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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Oristano, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASCHILI NICOLA, Presidente
UR NE, Relatore
SCIARRILLO LEOPOLDO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 53/2025 depositato il 22/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - IS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- REVOCA RATEAZIO n. 90378 DECADENZA RATEA
- sul ricorso n. 54/2025 depositato il 22/03/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - IS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07520259000001313000 CONTRAV.COD.STR 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07520259000001313000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07520259000001313000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso come in atti.
Resistente: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo la contribuente Ricorrente_1, CF CF_Ricorrente_1, ha chiesto l'annullamento del provvedimento denominato “revoca rateazione con Protocollo n. 90378 del 26.01.2023" emesso dall'Agente della riscossione, relativo alla rateizzazione della cartella di pagamento n.
07520220003389507000 di importo pari a 10.877,10 euro, concernente IVA per l'anno 2018, notificata con
PEC del 29.11.2022, chiedendone l'annullamento.
La Ricorrente sostiene che in data 21.2.2025 ha ricevuto un'intimazione di pagamento di euro 143.538,95
EUR, riferita a tre cartelle (07520220003389507000, 07520230000715635000, 07520230000715736000)
e che, in pari data, con riguardo alla cartella n. 07520220003389507000, sottesa al suddetto avviso d'intimazione, “si accorgeva che la rateazione di cui all'oggetto era stata revocata per decadenza”. La Ricorrente eccepisce che pur avendo omesso il pagamento di undici rate, di 241,35 EUR ciascuna, tuttavia, queste, complessivamente, non raggiungono l'importo di 10.000 EUR. L'inadempimento, dunque, sempre secondo la Ricorrente, deve essere considerato “lieve” e inidonea a provocare la decadenza, ai sensi dell'art. 15-ter, DPR 602/1973. Le rate impagate sommano un debito di 2.654,85 EUR.
Con separato ricorso la Contribuente medesima chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
07520259000001313000, di 143.538,95 euro, notificata con pec consegnata il 21.2.2025, relativa alle seguenti cartelle:
1. n. 07520220003389507000, pari ad euro 7.995,49, già impugnata dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di IS (RGR n. 53/2025, al fine di chiedere la riammissione alla rateazione n. 90378, del 26.01.2023; 2. n. 07520230000715635000, di 135.064,83 euro, già impugnata dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di IS, avente RGR n. 3/2025, al fine di chiedere la riammissione alla rateazione n. 91866, del 17.08.2023; 3. n. 07520230000715736000 di 478,63 euro.
La Ricorrente sostiene che le decadenze siano illegittime in quanto l'inadempimento sarebbe "lieve" ai sensi dell'art. 15-ter del D.P.R. 602/1973, poiché le rate insolute non supererebbero la soglia di 10.000 euro o, comunque, il numero di rate scadute sarebbe stato ridotto da pagamenti tardivi effettuati nel dicembre 2024.
Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso, annullamento del provvedimento impugnato e vittoria di spese.
Radicatosi il contradditorio, in entrambi i contenziosi, si è costituita l'Agenzia delle Entrate riscossioni, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e sostenendo l'inapplicabilità della disciplina del "lieve inadempimento" ex art. 15-ter alle rateazioni ordinarie concesse ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973;
Che, in ogni caso, l'inadempimento non è lieve: per il piano n. 91866 sono state omesse 9 rate per un totale di oltre 21.000,00 euro;
per il piano n. 90378 sono state omesse 11 rate, che la decadenza opera automaticamente al mancato pagamento di 8 rate (o 5 a seconda della normativa applicabile ratione temporis e che i pagamenti tardivi non hanno effetto sanante.
Conclude con la richiesta di rigetto dei ricorsi, conferma degli atti impugnati e vittoria di spese.
In via preliminare,questa Corte dispone la riunione del procedimenti RGR n.54/2025 al RGR 53/2025 per connessione soggettiva ed oggettiva.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti devono essere rigettati, per i seguenti motivi.
La tesi della ricorrente basata sulla "lievità" dell'inadempimento risulta infondata.
Si osserva, infatti, che la disciplina dell'art. 15-ter D.P.R. 602/1973 è norma eccezionale riferita specificamente agli istituti deflativi del contenzioso e non è analogicamente estendibile alle rateazioni ordinarie dell'Agente della CO regolate dall'art. 19 del medesimo decreto.
Anche volendo astrattamente applicare un principio di proporzionalità, l'omesso pagamento di 9 rate su un piano e di 11 rate sull'altro costituisce una violazione strutturale e reiterata dell'obbligo di dilazione che giustifica ampiamente la decadenza dal beneficio.
Per quanto riguarda la rateazione n. 91866, il debito insoluto pari a 21.004,33 euro supera ampiamente anche la soglia dei 10.000 euro invocata dalla stessa difesa della contribuente.
Inoltre, il tentativo di "sanatoria" mediante pagamenti effettuati nel dicembre 2024 è tardivo, rispetto alla decadenza già maturata e acquisita dai sistemi informatici di ADER il 05.12.2024.
Ne consegue la piena legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, atto dovuto a seguito del venir meno dei piani di dilazione. La peculiarità del caso, giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Il Presidente
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASCHILI NICOLA, Presidente
UR NE, Relatore
SCIARRILLO LEOPOLDO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 53/2025 depositato il 22/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - IS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- REVOCA RATEAZIO n. 90378 DECADENZA RATEA
- sul ricorso n. 54/2025 depositato il 22/03/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - IS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07520259000001313000 CONTRAV.COD.STR 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07520259000001313000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07520259000001313000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso come in atti.
Resistente: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo la contribuente Ricorrente_1, CF CF_Ricorrente_1, ha chiesto l'annullamento del provvedimento denominato “revoca rateazione con Protocollo n. 90378 del 26.01.2023" emesso dall'Agente della riscossione, relativo alla rateizzazione della cartella di pagamento n.
07520220003389507000 di importo pari a 10.877,10 euro, concernente IVA per l'anno 2018, notificata con
PEC del 29.11.2022, chiedendone l'annullamento.
La Ricorrente sostiene che in data 21.2.2025 ha ricevuto un'intimazione di pagamento di euro 143.538,95
EUR, riferita a tre cartelle (07520220003389507000, 07520230000715635000, 07520230000715736000)
e che, in pari data, con riguardo alla cartella n. 07520220003389507000, sottesa al suddetto avviso d'intimazione, “si accorgeva che la rateazione di cui all'oggetto era stata revocata per decadenza”. La Ricorrente eccepisce che pur avendo omesso il pagamento di undici rate, di 241,35 EUR ciascuna, tuttavia, queste, complessivamente, non raggiungono l'importo di 10.000 EUR. L'inadempimento, dunque, sempre secondo la Ricorrente, deve essere considerato “lieve” e inidonea a provocare la decadenza, ai sensi dell'art. 15-ter, DPR 602/1973. Le rate impagate sommano un debito di 2.654,85 EUR.
Con separato ricorso la Contribuente medesima chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
07520259000001313000, di 143.538,95 euro, notificata con pec consegnata il 21.2.2025, relativa alle seguenti cartelle:
1. n. 07520220003389507000, pari ad euro 7.995,49, già impugnata dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di IS (RGR n. 53/2025, al fine di chiedere la riammissione alla rateazione n. 90378, del 26.01.2023; 2. n. 07520230000715635000, di 135.064,83 euro, già impugnata dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di IS, avente RGR n. 3/2025, al fine di chiedere la riammissione alla rateazione n. 91866, del 17.08.2023; 3. n. 07520230000715736000 di 478,63 euro.
La Ricorrente sostiene che le decadenze siano illegittime in quanto l'inadempimento sarebbe "lieve" ai sensi dell'art. 15-ter del D.P.R. 602/1973, poiché le rate insolute non supererebbero la soglia di 10.000 euro o, comunque, il numero di rate scadute sarebbe stato ridotto da pagamenti tardivi effettuati nel dicembre 2024.
Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso, annullamento del provvedimento impugnato e vittoria di spese.
Radicatosi il contradditorio, in entrambi i contenziosi, si è costituita l'Agenzia delle Entrate riscossioni, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e sostenendo l'inapplicabilità della disciplina del "lieve inadempimento" ex art. 15-ter alle rateazioni ordinarie concesse ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973;
Che, in ogni caso, l'inadempimento non è lieve: per il piano n. 91866 sono state omesse 9 rate per un totale di oltre 21.000,00 euro;
per il piano n. 90378 sono state omesse 11 rate, che la decadenza opera automaticamente al mancato pagamento di 8 rate (o 5 a seconda della normativa applicabile ratione temporis e che i pagamenti tardivi non hanno effetto sanante.
Conclude con la richiesta di rigetto dei ricorsi, conferma degli atti impugnati e vittoria di spese.
In via preliminare,questa Corte dispone la riunione del procedimenti RGR n.54/2025 al RGR 53/2025 per connessione soggettiva ed oggettiva.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti devono essere rigettati, per i seguenti motivi.
La tesi della ricorrente basata sulla "lievità" dell'inadempimento risulta infondata.
Si osserva, infatti, che la disciplina dell'art. 15-ter D.P.R. 602/1973 è norma eccezionale riferita specificamente agli istituti deflativi del contenzioso e non è analogicamente estendibile alle rateazioni ordinarie dell'Agente della CO regolate dall'art. 19 del medesimo decreto.
Anche volendo astrattamente applicare un principio di proporzionalità, l'omesso pagamento di 9 rate su un piano e di 11 rate sull'altro costituisce una violazione strutturale e reiterata dell'obbligo di dilazione che giustifica ampiamente la decadenza dal beneficio.
Per quanto riguarda la rateazione n. 91866, il debito insoluto pari a 21.004,33 euro supera ampiamente anche la soglia dei 10.000 euro invocata dalla stessa difesa della contribuente.
Inoltre, il tentativo di "sanatoria" mediante pagamenti effettuati nel dicembre 2024 è tardivo, rispetto alla decadenza già maturata e acquisita dai sistemi informatici di ADER il 05.12.2024.
Ne consegue la piena legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, atto dovuto a seguito del venir meno dei piani di dilazione. La peculiarità del caso, giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Il Presidente