativi confronti, è emerso Parte_1 che la firma in verifica a nome < > è autografa.” (cfr. pag. n.71 e 72). Valutando poi le Parte_1 osservazioni del CTP della , il perito d'ufficio aveva condivisibilmente rilevato che “Le Pt_1 contraddizioni emerse dalle Osservazioni del CTP Dott. sono ripetute nelle notazioni finali Per_1 della pagina sopra citata, di seguito sinteticamente indicate. <la firma è stata apposta su un foglio in bianco> (pag. n.8), quindi la firma per il Dott. è autografa e sembra ipotizzare un abuso Per_1 di biancosegno, in contrasto con il disconoscimento effettuato dalla sua assistita IG.ra . Pt_1
Erroneamente il CTP afferma il disallineamento fra l'andamento della riga di dattiloscrittura soprastante la riga di dattiloscrittura sulla quale è stata apposta la sottoscrizione. Erroneamente il
CTP afferma che le rilevazioni della sottoscritta sono state di natura calligrafica, mentre è evidente, in tutta la relazione, il riferimento a parametri attinenti alla metodologia riguardante la perizia grafica su base grafologica. A pag. n.11 il CTP lamenta la mancanza di
l'affermazione: <…in relazione a quanto precedentemente detto non è possibile condividere le conclusioni sostanziali [sull'autografia della firma in verifica n.d.r.] a cui è pervenuto il CTU…>. È evidente la contraddizione con quanto riportato nei punti 1) e 4). Dall'esame delle
C.T.U.> del CTP Dott. sono emerse chiaramente l'infondatezza e le contraddizioni, delle Per_1 sue affermazioni. Il sottoscritto CTU ha esaminato attentamente le Osservazioni dei Consulenti di
Parte Dott. e Dott. valutando nuovamente tutte le analisi della Persona_2 Persona_3 verificanda, delle comparative, ed i relativi confronti. Dalle ulteriori analisi effettuate è emerso quanto già affermato nelle Conclusioni e nella Risposta preliminare al quesito (pag. n.71 e 72): la firma in verifica a nome < > è autografa.” (cfr. da pag. n.83 a pag. n.85). Parte_1
Peraltro il Tribunale, stante la tendenziale sovrapponibilità delle varie firme in verifica con quella posta in calce alla scrittura in contestazione, non era nemmeno tenuto a disporre necessariamente la CTU: in ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio
Cass. civ., Sez. III, sent. n.25508 del 21/9/2021 che ha da ultimo ribadito che “Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo . . . . .”.
Orbene, stante l'attribuzione della firma alla , deve rilevarsi che la scrittura ricognitiva Pt_1 controversa, con la quale la predetta si era riconosciuta debitrice del prova il rapporto Pt_1 CP_1 di prestito intercorso tra le parti;
la dazione della somma pari ad euro 64.900,00, oggetto dell'opposto
D.I., risulta poi confermata dai bonifici bancari e dai versamenti Postepay ad essa allegati e depositati dal con la comparsa di costituzione e risposta in I grado (cfr. doc. n.3), le cui causali CP_1 evidenziano indubbiamente la circostanza per cui i versamenti erano stati effettuati a titolo di prestiti
(null'altro, del resto, emergendo agli atti) sicché correttamente il Giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione.
Dall'affermata autenticità della sottoscrizione in oggetto consegue altresì il rigetto della riproposta domanda risarcitoria, oggetto del quarto motivo di appello, non configurandosi alcun illecito utilizzo di un documento apocrifo.
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di appello, dovendosi al riguardo osservare che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che anche l'importo di euro 5.000,00 di cui al bonifico del
10/1/2017 era incluso nella ricognizione di debito per cui è causa, non rilevando che il beneficiario del versamento era e ciò in ragione della specifica causale “rata n.1 debito ”: CP_2 Parte_1 coglie infatti nel segno la doglianza del laddove ha sostenuto che l'espressione indicata è CP_1 interpretabile nel senso che tale versamento era finalizzato a consentire alla di saldare un suo Pt_1 debito contratto con tale (forse un familiare, stante l'identità del cognome). Né peraltro CP_2
l'odierna appellante, a cui carico cedeva l'onere probatorio ex art.2697 cc, ha mai provato che in realtà trattavasi di un debito contratto dal ei suoi confronti, limitandosi soltanto ad allegare CP_1 il fatto che il bonifico in esame era stato effettuato in favore di e non già in suo favore. CP_2
Dovrà parimenti rigettarsi anche il terzo motivo di appello poiché, in primo luogo, le dazioni di denaro, contrariamente a quanto sostenuto dalla , non erano avvenute per spirito di liberalità sia Pt_1 perché la non aveva specificatamente provato le potenzialità economiche del – Pt_1 CP_1 soltanto allegate, non potendo rilevare in contrario il curriculum vitae che nulla prova circa le sue capacità patrimoniali – sia perché i versamenti da lui eseguiti non erano in realtà di modico valore, dovendosi avere riguardo alla somma complessivamente versata: non rileva pertanto il fatto che la somma era stata erogata con pagamenti progressivi e frazionati. Ed invero, per quanto sopra evidenziato, l'esame della documentazione in atti ha comprovato l'erogazione complessiva di un'ingente somma di denaro (quasi 70.000,00 euro!), che certo non può inquadrarsi nell'ambito delle donazioni di modico valore, tantomeno potrebbe ritenersi che tali dazioni di denaro fossero state eseguite in ottemperanza di un dovere morale, certamente insussistente anche considerando che le parti in causa erano state legate da una relazione sentimentale.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue, insomma, il rigetto dell'appello proposto da , Parte_1 con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese seguono pertanto la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa con R.G.
n.182/2023, così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Condanna la stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute in questa sede da CP_1
, che si liquidano in euro 1.138,00 per spese ed euro 8.263,00 per compenso
[...] professionale oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini