Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14094/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 11/02/2025, alle ore 12.30, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice l'Avv. MERLINI ELENA, nonché la parte personalmente;
per il convenuto l'Avv. MELEGA FEDERICO GEREMIA, nonché la parte personalmente.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come da note conclusive auto- rizzate e contestano le reciproche note difensive, richiamando integralmente gli atti difensivi tutti.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisone.
Ad ore 17, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
R.G. 14094/2023
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14094/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a D.I. n. 3237/23 emesso dal Tribunale di Bologna (rg 8674/23) – arricchimento senza causa
TRA
- (C.F. ), elettivamente domiciliata in Bologna alla Parte_1 C.F._1
via IV Novembre n. 14 presso lo studio dell'avv. Elena MERLINI (pec
[...]
da cui è rappresentata e difesa come da procura in atti Email_1
(ATTRICE OPPONENTE)
E
- (C.F. ), elettivamente domiciliato in Bologna alla Stra- Controparte_1 C.F._2
da Maggiore n. 26 presso lo studio dell'avv. Federico Geremia MELEGA (pec
[...]
da cui è rappresentato e difeso come da procura in atti Email_2
(CONVENUTO OPPOSTO)
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO : – respingere le pretese creditorie avanzate da parte opposta in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto assolvere
l'esponente da ogni avversaria pretesa;
IN OGNI CASO, – accogliere l'opposizione proposta e per
l'effetto dichiarare la nullità ovvero annullare, revocare o comunque rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto, fondato su dubbia prova scritta come richiesta dalla norma e per tutti i motivi sopra esposti e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto per i motivi di cui in nar- rativa;
– respingere la richiesta ex adverso di riconoscimento di illegittimo arricchimento in capo alla signora in merito alla dazione di € 20.000 da parte del signor non essen- Parte_1 P_
dovi i presupposti giuridici per un tale riconoscimento, trattandosi da parte del signor di P_
2
adempimento di obbligazione naturale ex art 2034 scaturente da un rapporto familiare di conviven- za consolidato e nel principale interesse dei figli e che non ha travalicato i limiti di proporzionalità
e adeguatezza viste le circostanze fattuali e patrimoniali di parte opposta;
– in via subordinata, nel- la denegata ipotesi di non accoglimento delle domande e istanze formulate in via principale da par- te opponente, disporre la compensazione delle somme reciprocamente corrisposte dalle parti in co- stanza di convivenza (documentate in atti).
Si reiterano in questa sede le istanze istruttorie già formulate nella memoria ex art. 171 ter co.2
c.p.c.
Con vittoria di spese e compenso legale di causa, oltre oneri come per legge, tenuto conto del com- portamento processuale di parte opposta anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c”.
Parte opposta:
“➢ in via principale, rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiun- tivo del Tribunale di Bologna n. 3237/2023 del 18/07/2023;➢ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che parte opponente ha be- neficiato pari ad € 20.000,00, oppure pari alla maggiore o minor somma che il Tribunale riterrà provata, e, per l'effetto, condannare parte opponente a pagare in favore di parte opposta una som- ma pari ad € 20.000,00, oppure pari al maggior o minor importo che sarà ritenuto provato dal Tri- bunale all'esito del giudizio;
➢ In ogni caso con vittoria di spese e compensi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3237/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 18.07.2023, su ricorso ed in favo- re di promosso per la restituzione, a titolo di arricchimento senza causa, della som- Controparte_1 ma di € 20.000,00 elargita all'opponente per l'acquisto dell'appartamento di via Pasubio n. 59 (Bo- logna) di proprietà di in ragione dell'interruzione della convivenza dopo un anno Parte_1
dal trasferimento nella detta casa familiare. L'importo ingiunto è pari ad € 20.000,00, oltre interessi e spese di lite (€ 765,00 per compenso, € 145,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15% oltre i.v.a. e c.p.a.)
2. non contestava il versamento di € 20.000, 00 da parte di in Parte_1 Controparte_1
suo favore, utilizzato per l'acquisto (con atto pubblico del 7.11.2018) dell'appartamento di sua esclusiva proprietà, in cui viveva e vive attualmente con i figli della coppia, ma riteneva che tale somma fosse irripetibile in quanto si trattava dell'adempimento di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., assolutamente proporzionale ed adeguata anche ai doveri morali e sociali da lui assunti nell'ambito della convivenza.
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L'opponente deduceva in particolare che:
- la convivenza more uxorio tra le parti era durata dall'aprile 2003 all'ottobre 2019. Dall'aprile 2003 al dicembre 2018 la famiglia (formata anche dai figli della coppia e nati in costanza di CP_2 Per_1
convivenza) viveva in un appartamento in locazione, il cui canone veniva versato integralmente
(con una spesa complessiva di circa € 140.000,00) dalla medesima che provvedeva altresì al paga- mento delle utenze di luce e gas, addebitate sul suo conto;
- decideva nel 2006 di acquistare per se un appartamento (attuale residenza in loc. Ligon- P_
chio – Ventasso), contraendo un mutuo di € 70.000,00, circostanza che aveva avuto ricadute sfavo- revoli per la famiglia, costringendo a contrarre finanziamenti per la famiglia. In- Parte_1
dicava un finanziamento del 11.06.2011 per l'acquisto di auto familiare estinto attraverso il finan- ziamento della Agos Ducato, dalla medesima stipulato in data 6.7.2013, poi rimodulato ed estinto definitivamente con un prestito bancario personale presso l' restituito integralmente in da- CP_3
ta 24.12.2018. Indicava altresì una cessione del quinto dello stipendio (di € 11655,06 di cessione, €
9000 erano girati con assegno al per il pagamento di un suo debito personale) poi estinto P_
con il riscatto di una polizza Vita delle Generali Assicurazione stipulata dalla medesima nel 1998;
- in generale nel corso della convivenza grazie alla sua stabilità lavorativa, aveva Parte_1
aiutato finanziariamente il convivente per consentirgli di far fronte a spese per la casa di CP_4
(aveva contribuito con € 3000 per le spese notarili ed acquisto di elettrodomestici per la casa), a problemi professionali ed a varie pendenze da sanare;
- l'acquisto della casa familiare era stata quindi una decisione condivisa anche al fine di lasciare la proprietà ai figli (di 18 e 14 anni), precisandosi che il prezzo dell'immobile era pari ad €
240.000,00, di cui € 40.000,00 versati alla stipula del preliminare in data 15.06.2018, per il 50% versato da ed oggetto dell'ingiunzione (l'altro 50% veniva versato dai genitori di P_ [...]
, mentre la restante parte era a carico della che a tale scopo aveva contratto Parte_1 Parte_1
un mutuo trentennale con l'INPS (con scadenza al 2048);
- gli ISEE relativi al 2018 e 2019 mostravano come non corrispondente al vero la circostanza che per la somma di € 20.000 il avesse attinto alla totalità dei suoi risparmi, risultando invece rap- P_ porti finanziari (puntualmente indicati) in capo al per un totale di € 215.661,00 e € P_
160.754,00 (pertanto anche ove corrisposta dal di lui padre non sarebbe che una parte di un più am- pio patrimonio mobiliare);
- non vi era alcun collegamento quindi tra il versamento del giugno 2018 ed il mutuo contratto da per € 16.000 dopo la cessazione della convivenza, considerato che lo stesso non Controparte_1
aveva provveduto al mantenimento dei figli (sino all'ottobre 2020) e che nel 2019 aveva ricevuto
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l'eredità materna (appartamento in comproprietà con il fratello, locato per € 700 mensili, e liquidi- tà);
- peraltro la conclusione del progetto di vita familiare era stato determinato dalla relazione intrapresa da con la badante della di lui madre, cui seguivano comportamenti non adeguati nei Controparte_1
confronti dei figli e non rispettosi delle loro esigenze (anche sotto il profilo economico, oltre che per il mancato rispetto del calendario di frequentazione).
Parte attrice si opponeva pertanto alla concessione della provvisoria esecuzione e chiedeva la revo- ca del decreto ingiuntivo opposto con condanna della controparte alle spese di lite.
3. Parte opposta si costituiva in giudizio, chiedendo la concessione di provvisoria esecuzione del decreto opposto ed il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
Precisava che risultava non contestata dalla la circostanza del versamento della somma Parte_1 di € 20.000 da parte del per l'acquisto dell'appartamento di proprietà della medesima e che P_
tale somma non poteva trovare compensazione o forme di restituzione con le somme utilizzate in favore della famiglia da in quanto dalla stessa versate come prestazioni sponta- Parte_1
nee in adempimento dei doveri morali di convivenza, nonché di sostentamento dei figli in propor- zione alle sue migliori condizioni economiche.
La differente ripartizione dei conferimenti per le spese domestiche, riconosciuta dall'opponente, in- fatti, dava conferma di un reddito inferiore di e quindi della gravosità dell'esborso di Controparte_1
€ 20.000,00 per l'acquisto della casa della che superava i limiti della proporzionalità e Parte_1 dell'adeguatezza, rispetto alla situazione del come dimostravano i suoi redditi modesti del P_
2017 e 2018 (risultanti dalle prodotte dichiarazioni dei redditi). Dichiarava altresì il P_
l'assenza di patrimonio finanziario, disconoscendo espressamente il contenuto degli ISEE prodotti dalla perché fondati su dichiarazioni unilaterali della medesima. Per tali ragioni - in tesi Parte_1 dell'opposto - il versamento di € 20.000,00 rappresentava un ingiusto arricchimento della Pt_2
per l'emergenza di evidente sproporzionalità e non adeguatezza, essendo l'ingente sforzo del
[...]
giustificabile nella solo ottica della relazione e della convivenza oramai interrotta. P_
Contestava altresì, pur evidenziandone l'irrilevanza in questa sede, la ricostruzione delle cause della fine della relazione, a suo dire addebitabili alla Parte_1
Respingeva infine le richieste istruttorie dell'opponente e precisamente la richiesta ex art. 210 c.p.c. di esibizione della documentazione sul patrimonio mobiliare presso la perché Controparte_5
generica ed esplorativa, nonché la prova testimoniale articolata perché superflua e non pertinente.
4. Confermata con decreto del 29.01.24 la prima udienza al 7.03.2024, le parti depositavano memo- rie ex art. 171 ter c.p.c.
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In particolare nella I memoria 171 ter c.p.c. l'opponente, oltre a contrastare le deduzioni dell'opposto, modificava le proprie conclusioni chiedendo in via subordinata, la compensazione delle somme reciprocamente corrisposte dalle parti in costanza di convivenza. Precisava i capitoli di prova testimoniale ed insisteva sull'ordine di esibizione dei depostiti bancari e fondi di investimento all'opposto ed all'Agenzia delle Entrate. L'opposto eccepiva l'inammissibilità della domanda nuova di compensazione proposta dall'opponente per tardività dell'eccezione di compensazione da formu- larsi nell'atto di citazione e quindi ne chiedeva dichiararsi la decadenza, e ribadiva la sua opposi- zione alle istanze istruttorie ed in particolare alla richiesta di esibizione all'Agenzia delle Entrate, non potendo il giudice supplire alle carenze istruttorie dell'opponente.
Con la seconda memoria ex 171 ter c.p.c. l'opponente precisava ed implementava la richiesta di or- dine di esibizione, contrastata dall'opposto nella successiva memoria ex art.171 ter c.p.c.nella quale ribadiva ed argomentava la inammissibilità della prova testimoniale. L'opponente depositava con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. la dichiarazione DSU a firma di allegata Controparte_1
all'attestazione ISEE (periodo dal 23.03.2018 al 15.01.2019), e precisava l'ammissibilità della do- manda di compensazione perché formulata nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. connessa alla vicenda sostanziale in giudizio.
5. All'udienza del 7.3.2024 le parti confermavano le proprie deduzioni, eccezioni ed istanze istrut- torie e l'opposto in particolare si opponeva al deposito della documentazione allegata dall'opponente alla terza memoria, perché tardiva, ed insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza del 24.06.24, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.3.2024, rigettava la provvisoria esecuzione del decreto, rigettava altresì la richiesta di prova testi- moniale dell'attrice, ed ordinava ex art. 210 c.p.c. all'opposto l'esibizione nel presente giudizio, en- tro il 30 settembre 2024, della documentazione relativa ai Fondi MEDIOLANUM Gestione Fondi
SGR p.A. sottoscritti da (con co-sottoscrittore il padre ON : Controparte_1 Parte_3
Fondo Med Flex Obb Glob Numero di riferimento IN0-8531546 (codice cliente 6802296 Parte_4
, Fondi n. rif. T20-8606003, n. rif. T20-8674401, n. rif. T20-8674410, n. rif. TM0-8608942,
[...] nonché l'esibizione degli estratti conto del conto corrente N. 9866 presso e del Controparte_5
conto corrente presso BNL n. 1669 intestati al signor per gli anni 2016 (dal 1 gen- Controparte_1
naio al 31 dicembre 2016), 2017 (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017), 2018 ( dal 1 gennaio al 31 di- cembre 2018), e 2019 ( dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019) e di eventuali altri titoli di investimento, azioni e obbligazioni intestati al signor fino alla prima metà del novembre 2018. Controparte_1
L'opposto non provvedeva al deposito della documentazione oggetto dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., affermando, alla successiva udienza del 17.10.2024, di non essere in grado di ottem-
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perare a tale ordine, di cui comunque chiedeva la revoca. Nella medesima udienza, il giudice for- mulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., dando termine alle parti sino al 7.11.24 per aderirvi e rinviando all'udienza del 19.11.24 per la verifica. In tale udienza, rilevata la mancata conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza dell'11 febbraio 2025.
***
6. L'opposizione è fondata e va accolta.
7. Deve premettersi che anche nei rapporti tra conviventi more uxorio, come nel caso concreto,
l'azione di arricchimento ha come presupposto la locupletazione avvenuta in assenza di giusta cau- sa, che non può invocarsi ove tale arricchimento sia conseguenza - tra l'altro - di un atto di liberalità
o dell'adempimento di una obbligazione naturale, come quelle nascenti dal rapporto di convivenza se mantenute nei limiti di proporzionalità ed adeguatezza (così ancora da ultimo Cass. III, ord., 2 settembre 2024, n. 23471, con ampi richiami della precedente giurisprudenza conforme).
L'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda di arricchimento senza causa, ossia il pregiu- dizio proprio e la dipendenza di questo da una ingiustificata locupletazione della convenuta sostan- ziale (ossia l'opponente) posta a fondamento dell'ingiunzione dall'opposto, attore sostanziale, resta a suo carico, essendo la deduzione della natura di adempimento di obbligazione naturale dell'intervenuto versamento, ragione dell'opposizione, una mera difesa e non un'eccezione, rappre- sentando la negazione del fatto costitutivo della domanda, che non sposta l'onere probatorio gravan- te sull'attore (così sempre Cass. 23471/24).
8. Tale onere, tuttavia, non è stato assolto dal convenuto opposto.
E' difatti pacifico tra le parti che fra l'attore e la convenuta vi sia stata una convivenza more uxorio protratta dall'aprile 2003 sino all'ottobre 2019 e che da tale unione siano nati due figli ( nato CP_2
il 21.04.2005 e nato il [...]), rapporto caratterizzato da stabilità e prospettive di durevo- Per_1
lezza. Nel corso della convivenza, affermano le parti, di aver contribuito al manage familiare, rico- noscendosi in particolare che sia stata la a farsi carico di molte spese tra cui il canone di Parte_1
locazione per 15 anni della casa in cui viveva la famiglia (per un rilevante importo complessivo di €
140.000) con le relative spese di utenze (come provato documentalmente e non contestato), mentre il contribuiva in misura inferiore ed acquistava per se un'altra abitazione (con un mutuo di P_
€ 70.000).
La convivenza fra le parti, quindi, si è concretizzata in quegli anni in una unione di fatto, quale for- mazione sociale rilevante ex art. 2 Cost., caratterizzata da doveri di natura morale e sociale, di cia- scun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale e
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si configurano come adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. ove siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, come nel caso concreto.
Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, invero: "l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arric- chimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità
o dell'adempimento di un'obbligazione naturale", cosicché e', pertanto, possibile configurare l'in- giustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in pre- senza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni na- scenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patri- moniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di ade- guatezza (Cass. 11330/2009); successivamente, questa Corte (Cass. 1277/2014) ha poi chiarito che
"Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patri- moniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, ver- samenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l'adempimento di una obbligazio- ne naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momen- to che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo". Tale ultimo principio è stato ribadito da Cass.
1266/2016.”( vedi Cass., sez. I, 13/06/2023, n.16864).
Alla luce dei principi sopra esposti, si ritiene che il versamento della somma di € 20.000,00 da par- te di al momento del preliminare di compravendita dell'abitazione familiare intestata alla P_
rappresenti adempimento dell'obbligazione naturale quale forma di adempimento del Parte_1
dovere di solidarietà nei confronti della compagna e madre dei suoi figli, che tanto aveva già contri- buito ai bisogni della famiglia e che continuava a contribuirvi attraverso l'acquisto della casa fami- liare con una minima partecipazione economica del compagno con lei convivente da 15 anni e pa- dre dei suoi figli, i quali infatti hanno continuato a permanere nell'abitazione insieme alla madre anche a seguito della cessazione della convivenza nell'ottobre 2019.
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Lo stesso opposto ha affermato, infatti, che tale elargizione è stata fatta in vista della prosecuzione della relazione durevole e quale abitazione familiare comune, circostanza che si identifica con la giusta causa (obbligazione naturale) che non subisce modifiche ex post, per i successivi accadimenti che hanno dato luogo alla cessazione della convivenza, la cui eziologia è totalmente irrilevante in questa sede.
A fronte quindi delle contestazioni dell'attrice opponente, supportate anche dai documenti prodotti, il convenuto si è limitato ad affermare che le somme versate dalla nel corso della convi- Parte_1
venza erano prestazioni spontanee in adempimento dei doveri morali di convivenza e sostentamento dei figli, a differenza del versamento da lui fatto per l'acquisto dell'abitazione in capo alla Pt_2
che tale non poteva ritenersi superando i limiti di adeguatezza e proporzionalità, ma senza for-
[...]
nire prova di tale superamento.
Difatti non vi è agli atti prova che il versamento della somma di € 20.000,00, oggetto dell'ingiunzione e della sua domanda, si collocasse oltre la soglia di proporzionalità ed adeguatezza del doveroso contributo al ménage familiare, limitandosi l'opposto a rilevare mere presunzioni, che discenderebbero dal minor contributo del al menage familiare, e documentazione lacunosa P_
costituita dalle sole dichiarazioni dei redditi che ovviamente non sono esaustive della complessiva situazione economica e patrimoniale dell'opposto, il quale non ha neppure provveduto al deposito della documentazione inerente il suo patrimonio mobiliare nel termine assegnato dal giudice, re- stando pertanto non influente sulla decisione la documentazione prodotta dall'opponente con la ter- za memoria.
Il convenuto opposto in definitiva non ha dimostrato ex art. 2041 c.c. che - rispetto ad una convi- venza more uxorio durata oltre 15 anni- il versamento della somma complessiva di Euro 20.000,00 costituisca un esborso privo di causa, ossia non giustificato dal mero adempimento delle obbliga- zioni naturali nascenti dal rapporto di convivenza, anche perché sproporzionato e non adeguato.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità , infatti: “In via generale ed astratta, può soltan- to affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostra- re l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economi- ca era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza.” (vedi Cass., n. 5385/2023, in motivazione).
9. In conseguenza l'opposizione proposta dalla deve essere accolta, risultando il versa- Parte_1 mento nel corso della convivenza da parte del della somma di € 20.000,00, oggetto del de- P_
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creto ingiuntivo opposto, adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. e quindi irri- petibile.
10. Infine, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/204, aggiornati al D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione sino ad € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3237/2023, emesso da questo Tribunale in data 18.07.2023 (8674/2023 R.G.);
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 145,50 per spese ed € 5.077,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie, C.P.A.
e I.V.A..
Bologna, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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