Articolo 6 della Legge 11 novembre 1996, n. 574
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 novembre 1996
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Versione
18 dicembre 1997
Art. 6. S t o c c a g g i o 1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato per un termine non superiore a trenta giorni in silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra localita', previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di edificabilita' dei suoli. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano."
Entrata in vigore il 18 dicembre 1997
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