Art. 19.
L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni una per la previdenza e l'altra per l'assistenza. Il patrimonio costituito presso l'Ente in base all'attuale ordinamento e' conferito alla gestione previdenza per la copertura delle riserve tecniche.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.
Per ciascun esercizio il direttore predispone gli elaborati contabili e li rimette al Comitato esecutivo, il quale, dopo averli esaminati, li rimette al Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della convocazione del Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce entro il trenta novembre di ogni anno per deliberare sul bilancio preventivo ed entro il trenta aprile di ogni anno per deliberare sul conto consuntivo. Il conto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei delegati entro un mese dalla delibera del Consiglio di amministrazione.
Ogni quinquennio viene predisposto un bilancio tecnico-finanziario a comprova della situazione di gestione e per le relative previsioni.
Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati
dalle relazioni illustrative, e' rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dall'approvazione.
L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni una per la previdenza e l'altra per l'assistenza. Il patrimonio costituito presso l'Ente in base all'attuale ordinamento e' conferito alla gestione previdenza per la copertura delle riserve tecniche.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.
Per ciascun esercizio il direttore predispone gli elaborati contabili e li rimette al Comitato esecutivo, il quale, dopo averli esaminati, li rimette al Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della convocazione del Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce entro il trenta novembre di ogni anno per deliberare sul bilancio preventivo ed entro il trenta aprile di ogni anno per deliberare sul conto consuntivo. Il conto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei delegati entro un mese dalla delibera del Consiglio di amministrazione.
Ogni quinquennio viene predisposto un bilancio tecnico-finanziario a comprova della situazione di gestione e per le relative previsioni.
Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati
dalle relazioni illustrative, e' rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dall'approvazione.