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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5175 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 22/12/2025, ore 9:45, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, nel processo iscritto al n. 13489/2023 R.G.A.C., si dà atto che è presente l'Avv. Salvatore Puccio per parte attrice, il quale conclude insistendo in citazione e note conclusive chiedendo la revoca dell'ordinanza del 07/10/2024 nella parte in cui è stata disposta CTU medico legale, discute brevemente la causa e chiede che venga decisa. Nessuno è presente per il e per la RAP COoparte_1
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio, in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, alle ore 15:15, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura
1 in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 13489/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
DA
nata a [...] [...], C.F. in Parte_1 CP_1 C.F._1 qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Persona_1 nato a [...] [...], c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Salvatore Puccio ( ), giusta procura Email_1 allegata in calce all'atto di citazione e delibera Prot. 2023/30098 del 07.03.2023 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di di ammissione al patrocinio a spese CP_1 dello Stato
ATTRICE
CONTRO
, (C.F. ), in persona del Sindaco pro- COoparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in , CP_1
Piazza Marina n. 39 “Palazzo Rostagno”, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana
Celesia alermo.it) per procura generale alle liti del 04.05.2021 Email_2 CP_1
Rep. N. 15
CONVENUTO
CONTRO
P.IVA , in persona COoparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in , Piazzetta B. Cairoli, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Concetta Codiglione
( giusta procura notarile del 16.03.2016 in Notaio Email_3 [...] di Per_2 CP_1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
P.Q.M.
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Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria avanzata da n. q. di Parte_1 genitore esercente la potestà genitoriale sul minore , nei Persona_1 confronti del;
COoparte_1
➢ compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra tutte le parti processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30/10/2023, la sig.ra n. Parte_1
q. di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore , ha chiesto la Persona_1 condanna del , ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., al risarcimento di COoparte_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal figlio , quantificati in € Per_1
32.628,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, riportati in seguito al sinistro verificatosi in il giorno 02/11/2020, alle ore 14:00 circa. CP_1
L'attrice ha esposto che quel giorno, il di lei figlio minore , mentre Persona_1 percorreva a piedi il marciapiede di Via Ammiraglio Rizzo, all'altezza del numero civico 19, è caduto rovinosamente a terra a causa di una buca sul marciapiede, non visibile, riportando lesioni per le quali è stato trasportato presso il Pronto Soccorso
Pediatrico del P.O. V. Cervello, dove gli è stata diagnosticata “frattura Polso Sinistro”.
Il si è costituito in giudizio eccependo la mancanza di COoparte_1 responsabilità in capo allo stesso chiedendo di chiamare in causa COoparte_2 al fine di essere manlevato e garantito in virtù del COatto di Servizio
[...] del 10/07/2020, con cui ha affidato all' il “Servizio di Monitoraggio della rete Pt_2 stradale cittadina” ed il “Servizio di Pronto Intervento per il ripristino di inefficienze strutturali su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità” (art. 6) ed ha dedotto che “La Società è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per gli eventuali danni derivanti dalla attività di servizio e si impegna a mantenere indenne il da qualsiasi responsabilità derivante da inadempimento contrattuale” (art. CP_1
13); nel merito ha rilevato l'infondatezza delle domande attrici per mancanza del nesso causale essendosi il sinistro verificato per caso fortuito e, in subordine, ha rilevato un
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concorso di colpa del minore nella causazione del sinistro chiedendo, comunque, la riduzione dell'entità del risarcimento ex artt.1227 e 2056 c.c.
Con decreto del 05/02/2024, emesso in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., l'amministrazione convenuta è stata autorizzata a chiamare in giudizio la CP_2
e sono stati concessi i termini di cui all'art. 171ter, c.p.c. per il deposito di
[...] memorie. CO La nel costituirsi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto il rigetto delle domande formulate dal nei suoi confronti COoparte_1 deducendo, sulla base del contratto stipulato con il predetto Ente, di non avere né il controllo né il potere di vigilanza sulle strade della città , di non essere CP_1 responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici viarie e pedonali ma di avere, esclusivamente, il servizio di monitoraggio della rete stradale cittadina e di pronto intervento per le ipotesi di dissesto di tipo emergenziale volto esclusivamente all'eliminazione dei degradi di tipo 3 (alta gravità) mentre, negli altri casi, le compete solo l'obbligo di segnalare al l'esistenza dell'ammaloramento, CP_1 sì da consentire all'Ente di inserire in programmazione l'intervento ed autorizzare, conseguentemente, l'esecuzione dei lavori necessari;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice in quanto infondata e, in subordine, ha rilevato il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'occorso.
Espletata l'istruzione probatoria, mediante la prova per testi, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12/02/2026 e poi anticipata, per la medesima attività, all'udienza del 22/12/2025.
……………..
Negoziazione assistita
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, stante l'invito alla stipula di negoziazione assistita datato 17/12/2021 ed inviato il 27/01/2022 a mezzo pec al
(cfr. doc. 6 allegato alla citazione). COoparte_1
Legittimazione passiva del COoparte_1
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Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione del di carenza COoparte_1 di un'eventuale responsabilità nella causazione del sinistro stante l'affidamento a
[...] del servizio di manutenzione e sorveglianza della rete viaria comunale con CP_2 contratto del 10/07/2020.
Innanzitutto, va rilevato che il soggetto preposto all'attività di vigilanza e controllo della rete stradale cittadina è il in qualità di proprietario. COoparte_1
In proposito, va precisato che la Suprema Corte ha espressamente chiarito
“L'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo al per assegnarli all'impresa appaltatrice, che CP_1 così risponde direttamente in caso d'inadempimento. Infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che
l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c.” (cfr. Cass. 19/02/2013 n.4039; Cass. civ. 23/01/2009 n. 1691).
In definitiva, l'ente comunale è tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, delle strade della città sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subìti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c.
Risulta, pertanto, priva di consistenza la difesa formulata dal COoparte_1 secondo cui, nell'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria attrice, la responsabilità sarebbe imputabile unicamente a CP_2
Accertamento nesso causale
In punto di diritto, va evidenziato che secondo la regola generale del processo, sancito dall'art. 2697 c.c., applicabile anche nel caso di responsabilità della pubblica amministrazione, è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno ed il bene di pertinenza della p.a. e
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ciò sia quando si richieda l'applicabilità della disposizione dell'art. 2051 c.c. ovvero di quella dell'art. 2043 c.c.
In particolare, allorquando viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. 13/01/2015 n. 295 e
Cass. 13/07/2011 n. 15389).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (cfr. Cass. 21/06/2016 n.
12744).
Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd.
“caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass.
21/10/2022 n. 31106; Cass. 21/02/2017 n. 4390; Cass. 26/05/2014, n. 11661; Cass.
13/03/2013 n. 6306).
Con riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, va ricordato che l'ente proprietario o manutentore di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Tale responsabilità, come sopra detto, è esclusa quando l'amministrazione dimostri che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi
(che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile né tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con la più diligente
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attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima (qualora ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 12/07/2022 n. 21977;
Cass. 20/11/2020 n. 26524; Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass. 22/12/2017 n. 30775).
“La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass. 11/03/2021 n. 6826; Cass. 18/06/2019 n.
16295; Cass. 19/03/2018 n. 6703; Cass. 08/05/2015 n. 9323).
Ciò detto, la domanda spiegata dall'attrice n.q. non può essere accolta né sotto il profilo di cui all'art. 2051 c.c. né di quello ex art. 2043 c.c.
In punto di fatto, è pacifico che il minore stava percorrendo velocemente a piedi lungo il marciapiedi della via Ammiraglio Rizzo e, all'altezza del civico 19, è rovinato a terra riportando lesioni.
I testi escussi in corso di causa, sig. e Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato che: “…in data 02.11.2020 alle ore 14:00 circa, il minore Per_1
mentre percorreva la via Ammiraglio Rizzo nel Comune di , in
[...] CP_1 prossimità del civico n.19 in compagnia di altre persone, improvvisamente cadeva rovinosamente a terra dopo aver inciampato su una buca presente nel marciapiede”.
In particolare, il teste ha precisato: “…ero presente al momento del sinistro, Tes_1 mi trovavo a circa 15 mt. di distanza, stavo entrando in una panineria e, ad un tratto, mi sono girato ed ho visto cadere il bambino. Il bambino era accelerato nel senso che camminava speditamente da solo ed è caduto vicino ad una buca, dalla distanza in cui mi trovavo non potevo vedere se il piccolo è inciampato nella buca ma quando mi sono avvicinato ho visto che nel marciapiede vi era una buca ed il bambino mi ha detto che era inciampato in essa…Non ricordo se dentro la buca vi erano fogli di giornale o se
c'era acqua”.
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La teste ha riferito: “…ero presente quando è accaduto l'incidente. Ero Tes_2 insieme a mio IP perché eravamo andati al cimitero, stavamo Testimone_1 entrando in una panineria ed aspettavamo che il bambino, mio IP , ci Per_1 venisse a trovare sul posto e mentre stava arrivando l'ho visto cadere. Il bambino camminava velocemente ma non so perché è caduto… il bambino diceva che era inciampato nella buca” (cfr. verbale udienza del 07/10/2024).
Entrambi i testi hanno riconosciuto nelle foto mostrategli, allegate al fascicolo dell'attrice, il luogo del sinistro e la buca vicino alla quale il minore è stato trovato a terra.
Dalle menzionate deposizioni risulta che i testi non hanno affatto dichiarato di avere visto che il bambino è caduto a causa della buca, piuttosto la nonna ha riferito “non so perché è caduto” ed entrambi hanno precisato che è stato lo stesso bambino a dire loro di essere inciampato nella buca.
Va, ancora, rilevato che la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, segnatamente della strada, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di tempo e di luogo.
L'attrice ha sostenuto che la buca presente nel manto stradale, a causa della quale il minore sarebbe rovinato al suolo, non era visibile né prevedibile né evitabile.
Tuttavia, tali circostanze non emergono dagli atti.
Nel caso che ci occupa, nelle fotografie allegate è evidenziata la buca in cui sarebbe inciampato il minore e la stessa, pur non essendo di grandi dimensioni, era perfettamente visibile e percepibile sia perché di colore scuro rispetto al colore grigio cemento del marciapiede sia perché non risulta che fosse ricoperta da fogliame o altra spazzatura che la rendeva occulta sia per le condizioni di ottima visibilità stante che il sinistro si è verificato in pieno giorno ovvero in un orario in cui vi è la luce solare (ore
14:00).
La stessa attrice, infatti, nei propri atti non ha rappresentato che sul luogo vi fossero condizioni di poca visibilità.
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Inoltre, va evidenziato che il minore, secondo quanto dichiarato dai testi, camminava velocemente per andare incontro alla nonna ed allo zio ed è presumibile che nella concitazione della camminata non abbia fatto attenzione a dove poggiava i piedi e non si sia accorto della buca presente nel marciapiede.
Orbene, considerata la visibilità del luogo, deve ritenersi che il danno possa ascriversi esclusivamente alla disattenzione ed all'autonoma condotta incauta del minore il quale, se fosse stato più attento ed un'andatura meno veloce avrebbe potuto ragionevolmente rendersi conto in anticipo della presenza di un eventuale pericolo e, quindi, evitarlo.
Il concetto di prevedibilità deve intendersi come concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere la situazione di pericolo o prevederla con l'ordinaria diligenza e ove tale pericolo sia visibile, si richiede una maggiore attenzione da parte del soggetto che entri in contatto con la cosa.
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno sostenuto che “In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada oggetto del sinistro, la intrinseca staticità dell'anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente impongono al danneggiato un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione del danneggiato e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (cfr. Cass.
02/11/2023 n. 30394; Cass. 07/06/2023 n. 16034; Cass. 09/03/2015 n. 4661; Cass.
22/10/2013 n. 23919; Cass. 16/05/2013 n. 11946).
“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., primo comma, cod, civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di
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possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”(cfr. Cass. 16/02/2021 n. 4035; Cass. 12/11/2020 n. 25460; Cass. 03/04/2019 n.
9315; Cass. 03/07/2018 n. 17324).
Relativamente all'invocata responsabilità, invece, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il danneggiato è tenuto a provare la riconducibilità dell'evento all'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo (cfr. Cass. civ. 26/04/2013 n. 10096 e
Cass. civ. 5/08/2010 n. 18204).
Pertanto, il cittadino che subisce danni a causa di un dissesto stradale deve provare il fatto storico, che il danno è stato causato dal dissesto e che questo rappresentava un'insidia o un trabocchetto ovvero un pericolo occulto non prevedibile con l'ordinaria diligenza.
Ebbene, nel caso in esame va esclusa la ricorrenza sia del requisito della non visibilità
(che va apprezzato in concreto tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo e delle caratteristiche dell'infortunato) sia di quello dell'imprevedibilità.
Invero, come sopra detto, è emerso che la buca era oggettivamente visibile e la pericolosità del luogo era prevedibile con un minimo di accortezza e avvedutezza.
Alla luce delle superiori considerazioni, restando assorbita la domanda di manleva sollevata dal nei confronti di ed ogni altra eccezione e COoparte_1 CP_2 difesa avanzata dalle parti, la domanda risarcitoria spiegata dall'attrice non può trovare accoglimento.
Spese di lite
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Tenuto conto dell'oggetto della causa, delle ragioni in base alle quali si è addivenuti alla decisione di rigetto ed attesi i presumibili danni riportati dal bambino, si reputano sussistenti i presupposti per disporre la totale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra tutte le parti processuali.
Così deciso in Palermo, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppa Caraccia
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