Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.21976 R.G. per l'anno 2023 vertente TRA
, in proprio e nella qualità di erede del sig. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Persona_1 ricorso dall'avv. dell'Avv. Gennaro Lallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli, Corso Secondigliano 230/C;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv.
Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313); Persona_2
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.11.2023 la ricorrente ha adito il
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che:
- con il D.I n.376/2019 emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione
Lavoro, in data 28.02.2019 veniva ingiunto alla
[...] di pagare al de cuius Sig. la Parte_2 Persona_1 somma di €.25.000,00 relative a spettanze non corrisposte al termine dell'intercorso rapporto di lavoro;
-in data 4.10.2019, il de cuius aveva proceduto alla richiesta di pignoramento mobiliare con esito negativo;
-con sentenza n.41/2020 era stato dichiarato il fallimento della
[...]
Parte_2
-in data 16.3.2020 il dante causa Sig. aveva depositato Per_1 istanza di insinuazione al passivo per la procedura di fallimento recante n.37/2020;
- in data 21.6.2020 il Sig. era deceduto;
Persona_1
- in data 10.3.2021 il de cuius era stato ammesso al passivo della procedura fallimentare per la somma complessiva di € 25.000,00 di cui
€. 19.812,77 a titolo di TFR e per il residuo proposto dal curatore per le mensilità non corrisposte;
1
6208/2021 del 28.10.2021 “a riscuotere l'importo indicato nel ricorso, disponendo che la somma di euro 15.00,00 sia vincolata in o in CP_2 altri titoli di Stato con vincolo pupillare in favore della minore, con esonero degli enti interessati da ogni responsabilità. Lascia libera la restante somma, da utilizzare per le esigenze della minore”;
- la Sig. in nome e per conto della figlia in data Parte_3 Pt_1
23.5.2022 ha presentato domanda di intervento del Fondo di garanzia per trattamento di fine rapporto e per le mensilità non corrisposte;
-con provvedimento del 29.03.2023, notificato alla ricorrente in data CP_ 26.4.2023, l' ha respinto la domanda, adducendo di non aver ricevuto l'integrazione documentale richiesta;
CP_
-in data 16.9.2023 l' ha inoltrato il provvedimento di rigetto nei confronti della domanda di intervento del Fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro. CP_
-di aver ottemperato tempestivamente alle richieste dell' Pertanto, ha concluso “Accogliere il presente ricorso e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione da parte del Fondo di Garanzia gestito dall' della somma complessiva di €.25.000 di cui CP_1
€.19.812,77 a titolo di TFR ed €.5.187,23 a titolo di mensilità non corrisposte, in favore dell'odierna ricorrente, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat, interessi legali e contributi;
2) Per
l'effetto condannare la convenuta, complessiva di €.25.000 di cui
€.19.812,77 a titolo di TFR ed €.5.187,23 a titolo di mensilità non corrisposte, in favore dell'odierna ricorrente, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat, interessi legali e contributi” spese vinte da distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha eccepito la prescrizione annuale del CP_1 diritto alle ultime mensilità ex art. 2, comma 5, D.lgs 80/1992, poiché il provvedimento di chiusura dello stato passivo è stato emesso in data
9.3.2021 e comunicato al procuratore costituito in data 10.3.2021, mentre la domanda al fondo di garanzia è stata presentata il 23.05.2022, dopo quindi oltre un anno dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato.
Ha contestato la mancata specificazione dei periodi di riferimento delle retribuzioni diverse dal trf ammesse allo stato passivo;
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed in via gradata che le ultime tre mensilità vadano corrisposte dal fondo di garanzia nei limiti del massimale di cui all'art. 2, comma 2 d.lgs. 80/1992, vinte le spese.
Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 Sussiste, infatti, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere: nelle more del giudizio, parte ricorrente in data 4.10.2024 ha depositato atto con il quale ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio nonché all'azione e al diritto azionati, essendo stata interamente soddisfatta per il credito vantato nei confronti della a seguito della Parte_4 liquidazione effettuata dalla procedura fallimentare identificata con n.37/2020 – sent n.40/2020.
Tale circostanza, non contrastata da parte resistente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Deve, pertanto, concludersi che non sussiste più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e, dunque, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Motivi di equità inducono a disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, 4.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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