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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/07/2025, n. 3063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3063 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3042/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3042 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente tra
P.I. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Spadaro, C.F. , C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Santacroce n.
19/B;
- ATTRICE
e
P.I. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Francesco Bocchini, C.F. , presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Filangieri n. 21;
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio la deducendo di essere concessionaria di una Controparte_2
porzione dell'arenile sul pubblico demanio marittimo situata nel tratto di costa in località Licola, in catasto terreni Fg. n. 83/A, part.lle 1 e 1637, per attività turistico- ricreativa, su cui gestiva lo stabilimento balneare “Le Antille”, sito in Giugliano in
Campania alla Via Licola Mare n. 137, attrezzato con chiosco, servizio bar e doccia, con ampi spazi tra gli ombrelloni per garantire la salute e la sicurezza (sia degli operatori che degli utenti). Deduceva ancora che la sas attrice era titolare di una polizza rischio incendio n. 1/57913/21/173391019 stipulata il 22.5.2020 con la spa a garanzia dello stabilimento come descritto e del Controparte_1
relativo contenuto, assicurati rispettivamente per euro 70.000,00 e per euro
20.000,00. Deduceva inoltre che, in data 18.6.2020 alle ore 2:00 circa, nello stabilimento de quo, si era sviluppato un incendio di origine dolosa, denunciato da in pari data, a mezzo regolare denuncia/querela presso il Comando Parte_1
dei Carabinieri di Varcaturo, che provocava ingenti danni poichè il rogo invadeva la struttura, distruggendola totalmente. I danni, in particolare, riguardavano il chiosco in legno a servizio del lido, dotato di impianto elettrico dal valore di euro
2.500,00, l'impianto idraulico dal valore di euro 3.500,00, le tapparelle in alluminio dal valore di euro 2.000,00, le piastrelle dal valore di euro 1.500,00, la
Pag. 2 a 10 pedana esterna dal valore di euro 3.000,00, la copertura esterna dal valore di euro
1.500,00, n. 2 wc in muratura dal valore di euro 7.000,00, accessori dal valore di euro 4.944,50, per la cui realizzazione si impiegava manodopera per euro
15.000,00. Inoltre il chiosco veniva avvolto da un incendio che distruggeva tutta la struttura in legno e plastica, gli alimenti ivi custoditi (per un valore di circa euro
2.000,00) nonché n. 2 vetrine frigo verticali dal valore di euro 2.000,00, n. 1 granitore doppia campana dal valore di euro 1.000,00, n. 1 forno microonde dal valore di euro 200,00, n. 1 vetrina scaldavivande dal valore di euro 700,00, n. 1 macchina per il caffè professionale dal valore di euro 500,00, n. 1 congelatore orizzontale per gelati dal valore di € 1.200,00, n. 1 lavello professionale inox dal valore di euro 500,00, n. 1 estintore a polvere dal valore di euro 70,00, n. 2 totem igienizzante dal valore di euro 150,00, n. 4 vele in tessuto dal valore di euro
200,00, n. 18 sedie regista in alluminio dal valore di euro 1.080,00, n. 10 ombrelloni blu in alluminio dal valore di euro 700,00.
Ritenuto che
l'evento era garantito nel rischio assicurato, la si rivolgeva alla detta Compagnia Parte_1
assicuratrice che, incaricava il proprio tecnico, geom. , il quale Controparte_3
accertava l'esistenza di danni, quantificandoli -in conformità alle condizioni di polizza- nella misura di euro 38.845,00 (di cui euro 30.000,00 per i ripristini del chiosco danneggiato, euro 1.200,00 per le spese di demolizione e sgombero del fabbricato, euro 7.100,00 per i danni al contenuto, euro 545,00 per le spese di demolizione e sgombero del contenuto. Deduceva, tuttavia, che nell'atto di accertamento conservativo del danno predisposto dal citato tecnico, veniva espressa una riserva circa l'obbligo di indennizzo da parte dell'Assicurazione, stante l'omessa dichiarazione da parte del leg. rapp.te della , all'atto Parte_1
della sottoscrizione del contratto polizza, di un precedente sinistro verificatosi il
15.7.2019, ad oggetto la medesima struttura. Deduceva infine che, con pec del
19/5/2021, la spa convenuta, comunicava il diniego di indennizzo in ragione delle dichiarazioni reticenti rese in relazione al sottaciuto sinistro occorso nel triennio
Pag. 3 a 10 precedente la stipula del contratto in oggetto, a fronte della quale la Parte_1
opponeva che il diniego doveva ritenersi illegittimo non ricorrendo alcuna delle condizioni cumulativamente previste dall'invocato art. 1892 c.c., non essendo stata posta in grado di esaminare le domande del questionario, né di comprendere il loro pieno significato ai fini di un'adeguata risposta, nè tantomeno risultava integrato l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave nelle dichiarazioni ritenute inesatte. Deduceva, infine, che l'informazione ritenuta omessa od inesatta era priva di rilevanza poiché, anche nel caso in cui l'occorso del 15/7/2019 fosse stato reso noto alla Compagnia, non comportava l'automatica rinuncia alla stipula da parte della convenuta del contratto di polizza a garanzia del fabbricato e del contenuto del lido balneare “Le Antille”; fatto per cui costituiva in mora il 3.6.2022 la
[...]
che non aveva dato corso alla liquidazione del danno come dal proprio CP_1
tecnico quantificato.
La chiedeva, pertanto, previo accertamento dell'inadempimento Parte_1
della delle obbligazioni assunte derivanti dalla polizza rischio Controparte_2
incendio n. 1/57913/21/173391019 stipulata il 22/5/2020 – il pagamento dell'indennizzo per i danni subiti in conseguenza dell'incendio del 18/6/2020, quantificati in euro 38.845,00, ovvero di quella somma diversa, maggiore o minore, anche in via equitativa, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002.
Si costituiva la eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'improcedibilità della domanda attorea per mancato invito alla negoziazione assistita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162, la nullità dell'avverso atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per assoluta carenza del requisito di cui al n.
4 dell'art. 163 c.p.c., la inammissibilità della richiesta di indennizzo per i danni subiti in conseguenza dell'incendio del 18/6/2020 formulata dalla
[...]
per inoperatività della polizza assicurativa rischio incendio n. Parte_1
1/57913/21/173391019; contestava, altresì, il quantum debeatur.
Pag. 4 a 10 Mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 1.4.2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, poiché, in ottemperanza all'ordinanza resa in data 13.6.2023, veniva esperito tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo per mancata adesione della convenuta.
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della domanda, ragione che risiede, principalmente, nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che
Pag. 5 a 10 non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n.
4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Risulta depositato in atti di parte attrice, il contratto di assicurazione - polizza n. 1/57913/21/173391019, stipulata in data 22.5.2020 - a copertura del rischio incendio sullo stabilimento balneare “Le Antille”, sito in Giugliano in Campania
(NA), Via Licola Mare n. 137, gestito dalla sas attice.
Risulta, altresì, documentalmente provato che la compagnia assicurativa abbia regolarmente ad incassato il premio per il rinnovo annuale della polizza sopra richiamata (cfr. quietanza del 21.3.2021 - sub doc. 10 fascicolo di parte attrice).
Risulta, ancora, documentalmente dimostrato il fatto che, in data 18.6.2020, si verificava un incendio che distruggeva il chiosco e il contenuto dello stabilimento balneare “Le Antille”.
A questo punto, giova rammentare che nel giudizio avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore
è onere dell'attore provare che il rischio verificatosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa.
Tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta
Pag. 6 a 10 all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (in questi termini, Cass. Civ., 9 agosto 2023, n. 24273).
Inoltre, secondo un orientamento oramai consolidato, in tema di assicurazione contro l'incendio, qualora non risulti celebrato un processo penale volto all'accertamento della causa del sinistro, deve ritenersi inoperante l'inversione dell'onere della prova a carico dell'assicuratore, che sarà, per converso, gravato dall'ordinario onere probatorio alla stregua del quale egli, non rispondendo a norma dell'art. 1900, c.c. per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave dall'assicurato, è tenuto a provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (in questi termini, Cass. Civ., n. 7242 del 2005). Applicando i principi finora richiamati al caso di specie, può affermarsi quindi che, da un lato, la ricorrente ha diligentemente assolto i propri oneri probatori, fornendo la prova dell'esistenza del contratto, del pagamento del premio assicurativo e dell'effettiva verificazione dell'evento rischioso durante la vigenza della polizza, d'altro lato, la resistente non ha dimostrato che la causa dell'incendio fosse imputabile ad una condotta dolosa dell'assicurato, in quanto tale idonea ad escludere l'operatività della polizza.
Deve escludersi poi che il diritto al pagamento dell'indennizzo possa venir meno a causa dell'omessa dichiarazione, da parte del legale rapp.te della Pt_1
sas di un precedente sinistro (incendio) che aveva interessato lo stesso Pt_1
stabilimento balneare in data 15.7.2019.
Invero, l'art. 1892 c.c. richiede, per l'annullamento del contratto o il diniego dell'indennizzo, che le dichiarazioni inesatte o le reticenze siano state rese con dolo o colpa grave e che siano state determinanti per il consenso dell'assicuratore;
l'onere di provare tali elementi grava sull'assicuratore (cfr. Corte Appello Napoli, sentenza n. 4441 del 5 Novembre 2024; Cass. Civ., Sez. 3, n. 7336 del 19.3.2025).
Pag. 7 a 10 Nel caso di specie, la non ha fornito alcuna prova del dolo o CP_1
della colpa grave del . Pt_1
Contrariamente, l'istruttoria ha fatto emergere circostanze che escludono tali elementi soggettivi.
Difatti, a seguito dell'escussione testimoniale, emergeva che il questionario allegato alla polizza fu precompilato dall'agente assicurativo della CP_1
tale legato da rapporti di amicizia e vicinato con il Persona_1 Pt_1
(circostanza, questa, nemmeno contestata dalla convenuta).
Le testi escusse all'udienza del 28.5.2024, (moglie del Testimone_1 Pt_1
e (moglie dello ), presenti al momento della Testimone_2 Per_1
stipula, dichiaravano “il si limitò ad apporre la firma su un modulo già Pt_1
compilato, senza che gli venisse data lettura delle domande e delle risposte ivi contenute”.
Ancora, per il precedente sinistro del 15.7.2019 (ampiamente noto e di pubblica conoscenza, poiché la notizia dell'incendio venne diffusa dalla stessa sas attrice sulla pagina social del lido “Le Antille” e su diverse testate giornalistiche locali), la non era stata indennizzata, non essendo all'epoca garantita Parte_1
da alcuna società assicurativa.
Sulla scorta delle argomentazioni esposte, pertanto, deve riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dell'indennizzo.
In ordine al quantum, va rilevato che il perito della compagnia, geom.
, nell'atto di accertamento conservativo del 10.12.2020, stimava Controparte_3
la sussistenza dei reclamati danni, per un importo di euro 38.845,00 che, però, la spa resistente contestava sostenendo che lo stesso andava ridotto ad euro 17.450,00 in applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c. (per una scopertura del
60% sul fabbricato e del 20% sul contenuto) e dello scoperto contrattuale del 10% previsto per la garanzia “Atti vandalici e dolosi”.
Tale prospettazione è infondata.
Pag. 8 a 10 Dall'esame del contratto di polizza emerge che i massimali previsti erano di euro 70.000,00 per il fabbricato e di euro 15.000,00 per il contenuto.
Ancora, l'art. 12.3 delle condizioni di polizza (rubricato “Deroga alla proporzionale”) prevedeva un aumento del 15% del valore delle partite assicurate, trattandosi nello specifico di polizza indicizzata.
Il valore di tolleranza per l'applicazione della regola proporzionale, pertanto, saliva ad euro 80.500,00 per il fabbricato e ad euro 17.250,00 per il contenuto.
L'elenco dettagliato dei beni distrutti e dei costi di ripristino del chiosco, dimostra chiaramente che il valore complessivo dei danni rientra ampiamente in tali limiti, rendendo inapplicabile la regola proporzionale.
La quantificazione di € 38.845,00 operata dal perito della stessa CP_1
deve quindi ritenersi congrua e dovuta, al netto della Franchigia di € 250,00 e con l'applicazione di uno scoperto del 10%.
Per cui, in definitiva, l'importo indennizzabile è pari ad Euro 34.735,50, su cui vanno riconosciuti gli interessi come richiesti.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1
c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Pag. 9 a 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda della nei Parte_1
confronti della spa così decide CP_1
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la spa al CP_4
pagamento in favore della a titolo di Parte_1
indennizzo, della somma di euro 34.735,50, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/
2002 dalla maturazione di ciascuna posta creditoria fino all'effettivo soddisfo;
Con 2) condanna la al pagamento in favore della Controparte_2 [...]
delle spese del presente procedimento che liquida Parte_1
in euro 545,00 per spese vive ed euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 29.7.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3042 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente tra
P.I. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Spadaro, C.F. , C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Santacroce n.
19/B;
- ATTRICE
e
P.I. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Francesco Bocchini, C.F. , presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Filangieri n. 21;
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio la deducendo di essere concessionaria di una Controparte_2
porzione dell'arenile sul pubblico demanio marittimo situata nel tratto di costa in località Licola, in catasto terreni Fg. n. 83/A, part.lle 1 e 1637, per attività turistico- ricreativa, su cui gestiva lo stabilimento balneare “Le Antille”, sito in Giugliano in
Campania alla Via Licola Mare n. 137, attrezzato con chiosco, servizio bar e doccia, con ampi spazi tra gli ombrelloni per garantire la salute e la sicurezza (sia degli operatori che degli utenti). Deduceva ancora che la sas attrice era titolare di una polizza rischio incendio n. 1/57913/21/173391019 stipulata il 22.5.2020 con la spa a garanzia dello stabilimento come descritto e del Controparte_1
relativo contenuto, assicurati rispettivamente per euro 70.000,00 e per euro
20.000,00. Deduceva inoltre che, in data 18.6.2020 alle ore 2:00 circa, nello stabilimento de quo, si era sviluppato un incendio di origine dolosa, denunciato da in pari data, a mezzo regolare denuncia/querela presso il Comando Parte_1
dei Carabinieri di Varcaturo, che provocava ingenti danni poichè il rogo invadeva la struttura, distruggendola totalmente. I danni, in particolare, riguardavano il chiosco in legno a servizio del lido, dotato di impianto elettrico dal valore di euro
2.500,00, l'impianto idraulico dal valore di euro 3.500,00, le tapparelle in alluminio dal valore di euro 2.000,00, le piastrelle dal valore di euro 1.500,00, la
Pag. 2 a 10 pedana esterna dal valore di euro 3.000,00, la copertura esterna dal valore di euro
1.500,00, n. 2 wc in muratura dal valore di euro 7.000,00, accessori dal valore di euro 4.944,50, per la cui realizzazione si impiegava manodopera per euro
15.000,00. Inoltre il chiosco veniva avvolto da un incendio che distruggeva tutta la struttura in legno e plastica, gli alimenti ivi custoditi (per un valore di circa euro
2.000,00) nonché n. 2 vetrine frigo verticali dal valore di euro 2.000,00, n. 1 granitore doppia campana dal valore di euro 1.000,00, n. 1 forno microonde dal valore di euro 200,00, n. 1 vetrina scaldavivande dal valore di euro 700,00, n. 1 macchina per il caffè professionale dal valore di euro 500,00, n. 1 congelatore orizzontale per gelati dal valore di € 1.200,00, n. 1 lavello professionale inox dal valore di euro 500,00, n. 1 estintore a polvere dal valore di euro 70,00, n. 2 totem igienizzante dal valore di euro 150,00, n. 4 vele in tessuto dal valore di euro
200,00, n. 18 sedie regista in alluminio dal valore di euro 1.080,00, n. 10 ombrelloni blu in alluminio dal valore di euro 700,00.
Ritenuto che
l'evento era garantito nel rischio assicurato, la si rivolgeva alla detta Compagnia Parte_1
assicuratrice che, incaricava il proprio tecnico, geom. , il quale Controparte_3
accertava l'esistenza di danni, quantificandoli -in conformità alle condizioni di polizza- nella misura di euro 38.845,00 (di cui euro 30.000,00 per i ripristini del chiosco danneggiato, euro 1.200,00 per le spese di demolizione e sgombero del fabbricato, euro 7.100,00 per i danni al contenuto, euro 545,00 per le spese di demolizione e sgombero del contenuto. Deduceva, tuttavia, che nell'atto di accertamento conservativo del danno predisposto dal citato tecnico, veniva espressa una riserva circa l'obbligo di indennizzo da parte dell'Assicurazione, stante l'omessa dichiarazione da parte del leg. rapp.te della , all'atto Parte_1
della sottoscrizione del contratto polizza, di un precedente sinistro verificatosi il
15.7.2019, ad oggetto la medesima struttura. Deduceva infine che, con pec del
19/5/2021, la spa convenuta, comunicava il diniego di indennizzo in ragione delle dichiarazioni reticenti rese in relazione al sottaciuto sinistro occorso nel triennio
Pag. 3 a 10 precedente la stipula del contratto in oggetto, a fronte della quale la Parte_1
opponeva che il diniego doveva ritenersi illegittimo non ricorrendo alcuna delle condizioni cumulativamente previste dall'invocato art. 1892 c.c., non essendo stata posta in grado di esaminare le domande del questionario, né di comprendere il loro pieno significato ai fini di un'adeguata risposta, nè tantomeno risultava integrato l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave nelle dichiarazioni ritenute inesatte. Deduceva, infine, che l'informazione ritenuta omessa od inesatta era priva di rilevanza poiché, anche nel caso in cui l'occorso del 15/7/2019 fosse stato reso noto alla Compagnia, non comportava l'automatica rinuncia alla stipula da parte della convenuta del contratto di polizza a garanzia del fabbricato e del contenuto del lido balneare “Le Antille”; fatto per cui costituiva in mora il 3.6.2022 la
[...]
che non aveva dato corso alla liquidazione del danno come dal proprio CP_1
tecnico quantificato.
La chiedeva, pertanto, previo accertamento dell'inadempimento Parte_1
della delle obbligazioni assunte derivanti dalla polizza rischio Controparte_2
incendio n. 1/57913/21/173391019 stipulata il 22/5/2020 – il pagamento dell'indennizzo per i danni subiti in conseguenza dell'incendio del 18/6/2020, quantificati in euro 38.845,00, ovvero di quella somma diversa, maggiore o minore, anche in via equitativa, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002.
Si costituiva la eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'improcedibilità della domanda attorea per mancato invito alla negoziazione assistita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162, la nullità dell'avverso atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per assoluta carenza del requisito di cui al n.
4 dell'art. 163 c.p.c., la inammissibilità della richiesta di indennizzo per i danni subiti in conseguenza dell'incendio del 18/6/2020 formulata dalla
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per inoperatività della polizza assicurativa rischio incendio n. Parte_1
1/57913/21/173391019; contestava, altresì, il quantum debeatur.
Pag. 4 a 10 Mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 1.4.2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, poiché, in ottemperanza all'ordinanza resa in data 13.6.2023, veniva esperito tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo per mancata adesione della convenuta.
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della domanda, ragione che risiede, principalmente, nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che
Pag. 5 a 10 non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n.
4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Risulta depositato in atti di parte attrice, il contratto di assicurazione - polizza n. 1/57913/21/173391019, stipulata in data 22.5.2020 - a copertura del rischio incendio sullo stabilimento balneare “Le Antille”, sito in Giugliano in Campania
(NA), Via Licola Mare n. 137, gestito dalla sas attice.
Risulta, altresì, documentalmente provato che la compagnia assicurativa abbia regolarmente ad incassato il premio per il rinnovo annuale della polizza sopra richiamata (cfr. quietanza del 21.3.2021 - sub doc. 10 fascicolo di parte attrice).
Risulta, ancora, documentalmente dimostrato il fatto che, in data 18.6.2020, si verificava un incendio che distruggeva il chiosco e il contenuto dello stabilimento balneare “Le Antille”.
A questo punto, giova rammentare che nel giudizio avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore
è onere dell'attore provare che il rischio verificatosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa.
Tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta
Pag. 6 a 10 all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (in questi termini, Cass. Civ., 9 agosto 2023, n. 24273).
Inoltre, secondo un orientamento oramai consolidato, in tema di assicurazione contro l'incendio, qualora non risulti celebrato un processo penale volto all'accertamento della causa del sinistro, deve ritenersi inoperante l'inversione dell'onere della prova a carico dell'assicuratore, che sarà, per converso, gravato dall'ordinario onere probatorio alla stregua del quale egli, non rispondendo a norma dell'art. 1900, c.c. per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave dall'assicurato, è tenuto a provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (in questi termini, Cass. Civ., n. 7242 del 2005). Applicando i principi finora richiamati al caso di specie, può affermarsi quindi che, da un lato, la ricorrente ha diligentemente assolto i propri oneri probatori, fornendo la prova dell'esistenza del contratto, del pagamento del premio assicurativo e dell'effettiva verificazione dell'evento rischioso durante la vigenza della polizza, d'altro lato, la resistente non ha dimostrato che la causa dell'incendio fosse imputabile ad una condotta dolosa dell'assicurato, in quanto tale idonea ad escludere l'operatività della polizza.
Deve escludersi poi che il diritto al pagamento dell'indennizzo possa venir meno a causa dell'omessa dichiarazione, da parte del legale rapp.te della Pt_1
sas di un precedente sinistro (incendio) che aveva interessato lo stesso Pt_1
stabilimento balneare in data 15.7.2019.
Invero, l'art. 1892 c.c. richiede, per l'annullamento del contratto o il diniego dell'indennizzo, che le dichiarazioni inesatte o le reticenze siano state rese con dolo o colpa grave e che siano state determinanti per il consenso dell'assicuratore;
l'onere di provare tali elementi grava sull'assicuratore (cfr. Corte Appello Napoli, sentenza n. 4441 del 5 Novembre 2024; Cass. Civ., Sez. 3, n. 7336 del 19.3.2025).
Pag. 7 a 10 Nel caso di specie, la non ha fornito alcuna prova del dolo o CP_1
della colpa grave del . Pt_1
Contrariamente, l'istruttoria ha fatto emergere circostanze che escludono tali elementi soggettivi.
Difatti, a seguito dell'escussione testimoniale, emergeva che il questionario allegato alla polizza fu precompilato dall'agente assicurativo della CP_1
tale legato da rapporti di amicizia e vicinato con il Persona_1 Pt_1
(circostanza, questa, nemmeno contestata dalla convenuta).
Le testi escusse all'udienza del 28.5.2024, (moglie del Testimone_1 Pt_1
e (moglie dello ), presenti al momento della Testimone_2 Per_1
stipula, dichiaravano “il si limitò ad apporre la firma su un modulo già Pt_1
compilato, senza che gli venisse data lettura delle domande e delle risposte ivi contenute”.
Ancora, per il precedente sinistro del 15.7.2019 (ampiamente noto e di pubblica conoscenza, poiché la notizia dell'incendio venne diffusa dalla stessa sas attrice sulla pagina social del lido “Le Antille” e su diverse testate giornalistiche locali), la non era stata indennizzata, non essendo all'epoca garantita Parte_1
da alcuna società assicurativa.
Sulla scorta delle argomentazioni esposte, pertanto, deve riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dell'indennizzo.
In ordine al quantum, va rilevato che il perito della compagnia, geom.
, nell'atto di accertamento conservativo del 10.12.2020, stimava Controparte_3
la sussistenza dei reclamati danni, per un importo di euro 38.845,00 che, però, la spa resistente contestava sostenendo che lo stesso andava ridotto ad euro 17.450,00 in applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c. (per una scopertura del
60% sul fabbricato e del 20% sul contenuto) e dello scoperto contrattuale del 10% previsto per la garanzia “Atti vandalici e dolosi”.
Tale prospettazione è infondata.
Pag. 8 a 10 Dall'esame del contratto di polizza emerge che i massimali previsti erano di euro 70.000,00 per il fabbricato e di euro 15.000,00 per il contenuto.
Ancora, l'art. 12.3 delle condizioni di polizza (rubricato “Deroga alla proporzionale”) prevedeva un aumento del 15% del valore delle partite assicurate, trattandosi nello specifico di polizza indicizzata.
Il valore di tolleranza per l'applicazione della regola proporzionale, pertanto, saliva ad euro 80.500,00 per il fabbricato e ad euro 17.250,00 per il contenuto.
L'elenco dettagliato dei beni distrutti e dei costi di ripristino del chiosco, dimostra chiaramente che il valore complessivo dei danni rientra ampiamente in tali limiti, rendendo inapplicabile la regola proporzionale.
La quantificazione di € 38.845,00 operata dal perito della stessa CP_1
deve quindi ritenersi congrua e dovuta, al netto della Franchigia di € 250,00 e con l'applicazione di uno scoperto del 10%.
Per cui, in definitiva, l'importo indennizzabile è pari ad Euro 34.735,50, su cui vanno riconosciuti gli interessi come richiesti.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1
c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda della nei Parte_1
confronti della spa così decide CP_1
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la spa al CP_4
pagamento in favore della a titolo di Parte_1
indennizzo, della somma di euro 34.735,50, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/
2002 dalla maturazione di ciascuna posta creditoria fino all'effettivo soddisfo;
Con 2) condanna la al pagamento in favore della Controparte_2 [...]
delle spese del presente procedimento che liquida Parte_1
in euro 545,00 per spese vive ed euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 29.7.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
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