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Sentenza 21 febbraio 2026
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 21/02/2026, n. 3038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3038 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3038/2026
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente e Relatore
ASCHETTINO LUCIO, Giudice
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16755/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Direzione Centrale Sistemi Informativi E Innovazione - Dcsii - 91009730598
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 07184202500023644001 TARSU/TIA a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3330/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte istante ha impugnato un atto di pignoramento presso terzi. In data 29.1.2026 la odierna ricorrente ha depositato memoria con la quale ha dedotto e provato di aver provveduto al pagamento il 9/12/2025 sul portale di Agenzia delle Entrate SS di tutte le somme di cui al pignoramento presso terzi impugnato e relative cartelle sottese, come da ricevuta di pagamento Banca_1 allegata alla memoria stessa così determinando la cessazione della materia del contendere. Pertanto va dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo parte istante prestato sostanziale acquiescenza all'atto impugnato. Le spese vanno compensate tenuto conto del corretto comportamento processuale della parte istante.
P.Q.M.
dichiara estinto per cessata materia del contendere;
compensa le spese di lite .
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente e Relatore
ASCHETTINO LUCIO, Giudice
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16755/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Direzione Centrale Sistemi Informativi E Innovazione - Dcsii - 91009730598
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 07184202500023644001 TARSU/TIA a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3330/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte istante ha impugnato un atto di pignoramento presso terzi. In data 29.1.2026 la odierna ricorrente ha depositato memoria con la quale ha dedotto e provato di aver provveduto al pagamento il 9/12/2025 sul portale di Agenzia delle Entrate SS di tutte le somme di cui al pignoramento presso terzi impugnato e relative cartelle sottese, come da ricevuta di pagamento Banca_1 allegata alla memoria stessa così determinando la cessazione della materia del contendere. Pertanto va dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo parte istante prestato sostanziale acquiescenza all'atto impugnato. Le spese vanno compensate tenuto conto del corretto comportamento processuale della parte istante.
P.Q.M.
dichiara estinto per cessata materia del contendere;
compensa le spese di lite .