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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, DO.SA M.
Margherita Urso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 609 del R.A.G.C. relativo all'anno 2021, posta in decisione all'udienza cartolare del 19.12.2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Palermo via Vincenzo Di Marco C.F._1
n. 41 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Battista Scalia, del foro di Palermo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attrice -
CONTRO
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. CO [...]
, e , nato a [...] il [...], C.F._2 Controparte_2
Cod. Fisc. , ammessi entrambi al Patrocinio CodiceFiscale_3
Gratuito a spese dello Stato, rispettivamente con provvedimenti del C.O.A. di
Termini Imerese del 31.03.2023 ( Prot. nr. 2784/23 - CO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Prat. 515/23) e ( Prot. nr. 2786/23 Prat. 516/23), Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Terrano, giusta procura in atti,
- convenuti -
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...], l'[...], Cod. Fisc. Controparte_3 [...]
ivi residente i Terrasini, via Palermo n. 106, C.F._4
- convenuto contumace -
E nata a [...], il [...], Cod. Fisc.: Controparte_4
, ivi residente via Dante 58/A, C.F._5
- convenuta contumace- avente oggetto: condannatorio valore della causa: indeterminabile (complessità baSA)
CONCLUSIONI DELLE PARTI entrambe le parti concludono riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 19.12.2024, cui si rinvia integralmente,
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del
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processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa premeSA, si osserva che con atto di citazione notificato ai convenuti, la sig.ra , proprietaria di un appartamento sito in Parte_1
Termini Imerese, in via Stesicoro n. 51 nono piano, concesso in locazione alla sig.ra con contratto di locazione del 1° ottobre 2007 e Parte_2
rinnovato nel 2011 per un canone di locazione pari ad euro 380,00, lamentava che a causa di infiltrazioni nel dicembre 2014, la conduttrice
[...]
, tramite racc. A/R inviata al Condominio rappresentava che Parte_2
l'immobile fosse viziato da umidità nella camera da letto, nei due bagni e nella cucina.
Le infiltrazioni d'acqua nella camera da letto matrimoniale provenivano dalla sovrastante terrazza a livello dell'immobile di proprietà della sig.ra Pt_3
e posto al decimo piano dell'edificio (M.U. particella 1687 sub 31
[...]
piano decimo). Con racc. A/R dell'8 gennaio 2015, la sig.ra facendo Pt_1
seguito alle proprie segnalazioni verbali nonché a quanto espresso in sede di assemblea condominiale, poneva formalmente a conoscenza il Condominio e la sig.ra del danno lamentato dalla propria inquilina. La sig.ra Parte_3
dava dunque mandato al geom. al fine di Pt_1 Controparte_5
relazionare sull'entità dei danni verificatisi nell'appartamento di sua proprietà.
Questi si recava nei luoghi ed in perizia extragiudiziale giurata affermava che
“nel soffitto dei vari vani vi sono delle macchie di umidità, dovute ad infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo del sovrastante piano decimo”, ed ancora “nelle immediate
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vicinanze di tali macchie nel senso di armatura del solaio lungo i travettini si notano delle bolle ancora non scoppiate e delle microlesioni”, “ le macchie di umidità riscontrate nei soffitti sono imputabili a delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo dell'appartamento sovrastante, che per forza di gravità ha intereSAto l'appartamento della sig.ra e Pt_1
comunque non imputabili alla steSA”. La sig.ra - conduttrice Parte_2
dell'appartamento di proprietà della sig.ra – con racc. A/R del 24 Pt_1
marzo 2015, comunicava alla steSA la risoluzione anticipata del contratto di locazione a causa del persistere del danno. Il contratto veniva risolto in data
30 aprile 2015. Quanto sino a quel momento lamentato, non trovava seguito alcuno da parte della sig.ra la quale nelle more, in data 31 Parte_3
luglio 2017 decedeva.
L'appartamento, per cui è causa, rimaneva non abitato ed in stato di abbandono come constatato in sede di accesso peritale. Nel novembre 2018 la sig.ra , recatasi nell'appartamento, notava che il soffitto della Pt_1
camera da letto era crollato, riscontrando copiose macchie di umidità nel soffitto del bagno e della cucina.
Con racc. A/R del 15 gennaio 2019, la sig.ra informava formalmente Pt_1
il Condominio, e gli eredi della sig.ra ossia i figli della steSA: sig. Pt_3
e invitandoli a Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
visionare di persona lo stato dell'immobile al fine di poter concordare tutte le misure neceSArie da intraprendere e dunque evitare un ulteriore aggravamento dei danni subiti dall'appartamento di sua proprietà. In data 15 maggio 2019, la sig.ra proponeva istanza di mediazione nei confronti Pt_1
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del Condominio e dei convenuti, facendo presente che fosse neceSAria la totale eliminazione della causa dei danni arrecati all'appartamento e il ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno subito per la mancata fruizione dell'appartamento fino all'espletamento dei lavori. In sede di mediazione, il sig. faceva presente di aver rinunciato Controparte_6
all'eredità della madre e che il Tribunale di Palermo, in persona del giudice dott.SA Simona Cipitì aveva assegnato il termine del luglio 2020 per i propri figli e per accettare l'eredità. CP_2 CP_1 CO
L'istanza veniva dunque notificata anche a questi ultimi, che non partecipavano alla mediazione, e il mediatore dava atto che i IGg.
[...]
e comunicavano che non avrebbero CO Controparte_2
partecipato alla mediazione. In sede di mediazione veniva quindi nominato l'Ing. , il quale si recava sui luoghi in data 8 novembre 2019 Persona_1
alla presenza delle parti e dei legali. Veniva riscontrato che era crollato anche il soffitto della seconda camera da letto. L'ingegnere, rilevava a pag. 3 che l'appartamento della sig.ra “manifesta tutta una serie di deterioramenti- Pt_1
degradi, consistenti (principalmente) nel distacco di porzioni di intonaco in corrispondenza del soffitto delle camere da letto (c.d fenomeno dello sfondellamento del solaio), oltre a tutta una serie di macchie di umidità infiltrazioni visibili sia all'interno, in corrispondenza del soffitto dei servizi igienici, che all'esterno, in corrispondenza dell'intradosso dei balconi soprastanti”. Nel successivo sopralluogo del 15 novembre 2019, l'ingegnere si recava presso l'appartamento rilevando che lo stesso si trovasse in CP_1
uno stato di assoluto abbandono e degrado, sia all'interno che all'esterno, e
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che nel terrazzo fosse peraltro corredato da crescita di vegetazione, una vasca da bagno e carcasse di animali morti. Il ctu concludeva, affermando che “le cause che hanno determinato i lamentati ed accertati danni all'interno dell'immobile di proprietà della IG.ra (odierna istante), posto al 9°P. ed individuato Parte_1
catastalmente nel Fg. MU - Part.lla 1687/44, sono da imputare a fenomeni di umidità- infiltrazioni derivanti dal soprastante appartamento di 10°P. (Di Prima) che, come detto, da circa 10 anni versa in uno stato di totale ed assoluto abbandono, sia internamente che esternamente”. In data 24 febbraio 2020, il Mediatore preso atto che le parti non avevano raggiunto una soluzione conciliativa, dichiarava l'esito negativo della mediazione.
L'appartamento era di proprietà di e gli eredi erano i figli, Parte_3
sig.ri e Avendo Controparte_3 Controparte_6 Controparte_4
il sig. rinunciato all'eredità, i figli di questi - Controparte_6 Controparte_2
e - venivano chiamati all'eredità. Dopo la
[...] CO
notifica della citazione perveniva nota a mezzo pec da parte dell'Avv. Antonio
Ficarra, sottoscritta dai IGg. e in cui Controparte_3 Controparte_4
dichiaravano “di non essere proprietari o aventi alcun titolo di godimento sull'immobile sito in Termini Imerese Via Stesicoro n. 51, piano 10 ° …… E che gli eredi e proprietari sono: … e .. giusto atto di CO Controparte_7
accettazione di eredità reso dagli stessi e il CO CP_2
24/04/2020 innanzi alla DO.SA , notaio in Palermo”. Per quanto Persona_2
sopra la IG.ra , con note depositate in data 9 giugno 2021 dichiarava Pt_1
di voler rinunciare alle domande proposte nei confronti dei predetti Di Prima
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e proseguendo l'azione nei confronti delle CP_3 Controparte_4
altre parti regolarmente citate in giudizio.
Alla luce delle superiori deduzioni, l'attore pertanto chiedeva al Tribunale adito di “1) Dichiarare la responsabilità dei sig.ri e CO [...]
che, in conseguenza dell'accettazione dell'eredità, sono divenuti unici CP_2
legittimati passivi e unici responsabili dei lamentati danni e come tali unici soggetti a dover risarcire i danni;
2) Per l'effetto, estromettendo le altre parti del giudizio, condannare i predetti al pagamento delle somme liquidate in CTU sia per i danni patiti nell'immobile pari ad € 5.027,78 che per il mancato godimento dello stesso pari ad € 41.200,00 (così come determinato dal nominato CTU) fino alla data di deposito CTU oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge ed alle ulteriori somme maturate e maturande dalla data di deposito della CTU per il mancato godimento dell'immobile, e ciò fino all'esecuzione dei lavori ordinando ai convenuti a rimuovere la causa del danno subito dall'appartamento della sig.ra 3) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari Pt_1
del presente giudizio con distrazione dell'onorario al superiore difensore antistatario.”
Nel corso del giudizio i convenuti e CO Controparte_2
si costituivano con comparsa di costituzione e risposta del 16 giugno
[...]
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difetto di integrità del contraddittorio, indi disporre la cancellazione dalla causa dal ruolo e
l'estinzione del giudizio. Nel Merito. - Ritenere e dichiarare per le cause di cui in parte motiva, la prescrizione dell'azione nei confronti dei convenuti per decorso del termine di 5 anni con ogni relativa statuizione. - Ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui in parte motiva, che nessuna responsabilità può essere attribuita ai convenuti CO
e , conseguentemente, disattendere e rigettare integralmente, per
[...] Controparte_2
le causali anzidette, le domande tutte di parte attrice, di cui all'atto introduttivo del presente giudizio nei confronti dei convenuti. - In subordine, nella non temuta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi l'origine delle cause e/o concause che hanno determinato i danni della sig.ra limitare l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese neceSArie a rimuovere nella Pt_1
percentuale di cui in parte motiva. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza riservata resa in data 08.10.2023, venivano ammessi gli interrogatori formali, riservando – all'esito degli interpelli – ogni valutazione sulle prove testimoniali e sulla richiesta di CTU.
Assunti gli interrogatori formali, con ordinanza riservata del 23 dicembre
2023 veniva ammeSA la CTU e nominato, all'uopo, l'Ing. . Persona_3
Espletata la CTU, con ordinanza del 03.10.2024, il Tribunale rigettava le richieste istruttorie di parte convenuta e fiSAva l'udienza cartolare del
19.12.2024, per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza, celebrata in modalità cartolare, entrambe le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva posta in decisione
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assegnando alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premesso quanto sopra, si rendono neceSArie le seguenti considerazioni.
Condizione di procedibilità:
Preliminarmente, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria di parte attrice, alla luce della richiesta stragiudiziale del 15 maggio
2019 con cui la sig.ra proponeva istanza di mediazione nei confronti Pt_1
del Condominio e degli originari convenuti, facendo presente che fosse neceSAria la totale eliminazione della causa dei danni arrecati all'appartamento e il ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno subito per la mancata fruizione dell'appartamento fino all'espletamento dei lavori. In sede di mediazione, il sig. faceva presente di Controparte_6
aver rinunciato all'eredità della madre e che il Tribunale di Palermo, in persona del giudice dott.SA Simona Cipitì aveva assegnato il termine del luglio 2020 per i propri figli e CP_2 CP_1 CO
per accettare l'eredità. L'istanza veniva dunque notificata anche a questi ultimi, che non partecipavano alla mediazione, come si evince dal verbale di mediazione del 24 febbraio 2020.
In data 24 febbraio 2020, il Mediatore preso atto che le parti non avevano raggiunto una soluzione conciliativa, dichiarava l'esito negativo della mediazione.
Con successiva istanza depositata in data 12.07.2022, l'attrice promuoveva un altro procedimento di mediazione, nei confronti dei IG.ri Di CP_2
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e anche tale incontro si concludeva con CP_1 CO
verbale negativo (cfr. verbale del 05.12.2022).
Sull'eccezione di prescrizione:
Del tutto infondata risulta l'eccepita prescrizione atteso in primo luogo che trattasi di danno che continua ad esserci stante la mancata esecuzione dei lavori e pertanto essendo ancora in itinere non è neppure iniziata a decorrere e che in ogni caso sono state prodotto racc. a.r. ed istanze di mediazione.
Inquadramento normativo:
Prima di esaminare, nel merito, la fattispecie in esame, occorre un breve excursus sulla normativa di riferimento.
Ai sensi dell'art. 1126 Codice Civile quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Con ordinanza n. 6088/2020, la CaSAzione così ha precisato: “in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art.
2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli neceSAri alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma
1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., tenuta
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a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del (CaSAzione civile, Sez. CP_8
II, ordinanza n. 6088 del 4 marzo 2020).
In ultimo, la CaSAzione ha però precisato che: “in materia di condominio di edifici, la legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni da infiltrazione causati alle proprietà sottostanti spetta al proprietario del lastrico solare soltanto allorché detti danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabili in via esclusiva, spettando altrimenti al condominio. Qualora pertanto detto proprietario, nel giudizio instaurato nei suoi confronti, intenda eccepire il proprio difetto di legittimazione, egli ha l'onere di precisare, con opportuni riferimenti agli atti processuali, che
l'azione introduttiva del giudizio era stata esercitata o comunque si era rivelata, all'esito dell'istruzione, come avente ad oggetto una situazione dannosa non imputabile al medesimo in via esclusiva, ma della quale doveva rispondere il .” (CaSAzione civile, CP_8
Sez. III, sentenza n. 20 del 4 gennaio 2010).
La giurisprudenza, pertanto, si è espreSA in diverse occasioni sull'argomento e l'orientamento prevalente è sempre stato nel senso di ricondurre l'ipotesi del risarcimento dei danni derivanti ad uno dei condomini dal bene comune, alla fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., ovvero della responsabilità da cose in custodia. Tale norma, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ossia una fattispecie in cui non viene attribuito alcun rilievo alla dimostrazione
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dell'assenza di colpa in capo al custode del bene da cui deriva il danno, con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento della responsabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova di due elementi:
• l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che produca danni a terzi;
• una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Per l'applicazione della disposizione in esame è quindi sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo, in sé, la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che si configura unicamente se il danno è derivato da un evento esterno o dal comportamento del danneggiato o ancora dal comportamento di un terzo (si veda la sentenza della Corte di CaSAzione
n. 21684 del 09.11.2005)
Fatte queste opportune premesse, si rendono neceSArie le seguenti considerazioni.
Se la terrazza a livello non comune a tutti i condòmini sovrasta soltanto un piano terraneo di proprietà esclusiva, non sussiste l'obbligo del CP_8
di concorrere al risarcimento dei danni da infiltrazioni.
Inoltre, nessun obbligo di prevenzione e di vigilanza è previsto in capo al
Condominio nei confronti di fatti illeciti commessi dai singoli condòmini e che non interessino beni condominiali.
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Sono i due importanti principi di diritto richiamati dalla CaSAzione con la sentenza 16625/2019.
Le infiltrazioni d'acqua all'interno della proprietà privata sono fonte di responsabilità ex art. 2051 c.c., obbligando al risarcimento il custode del bene da cui promana il danno. In ambito condominiale, ciò si traduce nella responsabilità che incombe sulla compagine ogni volta che le infiltrazioni provengano da un bene comune, come ad esempio il tetto o il lastrico solare.
Com'è noto, è possibile che la superficie posta sulla sommità dell'edificio appartenga a un solo condomino: in questa circostanza, si applicano i principi di cui all'art. 1126 c.c., a mente del quale «quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno
l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno».
Definizione di terrazza a livello in ambito condominiale:
La terrazza a livello è la superficie calpestabile che copre gli appartamenti sottostanti ma che, al contempo, funge da estensione dell'abitazione posta sullo stesso piano della terrazza.
Secondo la giurisprudenza (Trib. Brindisi, 1° marzo 2012), per terrazza a livello in un edificio condominiale deve intendersi la superficie scoperta posta in cima di alcuni vani e, contestualmente, sullo stesso piano di altri, dei quali costituisce parte integrante, sicché deve ritenersi destinata non solo e non
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tanto a coprire una parte del fabbricato, ma soprattutto a dare possibilità di espansione e di ulteriore comodità all'appartamento del quale è contigua, costituendo di esso una proiezione all'aperto.
Il condominio può sottrarsi all'obbligo di risarcire il titolare dell'unità immobiliare sottostante la terrazza qualora dimostri che i danni sono imputabili alla responsabilità del proprietario esclusivo.
Si tratta tuttavia di una probatio diabolica in quanto, secondo l'insegnamento della Corte di CaSAzione (Sez. Un., 10 maggio 2016, n. 9449), allorquando l'uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune a tutti i condòmini ma sia riservato solo a uno di essi, dei danni che derivino da infiltrazioni alle altre unità immobiliari sottostanti rispondono sia il proprietario esclusivo - in quanto considerato custode del bene - sia il condominio, in considerazione della funzione del lastrico solare o della terrazza a livello di copertura dell'intero edificio.
La Suprema Corte prosegue affermando che, salva la prova contraria, la spesa si ripartisce nella misura di un terzo a carico del proprietario esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello e di due terzi a carico del . CP_8
Dunque, per liberarsi della quota che gli toccherebbe, il dovrebbe CP_8
dimostrare che le infiltrazioni sono imputabili esclusivamente al proprietario, ad esempio nell'ipotesi in cui questi abbia dolosamente provocato il danno.
Con riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che destituita di fondamento è la eccezione di disintegrità del contraddittorio, eccepita dai
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convenuti i quali hanno chiesto l'integrazione del contraddittorio con il
Condominio.
Il danno, per come è emerso dall'attività istruttoria e dalla documentazione in atti, infatti dipende solo ed esclusivamente dalla proprietà convenuta in conseguenza dello stato di incuria in cui si trovava e si trova ma, cosa ancora più grave, lo stato di incuria continua ad esserci in quanto i convenuti continuano a non eseguire le neceSArie opere ed all'uopo le CC.TT.UU. espletate sia in sede di mediazione che in corso di causa, sono state chiare nel ritenere l'esclusiva responsabilità dei convenuti per l'incuria e l'abbandono dell'immobile di loro proprietà.
Invero, l'Ing. , nel proprio elaborato peritale, ha precisato che “Per come Per_3
riportato nella parte introduttiva alla risposta ai quesiti, la parte esterna di pertinenza esclusiva dell'appartamento dei convenuti viene a configurarsi in parte come balcone ed in parte come loggiato. Secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali, il balcone costituisce un'estensione dell'appartamento cui è annesso e pertanto esso rappresenta un bene esclusivo mentre il loggiato, essendo a sua volta coperto dalla terrazza di pertinenza del sovrastante appartamento di piano undicesimo, il solaio costituente il piano di calpestio non viene a configurarsi come un'opera condominiale bensì come un'opera comune tra i proprietari degli immobili l'uno all'altro sovrastanti.”
Premesso quanto sopra, l'esame del corredo probatorio acquisito consente di affermare che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, l'immobile di proprietà di parte attrice erano stato intereSAti da copiose infiltrazioni ed aveva subito, in conseguenza di ciò, notevoli danni.
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Ed invero, nel sopralluogo del 15 novembre 2019, l'ingegnere Per_1
accertava che l'immobile dei convenuti si trovasse in uno stato di assoluto abbandono e degrado, sia all'interno che all'esterno, e che nel terrazzo fosse peraltro corredato da crescita di vegetazione, una vasca da bagno e carcasse di animali morti (pagg.
4-5 e cfr. documentazione fotografica ivi allegata).
L'Ing. concludeva rappresentando che “le cause che hanno determinato i Per_1
lamentati ed accertati danni all'interno dell'immobile di proprietà della IG.ra Pt_1
(odierna istante), posto al 9°P. ed individuato catastalmente nel Fg. MU - Part.lla
[...]
1687/44, sono da imputare a fenomeni di umidità-infiltrazioni derivanti dal soprastante appartamento di 10°P. (Di che, come detto, da circa 10 anni versa in uno stato di CP_1
totale ed assoluto abbandono, sia internamente che esternamente”.
Anche l'Ing. nominato CTU, nel presente giudizio, nel proprio Per_3
elaborato peritale, evidenziava che: “In occasione dei sopralluoghi svolti si è avuto modo di accertare la presenza dei danni lamentati da parte attrice. Essi sono risultati tali da rendere l'appartamento inidoneo per gli usi abitativi. Alla luce delle indagini e verifiche condotte, i danni sono stati ricondotti ad infiltrazioni idriche promananti dall'appartamento di parte convenuta con un contribuito, limitatamente alle camere 1 e 2, fornito dalla presenza di un vizio costruttivo. Alla luce delle considerazioni svolte, i lavori neceSAri per
l'eliminazione dei danni e ritenuti di competenza dei convenuti sono stati stimati in €
5.027,78 oltre iva. Il valore locativo dell'appartamento nelle condizioni antecedenti alla formazione dei danni è stato stimato in 380,00 €/mese che per il periodo compreso tra la data di risoluzione anticipata dell'ultimo contratto di locazione e l'attualità, conduce ad un importo complessivo pari a € 41.420,00”.
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Si rileva che, come evidenzia il CTU “L'immobile allo stato è inabitabile e necessita di radicali interventi di ripristino”, motivo per cui parte convenuta andrà
condannata oltre che all'importo di € 41.420,00 anche ai successivi canoni fino all'effettuazione dei lavori.
Stante tutto quanto sopra argomentato e la giurisprudenza di merito al riguardo deve, quindi, ritenersi raggiunta prova idonea non solo dei danni ma altresì della sussistenza di un nesso causale tra la mancata manutenzione e i danni arrecati a parte attrice. Ciò consente di affermare la responsabilità dei convenuti.
In ultimo, si rileva come nel caso di specie il danno non sia addebitabile al o al citato lastrico solare condominiale e che non può neppure CP_8
applicarsi il disposto di cui all'art. 1126 c.c. atteso che trattasi di danno derivante da fatto e colpa addebitabile ai convenuti ed alla loro incuria. Basta infatti guardare le foto della proprietà convenuta per rendersi conto di come l'immobile risulti fatiscente, con erbe cresciute ovunque, rottura dei mattoni e dei giunti, vasca da bagno abbandonata sul balcone piena d'acqua, etc.
Alla luce delle superiori considerazioni, i convenuti devono essere condannati
– in solido tra loro – al pagamento, in favore dell'attrice delle somme liquidate in CTU sia per i danni patiti nell'immobile pari ad €
5.027,78 che per il mancato godimento dello stesso pari ad € 41.200,00 (così come determinato dal CTU) fino alla data di deposito CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge ed alle ulteriori somme maturate e maturande dalla data di deposito della CTU per il mancato godimento
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dell'immobile, e ciò fino all'esecuzione dei lavori ordinando ai convenuti a rimuovere la causa del danno subito dall'appartamento della sig.ra . Pt_1
SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014, integrato da DM 147/2022
(di valore indeterminabile – complessità baSA), tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Questo Tribunale ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese legali, nei confronti dei IG.ri e Controparte_3 Controparte_4
stante l'espreSA rinuncia – nei loro confronti – da parte dell'attrice delle domande formulate in atto di citazione.
I compensi di CTU, liquidati con separato decreto, devono essere posti a carico dell'Erario atteso che i sig.ri e CO Controparte_2
sono stati ammessi al beneficio del Gratuito Patrocinio.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, nella contumacia dei
IG.ri e definitivamente Controparte_3 Controparte_4
pronunciando, così provvede:
- dispone l'estromissione dal presente giudizio dei IG.ri e Controparte_3
; Controparte_4
- accoglie le domande formulate da parte attrice;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- dichiara la responsabilità dei sig.ri e CO Controparte_2
che, in conseguenza dell'accettazione dell'eredità, sono gli unici
[...]
legittimati passivi e responsabili dei lamentati danni da parte attrice;
- condanna al pagamento delle somme liquidate in CTU sia per i danni patiti nell'immobile pari ad € 5.027,78 che per il mancato godimento dello stesso pari ad € 41.200,00 (così come determinato dal nominato CTU) fino alla data di deposito CTU oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge ed alle ulteriori somme maturate e maturande dalla data di deposito della CTU per il mancato godimento dell'immobile, e fino all'esecuzione dei lavori;
- condanna i sig.ri e al CO Controparte_2
pagamento – in favore dell'attrice - delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 8.161,00 di cui € 545,00 per spese non imponibili ed €
7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Battista Scalia che ne ha fatto espreSA richiesta, dichiaratosi antistatario;
- dichiara compensate le spese nei confronti dei IG.ri e Controparte_3 [...]
; Controparte_4
- pone definitivamente, a carico dell'Erario, il pagamento del compenso già liquidato al CTU con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 31.03.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.SA Maria Margherita
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 e così concludevano: “Reietta ogni contraria, istanza, eccezione e difesa - In via
Preliminare, - Ritenere e dichiarare, per le causali di cui in parte motiva, il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, indi estromettere gli stessi dal presente giudizio e rigettare le domande di parte attrice. - Ritenere e dichiarare, per le causali di cui in parte motiva, l'improcedibilità della domanda nei confronti dei convenuti per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. - Ritenere e dichiarare, per le causali in parte motiva, il