Rigetto
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/04/2025, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03359/2025REG.PROV.COLL.
N. 03920/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3920 del 2024, proposto da Giuseppe Berardelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Morena, Pierluigi Vicidomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Conflenti, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1299/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Conflenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Pierluigi Vicidomini per sé e su delega dichiarata di Pierluigi Morena e Giuseppe Sardo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’odierno appellante impugnava davanti al TAR il provvedimento, adottato dal Comune di Conflenti (CT), recante l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione di opere poste sulla carreggiata di una strada comunale. Il TAR con propria sentenza declinava la propria giurisdizione sul presupposto che la controversia concerneva, in primo luogo, la situazione proprietaria dell’immobile, ceduto dal Comune intimato al dante causa dell’appellante, e delle relative pertinenze. A seguito dell’annullamento della indicata sentenza da parte del Consiglio di Stato, l’odierno appellante riassumeva il giudizio davanti al TAR, che peraltro lo respingeva nel merito.
L’interessato ha quindi proposto appello. Il Comune intimato si è costituito in giudizio per argomentare, con propria memoria, la legittimità del suo operato.
2 – In particolare, l’appellante deduce l’errato percorso motivazionale del TAR che, chiamato ad annullare l’ordinanza n.30 del 3 agosto 2020 del Comune di Conflenti previa valutazione incidentale dell'uso non pubblico della particella in questione, essendo la stessa di proprietà del ricorrente e non gravando su di essa alcuna servitù di uso pubblico, avrebbe erroneamente aderito alla prospettazione del Comune, “ribaltando” sul ricorrente l’onere della prova circa la sussistenza o meno di un uso pubblico gravante sull’area in esame.
Infatti, prosegue l’appellante, il suo diritto di proprietà sull’area del sedime stradale interessato era pacificamente ricavabile dai titoli in atti e tale dato neppure era contestato dal Comune resistente, di modo che il TAR avrebbe dovuto pretendere dal medesimo Comune la prova dell’esistenza di una servitù di uso pubblico incidente sull’area considerata, che non poteva discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico cui era stata di fatto assoggettata la strada in esame.
Il TAR avrebbe quindi errato allorquando, in presenza dei documenti sopra emarginati ed in assenza di prova che l’area fosse destinata ad uso pubblico, non ha comunque accolto la domanda di annullamento del provvedimento immotivatamente adottato dal Comune.
Pertanto l’appellante contesta, ex art.115 c.p.c., la non considerazione, da parte del TAR, delle sue censure concernenti il mancato accertamento dell’uso pubblico della particella in questione, contraddistinta dal numero 176, ex 72, foglio di mappa 34 del Comune di Conflenti, a lui intestata e di sua proprietà e da lui utilizzata in uno alla sua dante causa.
3 - Il Comune eccepisce in appello l’irricevibilità del gravame di primo grado in quanto non tempestivamente proposto avverso la prima raccomandata r.r. che aveva in precedenza intimato la rimozione delle opere di recinzione, e ribalta sull’appellante il mancato assolvimento dell’onere di provare che l’acquisto, proprio dal Comune, dell’area sdemanializzata aveva compreso il sedime stradale in contestazione.
4 – In disparte ogni considerazione circa la mancata proposizione dell’indicata eccezione di irricevibilità in primo grado, la stessa risulta comunque non fondata, poiché la stessa ordinanza impugnata prende atto, in premessa, delle trattative intercorse fra le parti dopo il primo ordine di rimozione delle opere, di modo che tale atto non aveva in concreto palesato una immediata e diretta lesione degli interessi dell’appellante.
5 - Nel merito, l’appello non è fondato.
5.1 - Il TAR ha esattamente scisso la vicenda proprietaria dell’area sulla quale sorge l’abitazione dell’appellante, che resta estranea all’oggetto del presente giudizio, dalla diversa questione concernente l’asservimento a uso pubblico della sede stradale antistante la medesima abitazione.
5.2 - Secondo la documentazione acquisita agli atti del giudizio, un tale uso pubblico, consistente nella libera possibilità di attraversamento dell’area da parte di chiunque, ai fini dell’esercizio del diritto alla mobilità degli abitanti del Comune che, in tal modo, possono raggiungere zone diverse dell’abitato, sussiste da tempo immemorabile ed è stato finora sempre rispettato sia dall’Amministrazione, che non ha mai posto limiti fisici o segnali di divieto o di limitazione ai fini dell’attraversamento dell’area, sia dai proprietari frontisti, che non hanno mai apposto temini o recinzioni suscettibili di ostacolare l’esercizio del predetto diritto pubblico di passaggio.
5.3 – L’uso pubblico dell’area è stato, in particolare, rispettato anche dal primo acquirente dell’immobile in esame da parte del Comune, nonostante che l’acquisto sia avvenuto proprio mediante il medesimo atto alla cui stregua si vorrebbero ritenere, ora, passate nella proprietà esclusiva dell’appellante le aree ritenute pertinenziali all’immobile ma ricadenti sulla sopra individuata area adibita a viabilità pubblica, avendo il medesimo appellante, succeduto a tale dante causa nella proprietà dell’immobile, realizzato una recinzione antistante l’abitazione che, pur consistendo in un’opera di modesta consistenza, ha precluso il pubblico passaggio lungo la strada, motivando la legittima adozione del provvedimento comunale di riduzione in pristino.
6 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere respinto, risultando l’impugnato provvedimento debitamente motivato dalla esigenza pubblicistica di mantenere l’uso pubblico in atto della sede stradale di riferimento, in disparte ogni diversa controversia, estranea alla cognizione di questo giudice, riferita all’assetto proprietario dei luoghi.
7 – L’appello deve essere quindi respinto.
8 - La peculiarità e non univocità della fattispecie controversa motiva, tuttavia, la integrale compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO