Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1757/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 193/2019 del 20 maggio 2019
PROMOSSA DA
(P.I.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede a Licata in via Ammiraglio Millo
n. 5 e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marcello Lus che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto in-
troduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
), residente a [...] ed elettivamente domi- C.F._1
ciliato in Santa Ninfa presso lo studio dell'avv. Saverio Lombardo che lo rap-
presenta e difende per mandato a margine dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, ritenere che, all'esito della compiuta istruttoria:
- non è risultato provato che, fino al momento della vendita, vi sia stata alcuna manomissione del contachilometri del mezzo acquistato dal;
CP_1
- non v'è prova che l'asserito “salto”, informalmente registrato nel chi-
lometraggio del veicolo, si collochi in epoca anteriore alla vendita e sia pertanto attribuibile al venditore;
- nessun elemento è stato fornito dall'attore a sostegno dell'assunto che l'asserito maggiore chilometraggio, ove realmente sussistente al momento della vendita del veicolo, determinasse, nella fattispecie, un'effettiva perdita del va-
lore di mercato del veicolo stesso e, in caso positivo, di quale entità;
- ritenere, pertanto, infondata e, comunque, non provata la domanda proposta dal e, conseguentemente, rigettarla, con condanna Controparte_1
alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, ritenere giustificata l'assenza di Parte_1
all'udienza del 15 febbraio 2018 per i motivi esposti nell'atto di appello e, ove ritenuto necessario, fissare apposita udienza per l'assunzione dell'interrogato-
rio formale di quest'ultimo.
In subordine: in parziale riforma della sentenza impugnata, nella dene-
gata ipotesi in cui si ritenesse provata l'asserita percorrenza di circa 90.000 chi-
lometri in più, rispetto a quelli indicati dal contachilometri del veicolo, limitare la chiesta riduzione del suo prezzo ad una somma non superiore ad euro
1.500,00.
Per l'appellato
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 Dichiarare, in ogni caso, inammissibile, improcedibile, l'appello propo-
sto.
Rigettare, comunque, perché destituito di fondamento giuridico e fat-
tuale, l'appello proposto dalla avverso la Parte_2
sentenza n. 193/2019, emessa dal Tribunale di Sciacca, in data 20 maggio 2019,
n. R.G. 1420/2015, notificata il 9 settembre 2019.
Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della precedente fase ini-
bitoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 193/2019 del 20 maggio 2019, il Tribunale di
Sciacca ha condannato a pagare a Parte_1 [...]
l'importo di €8.000,00 ex art. 1492, 3° (recte: 1°) comma, Cc, CP_1
in conseguenza della vendita di un'Audi A4, stimata in €25.000,00, che gli era stata garantita con numero di chilometri pari a 79.300, e che invece ne aveva già percorsi 174.291.
1.1. Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
Dal canto suo, ha eccepito, innanzi tutto, l'inammissi- Controparte_1
bilità del gravame ex art. 342 Cpc;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc dell'8 ottobre 2024 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Va, innanzi tutto, disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342
Cpc, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Corte Suprema
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 nell'interpretazione dello stesso art. 342 sia prima sia successivamente alla no-
vella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012: Cass. 8926/2004, 9244/2007,
18932/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali dovrebbe escludersi, o almeno limitarsi nel quantum,
l'obbligo risarcitorio della appellante) quanto quello volitivo (ovvero il conse-
guente rigetto della domanda del o, comunque, la riduzione del quan- CP_1
tum a questi spettante).
3. Può, dunque, passarsi all'esame del merito dell'impugnazione, con il cui primo motivo – intitolato «Contradditoria motivazione su un punto fonda-
mentale della controversia - Errata ricostruzione dei fatti di causa - Travisa-
mento e/o omessa valutazione delle risultanze probatorie» – la appellante de-
duce quanto segue: «Il primo salto all'indietro del chilometraggio del veicolo
attoreo risulta annotato dall'officina il giorno 16 agosto 2011. CP_2
Ora, considerato che l'autovettura venne acquistata dal il 12 CP_1
luglio 2011, risulta del tutto errata la fondamentale affermazione del primo
giudice che in quel frangente “…ancora non era entrata nella sfera giuridica dell'attore”, essendo, invece, pacifico e incontestato che alla data del 16 agosto
2011 il aveva la titolarità e disponibilità del mezzo da oltre un mese. CP_1
In tale periodo (dal 12 luglio al 16 agosto), pertanto, il , o terzi CP_1
soggetti, ben avrebbero potuto agire sul contachilometri del veicolo, determi-
nando la suddetta riduzione del chilometraggio.
Tale ipotesi non è da ritenersi inverosimile;
anzi, nel caso di specie, è
da ritenersi estremamente accreditabile e preferibile ad ogni altra, se si consi-
dera che risulta documentato un successivo ribasso dei chilometri (da km
100.049 a km 44.494), attribuibile senza alcun dubbio al , atteso che CP_1
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4 fu operato tra il 21 maggio 2012 e il 25 maggio 2012, cioè, ben dieci mesi dopo
l'acquisto del mezzo».
3.1. Con il secondo motivo – intitolato «Errata applicazione di principi
di diritto e di norme di legge: inversione dell'onere della prova - errata appli-
cazione dell'art. 232 Cpc» –, poi, la appellante:
- sostiene, innanzi tutto, che il Tribunale, partendo dall'erroneo convin-
cimento che, alla data della prima manomissione del contachilometri, il veicolo non fosse ancora transitato nella sfera giuridica del , ha conseguente- CP_1
mente applicato in maniera errata il principio, affermato da Cass. 20110/2013,
secondo cui è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risul-
tato e in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa con-
forme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, mentre, allorché
detta prova sia stata fornita, incombe al compratore l'onere di dimostrare l'esi-
stenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore;
- si duole che il primo giudice non abbia differito l'udienza per consen-
tirgli di rendere l'interrogatorio formale, udienza alla quale non si era potuto presentare per l'impossibilità di «rinviare un importante impegno già fissato»
per la data inizialmente stabilita, ciò che avrebbe indotto quel giudice «ad ap-
plicare in maniera errata la norma di cui all'art. 232 Cpc».
3.2. I due motivi di gravame – legati dal filo conduttore relativo alla questione della ripartizione dell'onere della prova relativamente ai fatti di cui si discute e della dedotta insussistenza di responsabilità della appellante – de-
vono trattarsi congiuntamente, rappresentando, più che distinte censure, il lo-
gico sviluppo di un'unica doglianza.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 3.2.1. Al riguardo, si osserva che il Tribunale ha accolto la domanda di riduzione del prezzo così motivando: «Nel caso in esame, all'esito dell'acqui-
sizione ex art. 210 Cpc dei documenti dimostrativi la storia dell'autovettura
compravenduta, delle operazioni di manutenzione ordinaria e degli effettivi
chilometri percorsi dalla stessa, è emerso che in un duplice ordine di lavoro,
precisamente quello identificato al n. 007859 e quello identificato al n. 004550,
vi siano state delle manomissioni al ribasso del contachilometri che, rispetti-
vamente, passa da km 173.718 passa a km 82.519 e da km 100.049 a km 44.494.
Operazioni queste eseguite, la prima, in data intercorrente tra il giorno
18 marzo 2011 ed il giorno 16 agosto 2011; la seconda in data intercorrente
tra il giorno 21 maggio 2012 ed il giorno 28 maggio 2012.
Nel primo caso, atteso che l'autovettura è stata acquistata dall'attore
in data 12 luglio 2011, è indiscutibile l'imputabilità della verosimile manomis-
sione al ribasso del contachilometri allorché l'autovettura era ancora nella
disponibilità giuridica della convenuta ditta venditrice ed ancora non era en-
trata nella sfera giuridica dell'attore».
3.3. Ciò posto, ritiene questa Corte di dover riaffermare l'an della re-
sponsabilità della appellante, ma con la diversa motivazione che segue.
3.3.1. Invero, non è corretto sostenere che, poiché l'autovettura era stata venduta il 12 luglio 2011, era, per ciò solo, senz'altro da imputare alla vendi-
trice la manomissione del contachilometri operata in una data compresa tra il
18 marzo 2011 e il 16 agosto 2011: è, infatti, di palmare evidenza che, in difetto di altro elemento probatorio, l'alterazione di cui si discute poteva essere inter-
venuta anche in una data compresa tra il 12 luglio e il 16 agosto 2011, quando,
cioè, il mezzo era ormai passato nella disponibilità dell'appellato.
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6 Tuttavia – come anticipato –, all'affermazione di responsabilità della appellante deve senz'altro pervenirsi alla luce di altro documento in atti già in primo grado, ovvero quello, datato 13 luglio 2011 e recante il timbro
[...]
», in cui sono indicati 78.800 chilometri. Parte_1
3.3.2. Nella propria comparsa conclusionale la appellante sostiene che quella scheda non contiene «alcuna specificazione del veicolo al quale tale in-
dicazione si riferisce», e tuttavia né ha disconosciuto che quel documento pro-
venisse da essa, né ha comunque fornito, com'era suo onere in base al principio della vicinanza della prova, la dimostrazione che quanto in esso dichiarato fosse da riferire ad altro mezzo da essa stessa venduto al o ad altro soggetto. CP_1
3.3.3. Per quanto precede, deve dunque ritenersi che alla data della ven-
dita dell'autoveicolo di cui si discute fosse già intervenuta l'alterazione dei dati relativi al numero di chilometri percorsi da quel mezzo;
chilometri che – il punto emerge dalla incontestata documentazione in atti – al 18 marzo 2011
erano 173.718 e che, invece, al momento della vendita erano stati indicati in meno della metà, ossia 78.800.
3.3.4. Dunque, essendo notorio che una rilevante (quale quella in que-
stione) differenza di chilometraggio (tra i dati effettivi e quelli garantiti) riduce il valore del veicolo, rendendolo perciò difforme dal bene promesso in vendita ai sensi e per gli effetti tanto dell'art. 129 del Codice del consumo (il cui 1°
comma dispone che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita) quanto dell'art. 1490 Cc (che al 1° comma statuisce, per quel che qui interessa, l'obbligo del venditore di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore), ne consegue il diritto del alla chiesta riduzione del prezzo CP_1
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7 pattuito ai sensi dell'art. 1492 («Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo»).
3.4. In ragione di quanto sin qui esposto è evidente come sia irrilevante,
nella decisione di questa Corte, la circostanza che il rappresentante della Pt_2
non si fosse presentato a rendere l'interrogatorio formale ammesso nei suoi
[...]
confronti, e che, quindi, non deve valutarsi se ricorrano le condizioni perché sia fissata un'udienza per l'assunzione di quell'interrogatorio: infatti, questo col-
legio ritiene fondata la domanda del esclusivamente alla stregua del CP_1
dato oggettivo risultante dal documento prodotto dal medesimo e re- CP_1
cante timbro della che indicava in 78.800 chilometri il numero di chi- Pt_1
lometri del mezzo in questione, senza annettere alcuna conseguenza giuridica alla mancata presentazione del rappresentante della all'udienza che il Pt_1
Tribunale aveva stabilito per l'assunzione del richiamato mezzo di prova.
4. Con il terzo motivo – intitolato «Difetto di motivazione in ordine alla
quantificazione del rimborso riconosciuto all'attore - Illegittimo ricorso
all'equità» – si duole che il Tribunale abbia determinato in via equita- Pt_1
tiva l'importo liquidato in favore del senza, però, esplicitare alcuna CP_1
motivazione «al fine superare il vuoto probatorio lasciato dall'attore». Sul
punto, la appellante così deduce: «Il ricorso all'equità ha, infatti, natura ecce-
zionale, e, in quanto tale, è ammissibile e lecito soltanto se una norma di diritto
positivo la preveda, norma che nella fattispecie manca.
Nel caso di specie, così come ben rilevato dal decidente, l'attore
avrebbe dovuto supportare la propria domanda di riduzione del prezzo di ven-
dita con apposita prova del reale valore del mezzo acquistato alla data del 12
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8 luglio 2011, cosa che non ha fatto.
Né, in assenza di apposita prova fornita dall'attore, tale carenza poteva
essere superata ricorrendo alla consulenza tecnica d'ufficio, la cui funzione
non è certo quella di colmare le lacune probatorie delle parti, ma esclusiva-
mente quella di supportare la decisione del giudice, allorché debba valutare la
fondatezza delle allegazioni delle parti stesse.
E d'altro canto, il fondamentale principio per il quale la domanda va
provata, non appare riferibile al solo profilo dell'an debeatur, ma si riferisce
senza distinzione alcuna anche al quantum debeatur, di talché, in mancanza di
tale prova, la domanda non può essere accolta».
4.1. In ogni caso, prosegue la appellante, «la differenza di chilometri percorsi non appare di certo tale da giustificare una riduzione di circa un terzo del prezzo di vendita», sicché l'impugnata sentenza andrebbe riformata «appli-
cando una riduzione del prezzo di vendita conforme ai criteri di valutazione del mercato dell'auto usata, in ogni caso, non superiore ad euro 1.500,00».
4.2. In ordine a tale motivo, si osserva quanto segue.
4.2.1. Lo scarto tra il numero di chilometri effettivamente percorsi dall'autovettura venduta al (che quattro mesi prima dell'alienazione CP_1
era già pari a 173.718) e quelli dichiarati dalla venditrice al momento della sti-
pula del contratto (78.800), ossia quasi centomila, ha comportato – come si è
detto – la violazione dell'obbligo del venditore di consegnare una cosa con le garanzie promesse, ossia un autoveicolo con un minor grado di usura in dipen-
denza del chilometraggio garantito rispetto al maggior deterioramento conse-
guente all'uso più prolungato che dell'autovettura era stato realmente fatto.
Inoltre, deve ritenersi che, nel concordare l'importo di 25mila euro per
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9 la compravendita dell'Audi A4 in questione, le parti avessero fatto riferimento a un autoveicolo con circa ottantamila chilometri, ossia quelli dichiarati da Eu-
rocar all'atto della vendita.
4.2.2. Se dunque, per quanto precede, non possono sussistere dubbi circa l'an del danno, ne consegue che correttamente può farsi ricorso alla rela-
tiva liquidazione con criterio equitativo, risultando particolarmente difficile provare tale danno nel suo preciso ammontare, tenuto conto anche del numero di anni intercorso tra il momento della vendita (risalente al 2011) e quello dell'inizio della causa (2015, e a fortiori degli anni passati rispetto al momento della definizione della controversia, intervenuta nel 2019), e quindi della inevi-
tabile ulteriore usura del mezzo.
4.2.3. D'altra parte, non solo il primo giudice, nello stimare in ottomila euro il «quantum della riduzione del prezzo spettante all'attore», non ha indi-
cato alcun parametro oggettivo per giustificare la propria scelta, ma soprattutto,
a giudizio di questa Corte, tale importo appare eccessivo.
4.2.4. Dunque, a parere di questo collegio, l'importo da riconoscere al va piuttosto liquidato in 2.500 euro, pari al 10% del valore che le parti CP_1
avevano attribuito al mezzo venduto. E ciò tenuto conto: dell'affidabilità del marchio di quel mezzo;
del fatto che non è in discussione che la macchina fosse stata immatricolata (nel 2008, ossia) appena tre anni prima rispetto al momento della vendita;
della mancata dimostrazione, da parte del , di una parti- CP_1
colare usura o di specifici danni che avessero ridotto in misura maggiore il va-
lore commerciale dell'autoveicolo.
5. In conclusione, per quanto sin qui esposto, va rideterminato in 2.500
euro l'importo al cui pagamento è stata condannata in favore Pt_1
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10 dell'appellato.
6. Quanto, infine, alle spese di lite, va premesso che, secondo il pacifico insegnamento della Corte Suprema, la soccombenza – a cui l'art. 91 Cpc ricol-
lega l'onere delle spese processuali – va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese con-
tenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003; si vedano inoltre le più
recenti Cass. 1775/2017, 14916/2020 e 16526/2024, per le quali il giudice d'ap-
pello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modi-
ficata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
6.1. Orbene, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (l'appel-
lato continua a essere vincitore, ma per un importo decisamente inferiore a quello che gli era stato riconosciuto dal Tribunale), ritiene questa Corte che le spese di entrambi i gradi del giudizio debbano gravare su per la metà, Pt_1
con la compensazione, tra le parti, dell'altra metà; nella relativa liquidazione di terrà conto dello scaglione relativo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (art. 5 Dm 140/2012).
P. Q. M.
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11 La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sen- Parte_1
tenza del Tribunale di Sciacca n. 193/2019 del 20 maggio 2019, così provvede:
1) ridetermina in €2.500,00 l'importo al cui pagamento la stessa
[...]
è stata condannata in favore di;
Parte_2 Controparte_1
2) liquida le spese del primo grado del giudizio in complessivi
€2.528,00, di cui €98,00 per spese vive ed €2.430,00 per compensi, e condanna
, in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al rimborso, al , della metà delle stesse, compensando tra CP_1
le parti l'altra metà;
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) liquida le spese di questo grado del giudizio in complessivi
€2.070.00, di cui €147,00 per spese vive ed €1.923,00 per compensi, e con-
danna , in persona del suo legale rappre- Parte_1
sentante pro tempore, al rimborso, al , della metà delle stesse, compen- CP_1
sando tra le parti l'altra metà.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 30 dicembre 2024.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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