Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 28 febbraio 2025, iscritta al n. 535 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata a Yakut in [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Ardeatina n. 600, presso lo studio dell'Avv. Isabella Salerno che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi r successivo scioglimento del ma- trimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 20 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto con- Parte_1 Parte_2
giuntamente ricorso per la loro separazione personale e per lo scioglimento del matrimonio civile, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 1° agosto 2008 hanno contratto matrimonio civile a San Pie- troburgo (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie
C07, n. 9, anno 2009); che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Erba (CO) il 21 maggio 2009, e a Terni il 23 agosto 2016;
[...] Persona_2
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rap- porti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1- I figli minori verranno affidati congiuntamente e paritariamente con colloca- mento alternato presso i genitori, vista la vicinanza fra i due immobili di famiglia
(che si trovano entrambi all'interno del centro storico di Orte ad una distanza di circa 400 metri l'uno dall'altro). L'alternanza verrà regolata in misura settimanale a rotazione annuale dei periodi presso gli stessi, con la precisazione che durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei minori presso i genitori comprenda la metà del periodo di vacanza, alternando di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché alternando 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive.
2- Il Sig verserà a , a titolo di con- Parte_1 Parte_2
tributo al mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 per ciascuno di essi (€
500,00 in totale), da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a de- correre dal mese di aprile 2024, rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT.
3 terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno Parte_1
relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribu- nale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017, fino a pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
che la Sig.r non abbia reperito una occupazione stabile, salvo Parte_2
diversa concorde determinazione tra le parti;
4- Quanto agli immobili facenti parte il patrimonio immobiliare, l'utilizzo degli stessi verrà così regolato: a) sull'immobile di Via Piè di Marmo 75-77 il Sig
[...]
manterrà il diritto di abitazione, con espressa autorizzazione alla Parte_1
trascrizione del relativo diritto;
b) l'immobile in Via della Rocca 42, Orte (VT), rimane nella piena disponibilità e proprietà della Sig.ra c) Parte_2
l'immobile (cantina) in via Gramsci 73, Orte (VT), verrà concesso in uso al Sig.
Parte_1
5- A titolo di assegno divorzile verserà Parte_1 Parte_3
datova la somma di € 400, somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Aprile 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
6- Inoltre la Sig.r manterrà la piena proprietà dell'immobile Parte_2
sito in Via della Rocca n° 42, in Orte (VT) a titolo di ulteriore indennizzo, le parti riconoscono che l'attribuzione che precede è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, d , avente causa o comunque Parte_2
connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimo- niale”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio civile, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (pro- cedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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