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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9198 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15299/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCIANO Parte_1 P.IVA_1
EL, elettivamente domiciliato in VIA GAETANO DONIZETTI, 4 80048 SANT'ANASTASIA presso il difensore avv. MARCIANO EL
ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO DANIELE Controparte_1 P.IVA_2 e dell'avv. PRAVETTONI FARINELLI GABRIELE ( ) VIA VENTI C.F._1
SETTEMBRE, 12 20123 MILANO;
elettivamente domiciliato in Via Venti Settembre n. 12 20123
MILANO presso il difensore avv. DISCEPOLO DANIELE
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
- Nel merito, revocare o, comunque, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 3476/2024 emesso dal Tribunale di Milano, per i motivi e le ragioni sopra esposte;
- Condannare la parte opposta alla refusione di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e Cpa, come per legge.
Per parte convenuta opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, nel merito:
pagina 1 di 4 nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il
(C.F. ), al pagamento di Euro 16.176,12, oltre interessi sino al Parte_1 P.IVA_1
saldo, ovvero della minor somma che sarà accertata in corso di causa;
in via di ulteriore subordine, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il
(C.F. ), al pagamento di Euro 16.176,12, oltre interessi sino al Parte_1 P.IVA_1
saldo, ovvero della minor somma che sarà accertata in corso di causa, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento;
in ogni caso: il tutto con vittoria di spese, compensi professionali di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022 e ss.mm.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3476/2024 (RG 8084/2024) con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto al debitore il pagamento, in favore di della somma di € 16.176,12, oltre Pt_1 Controparte_1
interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di fornitura di energia elettrica.
A sostegno dell'opposizione, il ha eccepito l'inesistenza del credito stante la Parte_1
mancanza di un contratto stipulato in forma scritta, prevista ad substantia, sia tra la HERA COMM
S.P.A. e il , che tra la e il e la Parte_1 Controparte_1 Parte_1 mancanza dell'impegno di spesa da parte del Comune debitore.
Costituendosi in giudizio, la parte opposta, contestando gli assunti di parte opponente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, senza espletamento di ulteriori attività istruttorie, all'udienza del 27 novembre 2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
La società opposta, infatti, ha dato prova della fonte del diritto azionato, dimostrando che il rapporto di fornitura dedotto in giudizio è stato erogato in regime di salvaguardia.
Al riguardo, ha prodotto la con cui la società cedente Hera Comm Spa, al Parte_2 momento dell'avvio del servizio, comunicava al Comune l'avvio del servizio e le condizioni applicate
(doc. 4 fasc. opposta) e lo informava di essere stata individuata, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla L. 2017/124, quale esercente il Servizio a tutele graduali riservato alle piccole e microimprese del settore dell'energia elettrica per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2024, nella pagina 2 di 4 regione Calabria, che il Servizio a tutele graduali è il servizio predisposto dall'Autorità di Regolazione
Energia Reti e Ambiente (ARERA) per accompagnare il passaggio al mercato libero, che l'attivazione del servizio non prevede la sottoscrizione di un contratto, che le condizioni contrattuali ed economiche applicate sono riportate sul sito internet all'indirizzo https://heracomm.Gruppo
Email_1
Tale documento riscontra che il rapporto, essendo stato espletato nel c.d. regime di salvaguardia, ha fonte legale e non anche negoziale.
Esso, infatti, trae fondamento direttamente dal D.L. 18 giugno 2007, n. 73 ("Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia"), conv. in L.
3 agosto 2007, n.125, con il quale il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti che, per qualsivoglia ragione, fossero privi di fornitore ovvero che non avessero ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero.
Ai sensi dell'art.1, comma 4, d.l. cit., "il Ministero dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali non rientranti nel comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore". La giurisprudenza di merito, sulla scorta di quella di legittimità (Cass.
n.23478/2018) ha più volte ribadito che il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra il fornitore ed il cliente finale per effetto dell'assegnazione di quest'ultimo al servizio di salvaguardia non ha, né può avere, fonte convenzionale, bensì legale, derivando in via diretta dalle previsioni del d.l., e non necessita quindi della sottoscrizione di alcun contratto.
Anche le tariffe che si applicano al rapporto così instaurato, hanno fonte legale, poiché la loro individuazione è stata demandata dal legislatore al Ministero dello Sviluppo Economico, che vi ha provveduto giusta D.M. 23 novembre 2007. Peraltro, le condizioni di fornitura dell'energia in salvaguardia e le condizioni economiche ad esse applicate sono pubbliche e, quindi, conosciute dal opponente, atteso che "la sussistenza dell'obbligazioni di pagamento dei corrispettivi Pt_1
della somministrazione di energia elettrica trova idoneo titolo giustificativo della disciplina normativa del servizio di fornitura dell'energia elettrica in regime di salvaguardia, questo, aggiudicato per il territorio della Regione".
L'individuazione della fonte dalla quale promana la pretesa creditoria serve a considerare assolto l'onere della prova da parte della convenuta opposta.
Quanto all'eccepita mancanza dell'impegno di spesa, deve osservarsi che è inopponibile al creditore la circostanza che il non abbia provveduto ad avviare il procedimento amministrativo volto ad Pt_1
pagina 3 di 4 approvare l'impegno di spesa per il pagamento delle fatture di cui si tratta, essendo onere anche del debitore Ente pubblico – come del debitore privato - apprestare tempestivamente le misure necessarie a garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni contratte.
L'opposizione pertanto deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo impugnato va integralmente confermato.
La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che l'istruttoria è stata solo documentale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara l'esecutorietà; condanna la parte opponente a pagare a favore della parte opposta, a titolo di refusione delle spese di lite, la somma di € 4.237,00 per compensi, oltre il 15% del compenso per rimborso spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Milano, 1 dicembre 2026
Il GOP dott. Elisabetta Palo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15299/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCIANO Parte_1 P.IVA_1
EL, elettivamente domiciliato in VIA GAETANO DONIZETTI, 4 80048 SANT'ANASTASIA presso il difensore avv. MARCIANO EL
ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO DANIELE Controparte_1 P.IVA_2 e dell'avv. PRAVETTONI FARINELLI GABRIELE ( ) VIA VENTI C.F._1
SETTEMBRE, 12 20123 MILANO;
elettivamente domiciliato in Via Venti Settembre n. 12 20123
MILANO presso il difensore avv. DISCEPOLO DANIELE
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
- Nel merito, revocare o, comunque, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 3476/2024 emesso dal Tribunale di Milano, per i motivi e le ragioni sopra esposte;
- Condannare la parte opposta alla refusione di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e Cpa, come per legge.
Per parte convenuta opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, nel merito:
pagina 1 di 4 nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il
(C.F. ), al pagamento di Euro 16.176,12, oltre interessi sino al Parte_1 P.IVA_1
saldo, ovvero della minor somma che sarà accertata in corso di causa;
in via di ulteriore subordine, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il
(C.F. ), al pagamento di Euro 16.176,12, oltre interessi sino al Parte_1 P.IVA_1
saldo, ovvero della minor somma che sarà accertata in corso di causa, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento;
in ogni caso: il tutto con vittoria di spese, compensi professionali di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022 e ss.mm.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3476/2024 (RG 8084/2024) con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto al debitore il pagamento, in favore di della somma di € 16.176,12, oltre Pt_1 Controparte_1
interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di fornitura di energia elettrica.
A sostegno dell'opposizione, il ha eccepito l'inesistenza del credito stante la Parte_1
mancanza di un contratto stipulato in forma scritta, prevista ad substantia, sia tra la HERA COMM
S.P.A. e il , che tra la e il e la Parte_1 Controparte_1 Parte_1 mancanza dell'impegno di spesa da parte del Comune debitore.
Costituendosi in giudizio, la parte opposta, contestando gli assunti di parte opponente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, senza espletamento di ulteriori attività istruttorie, all'udienza del 27 novembre 2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
La società opposta, infatti, ha dato prova della fonte del diritto azionato, dimostrando che il rapporto di fornitura dedotto in giudizio è stato erogato in regime di salvaguardia.
Al riguardo, ha prodotto la con cui la società cedente Hera Comm Spa, al Parte_2 momento dell'avvio del servizio, comunicava al Comune l'avvio del servizio e le condizioni applicate
(doc. 4 fasc. opposta) e lo informava di essere stata individuata, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla L. 2017/124, quale esercente il Servizio a tutele graduali riservato alle piccole e microimprese del settore dell'energia elettrica per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2024, nella pagina 2 di 4 regione Calabria, che il Servizio a tutele graduali è il servizio predisposto dall'Autorità di Regolazione
Energia Reti e Ambiente (ARERA) per accompagnare il passaggio al mercato libero, che l'attivazione del servizio non prevede la sottoscrizione di un contratto, che le condizioni contrattuali ed economiche applicate sono riportate sul sito internet all'indirizzo https://heracomm.Gruppo
Email_1
Tale documento riscontra che il rapporto, essendo stato espletato nel c.d. regime di salvaguardia, ha fonte legale e non anche negoziale.
Esso, infatti, trae fondamento direttamente dal D.L. 18 giugno 2007, n. 73 ("Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia"), conv. in L.
3 agosto 2007, n.125, con il quale il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti che, per qualsivoglia ragione, fossero privi di fornitore ovvero che non avessero ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero.
Ai sensi dell'art.1, comma 4, d.l. cit., "il Ministero dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali non rientranti nel comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore". La giurisprudenza di merito, sulla scorta di quella di legittimità (Cass.
n.23478/2018) ha più volte ribadito che il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra il fornitore ed il cliente finale per effetto dell'assegnazione di quest'ultimo al servizio di salvaguardia non ha, né può avere, fonte convenzionale, bensì legale, derivando in via diretta dalle previsioni del d.l., e non necessita quindi della sottoscrizione di alcun contratto.
Anche le tariffe che si applicano al rapporto così instaurato, hanno fonte legale, poiché la loro individuazione è stata demandata dal legislatore al Ministero dello Sviluppo Economico, che vi ha provveduto giusta D.M. 23 novembre 2007. Peraltro, le condizioni di fornitura dell'energia in salvaguardia e le condizioni economiche ad esse applicate sono pubbliche e, quindi, conosciute dal opponente, atteso che "la sussistenza dell'obbligazioni di pagamento dei corrispettivi Pt_1
della somministrazione di energia elettrica trova idoneo titolo giustificativo della disciplina normativa del servizio di fornitura dell'energia elettrica in regime di salvaguardia, questo, aggiudicato per il territorio della Regione".
L'individuazione della fonte dalla quale promana la pretesa creditoria serve a considerare assolto l'onere della prova da parte della convenuta opposta.
Quanto all'eccepita mancanza dell'impegno di spesa, deve osservarsi che è inopponibile al creditore la circostanza che il non abbia provveduto ad avviare il procedimento amministrativo volto ad Pt_1
pagina 3 di 4 approvare l'impegno di spesa per il pagamento delle fatture di cui si tratta, essendo onere anche del debitore Ente pubblico – come del debitore privato - apprestare tempestivamente le misure necessarie a garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni contratte.
L'opposizione pertanto deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo impugnato va integralmente confermato.
La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che l'istruttoria è stata solo documentale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara l'esecutorietà; condanna la parte opponente a pagare a favore della parte opposta, a titolo di refusione delle spese di lite, la somma di € 4.237,00 per compensi, oltre il 15% del compenso per rimborso spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Milano, 1 dicembre 2026
Il GOP dott. Elisabetta Palo
pagina 4 di 4