TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/11/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 722 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 proposta da:
Parte_1
(c.f. ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELO DE NICOLAIS
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ) P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. ELVIRA MARZANO
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. il ha chiesto all'intestato Controparte_1
Tribunale l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di € 257.953,00, oltre interessi di cui al D.lgs.
231/2002, nei confronti della e a tal fine ha dedotto: Parte_1
- che con sentenza n. 45/2020 emessa dal Tribunale di Salerno veniva dichiarato il fallimento della società Controparte_1
- che alla data della dichiarazione di fallimento intercorreva tra la e la Controparte_1
n contratto di servizi avente ad oggetto la fornitura di gas e altre Parte_1 miscele similari;
- che la risulta essere debitrice nei confronti della Parte_1 [...] er l'importo complessivo di € 257.953,00 a titolo di mancato pagamento di Controparte_1 fatture scadute ed esigibili.
1 Emesso dal Tribunale il decreto ingiuntivo n. 190/2023, la con atto di Parte_1 citazione in opposizione allo stesso, ha convenuto in giudizio Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere la presente opposizione e per l'effetto:
1) Accertata l'estinzione per il pagamento del credito di € 257.953,00 in riferimento alle fatture allegate dal
[...]
rigettare il decreto ingiuntivo n. 190/23 emesso dal Tribunale di Rieti nell'ambito del procedimento R.G.N. CP_1
484/23.
2) In subordine ed in via riconvenzionale, accertare l'estinzione del credito preteso in riferimento alle fatture allegate dalla
per avvenuta compensazione, attesi i pagamenti eseguiti dalla nel periodo 2017-2020 in CP_1 Parte_1 riferimento alle fatture emesse dalla nello stesso periodo. CP_1
3) Ancora in subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento della presente opposizione, accertare la mancata consegna dei beni per le fatture n. 7/4 del 15/03/2017 importo €4.880,00 e n.8/25 del 30/06/2017 importo €103.700,00,
e diminuire la pretesa creditoria con l'importo corrispondente all'importo delle fatture pari ad €152.500.
4) Rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo che vorrà essere presentata da controparte;
5) condannare, in ogni caso, parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- che la pretesa creditoria ex adverso azionata in via monitoria risulta infondata in quanto concernente il pagamento della fattura n. 8/25 del 30/06/2017, per l'importo di €103.700,00 e la fattura n. 7/4 del 15/03/2017, per l'importo di €4.880,00, entrambe aventi ad oggetto dei beni che non venivano consegnati alla società opponente, e in relazione ai quali l'opponente presentava domanda di rivendica nella procedura fallimentare;
- che la domanda monitoria risulta infondata in quanto la pretesa creditoria azionata dalla società opposta risulta estinta per avvenuto pagamento e poiché risulta carente sotto il profilo della esatta precisazione del credito;
- che la pretesa creditoria risulta priva di adeguato supporto probatorio, in quanto la documentazione ex adverso prodotta, disconosciuta dalla società opponente, ha provenienza unilaterale, è priva di autentica notarile, contiene annotazioni e/o modifiche eseguite a mano e, comunque, non risulta corrispondente ai rapporti effettivi e contabilizzati dalle due società;
- che, invece, le fatture allegate da controparte rappresentano l'effettivo rapporto intercorso tra le due società, e tuttavia le stesse sono state saldate con pagamenti bancari frazionati, durante il periodo 2017 – 2020;
2 - che i rapporti di debito/credito intercorsi tra le società nel periodo temporale dal 01.01.2016 al
31.12.2020 sono provati dalla documentazione contabile e fiscale prodotta dalla parte opponente, emergendo un importo residuale a debito della pari ad € 541,44; Parte_1
- in subordine ed in via riconvenzionale, la sussistenza in ogni caso dei presupposti per disporre la compensazione ex art. 1243 C.C. tra le posizioni creditorie di entrambe le società, con conseguente declaratoria di estinzione del credito ex adverso vantato, considerato che nell'arco temporale dall'anno 2016 all'anno 2020 le fatture emesse dalla parte opposta ammontavano ad €
906.930,64 e i pagamenti eseguiti da parte opponente ad € 906.385,53;
- in ulteriore subordine, in conseguenza della mancata consegna dei beni indicati nelle fatture n.
7/4 del 15/03/2017 e n. 8/25 del 30/06/2017, la diminuzione della pretesa creditoria “con l'importo corrispondente all'importo delle fatture pari ad €152.500”;
- che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per revocare ovvero dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 190/23 emesso dal Tribunale di Rieti nell'ambito del procedimento R.G.N. 484/23, nonché rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Si è costituito in giudizio il contestando le deduzioni attoree Controparte_1
e deducendo:
- l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso spiegata per violazione del principio di chiarezza e determinazione dell'oggetto dell'azione, in quanto le domande formulate in via principale e in via subordinata risultano contraddittorie ed indeterminate, avendo chiesto per le medesime fatture di dichiarare sia l'estinzione del debito per avvenuto pagamento, sia la compensazione delle reciproche partite dare-avere;
- l'inammissibilità della domanda spiegata in via ulteriormente subordinata per litispendenza, stante la pendenza nell'ambito del procedimento fallimentare n. 45/2020 R.G. Tribunale di Salerno di una domanda di rivendica e restituzione presentata dalla odierna opponente relativamente ai medesimi beni;
- l'infondatezza della ricostruzione contabile indicata dalla società opponente;
- che le “annotazioni a mano” sulla documentazione contabile allegata al ricorso monitorio sono state apposte dai curatori, all'esito della verifica della contabilità e della ricostruzione contabile: in particolare gli stessi hanno annotato e corretto una discrepanza ingiustificabile nella progressione tra le schede contabili del 2017 e del 2018, ossia il fatto che tra la fine dell'anno 2017 e il principio dell'anno 2018 non viene riportata a debito di la somma di € 478,943,71, che Parte_1 viene d'improvviso azzerata, operazione riportata dalla ricostruzione contabile del CTP di controparte come “sopravvenienza passiva”. Tale sopravvenienza passiva rappresenta un passaggio contabile non idoneo a produrre l'azzeramento preteso dalla , ed è Parte_1
3 disconosciuto dal , con conseguente richiesta al Tribunale di non Controparte_1 tenerne conto;
- l'assenza di valenza liberatoria dei pagamenti asseritamente effettuati dalla società opponente sul conto corrente personale del legale rappresentante della società fallita e non sul conto aziendale.
Ha, quindi, concluso come segue:
“affinché l'On. le Tribunale rigetti integralmente l'opposizione a D.I e tutte le domande ivi contenute, inclusa le subordinate
e le domande e/o eccezioni riconvenzionali con conferma integrale del decreto ingiuntivo già reso. Con riserva di richiedere in prima udienza la provvisoria esecutorietà del monitorio per essere l'opposizione dilatoria ed infondata e di ulteriormente dedurre ed eccepire in atti, nel prosieguo di causa e di depositare documentazione rilevante - anche sopravvenuta - e di articolare richieste istruttorie, Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre iva, cassa e spese generali…”.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'esito della scadenza (in data 07.10.2025) del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione svolta da parte opposta in ordine alla dedotta sussistenza di una ipotesi di litispendenza in considerazione del fatto che l'opponente ha presentato istanza di rivendica nel in relazione ad alcuni dei beni indicati nelle fatture poste a fondamento Controparte_1 del presente giudizio, non potendosi ritenere sussistente l'invocata fattispecie della litispendenza, avendo la domanda di rivendica proposta in sede fallimentare (cfr. allegato 5 all'atto di citazione) ad oggetto il riconoscimento in capo all'odierna opponente della titolarità dei beni acquisiti al fallimento ai fini della loro restituzione all'istante, ed avendo invece il presente giudizio ad oggetto l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla parte opposta. I due giudizi, dunque, presentano diverso petitum e diversa causa petendi.
Nel merito, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato, per quanto di seguito esposto.
Parte opposta ha provato il titolo del proprio credito mediante il deposito, in allegato al ricorso monitorio
(cfr. allegato denominato Alfa ossigeno – schede contabili 002; pagg. 7 ss.), delle fatture sottoscritte dall'opponente (fatta eccezione per l'ultima n. 1/748 del 15.12.2020, prodotta a pagg. 22; le restanti fatture risultano in ogni caso relative ad un importo complessivamente superiore a quello azionato in sede monitoria).
Sul punto deve richiamarsi il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 3581 del 08/02/2024).
4 Dunque, ove la fattura contenga la sottoscrizione per accettazione del destinatario della stessa, deve ritenersi idonea a costituire piena prova del titolo della pretesa creditoria azionata.
Peraltro, il rapporto contrattuale azionato e posto a fondamento del ricorso monitorio non è stato contestato dall'opponente.
In tal modo provato il titolo della pretesa creditoria azionata dall'opposta in sede monitoria, grava sulla parte opponente l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti in virtù dei titoli contrattuali azionati in sede monitoria.
Tale onere della prova deve ritenersi assolto nel caso di specie, atteso che, se da un lato non può avere rilievo ai fini della prova del dedotto adempimento la produzione da parte dell'opponente, sub allegati 3
e 4_4 all'atto di citazione, delle proprie scritture contabili, dal momento che le stesse risultano prive di efficacia probatoria nei confronti della procedura fallimentare (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
33728 del 16/11/2022), dall'altro l'opponente ha depositato, sub allegato 8 all'atto di citazione, una serie di ricevute di bonifici effettuati in favore della in bonis, negli anni tra il 2017 e il 2019 Controparte_1
(cfr. allegati da 8_1 a 8_4 e sino a pag. 14 dell'allegato 8_5; non può invece attribuirsi rilievo ai bonifici relativi al periodo successivo – da pagg. 15 in poi dell'allegato 8_5 e allegati 8_6 e 8_7 – in quanto effettuati in favore della persona fisica , soggetto estraneo al presente giudizio); la ricezione di tali Controparte_2 bonifici da parte della società non è peraltro stata contestata dalla parte opposta, la quale CP_1 ha contestato esclusivamente il valore probatorio dei bonifici effettuati personalmente al legale rappresentante ( ). Controparte_2
Anche avendosi a riferimento esclusivamente le ricevute dei bonifici effettuati in favore della società
[...] in bonis nel periodo successivo all'emissione delle fatture azionate in sede monitoria (cfr. Controparte_1 allegati 8_2, 8_3, 8_4 e 8_5 sino a pag. 14), si osserva come l'importo complessivo dei pagamenti eseguiti sia notevolmente superiore a quello azionato in sede monitoria.
Sul punto, deve osservarsi che tali ricevute non recano nella causale la specifica indicazione delle fatture al cui pagamento sono diretti i bonifici, e tuttavia deve richiamarsi il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ai sensi del quale allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma di denaro idonea, per importo, all'estinzione dello stesso, spetta al creditore, il quale sostenga che i pagamenti siano da imputare a debiti diversi, allegare e provare la sussistenza di questi ultimi, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione, alla stregua dei criteri tutti, principali e residuali, di cui all'art. 1193 c.c. (ex multis Cass. n. 26945/2008;
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31429 del 2021; cfr. Tribunale di Potenza, Sentenza n. 680/2024 del 23-
04-2024).
Dunque, a fronte della produzione da parte dell'opponente di documentazione comprovante il pagamento di somme eccedenti l'importo azionato in sede monitoria, l'opposta avrebbe dovuto dedurre
5 e provare che tali pagamenti fossero riferibili, in applicazione dei criteri di cui all'art. 1193 c.c., a debiti diversi rispetto a quello azionato in sede monitoria.
L'opposta, dal canto suo, non ha neppure svolto tale deduzione, e tale prova non è autonomamente desumibile dalla documentazione contabile (la cui efficacia probatoria ex art. 2710 c.c. è astrattamente ammissibile in capo alla curatela del fallimento, quando, come nel caso di specie, agisca in adempimento di un'obbligazione contratta dal terzo nei confronti del fallito, ovvero quando esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di questi;
cfr. sul punto, Cassazione civile, sez. I, 16 Novembre 2022, n. 33728) prodotta dalla medesima parte in allegato al ricorso monitorio.
Infatti, con riguardo alle schede contabili relative ai rapporti con l'odierna opponente (cfr. allegato denominato Alfa ossigeno – schede contabili 002, prime cinque pagine;
gli estratti autentici notarili del giornale di contabilità e del registro IVA pure prodotti dall'opposta in sede monitoria si limitano a riportare la registrazione delle fatture azionate dalla ricorrente, dunque non forniscono alcun elemento in ordine agli ulteriori rapporti di dare-avere tra le parti), avendo l'opposta riferito nella propria comparsa di costituzione di aver provveduto ad apportare delle correzioni (a penna nel documento) alle risultanze di tali schede, non ritenendole attendibili, le possibilità sono due: se a fini probatori deve aversi riguardo alle scritture contabili (le quali includono necessariamente anche i risultati di ciascun esercizio, che costituiscono la base di partenza dell'esercizio successivo) come “corrette” dalla curatela, le stesse non possono presentare l'efficacia probatoria di cui all'art. 2710 c.c. in quanto non sono riconducibili all'imprenditore in bonis (ma, appunto, alla curatela), e dunque le loro risultanze non possono costituire una prova a favore della curatela stessa. A ciò si aggiunga, peraltro, che da tale documentazione, come rettificata dalla curatela, non emerge comunque in via automatica la prova della corretta imputazione da parte della stessa dei pagamenti ricevuti dall'impresa in bonis in modo tale che il debito residuo della società opponente risulti effettivamente quello rinveniente dalle fatture poste alla base del ricorso monitorio, ed anzi dalla lettura delle schede contabili risulta, ad esempio, che il debito indicato dalla curatela come residuo (€ 257.953,00) corrisponde sostanzialmente all'entità della posta passiva (indicata nella scheda come “sopravvenienza passiva”), non rientrante tra quelle azionate nel presente giudizio, iscritta nell'esercizio 2019 (precisamente in data 8.1.2019) e pari ad € 261.808,38, posta che la curatela ha conteggiato ai fini della determinazione del debito finale attribuito all'opponente; conseguentemente, siccome le fatture azionate risultano tutte (fatta eccezione per la n. 748/2020 di € 12.200,00) anteriori all'iscrizione di tale posta passiva nel 2019, non si comprende, in mancanza di specifiche deduzioni e prove sul punto da parte opposta in ordine alla corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 1193 comma
2 c.c., per quale motivo i pagamenti eseguiti da parte opponente e riportati nelle richiamate schede contabili siano stati imputati in via prioritaria al ripianamento di tale posta passiva e non al pagamento delle fatture oggetto del ricorso monitorio emesse anteriormente alla sua iscrizione.
6 Se, invece, a fini probatori deve aversi riguardo alle risultanze delle scritture contabili senza tenere conto delle “correzioni” apportate a penna dalla curatela, l'esito della ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti sarebbe sostanzialmente favorevole all'opponente, in quanto il saldo finale complessivamente risultante dalle richiamate schede contabili prodotte in allegato al ricorso monitorio sarebbe pari a soli €
5.493,51 a debito dell'opponente. Neppure tale seconda opzione risulta d'altra parte praticabile, avendo la stessa curatela riferito la non attendibilità delle risultanze di tali scritture contabili dell'impresa in bonis
a causa di “una discrepanza ingiustificabile nella progressione tra le schede contabili del 2017 e del principio 2018”, circostanza che vale di per sé ad escludere la rilevanza probatoria ex art. 2710 c.c. di tale documento contabile.
Dalle superiori considerazioni deriva l'accoglimento dell'opposizione proposta e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c. le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri medi del D.M. 55/2014, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria, da liquidarsi ai minimi non essendo stata svolta attività di assunzione prove, devono essere poste a carico di parte opposta e devono essere distratte in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese del presente giudizio, che liquida in € 11.000,00 per compensi e in € 406,50 per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Rieti, 24.11.2025
La giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 722 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 proposta da:
Parte_1
(c.f. ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELO DE NICOLAIS
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ) P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. ELVIRA MARZANO
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. il ha chiesto all'intestato Controparte_1
Tribunale l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di € 257.953,00, oltre interessi di cui al D.lgs.
231/2002, nei confronti della e a tal fine ha dedotto: Parte_1
- che con sentenza n. 45/2020 emessa dal Tribunale di Salerno veniva dichiarato il fallimento della società Controparte_1
- che alla data della dichiarazione di fallimento intercorreva tra la e la Controparte_1
n contratto di servizi avente ad oggetto la fornitura di gas e altre Parte_1 miscele similari;
- che la risulta essere debitrice nei confronti della Parte_1 [...] er l'importo complessivo di € 257.953,00 a titolo di mancato pagamento di Controparte_1 fatture scadute ed esigibili.
1 Emesso dal Tribunale il decreto ingiuntivo n. 190/2023, la con atto di Parte_1 citazione in opposizione allo stesso, ha convenuto in giudizio Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere la presente opposizione e per l'effetto:
1) Accertata l'estinzione per il pagamento del credito di € 257.953,00 in riferimento alle fatture allegate dal
[...]
rigettare il decreto ingiuntivo n. 190/23 emesso dal Tribunale di Rieti nell'ambito del procedimento R.G.N. CP_1
484/23.
2) In subordine ed in via riconvenzionale, accertare l'estinzione del credito preteso in riferimento alle fatture allegate dalla
per avvenuta compensazione, attesi i pagamenti eseguiti dalla nel periodo 2017-2020 in CP_1 Parte_1 riferimento alle fatture emesse dalla nello stesso periodo. CP_1
3) Ancora in subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento della presente opposizione, accertare la mancata consegna dei beni per le fatture n. 7/4 del 15/03/2017 importo €4.880,00 e n.8/25 del 30/06/2017 importo €103.700,00,
e diminuire la pretesa creditoria con l'importo corrispondente all'importo delle fatture pari ad €152.500.
4) Rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo che vorrà essere presentata da controparte;
5) condannare, in ogni caso, parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- che la pretesa creditoria ex adverso azionata in via monitoria risulta infondata in quanto concernente il pagamento della fattura n. 8/25 del 30/06/2017, per l'importo di €103.700,00 e la fattura n. 7/4 del 15/03/2017, per l'importo di €4.880,00, entrambe aventi ad oggetto dei beni che non venivano consegnati alla società opponente, e in relazione ai quali l'opponente presentava domanda di rivendica nella procedura fallimentare;
- che la domanda monitoria risulta infondata in quanto la pretesa creditoria azionata dalla società opposta risulta estinta per avvenuto pagamento e poiché risulta carente sotto il profilo della esatta precisazione del credito;
- che la pretesa creditoria risulta priva di adeguato supporto probatorio, in quanto la documentazione ex adverso prodotta, disconosciuta dalla società opponente, ha provenienza unilaterale, è priva di autentica notarile, contiene annotazioni e/o modifiche eseguite a mano e, comunque, non risulta corrispondente ai rapporti effettivi e contabilizzati dalle due società;
- che, invece, le fatture allegate da controparte rappresentano l'effettivo rapporto intercorso tra le due società, e tuttavia le stesse sono state saldate con pagamenti bancari frazionati, durante il periodo 2017 – 2020;
2 - che i rapporti di debito/credito intercorsi tra le società nel periodo temporale dal 01.01.2016 al
31.12.2020 sono provati dalla documentazione contabile e fiscale prodotta dalla parte opponente, emergendo un importo residuale a debito della pari ad € 541,44; Parte_1
- in subordine ed in via riconvenzionale, la sussistenza in ogni caso dei presupposti per disporre la compensazione ex art. 1243 C.C. tra le posizioni creditorie di entrambe le società, con conseguente declaratoria di estinzione del credito ex adverso vantato, considerato che nell'arco temporale dall'anno 2016 all'anno 2020 le fatture emesse dalla parte opposta ammontavano ad €
906.930,64 e i pagamenti eseguiti da parte opponente ad € 906.385,53;
- in ulteriore subordine, in conseguenza della mancata consegna dei beni indicati nelle fatture n.
7/4 del 15/03/2017 e n. 8/25 del 30/06/2017, la diminuzione della pretesa creditoria “con l'importo corrispondente all'importo delle fatture pari ad €152.500”;
- che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per revocare ovvero dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 190/23 emesso dal Tribunale di Rieti nell'ambito del procedimento R.G.N. 484/23, nonché rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Si è costituito in giudizio il contestando le deduzioni attoree Controparte_1
e deducendo:
- l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso spiegata per violazione del principio di chiarezza e determinazione dell'oggetto dell'azione, in quanto le domande formulate in via principale e in via subordinata risultano contraddittorie ed indeterminate, avendo chiesto per le medesime fatture di dichiarare sia l'estinzione del debito per avvenuto pagamento, sia la compensazione delle reciproche partite dare-avere;
- l'inammissibilità della domanda spiegata in via ulteriormente subordinata per litispendenza, stante la pendenza nell'ambito del procedimento fallimentare n. 45/2020 R.G. Tribunale di Salerno di una domanda di rivendica e restituzione presentata dalla odierna opponente relativamente ai medesimi beni;
- l'infondatezza della ricostruzione contabile indicata dalla società opponente;
- che le “annotazioni a mano” sulla documentazione contabile allegata al ricorso monitorio sono state apposte dai curatori, all'esito della verifica della contabilità e della ricostruzione contabile: in particolare gli stessi hanno annotato e corretto una discrepanza ingiustificabile nella progressione tra le schede contabili del 2017 e del 2018, ossia il fatto che tra la fine dell'anno 2017 e il principio dell'anno 2018 non viene riportata a debito di la somma di € 478,943,71, che Parte_1 viene d'improvviso azzerata, operazione riportata dalla ricostruzione contabile del CTP di controparte come “sopravvenienza passiva”. Tale sopravvenienza passiva rappresenta un passaggio contabile non idoneo a produrre l'azzeramento preteso dalla , ed è Parte_1
3 disconosciuto dal , con conseguente richiesta al Tribunale di non Controparte_1 tenerne conto;
- l'assenza di valenza liberatoria dei pagamenti asseritamente effettuati dalla società opponente sul conto corrente personale del legale rappresentante della società fallita e non sul conto aziendale.
Ha, quindi, concluso come segue:
“affinché l'On. le Tribunale rigetti integralmente l'opposizione a D.I e tutte le domande ivi contenute, inclusa le subordinate
e le domande e/o eccezioni riconvenzionali con conferma integrale del decreto ingiuntivo già reso. Con riserva di richiedere in prima udienza la provvisoria esecutorietà del monitorio per essere l'opposizione dilatoria ed infondata e di ulteriormente dedurre ed eccepire in atti, nel prosieguo di causa e di depositare documentazione rilevante - anche sopravvenuta - e di articolare richieste istruttorie, Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre iva, cassa e spese generali…”.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'esito della scadenza (in data 07.10.2025) del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione svolta da parte opposta in ordine alla dedotta sussistenza di una ipotesi di litispendenza in considerazione del fatto che l'opponente ha presentato istanza di rivendica nel in relazione ad alcuni dei beni indicati nelle fatture poste a fondamento Controparte_1 del presente giudizio, non potendosi ritenere sussistente l'invocata fattispecie della litispendenza, avendo la domanda di rivendica proposta in sede fallimentare (cfr. allegato 5 all'atto di citazione) ad oggetto il riconoscimento in capo all'odierna opponente della titolarità dei beni acquisiti al fallimento ai fini della loro restituzione all'istante, ed avendo invece il presente giudizio ad oggetto l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla parte opposta. I due giudizi, dunque, presentano diverso petitum e diversa causa petendi.
Nel merito, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato, per quanto di seguito esposto.
Parte opposta ha provato il titolo del proprio credito mediante il deposito, in allegato al ricorso monitorio
(cfr. allegato denominato Alfa ossigeno – schede contabili 002; pagg. 7 ss.), delle fatture sottoscritte dall'opponente (fatta eccezione per l'ultima n. 1/748 del 15.12.2020, prodotta a pagg. 22; le restanti fatture risultano in ogni caso relative ad un importo complessivamente superiore a quello azionato in sede monitoria).
Sul punto deve richiamarsi il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 3581 del 08/02/2024).
4 Dunque, ove la fattura contenga la sottoscrizione per accettazione del destinatario della stessa, deve ritenersi idonea a costituire piena prova del titolo della pretesa creditoria azionata.
Peraltro, il rapporto contrattuale azionato e posto a fondamento del ricorso monitorio non è stato contestato dall'opponente.
In tal modo provato il titolo della pretesa creditoria azionata dall'opposta in sede monitoria, grava sulla parte opponente l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti in virtù dei titoli contrattuali azionati in sede monitoria.
Tale onere della prova deve ritenersi assolto nel caso di specie, atteso che, se da un lato non può avere rilievo ai fini della prova del dedotto adempimento la produzione da parte dell'opponente, sub allegati 3
e 4_4 all'atto di citazione, delle proprie scritture contabili, dal momento che le stesse risultano prive di efficacia probatoria nei confronti della procedura fallimentare (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
33728 del 16/11/2022), dall'altro l'opponente ha depositato, sub allegato 8 all'atto di citazione, una serie di ricevute di bonifici effettuati in favore della in bonis, negli anni tra il 2017 e il 2019 Controparte_1
(cfr. allegati da 8_1 a 8_4 e sino a pag. 14 dell'allegato 8_5; non può invece attribuirsi rilievo ai bonifici relativi al periodo successivo – da pagg. 15 in poi dell'allegato 8_5 e allegati 8_6 e 8_7 – in quanto effettuati in favore della persona fisica , soggetto estraneo al presente giudizio); la ricezione di tali Controparte_2 bonifici da parte della società non è peraltro stata contestata dalla parte opposta, la quale CP_1 ha contestato esclusivamente il valore probatorio dei bonifici effettuati personalmente al legale rappresentante ( ). Controparte_2
Anche avendosi a riferimento esclusivamente le ricevute dei bonifici effettuati in favore della società
[...] in bonis nel periodo successivo all'emissione delle fatture azionate in sede monitoria (cfr. Controparte_1 allegati 8_2, 8_3, 8_4 e 8_5 sino a pag. 14), si osserva come l'importo complessivo dei pagamenti eseguiti sia notevolmente superiore a quello azionato in sede monitoria.
Sul punto, deve osservarsi che tali ricevute non recano nella causale la specifica indicazione delle fatture al cui pagamento sono diretti i bonifici, e tuttavia deve richiamarsi il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ai sensi del quale allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma di denaro idonea, per importo, all'estinzione dello stesso, spetta al creditore, il quale sostenga che i pagamenti siano da imputare a debiti diversi, allegare e provare la sussistenza di questi ultimi, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione, alla stregua dei criteri tutti, principali e residuali, di cui all'art. 1193 c.c. (ex multis Cass. n. 26945/2008;
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31429 del 2021; cfr. Tribunale di Potenza, Sentenza n. 680/2024 del 23-
04-2024).
Dunque, a fronte della produzione da parte dell'opponente di documentazione comprovante il pagamento di somme eccedenti l'importo azionato in sede monitoria, l'opposta avrebbe dovuto dedurre
5 e provare che tali pagamenti fossero riferibili, in applicazione dei criteri di cui all'art. 1193 c.c., a debiti diversi rispetto a quello azionato in sede monitoria.
L'opposta, dal canto suo, non ha neppure svolto tale deduzione, e tale prova non è autonomamente desumibile dalla documentazione contabile (la cui efficacia probatoria ex art. 2710 c.c. è astrattamente ammissibile in capo alla curatela del fallimento, quando, come nel caso di specie, agisca in adempimento di un'obbligazione contratta dal terzo nei confronti del fallito, ovvero quando esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di questi;
cfr. sul punto, Cassazione civile, sez. I, 16 Novembre 2022, n. 33728) prodotta dalla medesima parte in allegato al ricorso monitorio.
Infatti, con riguardo alle schede contabili relative ai rapporti con l'odierna opponente (cfr. allegato denominato Alfa ossigeno – schede contabili 002, prime cinque pagine;
gli estratti autentici notarili del giornale di contabilità e del registro IVA pure prodotti dall'opposta in sede monitoria si limitano a riportare la registrazione delle fatture azionate dalla ricorrente, dunque non forniscono alcun elemento in ordine agli ulteriori rapporti di dare-avere tra le parti), avendo l'opposta riferito nella propria comparsa di costituzione di aver provveduto ad apportare delle correzioni (a penna nel documento) alle risultanze di tali schede, non ritenendole attendibili, le possibilità sono due: se a fini probatori deve aversi riguardo alle scritture contabili (le quali includono necessariamente anche i risultati di ciascun esercizio, che costituiscono la base di partenza dell'esercizio successivo) come “corrette” dalla curatela, le stesse non possono presentare l'efficacia probatoria di cui all'art. 2710 c.c. in quanto non sono riconducibili all'imprenditore in bonis (ma, appunto, alla curatela), e dunque le loro risultanze non possono costituire una prova a favore della curatela stessa. A ciò si aggiunga, peraltro, che da tale documentazione, come rettificata dalla curatela, non emerge comunque in via automatica la prova della corretta imputazione da parte della stessa dei pagamenti ricevuti dall'impresa in bonis in modo tale che il debito residuo della società opponente risulti effettivamente quello rinveniente dalle fatture poste alla base del ricorso monitorio, ed anzi dalla lettura delle schede contabili risulta, ad esempio, che il debito indicato dalla curatela come residuo (€ 257.953,00) corrisponde sostanzialmente all'entità della posta passiva (indicata nella scheda come “sopravvenienza passiva”), non rientrante tra quelle azionate nel presente giudizio, iscritta nell'esercizio 2019 (precisamente in data 8.1.2019) e pari ad € 261.808,38, posta che la curatela ha conteggiato ai fini della determinazione del debito finale attribuito all'opponente; conseguentemente, siccome le fatture azionate risultano tutte (fatta eccezione per la n. 748/2020 di € 12.200,00) anteriori all'iscrizione di tale posta passiva nel 2019, non si comprende, in mancanza di specifiche deduzioni e prove sul punto da parte opposta in ordine alla corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 1193 comma
2 c.c., per quale motivo i pagamenti eseguiti da parte opponente e riportati nelle richiamate schede contabili siano stati imputati in via prioritaria al ripianamento di tale posta passiva e non al pagamento delle fatture oggetto del ricorso monitorio emesse anteriormente alla sua iscrizione.
6 Se, invece, a fini probatori deve aversi riguardo alle risultanze delle scritture contabili senza tenere conto delle “correzioni” apportate a penna dalla curatela, l'esito della ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti sarebbe sostanzialmente favorevole all'opponente, in quanto il saldo finale complessivamente risultante dalle richiamate schede contabili prodotte in allegato al ricorso monitorio sarebbe pari a soli €
5.493,51 a debito dell'opponente. Neppure tale seconda opzione risulta d'altra parte praticabile, avendo la stessa curatela riferito la non attendibilità delle risultanze di tali scritture contabili dell'impresa in bonis
a causa di “una discrepanza ingiustificabile nella progressione tra le schede contabili del 2017 e del principio 2018”, circostanza che vale di per sé ad escludere la rilevanza probatoria ex art. 2710 c.c. di tale documento contabile.
Dalle superiori considerazioni deriva l'accoglimento dell'opposizione proposta e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c. le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri medi del D.M. 55/2014, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria, da liquidarsi ai minimi non essendo stata svolta attività di assunzione prove, devono essere poste a carico di parte opposta e devono essere distratte in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese del presente giudizio, che liquida in € 11.000,00 per compensi e in € 406,50 per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Rieti, 24.11.2025
La giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
7