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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 1214 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022, vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
( ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Enrico Colasanti del Foro di Rieti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in virtù di procura in atti
ATTRICE
E
nato a [...] il [...] (CF ) Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Stefano Alberti del Foro di
Roma che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da note scritte depositate dalle parti rispettivamente l'8 maggio 2024 e il
10 maggio 2024
FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio esponendo Parte_1 Controparte_1 che il Tribunale di Rieti, a definizione del procedimento rubricato sub R.G.
294/2022, aveva omologato con decreto del 21.3.2022 le condizioni di separazione
1 consensuale tra essa attrice e il detto convenuto;
che in tali condizioni di separazione era stato previsto, tra l'altro, che “…A) si obbliga a Parte_1 cedere e trasferire a , che allo stesso titolo accetta, la quota Controparte_1 indivisa pari ad 1⁄2 dell'intero, del seguente immobile sito in Torricella Sabina (RI) alla Via della Fonte n. 14 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torricella
Sabina al foglio 17 part. 59 sub 2 della consistenza di vani 1 e rendita catastale di
€ 8,78. L'immobile è stato acquistato d con atto di compravendita Parte_1 per Notaio del 31.8.2006.A fronte di detta attribuzione il sig. si Per_1 CP_1 obbliga: (i) a corrispondere alla sig.r la somma di € 6.000 (seimila) con Parte_1 le seguenti modalità: - € 2.000 da versare, entro e non oltre il 21 febbraio 2022 a mezzo assegno circolare intestato;
- € 4.000 da versare, a mezzo Parte_1 assegno circolare, all'atto pubblico di trasferimento dell'immobile; (ii) la convenuta cessione verrà eseguita nello stato di fatto e di diritto nel quale i beni attualmente si trovano, con accessori, pertinenze, accessioni, usi, diritti, azioni e ragioni, eventuali servitù attive e passive se esistenti, con tutti i diritti e gli obblighi di natura legale e condominiale, così come si possiede da parte del proprietario;
(iii)
i coniugi si obbligano, al fine di dare attuazione alle pattuizioni che precedono, a stipulare l'atto pubblico di cessione dinanzi al Notaio che sarà indicato dal sig. il quale lo comunicherà nei 10 giorni precedenti la data dell'atto alla sig.ra CP_1
entro 45 giorni dal deposito del decreto di omologa della separazione Parte_1 personale;
(iv) le spese tutte, imposte tasse e oneri accessori relative all'atto pubblico faranno esclusivo carico al sig. ”; che il non Controparte_1 CP_1 aveva adempiuto ai detti obblighi assunti in sede di separazione;
che a nulla era valsa la diffida ad adempiere e l'invito alla partecipazione al procedimento di mediazione, nel quale il predetto convenuto non si era presentato;
che era interesse di essa attrice ottenere il trasferimento coattivo della proprietà del bene in ragione della quota prevista nelle condizioni di separane di cui era titolare il convenuto.
L'attrice, pertanto, ha chiesto accertarsi l'inadempimento del convenuto e
“emettersi sentenza costitutiva ex art. 2932 c. c. che tenga luogo del contratto di vendita non concluso, relativamente alla quota indivisa pari ad 1⁄2 dell'intero, del seguente immobile sito in Torricella Sabina (RI) alla Via della Fonte n. 14 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torricella Sabina al foglio 17 part. 59 sub 2 della consistenza d i vani 1 e rendita catastale di € 8,78 con conseguente
2 statuizione di condanna al pagamento del prezzo e al rimborso delle imposte pagate per l'omesso trasferimento nei termini di cui all'accordo. Ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Rieti la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ., con esonero da ogni responsabilità; con vittoria delle spese di lite e accessori di legge”. si è costituito deducendo di aver già corrisposto all'attrice un Controparte_1 acconto sul prezzo di vendita del bene immobile di cui trattasi, di essersi attivato per reperire i documenti necessari per la stipula del contratto, tanto che non era propria intenzione non adempiere all'obbligo assunto in sede di separazione;
di non opporsi al trasferimento in proprio favore della proprietà del bene immobile.
Ha chiesto compensarsi le spese di lite.
La causa è stata istruita documentalmente.
2. La domanda proposta dall'attrice ex art. 2932 c.c. – cui ha aderito il convenuto - non può essere accolta.
Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito il contenuto di taluni presupposti dell'azione costitutiva ex art. 2932 c.c. nei seguenti termini.
2.1. In primo luogo si è ritenuto necessario l'inserimento degli estremi del titolo abilitativo urbanistico nel contratto preliminare1 o comunque nell'accordo 1 Contratto preliminare cui è equiparabile l'accordo tra i coniugi nell'ambito di un giudizio di separazione consensuale, precisandosi peraltro che gli effetti traslativi immobiliari, oppure gli effetti obbligatori (quale l'impegno a trasferire la proprietà) che sono oggetto di accordo tra i coniugi, non derivano dal decreto di omologazione che è l'atto che si limita a conferire efficacia all'accordo, senza essere costitutivo delle obbligazioni dedotte nelle condizioni concordate tra le parti, le quali sole integrano la fonte dell'obbligazione. Gli accordi patrimoniali, invero, costituiscono manifestazione di autonomia contrattuale privata, frutto della libera determinazione delle parti anche dopo l'emissione del decreto di omologa e come tali vivono nel mondo del diritto in ragione e nei limiti di tale loro natura. Pertanto, rimangono soggetti anche agli ordinari rimedi negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi (cfr. Cass. civ. sez. III, 12/05/2022, n.15169). Nella giurisprudenza di merito si è affermato, condivisibilmente, anche che “in tema di rapporti di natura patrimoniale tra coniugi nell'ambito di una crisi coniugale, il fondamento del potere riconosciuto ai coniugi di porre in essere negozi traslativi di diritti su uno o più beni determinati (o negozi con cui ci si obblighi al futuro trasferimento), va ricercato in due fondamentali princìpi del nostro ordinamento e, nello specifico, nel principio della libertà contrattuale e nel carattere eminentemente disponibile dei diritti in gioco. Tale ricostruzione dogmatica, in particolare, trova conforto anche nel dato normativo, laddove il legislatore, nel richiamarsi alle «condizioni della separazione consensuale» […] e
3 produttivo dell'obbligo di trasferire la proprietà di un bene immobile che è posto alla base della richiesta ex art. 2932 c.c. o, al più tardi, nel contratto definitivo o, ove questo manchi, nelle allegazioni svolte nel consequenziale giudizio volto ad ottenere la pronuncia costitutiva di trasferimento del diritto: trattasi di requisito richiesto a pena di nullità2 del contratto traslativo dall'art. 46 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Il sopra esposto principio si fonda su due presupposti: per un verso, la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, nè, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella
alle «condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici» in sede di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (articolo 4, comma 16, della legge
n. 898/1970), non intende riferirsi solo a quelle "regole di condotta" destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, bensì, come chiarito dalla dottrina che ha elaborato tale ricostruzione, a tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponibilità per una definizione consensuale della crisi coniugale e, fra queste ultime, non può non rientrare l'assetto, il più possibile definitivo, dei rapporti economici. Inoltre, siffatta ricostruzione ha anche il pregio di valorizzare l'effettivo intento voluto dai coniugi con tali accordi, che è quello della sistemazione definitiva, in considerazione della crisi coniugale delle
"pendenze" che un più o meno lungo periodo di vita comune può avere determinato,
e di considerare la relativa pattuizione alla stregua di una delle "condizioni" della separazione o del divorzio, cioè di un elemento la cui presenza viene dai coniugi ritenuta essenziale al fine di acconsentire a una definizione non contenziosa della crisi coniugale (Nel caso di specie, il giudice adito ha accolto la domanda con la quale l'ex coniuge aveva chiesto venisse accertato e dichiarato l'inadempimento dell'obbligo assunto dall'altro ex coniuge di trasferire, senza alcun corrispettivo in denaro, la propria quota di proprietà dell'immobile in comunione tra i coniugi, già adibito a residenza familiare, in forza di quanto disposto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con consequenziale pronuncia, ai sensi dell'articolo 2932 del Cc, della sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso e trasferimento all'attore della quota pari alla metà del predetto immobile in comunione) (cfr. Trib. Oristano, sent. 27 giugno 2022, n. 334).
4 forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti;
per altro verso, la possibilità di successiva conferma, con effetto sanante, del contratto nullo - secondo il disposto della L. n. 47 del 1985, articolo 17, comma 4 e articolo 40, comma 3 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 46, comma 4 - non influenza la disciplina della sentenza ex articolo 2932 c.c., attesa l'evidente incompatibilità tra l'istituto della conferma dell'atto nullo, previsto dalla predetta disposizione, e le peculiari caratteristiche della sentenza e l'autorità del giudicato che questa è destinata ad acquistare (sentt. nn. 1199/97, 5902/02,
9647/06, 13225/08, 8489/16, 1505/18, 21721/19).
Vi è da aggiungere che solo nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato costruito prima dell'1.9.1967 non è necessaria la menzione del titolo abilitativo edilizio, e purtuttavia le parti sono tenute a rendere tale dichiarazione di pre-esistenza.
2.2. Chiarite la necessità di tale dichiarazione e la conseguenza giuridica della sua mancanza (nullità dell'atto negoziale ove stipulato;
correlativa impossibilità di emettere sentenza ex art. 2932 c.c. ove tale dichiarazione non sia resa neppure nel corso del giudizio) la giurisprudenza di legittimità ha anche condivisibilmente affermato che la dichiarazione sugli estremi del titolo edilizio integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c., e non un presupposto della domanda.
La conseguenza di tale impostazione è che la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche in corso di causa e addirittura nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione (v. Cass. civ., sent.. n. 12654/2020), giacchè essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (in termini, con specifico riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla L. n. 47 del 1985, articolo 40, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, v. Cass. sent. 6684/19).
Ulteriore conseguenza di tale impostazione è, poi, che la mancata dichiarazione conduce al rigetto della domanda in rito.
Ciò posto, nel caso di specie né parte attrice, né parte convenuta che pure ha aderito alla domanda attorea, hanno indicato gli estremi del titolo abilitativo edilizio originario dell'immobile per cui è causa, né hanno allegato, e tantomeno dimostrato, che esso è stato costruito prima dell'1.9.1967.
2.3. Anche ove volesse prescindersi dalle suesposte dirimenti considerazioni,
l'esito del giudizio non muterebbe anche in ragione delle ulteriori ragioni che vengono svolte ora per mera completezza di ragionamento.
5 Nell'ambito della verifica dei presupposti necessari per la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. o per l'emissione di qualsiasi pronuncia che trasferisca diritti reali su beni immobili, il giudice è chiamato a verificare, tra l'altro, anche la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 29 comma 1-bis della legge n. 52 del 1985, introdotto con
D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla Legge del 30.07.2010 n. 122, ai sensi del quale 'gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale' 3(cfr. in questo senso Cassazione civile, sez. II, 25 Giugno 2020, n. 12654 proprio con riguardo alle condizioni per l'accoglimento di un'azione ex art. 2932 c.c., producendo questa un effetto traslativo identico a quello che può scaturire da un contratto;
in senso conforme, v. Cass. sent. n. 17990/2016; Corte di Appello di
Bari, sent. n. 156/2017; cfr. da ultimo Cass. civile sez. II, 19/07/2022, n.22660: 'la mancata acquisizione agli atti della dichiarazione di coerenza catastale ex L. n. 52 del 1985 art. 29, comma 1 bis, vale a dire "oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie" (quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato) non consente di accogliere la domanda ex art. 2932 c.c.').
6 Del resto, la pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto (ad es. un contratto definitivo di compravendita), non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, nè, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti;
in altri termini, non può accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata del L. n. 52 del 1985 art. 29 comma 1 bis mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente non regolare o mediante la stipula di un contratto di divisione di un immobile catastalmente non regolare seguita dalla introduzione di un giudizio che si concluda con sentenza di trasferimento della proprietà o delle quote di proprietà dell'immobile (in senso conforme, cfr. altresì Cass. sez. II, ordinanza n. 6684/2019; Cass. sez. II, sentenza n. 20526/2020; Cass. sez. Unite n. 23825/2009; Cass. n. 16068/2019).
Tanto premesso, nel caso di specie l'attrice nell'atto di citazione ha provveduto alla identificazione catastale del bene immobile oggetto della domanda, indicandone in maniera specifica gli estremi.
Nonostante tale espresso riferimento, tuttavia, né parte attrice, né parte convenuta4 hanno poi reso nell'atto di citazione, o nella comparsa di costituzione e risposta o nelle rispettive memorie ex art 183, comma 6 cpc, o nelle varie udienze che sono state celebrate fino alla precisazione delle conclusioni la detta dichiarazione, né hanno prodotto un attestato di conformità catastale redatto da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
2.4. Né può ritenersi che la documentazione in questione (sia relativa al titolo edilizio, sia relativa alla conformità catastale del bene la cui proprietà si chiede ora
7 di trasferire) possa essere acquisita mediante ordine impartito alla parte, ovvero mediante C.T.U.: sotto il primo aspetto, infatti, l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. non può essere impartito d'ufficio, ma richiede al contrario l'istanza di parte, che nella specie non è stata formulata da nessuna delle parti in causa.
In ogni caso, poi, il presupposto per l'emissione di detto ordine è costituito dall'impossibilità di acquisire aliunde la documentazione di cui si chiede l'esibizione; presupposto che, ad ogni evidenza, non ricorre nel caso che ci occupa, essendo la richiesta documentazione nella piena disponibilità delle parti.
Non può, d'altronde, invocarsi - a sostegno dell'esistenza di un dovere del giudice di impartire l'ordine di produzione documentale - la previsione dettata dall'art. 183
c.p.c., secondo la quale, nel testo attualmente vigente (sovrapponibile però a quello precedente): "Nell'udienza di trattazione … il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione".
E' infatti evidente che una simile interpretazione della norma comporterebbe uno stravolgimento dei fondamentali princìpi ordinatori del processo civile, quale processo di parti private: è agevole osservare che non compete al giudice – quanto meno nel procedimento di cognizione ordinaria - indicare alle parti l'onere probatorio che le stesse devono assolvere.
Sotto il secondo aspetto, poi, è superfluo aggiungere che la C.T.U. ha lo scopo di recare ausilio al giudice nell'esame delle materie che richiedono speciale competenza tecnica, ma non può mai e in nessun caso – salvo che nell'ipotesi di
C.T.U. percipiente, evidentemente estranea al caso in questione – supplire all'osservanza dell'onere probatorio gravante sulle parti (ex multis, Cass. civ. 6 aprile 2005 n. 7097).
La C.T.U. non può, cioè, risolversi in una relevatio ab onere probandi, né in uno strumento per aggirare preclusioni ormai maturate e tanto meno può avere funzione esplorativa, salvo il limite in cui essa diventa lo strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche - ma non
è ovviamente il caso delle produzioni documentali in potere della parte interessata
- nel caso dell'accertamento percipiente.
Ne discende che inammissibile risulterebbe il conferimento dell'incarico al CTU di reperire la documentazione in questione, il citato strumento d'indagine non
8 potendo in alcun modo supplire alle carenze probatorie di cui le parti si sono rese responsabili.
3. Consegue il rigetto della domanda ex art. 2932 cc in rito (così come le altre domande volte a conseguire le statuizioni accessorie alla domanda principale) , difettando le condizioni dell'azione.
4. Le spese di lite devono essere compensate in quanto non vi è una parte soccombente: anche il convenuto ha chiesto accogliersi, senza che ve ne fossero i presupposti, la domanda attorea ex art. 2932 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda ex art. 2932 c.c. formulata da in Parte_1 quanto improponibile e le ulteriori domande attoree tese ad ottenere le conseguenti statuizioni accessorie in quanto improponibili;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Rieti il 3 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La Suprema Corte ha peraltro chiarito che la nullità comminata dal D.P.R. 380/2001, art. 46 e dalla L. n. 47/1985, artt. 17 e 40 va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418, comma 3 c.c., tanto che gli atti tra vivi che trasferiscono la proprietà su un immobile intanto sono nulli in quanto non contengono la menzione del titolo abilitativo, sì che, una volta soddisfatto tale requisito di forma e appurata la effettiva esistenza del titolo menzionato, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o meno della costruzione al titolo menzionato (Cass. SS.UU., sent. 8230/2019). 3 La disposizione mira a garantire la cosiddetta coerenza oggettiva dell'immobile con i dati del catasto, onde far emergere eventuali fenomeni di elusione o evasione fiscale nel settore degli immobili urbani a causa del mancato aggiornamento dei dati oggettivi di tali immobili, ai quali può corrispondere una maggiore redditività reale rispetto a quella emergente dal catasto;
nonché la coerenza soggettiva, ovvero l'accertamento della conformità tra titolari iscritti al catasto e le risultanze dei registri immobiliari, volendo in tal modo la legge contemporaneamente garantire la effettività dei dati emergenti dal catasto e dai pubblici registri immobiliari in vista dell'istituzione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata, ovvero dell'allineamento delle banche date catastali con quelle della pubblicità immobiliare (cfr. Cass. Sent. n. 8611/2014). 4 Cfr. Cass. civ., sent. 12654/ 2020 che ha chiarito che la parte interessata, in difetto della dichiarazione che la parte inadempiente non ha reso, ha il potere di far concretizzare essa stessa tale condizione dell'azione (cfr. Cass. civ., sent. n. 12654/2020: “in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, nel caso in cui il promittente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 40 legge 28 febbraio 1985 n. 47, deve essere consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di rendere detta dichiarazione al fine di ottenere la sentenza ex articolo 2932 del codice civile, dovendo prevedere la tutela di quest'ultimo a fronte di un inesistente concreto interesse pubblico di lotta all'abusivismo, sussistendo di fatto la regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 1214 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022, vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
( ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Enrico Colasanti del Foro di Rieti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in virtù di procura in atti
ATTRICE
E
nato a [...] il [...] (CF ) Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Stefano Alberti del Foro di
Roma che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da note scritte depositate dalle parti rispettivamente l'8 maggio 2024 e il
10 maggio 2024
FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio esponendo Parte_1 Controparte_1 che il Tribunale di Rieti, a definizione del procedimento rubricato sub R.G.
294/2022, aveva omologato con decreto del 21.3.2022 le condizioni di separazione
1 consensuale tra essa attrice e il detto convenuto;
che in tali condizioni di separazione era stato previsto, tra l'altro, che “…A) si obbliga a Parte_1 cedere e trasferire a , che allo stesso titolo accetta, la quota Controparte_1 indivisa pari ad 1⁄2 dell'intero, del seguente immobile sito in Torricella Sabina (RI) alla Via della Fonte n. 14 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torricella
Sabina al foglio 17 part. 59 sub 2 della consistenza di vani 1 e rendita catastale di
€ 8,78. L'immobile è stato acquistato d con atto di compravendita Parte_1 per Notaio del 31.8.2006.A fronte di detta attribuzione il sig. si Per_1 CP_1 obbliga: (i) a corrispondere alla sig.r la somma di € 6.000 (seimila) con Parte_1 le seguenti modalità: - € 2.000 da versare, entro e non oltre il 21 febbraio 2022 a mezzo assegno circolare intestato;
- € 4.000 da versare, a mezzo Parte_1 assegno circolare, all'atto pubblico di trasferimento dell'immobile; (ii) la convenuta cessione verrà eseguita nello stato di fatto e di diritto nel quale i beni attualmente si trovano, con accessori, pertinenze, accessioni, usi, diritti, azioni e ragioni, eventuali servitù attive e passive se esistenti, con tutti i diritti e gli obblighi di natura legale e condominiale, così come si possiede da parte del proprietario;
(iii)
i coniugi si obbligano, al fine di dare attuazione alle pattuizioni che precedono, a stipulare l'atto pubblico di cessione dinanzi al Notaio che sarà indicato dal sig. il quale lo comunicherà nei 10 giorni precedenti la data dell'atto alla sig.ra CP_1
entro 45 giorni dal deposito del decreto di omologa della separazione Parte_1 personale;
(iv) le spese tutte, imposte tasse e oneri accessori relative all'atto pubblico faranno esclusivo carico al sig. ”; che il non Controparte_1 CP_1 aveva adempiuto ai detti obblighi assunti in sede di separazione;
che a nulla era valsa la diffida ad adempiere e l'invito alla partecipazione al procedimento di mediazione, nel quale il predetto convenuto non si era presentato;
che era interesse di essa attrice ottenere il trasferimento coattivo della proprietà del bene in ragione della quota prevista nelle condizioni di separane di cui era titolare il convenuto.
L'attrice, pertanto, ha chiesto accertarsi l'inadempimento del convenuto e
“emettersi sentenza costitutiva ex art. 2932 c. c. che tenga luogo del contratto di vendita non concluso, relativamente alla quota indivisa pari ad 1⁄2 dell'intero, del seguente immobile sito in Torricella Sabina (RI) alla Via della Fonte n. 14 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torricella Sabina al foglio 17 part. 59 sub 2 della consistenza d i vani 1 e rendita catastale di € 8,78 con conseguente
2 statuizione di condanna al pagamento del prezzo e al rimborso delle imposte pagate per l'omesso trasferimento nei termini di cui all'accordo. Ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Rieti la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ., con esonero da ogni responsabilità; con vittoria delle spese di lite e accessori di legge”. si è costituito deducendo di aver già corrisposto all'attrice un Controparte_1 acconto sul prezzo di vendita del bene immobile di cui trattasi, di essersi attivato per reperire i documenti necessari per la stipula del contratto, tanto che non era propria intenzione non adempiere all'obbligo assunto in sede di separazione;
di non opporsi al trasferimento in proprio favore della proprietà del bene immobile.
Ha chiesto compensarsi le spese di lite.
La causa è stata istruita documentalmente.
2. La domanda proposta dall'attrice ex art. 2932 c.c. – cui ha aderito il convenuto - non può essere accolta.
Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito il contenuto di taluni presupposti dell'azione costitutiva ex art. 2932 c.c. nei seguenti termini.
2.1. In primo luogo si è ritenuto necessario l'inserimento degli estremi del titolo abilitativo urbanistico nel contratto preliminare1 o comunque nell'accordo 1 Contratto preliminare cui è equiparabile l'accordo tra i coniugi nell'ambito di un giudizio di separazione consensuale, precisandosi peraltro che gli effetti traslativi immobiliari, oppure gli effetti obbligatori (quale l'impegno a trasferire la proprietà) che sono oggetto di accordo tra i coniugi, non derivano dal decreto di omologazione che è l'atto che si limita a conferire efficacia all'accordo, senza essere costitutivo delle obbligazioni dedotte nelle condizioni concordate tra le parti, le quali sole integrano la fonte dell'obbligazione. Gli accordi patrimoniali, invero, costituiscono manifestazione di autonomia contrattuale privata, frutto della libera determinazione delle parti anche dopo l'emissione del decreto di omologa e come tali vivono nel mondo del diritto in ragione e nei limiti di tale loro natura. Pertanto, rimangono soggetti anche agli ordinari rimedi negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi (cfr. Cass. civ. sez. III, 12/05/2022, n.15169). Nella giurisprudenza di merito si è affermato, condivisibilmente, anche che “in tema di rapporti di natura patrimoniale tra coniugi nell'ambito di una crisi coniugale, il fondamento del potere riconosciuto ai coniugi di porre in essere negozi traslativi di diritti su uno o più beni determinati (o negozi con cui ci si obblighi al futuro trasferimento), va ricercato in due fondamentali princìpi del nostro ordinamento e, nello specifico, nel principio della libertà contrattuale e nel carattere eminentemente disponibile dei diritti in gioco. Tale ricostruzione dogmatica, in particolare, trova conforto anche nel dato normativo, laddove il legislatore, nel richiamarsi alle «condizioni della separazione consensuale» […] e
3 produttivo dell'obbligo di trasferire la proprietà di un bene immobile che è posto alla base della richiesta ex art. 2932 c.c. o, al più tardi, nel contratto definitivo o, ove questo manchi, nelle allegazioni svolte nel consequenziale giudizio volto ad ottenere la pronuncia costitutiva di trasferimento del diritto: trattasi di requisito richiesto a pena di nullità2 del contratto traslativo dall'art. 46 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Il sopra esposto principio si fonda su due presupposti: per un verso, la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, nè, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella
alle «condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici» in sede di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (articolo 4, comma 16, della legge
n. 898/1970), non intende riferirsi solo a quelle "regole di condotta" destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, bensì, come chiarito dalla dottrina che ha elaborato tale ricostruzione, a tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponibilità per una definizione consensuale della crisi coniugale e, fra queste ultime, non può non rientrare l'assetto, il più possibile definitivo, dei rapporti economici. Inoltre, siffatta ricostruzione ha anche il pregio di valorizzare l'effettivo intento voluto dai coniugi con tali accordi, che è quello della sistemazione definitiva, in considerazione della crisi coniugale delle
"pendenze" che un più o meno lungo periodo di vita comune può avere determinato,
e di considerare la relativa pattuizione alla stregua di una delle "condizioni" della separazione o del divorzio, cioè di un elemento la cui presenza viene dai coniugi ritenuta essenziale al fine di acconsentire a una definizione non contenziosa della crisi coniugale (Nel caso di specie, il giudice adito ha accolto la domanda con la quale l'ex coniuge aveva chiesto venisse accertato e dichiarato l'inadempimento dell'obbligo assunto dall'altro ex coniuge di trasferire, senza alcun corrispettivo in denaro, la propria quota di proprietà dell'immobile in comunione tra i coniugi, già adibito a residenza familiare, in forza di quanto disposto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con consequenziale pronuncia, ai sensi dell'articolo 2932 del Cc, della sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso e trasferimento all'attore della quota pari alla metà del predetto immobile in comunione) (cfr. Trib. Oristano, sent. 27 giugno 2022, n. 334).
4 forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti;
per altro verso, la possibilità di successiva conferma, con effetto sanante, del contratto nullo - secondo il disposto della L. n. 47 del 1985, articolo 17, comma 4 e articolo 40, comma 3 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 46, comma 4 - non influenza la disciplina della sentenza ex articolo 2932 c.c., attesa l'evidente incompatibilità tra l'istituto della conferma dell'atto nullo, previsto dalla predetta disposizione, e le peculiari caratteristiche della sentenza e l'autorità del giudicato che questa è destinata ad acquistare (sentt. nn. 1199/97, 5902/02,
9647/06, 13225/08, 8489/16, 1505/18, 21721/19).
Vi è da aggiungere che solo nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato costruito prima dell'1.9.1967 non è necessaria la menzione del titolo abilitativo edilizio, e purtuttavia le parti sono tenute a rendere tale dichiarazione di pre-esistenza.
2.2. Chiarite la necessità di tale dichiarazione e la conseguenza giuridica della sua mancanza (nullità dell'atto negoziale ove stipulato;
correlativa impossibilità di emettere sentenza ex art. 2932 c.c. ove tale dichiarazione non sia resa neppure nel corso del giudizio) la giurisprudenza di legittimità ha anche condivisibilmente affermato che la dichiarazione sugli estremi del titolo edilizio integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c., e non un presupposto della domanda.
La conseguenza di tale impostazione è che la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche in corso di causa e addirittura nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione (v. Cass. civ., sent.. n. 12654/2020), giacchè essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (in termini, con specifico riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla L. n. 47 del 1985, articolo 40, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, v. Cass. sent. 6684/19).
Ulteriore conseguenza di tale impostazione è, poi, che la mancata dichiarazione conduce al rigetto della domanda in rito.
Ciò posto, nel caso di specie né parte attrice, né parte convenuta che pure ha aderito alla domanda attorea, hanno indicato gli estremi del titolo abilitativo edilizio originario dell'immobile per cui è causa, né hanno allegato, e tantomeno dimostrato, che esso è stato costruito prima dell'1.9.1967.
2.3. Anche ove volesse prescindersi dalle suesposte dirimenti considerazioni,
l'esito del giudizio non muterebbe anche in ragione delle ulteriori ragioni che vengono svolte ora per mera completezza di ragionamento.
5 Nell'ambito della verifica dei presupposti necessari per la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. o per l'emissione di qualsiasi pronuncia che trasferisca diritti reali su beni immobili, il giudice è chiamato a verificare, tra l'altro, anche la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 29 comma 1-bis della legge n. 52 del 1985, introdotto con
D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla Legge del 30.07.2010 n. 122, ai sensi del quale 'gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale' 3(cfr. in questo senso Cassazione civile, sez. II, 25 Giugno 2020, n. 12654 proprio con riguardo alle condizioni per l'accoglimento di un'azione ex art. 2932 c.c., producendo questa un effetto traslativo identico a quello che può scaturire da un contratto;
in senso conforme, v. Cass. sent. n. 17990/2016; Corte di Appello di
Bari, sent. n. 156/2017; cfr. da ultimo Cass. civile sez. II, 19/07/2022, n.22660: 'la mancata acquisizione agli atti della dichiarazione di coerenza catastale ex L. n. 52 del 1985 art. 29, comma 1 bis, vale a dire "oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie" (quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato) non consente di accogliere la domanda ex art. 2932 c.c.').
6 Del resto, la pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto (ad es. un contratto definitivo di compravendita), non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, nè, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti;
in altri termini, non può accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata del L. n. 52 del 1985 art. 29 comma 1 bis mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente non regolare o mediante la stipula di un contratto di divisione di un immobile catastalmente non regolare seguita dalla introduzione di un giudizio che si concluda con sentenza di trasferimento della proprietà o delle quote di proprietà dell'immobile (in senso conforme, cfr. altresì Cass. sez. II, ordinanza n. 6684/2019; Cass. sez. II, sentenza n. 20526/2020; Cass. sez. Unite n. 23825/2009; Cass. n. 16068/2019).
Tanto premesso, nel caso di specie l'attrice nell'atto di citazione ha provveduto alla identificazione catastale del bene immobile oggetto della domanda, indicandone in maniera specifica gli estremi.
Nonostante tale espresso riferimento, tuttavia, né parte attrice, né parte convenuta4 hanno poi reso nell'atto di citazione, o nella comparsa di costituzione e risposta o nelle rispettive memorie ex art 183, comma 6 cpc, o nelle varie udienze che sono state celebrate fino alla precisazione delle conclusioni la detta dichiarazione, né hanno prodotto un attestato di conformità catastale redatto da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
2.4. Né può ritenersi che la documentazione in questione (sia relativa al titolo edilizio, sia relativa alla conformità catastale del bene la cui proprietà si chiede ora
7 di trasferire) possa essere acquisita mediante ordine impartito alla parte, ovvero mediante C.T.U.: sotto il primo aspetto, infatti, l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. non può essere impartito d'ufficio, ma richiede al contrario l'istanza di parte, che nella specie non è stata formulata da nessuna delle parti in causa.
In ogni caso, poi, il presupposto per l'emissione di detto ordine è costituito dall'impossibilità di acquisire aliunde la documentazione di cui si chiede l'esibizione; presupposto che, ad ogni evidenza, non ricorre nel caso che ci occupa, essendo la richiesta documentazione nella piena disponibilità delle parti.
Non può, d'altronde, invocarsi - a sostegno dell'esistenza di un dovere del giudice di impartire l'ordine di produzione documentale - la previsione dettata dall'art. 183
c.p.c., secondo la quale, nel testo attualmente vigente (sovrapponibile però a quello precedente): "Nell'udienza di trattazione … il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione".
E' infatti evidente che una simile interpretazione della norma comporterebbe uno stravolgimento dei fondamentali princìpi ordinatori del processo civile, quale processo di parti private: è agevole osservare che non compete al giudice – quanto meno nel procedimento di cognizione ordinaria - indicare alle parti l'onere probatorio che le stesse devono assolvere.
Sotto il secondo aspetto, poi, è superfluo aggiungere che la C.T.U. ha lo scopo di recare ausilio al giudice nell'esame delle materie che richiedono speciale competenza tecnica, ma non può mai e in nessun caso – salvo che nell'ipotesi di
C.T.U. percipiente, evidentemente estranea al caso in questione – supplire all'osservanza dell'onere probatorio gravante sulle parti (ex multis, Cass. civ. 6 aprile 2005 n. 7097).
La C.T.U. non può, cioè, risolversi in una relevatio ab onere probandi, né in uno strumento per aggirare preclusioni ormai maturate e tanto meno può avere funzione esplorativa, salvo il limite in cui essa diventa lo strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche - ma non
è ovviamente il caso delle produzioni documentali in potere della parte interessata
- nel caso dell'accertamento percipiente.
Ne discende che inammissibile risulterebbe il conferimento dell'incarico al CTU di reperire la documentazione in questione, il citato strumento d'indagine non
8 potendo in alcun modo supplire alle carenze probatorie di cui le parti si sono rese responsabili.
3. Consegue il rigetto della domanda ex art. 2932 cc in rito (così come le altre domande volte a conseguire le statuizioni accessorie alla domanda principale) , difettando le condizioni dell'azione.
4. Le spese di lite devono essere compensate in quanto non vi è una parte soccombente: anche il convenuto ha chiesto accogliersi, senza che ve ne fossero i presupposti, la domanda attorea ex art. 2932 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda ex art. 2932 c.c. formulata da in Parte_1 quanto improponibile e le ulteriori domande attoree tese ad ottenere le conseguenti statuizioni accessorie in quanto improponibili;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Rieti il 3 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La Suprema Corte ha peraltro chiarito che la nullità comminata dal D.P.R. 380/2001, art. 46 e dalla L. n. 47/1985, artt. 17 e 40 va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418, comma 3 c.c., tanto che gli atti tra vivi che trasferiscono la proprietà su un immobile intanto sono nulli in quanto non contengono la menzione del titolo abilitativo, sì che, una volta soddisfatto tale requisito di forma e appurata la effettiva esistenza del titolo menzionato, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o meno della costruzione al titolo menzionato (Cass. SS.UU., sent. 8230/2019). 3 La disposizione mira a garantire la cosiddetta coerenza oggettiva dell'immobile con i dati del catasto, onde far emergere eventuali fenomeni di elusione o evasione fiscale nel settore degli immobili urbani a causa del mancato aggiornamento dei dati oggettivi di tali immobili, ai quali può corrispondere una maggiore redditività reale rispetto a quella emergente dal catasto;
nonché la coerenza soggettiva, ovvero l'accertamento della conformità tra titolari iscritti al catasto e le risultanze dei registri immobiliari, volendo in tal modo la legge contemporaneamente garantire la effettività dei dati emergenti dal catasto e dai pubblici registri immobiliari in vista dell'istituzione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata, ovvero dell'allineamento delle banche date catastali con quelle della pubblicità immobiliare (cfr. Cass. Sent. n. 8611/2014). 4 Cfr. Cass. civ., sent. 12654/ 2020 che ha chiarito che la parte interessata, in difetto della dichiarazione che la parte inadempiente non ha reso, ha il potere di far concretizzare essa stessa tale condizione dell'azione (cfr. Cass. civ., sent. n. 12654/2020: “in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, nel caso in cui il promittente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 40 legge 28 febbraio 1985 n. 47, deve essere consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di rendere detta dichiarazione al fine di ottenere la sentenza ex articolo 2932 del codice civile, dovendo prevedere la tutela di quest'ultimo a fronte di un inesistente concreto interesse pubblico di lotta all'abusivismo, sussistendo di fatto la regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita).