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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/12/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 979/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa CA OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 979 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
Parte_1
C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. FRANCESCO CORDOVA, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei termini di cui all'art. 189 c.p.c., con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “1) via principale: dichiarare illegittimo per le ragioni esposte in narrativa degli scritti di causa e quindi annullare in ogni sua parte l'Avviso di accertamento esecutivo di cui al doc. 1 notificato dal in data Controparte_1 20 febbraio 2024, dichiarando integralmente infondate e illegittime – anche, occorrendo, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. – le pretese impositive del , con Controparte_1 ogni consequenziale pronuncia e statuizione, 2) Sempre in via principale: previo accertamento della nullità – originaria o sopravvenuta – o dell'inefficacia sopravvenuta dell'art. 3 della Convenzione a doc. 2 per violazione di norme imperative di cui agli art. 93 (oggi art. 54) del D.Lgs. 259/2003, codice delle comunicazioni elettroniche, all'art. 1, commi 816 e 831-bis della L.n. 160/2019 e all'art. 63 del D.L. 446/1997, con conseguente sostituzione dell'art. 3 della predetta Convenzione a doc. 2 con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di CUP determinate nella misura minima di euro 800,00 annue, e per l'effetto revocarsi e/o annullarsi l'Avviso di cui al doc. 1, notificato dal in data 20 febbraio 2024, con ogni Controparte_1 conseguenza di legge, accertandosi e dichiarandosi che l'odierna esponente nulla deve all'Ente civico opposto. 3) Con vittoria dei compensi professionali”; per parte convenuta: “Contrariis reiectis, rigettare le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte, con conferma dell'ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 impugnata e condanna di parte attrice al pagamento della somma colà ingiunta. Con integrale rifusione delle spese ed onorari di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attrice agisce in giudizio -in opposizione avverso l'avviso di accertamento del
, notificato il 20-2-2024, di ingiunzione al pagamento della Controparte_1 somma di euro 9.257,00 a titolo di canoni di locazione relativi all'annualità 2023, con riferimento all'occupazione di area di 50 mq (P.T. 254 C.C., p.f. 99) per l'installazione di infrastrutture per tele e videocomunicazioni- esponendo che:
- il Comune convenuto e la società Vodafone Italia s.p.a. (in esito a scissione societaria, Vodafone Towers s.r.l., in seguito fusa per incorporazione in Parte_1 stipulavano l'11-10-2017 “convenzione (…) per il mantenimento su un terreno di proprietà comunale di apparati di telecomunicazioni”, in particolare per la realizzazione e per il mantenimento di un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche e per “fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce
l'obiettivo del servizio radio” per un canone annuo pari ad euro 9.000,00;
- a mezzo dell'avviso oggetto di opposizione il convenuto richiede il CP_1 pagamento del canone relativo all'annualità 2023;
- lo stesso risulta sottoscritto dalla dott.ssa in qualità di “Segretario Generale, Per_1
Responsabile ad interim del Servizio Programmazione e Finanze del Comune di
”, da soggetto privo dei poteri necessari da ritenersi in capo al CP_1
Responsabile del Servizio Programmazione e Finance dell'ente comunale, nella persona della dott.ssa Persona_2
- la previsione di canone di concessione deve intendersi nulla o comunque inefficace perché in contrasto con quanto previsto dall'art. 93 (ora art. 54) d.lgs. n. 259/2003, oltre pag. 2/8 che in violazione dell'art. 1, commi 816 e 831-bis, l. n. 160/2019, alla luce altresì delle interpretazioni autentiche di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 33/2016 e di cui all'art. 8- bis, comma 1, lett. c), d.l. n. 135/2018, conv. in l. n. 12/2019;
- la porzione di immobile concessa in locazione nel caso concreto fa parte in ogni caso del patrimonio indisponibile dell'ente comunale in quanto destinata ad un pubblico servizio, essendo destinato, infatti, all'installazione di impianti funzionali al servizio di telecomunicazioni;
conclusivamente richiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato, nonché
l'accertamento della nullità, originaria o sopravvenuta, dell'art. 3 della Convenzione fra le parti per contrasto con norma imperativa, con conseguente sostituzione con la previsione di obbligo di pagamento a titolo di CUP nella misura minima di euro 800,00 annui.
Con ordinanza del 28-5-2024 è stata disposta la sospensione dell'efficacia dell'avviso impugnato.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto allega che: CP_1
- con delibera n. 184 del 15-9-2017 veniva approvata la Convenzione fra le parti previa sospensione, ai sensi dell'art. 15 L.P. n. 6/2004, del diritto di uso civico su 50 mq della p.f. 99 P.T. 254 C.C. per un periodo di otto anni, prorogabile per CP_1 ulteriori sei anni;
- il canone veniva pattuito in euro 9.000,00 annui con divieto di rinegoziazione per l'intera durata del contratto;
- il 18-10-2019 la società attrice proponeva una modifica del canone sino all'importo di euro 3.647,10 annui, proposta che veniva rifiutata anche alla luce della già intervenuta rinegoziazione del canone;
- in data 9-1-2024 si rappresentava il credito vantato, quanto all'anno 2023 per l'ammontare di euro 9.000,00, oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo prot. n. 1814 del 20-2-2024 di cui alla presente opposizione;
- detto avviso è stato correttamente sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Programmazione e Finanze, dott.ssa titolare dell'incarico dal luglio 2023; Persona_3
- il canone, in quanto pattiziamente convenuto e relativo a bene non riconducibile al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, non è soggetto alla disciplina di cui pag. 3/8 all'art. 93 d.lgs. n. 259/2003, né a quella di cui all'art. 1, comma 831 bis, l. n. 160/2019;
- nel caso concreto le parti hanno dato luogo alla sottoscrizione di atto caratterizzato da contrattazione liberamente convenuta riconducibile allo schema della locazione nell'esercizio della capacità di diritto privato;
- il bene oggetto del contratto di locazione non riveste natura demaniale ex art. 822
c.c., né fa parte del patrimonio indisponibile ex art. 826 c.c., in particolare non potendosi ritenere che lo stesso sia destinato a un pubblico servizio in difetto del resto di un'espressa determinazione in tal senso e costituendo il servizio di telecomunicazione attività di interesse pubblico non equipollente a un “servizio pubblico”, non sussistendo, in ogni caso, il doppio requisito soggettivo e oggettivo, della manifestazione di volontà dell'ente e dell'effettiva destinazione allo svolgimento del servizio pubblico;
- la natura di terre gravate da uso civico preclude l'applicazione di detto regime anche in considerazione della possibilità come prevista dalla L.P. n. 6/2005 di sospensione del vincolo a favore di terzi al fine di concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico o per la costituzione di diritti reali (art. 15, comma 1), la L.P. 6/2005 cit. disponendo, inoltre, che il “corrispettivo” debba essere congruo, escludendosi, quindi, la ricorrenza di canone o tassa di occupazione;
conclusivamente richiedendo il rigetto dell'opposizione.
Istruita a mezzo della documentazione versata agli atti delle parti, la causa, precisate le rispettive conclusioni e previo deposito degli scritti conclusionali ad opera delle parti,
è stata rimessa in decisione come da ordinanza del 22-10-2025.
2. Sul rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Privo di fondamento è, innanzitutto, il primo motivo di opposizione in ordine a pretesa carenza di poteri in capo al soggetto che ha emesso l'avviso, in quanto sottoscritto, invece, dal responsabile del servizio preposto a ciò incaricato in forza di decreto dd. 12-7-2023
(doc. 10 conv.).
Venendo al secondo motivo di opposizione, attraverso cui l'opponente deduce la nullità della clausola pattizia di regolazione del canone per contrasto con l'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 (oggi art. 54, a seguito del riordino della normativa disposto dal d.lgs.
pag. 4/8 n. 207/2021) e con l'art. 1, commi 816-831-bis della l. n. 160/2019, nonché dell'art. 63 del D.L. n. 446/1996, va osservato quanto segue.
L'avviso impugnato reca accertamento relativo al pagamento dell'annualità 2023 del canone pattuito all'art. 3 della Convenzione dd. 11-10-2017 fra le parti, secondo cui “1.
Il canone di concessione viene pattuito nella misura di euro 9.000,00 (novemila/00) annui. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza, in un'unica rata annuale anticipata di euro 9.000,00 (euro novemila/00)” (docc. 1 e 2 att.).
Oggetto della convenzione è immobile non riconducibile al demanio, né al patrimonio indisponibile del convenuto. CP_1
Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. e la sua concessione in godimento possa essere qualificata come concessione-contratto, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio (Cass. Sez.
Un., 21/05/2019, n. 13664; Sez. Un., 25/03/2016, n. 6019; Sez. Un., 28/06/2006, n.
14865). Di recente la Suprema Corte ha, in particolare, chiarito che “in tema di beni di proprietà degli enti pubblici, l'immobile comunale che, a titolo oneroso, sia stato concesso in uso ad un privato per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali, in mancanza di un provvedimento amministrativo che lo destini a pubblico servizio, appartiene al patrimonio disponibile dell'ente, con la conseguenza che la controversia relativa alla sua restituzione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un rapporto privatistico di carattere paritetico riconducibile a quello locatizio”
(Cass. Sez. Un., 12/10/2020, n. 21991).
Dirimente è, dunque, il formale esercizio di potere pubblico sulla destinazione del bene da parte dell'ente proprietario. Nel caso de quo non soltanto difetta un siffatto formale esercizio nel senso preteso dall'opponente, ma in senso contrario e opposto la stipula della convenzione fra le parti è stata preceduta da provvedimento espresso di sospensione ex art. 15 L.P. n. 5/2006 del vincolo d'uso civico gravante sul bene, pag. 5/8 precisamente onde consentire la stipula del contratto con l'opponente anche al fine di
“scongiurare … la perdita dell'entrata derivante dal canone” (delibera n. 184 del 12-9-
2017: doc. 2 conv.).
Le parti hanno quindi concluso un contratto a titolo oneroso in regime privatistico riconducibile allo schema della locazione come del resto evidente sulla base degli espressi e plurimi rinvii alla disciplina di cui alla l. n. 392/1978 (doc. 2 att.; doc. 3 conv.).
Va, pertanto, innanzitutto escluso vertersi nel caso de quo in ordine a bene di natura pubblica ai fini di cui all'art. 826, comma 3, c.c.
Ciò premesso, la questione che investe l'applicabilità dell'art. 93 d.lgs. n. 259/2003 ai rapporti di natura altresì privatistica instaurati dagli enti pubblici o loro concessionari, seppur nel delinearsi di orientamenti giurisdizionali anche contrapposti, deve, infine, trovare soluzione negativa (v. fra le più recenti Corte d'appello Brescia Sez. 1,
20/05/2025; Corte d'appello Trieste Sez. 1, 27/05/2025; Tribunale di Busto Arsizio Sez.
2, 11/06/2025; v. anche Corte d'appello di Trento Sez. 2, 29/03/2024; Tribunale di Trento,
10/04/2025), alla luce delle seguenti concorrenti ragioni.
L'art. 54 (già art. 93) del d.lgs. n. 259/2003, nella versione ratione temporis rilevante ai fini di causa (relativa a canoni per l'anno 2023), così come modificato dall'art. 39, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 70/2012 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 207/2021, dispone, al primo periodo, che “
1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica , nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma
816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020
n.178”.
Il secondo periodo della disposizione prevede che “Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 pag. 6/8 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12”.
In primo luogo, il dato testuale della norma menzionata contiene riferimento alle aree e beni pubblici o demaniali o alle aree pubbliche coinvolte da interventi di installazione, detta categoria non potendo investire i beni facenti parte del patrimonio disponibile, soggetti a trattamento giuridico identico a quello dei beni dei soggetti privati. In secondo luogo, la norma introduce al più limite al potere impositivo dell'ente pubblico e, quindi, al potere laddove esercitato in via unilaterale dall'ente pubblico, senza coinvolgere, invece, la conclusione pattizia in regime privatistico di accordi di tenore differente.
Si è altresì evidenziato come ciò trovi ulteriore conferma negli obblighi di manleva previsti dall'art. 93, comma 2, o dall'attuale art. 54, comma 6, d.lgs. n. 259/2003, che testualmente concernono in via esclusiva le sole “aree pubbliche” (Trib. Bergamo, n.
1351 del 16/10/2025).
Inoltre, nella misura in cui il dettato normativo esclude l'applicazione di oneri finanziari all'infuori della Tosap e del Cosap necessariamente presuppone e circoscrive l'area di intervento ai beni interessati da detta imposizione, ciò non venendo contraddetto nemmeno dalla disciplina di cui al comma 831-bis dell'art. 1 della l. n. 160/2019 che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza, non modifica il presupposto di applicazione del canone che resta l'occupazione “delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti” ex art. 1, comma 819, L. n.160/2019 (Corte app.
Brescia, Sez. 1, 20/05/2025).
Nel medesimo senso si è pronunciato, inoltre, anche questo stesso Tribunale, statuendo, in particolare, che l'art. 93 cit., nel fare salva l'applicazione della Tosap o del
Cosap, si riferisce alle fattispecie in cui dette imposizioni sono dovute in base alla normativa che le prevede, con esclusione quindi di spazi e aree pubbliche facenti parte del patrimonio disponibile (o relativi a beni il cui uso civico sia stato, sia pure temporaneamente, sospeso).
Il divieto dell'art. 93 non può, pertanto, trovare applicazione per l'occupazione riguardanti beni pubblici disponibili in relazione ai quali si sia instaurato come nel caso in esame un rapporto privatistico tra il e il gestore. CP_1
Va consequenzialmente altresì esclusa la ricorrenza nel caso de quo di fattispecie di nullità ex art. 1419 c.c., né può operare l'invocato meccanismo sostitutivo. pag. 7/8 Per tutto quanto sopra, l'opposizione è infondata e va rigettata.
La complessità della questione e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustificano ai sensi dell'art. 92 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita:
1. rigetta l'opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo di cui in atti;
2. sese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Trento, 05/12/2025
Il Giudice
CA OL
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 979/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa CA OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 979 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
Parte_1
C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. FRANCESCO CORDOVA, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei termini di cui all'art. 189 c.p.c., con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “1) via principale: dichiarare illegittimo per le ragioni esposte in narrativa degli scritti di causa e quindi annullare in ogni sua parte l'Avviso di accertamento esecutivo di cui al doc. 1 notificato dal in data Controparte_1 20 febbraio 2024, dichiarando integralmente infondate e illegittime – anche, occorrendo, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. – le pretese impositive del , con Controparte_1 ogni consequenziale pronuncia e statuizione, 2) Sempre in via principale: previo accertamento della nullità – originaria o sopravvenuta – o dell'inefficacia sopravvenuta dell'art. 3 della Convenzione a doc. 2 per violazione di norme imperative di cui agli art. 93 (oggi art. 54) del D.Lgs. 259/2003, codice delle comunicazioni elettroniche, all'art. 1, commi 816 e 831-bis della L.n. 160/2019 e all'art. 63 del D.L. 446/1997, con conseguente sostituzione dell'art. 3 della predetta Convenzione a doc. 2 con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di CUP determinate nella misura minima di euro 800,00 annue, e per l'effetto revocarsi e/o annullarsi l'Avviso di cui al doc. 1, notificato dal in data 20 febbraio 2024, con ogni Controparte_1 conseguenza di legge, accertandosi e dichiarandosi che l'odierna esponente nulla deve all'Ente civico opposto. 3) Con vittoria dei compensi professionali”; per parte convenuta: “Contrariis reiectis, rigettare le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte, con conferma dell'ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 impugnata e condanna di parte attrice al pagamento della somma colà ingiunta. Con integrale rifusione delle spese ed onorari di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attrice agisce in giudizio -in opposizione avverso l'avviso di accertamento del
, notificato il 20-2-2024, di ingiunzione al pagamento della Controparte_1 somma di euro 9.257,00 a titolo di canoni di locazione relativi all'annualità 2023, con riferimento all'occupazione di area di 50 mq (P.T. 254 C.C., p.f. 99) per l'installazione di infrastrutture per tele e videocomunicazioni- esponendo che:
- il Comune convenuto e la società Vodafone Italia s.p.a. (in esito a scissione societaria, Vodafone Towers s.r.l., in seguito fusa per incorporazione in Parte_1 stipulavano l'11-10-2017 “convenzione (…) per il mantenimento su un terreno di proprietà comunale di apparati di telecomunicazioni”, in particolare per la realizzazione e per il mantenimento di un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche e per “fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce
l'obiettivo del servizio radio” per un canone annuo pari ad euro 9.000,00;
- a mezzo dell'avviso oggetto di opposizione il convenuto richiede il CP_1 pagamento del canone relativo all'annualità 2023;
- lo stesso risulta sottoscritto dalla dott.ssa in qualità di “Segretario Generale, Per_1
Responsabile ad interim del Servizio Programmazione e Finanze del Comune di
”, da soggetto privo dei poteri necessari da ritenersi in capo al CP_1
Responsabile del Servizio Programmazione e Finance dell'ente comunale, nella persona della dott.ssa Persona_2
- la previsione di canone di concessione deve intendersi nulla o comunque inefficace perché in contrasto con quanto previsto dall'art. 93 (ora art. 54) d.lgs. n. 259/2003, oltre pag. 2/8 che in violazione dell'art. 1, commi 816 e 831-bis, l. n. 160/2019, alla luce altresì delle interpretazioni autentiche di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 33/2016 e di cui all'art. 8- bis, comma 1, lett. c), d.l. n. 135/2018, conv. in l. n. 12/2019;
- la porzione di immobile concessa in locazione nel caso concreto fa parte in ogni caso del patrimonio indisponibile dell'ente comunale in quanto destinata ad un pubblico servizio, essendo destinato, infatti, all'installazione di impianti funzionali al servizio di telecomunicazioni;
conclusivamente richiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato, nonché
l'accertamento della nullità, originaria o sopravvenuta, dell'art. 3 della Convenzione fra le parti per contrasto con norma imperativa, con conseguente sostituzione con la previsione di obbligo di pagamento a titolo di CUP nella misura minima di euro 800,00 annui.
Con ordinanza del 28-5-2024 è stata disposta la sospensione dell'efficacia dell'avviso impugnato.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto allega che: CP_1
- con delibera n. 184 del 15-9-2017 veniva approvata la Convenzione fra le parti previa sospensione, ai sensi dell'art. 15 L.P. n. 6/2004, del diritto di uso civico su 50 mq della p.f. 99 P.T. 254 C.C. per un periodo di otto anni, prorogabile per CP_1 ulteriori sei anni;
- il canone veniva pattuito in euro 9.000,00 annui con divieto di rinegoziazione per l'intera durata del contratto;
- il 18-10-2019 la società attrice proponeva una modifica del canone sino all'importo di euro 3.647,10 annui, proposta che veniva rifiutata anche alla luce della già intervenuta rinegoziazione del canone;
- in data 9-1-2024 si rappresentava il credito vantato, quanto all'anno 2023 per l'ammontare di euro 9.000,00, oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo prot. n. 1814 del 20-2-2024 di cui alla presente opposizione;
- detto avviso è stato correttamente sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Programmazione e Finanze, dott.ssa titolare dell'incarico dal luglio 2023; Persona_3
- il canone, in quanto pattiziamente convenuto e relativo a bene non riconducibile al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, non è soggetto alla disciplina di cui pag. 3/8 all'art. 93 d.lgs. n. 259/2003, né a quella di cui all'art. 1, comma 831 bis, l. n. 160/2019;
- nel caso concreto le parti hanno dato luogo alla sottoscrizione di atto caratterizzato da contrattazione liberamente convenuta riconducibile allo schema della locazione nell'esercizio della capacità di diritto privato;
- il bene oggetto del contratto di locazione non riveste natura demaniale ex art. 822
c.c., né fa parte del patrimonio indisponibile ex art. 826 c.c., in particolare non potendosi ritenere che lo stesso sia destinato a un pubblico servizio in difetto del resto di un'espressa determinazione in tal senso e costituendo il servizio di telecomunicazione attività di interesse pubblico non equipollente a un “servizio pubblico”, non sussistendo, in ogni caso, il doppio requisito soggettivo e oggettivo, della manifestazione di volontà dell'ente e dell'effettiva destinazione allo svolgimento del servizio pubblico;
- la natura di terre gravate da uso civico preclude l'applicazione di detto regime anche in considerazione della possibilità come prevista dalla L.P. n. 6/2005 di sospensione del vincolo a favore di terzi al fine di concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico o per la costituzione di diritti reali (art. 15, comma 1), la L.P. 6/2005 cit. disponendo, inoltre, che il “corrispettivo” debba essere congruo, escludendosi, quindi, la ricorrenza di canone o tassa di occupazione;
conclusivamente richiedendo il rigetto dell'opposizione.
Istruita a mezzo della documentazione versata agli atti delle parti, la causa, precisate le rispettive conclusioni e previo deposito degli scritti conclusionali ad opera delle parti,
è stata rimessa in decisione come da ordinanza del 22-10-2025.
2. Sul rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Privo di fondamento è, innanzitutto, il primo motivo di opposizione in ordine a pretesa carenza di poteri in capo al soggetto che ha emesso l'avviso, in quanto sottoscritto, invece, dal responsabile del servizio preposto a ciò incaricato in forza di decreto dd. 12-7-2023
(doc. 10 conv.).
Venendo al secondo motivo di opposizione, attraverso cui l'opponente deduce la nullità della clausola pattizia di regolazione del canone per contrasto con l'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 (oggi art. 54, a seguito del riordino della normativa disposto dal d.lgs.
pag. 4/8 n. 207/2021) e con l'art. 1, commi 816-831-bis della l. n. 160/2019, nonché dell'art. 63 del D.L. n. 446/1996, va osservato quanto segue.
L'avviso impugnato reca accertamento relativo al pagamento dell'annualità 2023 del canone pattuito all'art. 3 della Convenzione dd. 11-10-2017 fra le parti, secondo cui “1.
Il canone di concessione viene pattuito nella misura di euro 9.000,00 (novemila/00) annui. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza, in un'unica rata annuale anticipata di euro 9.000,00 (euro novemila/00)” (docc. 1 e 2 att.).
Oggetto della convenzione è immobile non riconducibile al demanio, né al patrimonio indisponibile del convenuto. CP_1
Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. e la sua concessione in godimento possa essere qualificata come concessione-contratto, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio (Cass. Sez.
Un., 21/05/2019, n. 13664; Sez. Un., 25/03/2016, n. 6019; Sez. Un., 28/06/2006, n.
14865). Di recente la Suprema Corte ha, in particolare, chiarito che “in tema di beni di proprietà degli enti pubblici, l'immobile comunale che, a titolo oneroso, sia stato concesso in uso ad un privato per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali, in mancanza di un provvedimento amministrativo che lo destini a pubblico servizio, appartiene al patrimonio disponibile dell'ente, con la conseguenza che la controversia relativa alla sua restituzione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un rapporto privatistico di carattere paritetico riconducibile a quello locatizio”
(Cass. Sez. Un., 12/10/2020, n. 21991).
Dirimente è, dunque, il formale esercizio di potere pubblico sulla destinazione del bene da parte dell'ente proprietario. Nel caso de quo non soltanto difetta un siffatto formale esercizio nel senso preteso dall'opponente, ma in senso contrario e opposto la stipula della convenzione fra le parti è stata preceduta da provvedimento espresso di sospensione ex art. 15 L.P. n. 5/2006 del vincolo d'uso civico gravante sul bene, pag. 5/8 precisamente onde consentire la stipula del contratto con l'opponente anche al fine di
“scongiurare … la perdita dell'entrata derivante dal canone” (delibera n. 184 del 12-9-
2017: doc. 2 conv.).
Le parti hanno quindi concluso un contratto a titolo oneroso in regime privatistico riconducibile allo schema della locazione come del resto evidente sulla base degli espressi e plurimi rinvii alla disciplina di cui alla l. n. 392/1978 (doc. 2 att.; doc. 3 conv.).
Va, pertanto, innanzitutto escluso vertersi nel caso de quo in ordine a bene di natura pubblica ai fini di cui all'art. 826, comma 3, c.c.
Ciò premesso, la questione che investe l'applicabilità dell'art. 93 d.lgs. n. 259/2003 ai rapporti di natura altresì privatistica instaurati dagli enti pubblici o loro concessionari, seppur nel delinearsi di orientamenti giurisdizionali anche contrapposti, deve, infine, trovare soluzione negativa (v. fra le più recenti Corte d'appello Brescia Sez. 1,
20/05/2025; Corte d'appello Trieste Sez. 1, 27/05/2025; Tribunale di Busto Arsizio Sez.
2, 11/06/2025; v. anche Corte d'appello di Trento Sez. 2, 29/03/2024; Tribunale di Trento,
10/04/2025), alla luce delle seguenti concorrenti ragioni.
L'art. 54 (già art. 93) del d.lgs. n. 259/2003, nella versione ratione temporis rilevante ai fini di causa (relativa a canoni per l'anno 2023), così come modificato dall'art. 39, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 70/2012 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 207/2021, dispone, al primo periodo, che “
1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica , nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma
816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020
n.178”.
Il secondo periodo della disposizione prevede che “Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 pag. 6/8 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12”.
In primo luogo, il dato testuale della norma menzionata contiene riferimento alle aree e beni pubblici o demaniali o alle aree pubbliche coinvolte da interventi di installazione, detta categoria non potendo investire i beni facenti parte del patrimonio disponibile, soggetti a trattamento giuridico identico a quello dei beni dei soggetti privati. In secondo luogo, la norma introduce al più limite al potere impositivo dell'ente pubblico e, quindi, al potere laddove esercitato in via unilaterale dall'ente pubblico, senza coinvolgere, invece, la conclusione pattizia in regime privatistico di accordi di tenore differente.
Si è altresì evidenziato come ciò trovi ulteriore conferma negli obblighi di manleva previsti dall'art. 93, comma 2, o dall'attuale art. 54, comma 6, d.lgs. n. 259/2003, che testualmente concernono in via esclusiva le sole “aree pubbliche” (Trib. Bergamo, n.
1351 del 16/10/2025).
Inoltre, nella misura in cui il dettato normativo esclude l'applicazione di oneri finanziari all'infuori della Tosap e del Cosap necessariamente presuppone e circoscrive l'area di intervento ai beni interessati da detta imposizione, ciò non venendo contraddetto nemmeno dalla disciplina di cui al comma 831-bis dell'art. 1 della l. n. 160/2019 che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza, non modifica il presupposto di applicazione del canone che resta l'occupazione “delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti” ex art. 1, comma 819, L. n.160/2019 (Corte app.
Brescia, Sez. 1, 20/05/2025).
Nel medesimo senso si è pronunciato, inoltre, anche questo stesso Tribunale, statuendo, in particolare, che l'art. 93 cit., nel fare salva l'applicazione della Tosap o del
Cosap, si riferisce alle fattispecie in cui dette imposizioni sono dovute in base alla normativa che le prevede, con esclusione quindi di spazi e aree pubbliche facenti parte del patrimonio disponibile (o relativi a beni il cui uso civico sia stato, sia pure temporaneamente, sospeso).
Il divieto dell'art. 93 non può, pertanto, trovare applicazione per l'occupazione riguardanti beni pubblici disponibili in relazione ai quali si sia instaurato come nel caso in esame un rapporto privatistico tra il e il gestore. CP_1
Va consequenzialmente altresì esclusa la ricorrenza nel caso de quo di fattispecie di nullità ex art. 1419 c.c., né può operare l'invocato meccanismo sostitutivo. pag. 7/8 Per tutto quanto sopra, l'opposizione è infondata e va rigettata.
La complessità della questione e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustificano ai sensi dell'art. 92 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita:
1. rigetta l'opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo di cui in atti;
2. sese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Trento, 05/12/2025
Il Giudice
CA OL
pag. 8/8