TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1872/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Brera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1872/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DESTRO WALTER Parte_1 C.F._1 e dell'avv. CAGGIANO VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA PERNIGOTTI 13 TORTONA presso il difensore avv. DESTRO WALTER
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORRATI Controparte_1 C.F._2
CARLO, elettivamente domiciliata in PIAZZA GARIBALDI 38 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. PORRATI CARLO
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Per l'attore opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
- nel merito accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, la nullità della notifica della sentenza n. 450/2023 del Tribunale di Alessandria e dell'atto di precetto per violazione dell'art. 137, 474, 475 c.p.c., dichiarando in ogni caso che non ha diritto a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.” Per la convenuta opposta:
“Respinta ogni diversa istanza. Dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l'avversaria opposizione. Con il favore delle spese.
Condannarsi al risarcimento dei danni a favore di per Parte_1 Controparte_1 responsabilità aggravata ex art. 96, 1° comma c.p.c., ovvero al pagamento a favore della stessa
di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, 3° comma Controparte_1 c.p.c.”
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 17 giugno 2023, con cui , in virtù Controparte_1 del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 450/2023, pubblicata in data 29 maggio 2023, del Tribunale di Alessandria, gli intimava il pagamento di un credito totale di € 284.361,89, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come disposti in sentenza, all'imposta di registrazione della sentenza, alle spese di notifica e spese successive occorrende, chiedendo “la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c. azionato con l'atto di precetto “quantomeno fino alla decisione della Corte d'Appello di Torino sull'istanza ex art. 283 c.p.c. proposta con l'impugnazione della sentenza di merito”. A sostegno dell'opposizione parte attrice deduceva i seguenti motivi:
- 1. la nullità della notifica della sentenza n. 450/2023 del Tribunale di Alessandria e del precetto per violazione dell'art. 137 c.p.c., essendo stata effettuata, anziché per posta elettronica certificata, a mani dall'Ufficiale Giudiziario;
- 2. la violazione degli art. 474, 475 cpc, in quanto l'abolizione della formula esecutiva intervenuta con la al codice di rito non solleva la parte che agisce in executivis dal dare atto che il Pt_2 provvedimento notificato vale specificatamente come titolo esecutivo per l'esecuzione forzata ai sensi degli art. 474, 475 cpc.: nel caso di specie, parte opposta non muniva la sentenza notificata di adeguata attestazione di conformità ai fini dell'esecuzione; non rendeva edotto il destinatario della specifica valenza, ai fini esecutivi, della sentenza.
- 3. l'errata quantificazione delle somme indicate in precetto e in particolare:
- l'importo di € 923,09 non sarebbe dovuto, in quanto la sentenza n. 450/2023 non prevede, con riferimento alla somma capitale, l'applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi e, in ogni caso, sarebbe impossibile comprendere il meccanismo di calcolo del suddetto importo;
- il meccanismo di calcolo riferito alla voce “interessi” (€ 565,00), quantificato sul capitale per valore locativo, è indeterminato e, pertanto, non dovuto. 4.- la mancata compensazione del credito di € 11.003,37 vantato da nei confronti di Parte_1 di cui alla sentenza n. 288/2023 con la quale il Tribunale di Alessandria ha Controparte_1 revocato l'assegno di mantenimento disposto con sentenza n. 220/2020 dal Tribunale di Alessandria in favore di a far data dal 10 luglio 2021 e l'ha condannata a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.047,00 di cui € 49,00 per spese, € 850,5 Parte_1 per la fase di studio della controversia, € 602 per la fase introduttiva del giudizio, € 903 per la fase istruttoria ed € 1.425,5 per la fase decisoria, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dei primi due Controparte_1 motivi di opposizione, in quanto con gli stessi non veniva contestato il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata, oltre alla loro infondatezza, e l'infondatezza del terzo e quarto motivo. In particolare,
- quanto al terzo motivo, deduceva che l'importo indicato in precetto in € 923,09 di rivalutazione ed interessi legali dalla data della sentenza a quella dell'atto di precetto è stato esattamente calcolato, in conformità alla sentenza stessa, come pure indicato in precetto;
parimenti anche l'importo di € 565,00
è stato esattamente calcolato, in conformità alla sentenza stessa, come pure indicato in precetto;
- quanto al quarto motivo, deduceva che la sentenza del Tribunale di Alessandria del 3/4/2023 n. 288 non era passata in giudicato e che la stessa reca la condanna di unicamente a Controparte_1 rimborsare a la quota di metà delle spese processuali, per un totale di € 4.423,44. e Parte_1 non, invece, la condanna al pagamento della somma di € 11.003,37, come sostenuto nell'opposizione avversaria, rilevando che tale credito non può essere opposto in compensazione, secondo il principio di diritto affermato dalla costante giurisprudenza della Corte Suprema, secondo cui “La
pagina 2 di 6 compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito.” (Cassazione civile, sez. III, 14/02/2019, n. 4313; conformi Cass. 12/4/2011 n. 8338, Cass. Sezioni Unite 15/11/2016 n. 23225).
Depositate le memorie ex art. 171-ter cpc., all'udienza del 21.12.2023, parte opponente chiedeva un rinvio, senza rinunciare all'istanza di sospensiva, in quanto nel frattempo la sig.ra aveva CP_1 iniziato l'esecuzione forzata (tanto mobiliare, quanto immobiliare), al fine di valutare la complessiva vicenda processuale;
Alla successiva udienza 19 marzo 2024 veniva discussa l'stanza di sospensiva, che con ordinanza emessa in data 1° aprile 2024 veniva rigettata e veniva fissata udienza di trattazione;
Esaurita la trattazione della causa, non essendosi reso necessario l'espletamento di istruttoria testimoniale, su richiesta delle parti veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 189, all'udienza del 14 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione
*************
Preliminarmente, come già rilevato nell'ordinanza del 1° aprile 2024 di rigetto della istanza cautelare di sospensione, circa la qualificazione dell'opposizione proposta si ribadisce che :“i vizi dedotti dall'opponente con i primi due motivi, attinendo alla regolarità formale degli atti e della notifica del titolo esecutivo e del precetto, integrano un'opposizione ex art. 617, co. 1 c.p.c. (riguardando il quomodo dell'esecuzione), rispetto ai quali non è previsto alcun potere di sospensione in capo al Giudice della cognizione in fase preesecutiva.
Quanto, invece al terzo motivo, che attiene alla quantificazione della somma portata a precetto, si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione “in tema di qualificazione giuridica dei rimedi oppositivi all'esecuzione forzata, la negazione, da parte dell'intimato, della spettanza di una o più dei crediti indicati nel precetto integra la contestazione, sia pure in ordine al
"quantum" ed in "parte qua", del diritto del creditore ad agire in via esecutiva. Tale azione, pertanto, può essere qualificata esclusivamente come opposizione all'esecuzione… ( Sez. 3, Sentenza n. 9698 del 03/05/2011); infine , anche in relazione al quarto motivo, che attiene alla mancata compensazione del credito di € 11.003,37 vantato da nei confronti di di cui alla Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 288/2023 del Tribunale di Alessandria , l'opposizione va qualificata ex art. 615, co, 1 c.p.c.
Tanto premesso, va detto che l'opponente non ha contestato l'efficacia esecutiva del titolo azionato, costituito dalla sentenza n. 450/2023, pubblicata in data 29 maggio 2023, con cui il Tribunale di
Alessandria condannava : Parte_1
- alla corresponsione in favore di della somma capitale di € 238.423,38 dalla Controparte_1 data della domanda di divisione al saldo quale quota di metà degli altri beni della comunione, con attribuzione della proprietà dell'autovettura targata DW854KL a Controparte_1
- a pagare la somma di € 1.180,00 annui dalla data della domanda di divisione fino alla data della presente decisione, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, con rigetto delle altre domande formulate dalle parti;
- al pagamento delle spese di causa liquidate in € 22.300,00, compensandole fra le parti nella misura del 50% (e quindi ponendo a carico del convenuto la somma di € 11.150,00, oltre spese generali ed accessori di legge, oltre ad € 695,17 per spese relative alla causa di merito), con compensazione fra le parti delle spese di CTU e quelle di CTP;
pagina 3 di 6 - al pagamento delle spese del procedimento cautelare e del successivo reclamo liquidate in € 7.500,00 per la prima fase ed in € 6.500,00 per la fase di reclamo, oltre spese generali ed accessori di legge;
- al pagamento delle spese sostenute da parte attrice per il procedimento di mediazione, liquidate in €
1.000,00. Tale sentenza è, infatti, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ. e costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ., conseguentemente, il precetto qui opposto risulta correttamente intimato. Inoltre, nonostante la proposizione da parte di di appello avverso tale sentenza, con istanza di Pt_1 sospensione ex art. 283 c.p.c c, l'istanza di sospensione è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Torino con ordinanza del 16/8/2023 (doc. 6 prodotto dalla convenuta), permanendo, quindi, l'efficacia esecutiva del titolo.
Ciò detto, l'opposizione proposta da va rigettata in toto. Parte_1
Rispetto ai primi tre motivi di opposizione, gli stessi risultano infondati per le ragioni già esposte nell' l'ordinanza in data 1°aprile 2024 di rigetto della sospensione, che qui si richiamano integralmente, posto che nessuna delle parti ha ulteriormente dedotto o allegato alcunchè successivamente al suo deposito.
In particolare, si ribadisce che: “Quanto al primo motivo, la notifica è avvenuta a mani proprie dell'odierno opponente e ha raggiunto lo scopo a cui era destinata, come dimostra la proposizione dell'opposizione, con applicazione quindi dell'art. 156, 3° comma cod. proc. Civ;
mentre, quanto al secondo motivo, la copia notificata della sentenza del Tribunale di Alessandria del 29/5/2023 n.
450/2023 reca in calce la puntuale attestazione di conformità ed è richiamata nell'atto di precetto Inoltre, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre
l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato” Dunque, le doglianze dell'opponente circa la lesione del diritto di difesa, oltre che del tutto generiche, non venendo allegato in che cosa consista tale lesione, sono infondate.
Quanto alla contestazione delle spese richieste e della somma portata a precetto, tale contestazione, oltre che del tutto generica,, è infondata, per i motivi enunciati nell'ordinanza del 1°aprile 2024: “va premesso che la giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito esclude la necessitò di esplicitare nell'atto di precetto il criterio di quantificazione dell'importo precettato: “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.” (Cassazione, sentenza n. 4008/2013; nello stesso senso: Tribunale di Arezzo, sent. n. 195 del 16-2-2016; Tribunale di Padova, 06 Luglio 2018), nello specifico si rileva:
- quanto all'importo di € 923,09 di rivalutazione ed interessi legali dalla data della sentenza a quella dell'atto di precetto, la sentenza a pag. 28 statuisce espressamente: “Il CTU ha quindi determinato la somma, che il convenuto IG. dovrà versare alla IG.a , in € Parte_1 Controparte_1
238.423,38 (306.783,85 – 68.360,47) quale differenza tra la quota di sua pertinenza e le attività che le sono state attribuite. Su tale somma costituendo debito di quantificato ai valori odierni nell'ambito dell'elaborato peritale, decorreranno gli interessi legali e la rivalutazione dalla data della sentenza al saldo”. In forza del principio di diritto che “la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione” (giurisprudenza costante;
conformi, ex multis: Cass. 17/2/2016 n. 3024, Cass. 7/12/2012 n. 22282, Cass. 3/5/2012 n. 6689, Cass. 8/7/2010 n. 16152, Cass. 8/6/2007 n. 13441), tale importo risulta quindi, dovuto;
pagina 4 di 6 - quanto all'importo di € 565,00 per interessi, la sentenza statuisce espressamente (a pag. 31):
“Condanna il convenuto sig. a pagare la somma di € 1.180,00 annui dalla data della Parte_1 domanda di divisione fino alla data della presente decisione, oltre interessi legali dal dovuto al saldo”.
Circa il quarto motivo, rispetto a quanto ritenuto nell'ordinanza di rigetto della domanda cautelare, vanno svolte alcune precisazioni:
Nella suddetta ordinanza, sulla mancata compensazione della somma di € 11.003,37 vantata da
[...]
nei confronti di di cui alla sentenza n. 288/2023, si legge: “ dalle Parte_1 Controparte_1 allegazioni di parte opposta, che contesta che la sentenza del Tribunale di Alessandria del 3/4/2023 n.
288, porti la condanna al pagamento della somma di € 11.003,37, risulta in primis che la sentenza non
è passata in giudicato e poi che reca la condanna di unicamente a rimborsare Controparte_1
a la quota di metà delle spese processuali, che ha liquidato, operata la Parte_1 compensazione per metà, in complessivi € 3.047,00, di cui € 49,00 per spese, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14 in € 449,70, C.P.A. in € 137,91 ed I.V.A. in € 788,83: il totale ammonta ad € 4.423,44,
. L'importo di € 4.423,44 per le spese processuali da porre in compensazione costituisce una parte talmente ridotta in rapporto all'importo dovuto in forza del titolo esecutivo azionato da parte opponente e non contestato da non giustificare la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, anche sotto il profilo del periculum in mora”. Ora, è evidente che l'affermazione circa l'eventuale compensazione dell'importo di euro € 4.423,44 sia stata fatta ai soli fini cautelari, per escludere che tale somma potesse giustificare la sospensione richiesta, restando ferma la necessità di provare nel corso del giudizio quanto dedotto. A ciò si aggiunga che tale motivo è stato formulato come se vi fosse un obbligo della creditrice di indicare in precetto l'asserito controcredito di controparte, cosa che invece non è. Parte opponente, solo in comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, ha dedotto, senza, peraltro provarlo, che la sentenza n. 288/2023 del Tribunale di Alessandria fondante il controcredito, è divenuta esecutiva, mentre controparte ha contestato sin dalla comparsa di costituzione tale circostanza, oltre che l'importo da porre in compensazione;
inoltre, il credito azionato risulta ancora sub iudice, pertanto, è corretta l'affermazione della convenuta che il controcredito non può essere opposto in compensazione, in forza del principio di diritto costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione , secondo cui“ La compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito.” (Cassazione civile, sez. III, 14/02/2019, n. 4313; conformi Cass. 12/4/2011 n. 8338, Cass. Sezioni Unite 15/11/2016 n. 23225).
Nella sentenza n.23225/2016 le Sezioni Unite così si esprimono: “attesa la finalità dell'istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria, la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del 1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza. Da qui l'ormai consolidato principio che per
l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione (Cass. 6820 del 2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur).”
pagina 5 di 6 In forza dei suesposti principi e sulla scorta delle difese delle parti, si rileva dunque che, allo stato, in questa sede non può procedersi alla compensazione parziale richiesta dall'opponente.
Risultano, infine, inammissibili in questo giudizio tutte le questioni integranti motivi di opposizione successiva all'esecuzione.
Relativamente alla liquidazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione delle vigenti tabelle per le cause di valore compreso tra €
260.001 ed € 520.000, nei valori medi ivi indicati per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta istruttoria.
La domanda di parte convenuta di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata., non sussistendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e per Parte_1 Controparte_1 l'effetto dichiara che ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma Controparte_1 di cui al precetto opposto.
- Condanna l'opponente a rimborsare alla convenuta opposta Parte_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio liquidate in € 17.252 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario del
15%, IVA e cpa come per legge.
Alessandria, 13 febbraio 2025
- Il Giudice
- Dott.ssa Roberta Brera
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Brera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1872/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DESTRO WALTER Parte_1 C.F._1 e dell'avv. CAGGIANO VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA PERNIGOTTI 13 TORTONA presso il difensore avv. DESTRO WALTER
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORRATI Controparte_1 C.F._2
CARLO, elettivamente domiciliata in PIAZZA GARIBALDI 38 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. PORRATI CARLO
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Per l'attore opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
- nel merito accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, la nullità della notifica della sentenza n. 450/2023 del Tribunale di Alessandria e dell'atto di precetto per violazione dell'art. 137, 474, 475 c.p.c., dichiarando in ogni caso che non ha diritto a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.” Per la convenuta opposta:
“Respinta ogni diversa istanza. Dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l'avversaria opposizione. Con il favore delle spese.
Condannarsi al risarcimento dei danni a favore di per Parte_1 Controparte_1 responsabilità aggravata ex art. 96, 1° comma c.p.c., ovvero al pagamento a favore della stessa
di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, 3° comma Controparte_1 c.p.c.”
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 17 giugno 2023, con cui , in virtù Controparte_1 del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 450/2023, pubblicata in data 29 maggio 2023, del Tribunale di Alessandria, gli intimava il pagamento di un credito totale di € 284.361,89, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come disposti in sentenza, all'imposta di registrazione della sentenza, alle spese di notifica e spese successive occorrende, chiedendo “la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c. azionato con l'atto di precetto “quantomeno fino alla decisione della Corte d'Appello di Torino sull'istanza ex art. 283 c.p.c. proposta con l'impugnazione della sentenza di merito”. A sostegno dell'opposizione parte attrice deduceva i seguenti motivi:
- 1. la nullità della notifica della sentenza n. 450/2023 del Tribunale di Alessandria e del precetto per violazione dell'art. 137 c.p.c., essendo stata effettuata, anziché per posta elettronica certificata, a mani dall'Ufficiale Giudiziario;
- 2. la violazione degli art. 474, 475 cpc, in quanto l'abolizione della formula esecutiva intervenuta con la al codice di rito non solleva la parte che agisce in executivis dal dare atto che il Pt_2 provvedimento notificato vale specificatamente come titolo esecutivo per l'esecuzione forzata ai sensi degli art. 474, 475 cpc.: nel caso di specie, parte opposta non muniva la sentenza notificata di adeguata attestazione di conformità ai fini dell'esecuzione; non rendeva edotto il destinatario della specifica valenza, ai fini esecutivi, della sentenza.
- 3. l'errata quantificazione delle somme indicate in precetto e in particolare:
- l'importo di € 923,09 non sarebbe dovuto, in quanto la sentenza n. 450/2023 non prevede, con riferimento alla somma capitale, l'applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi e, in ogni caso, sarebbe impossibile comprendere il meccanismo di calcolo del suddetto importo;
- il meccanismo di calcolo riferito alla voce “interessi” (€ 565,00), quantificato sul capitale per valore locativo, è indeterminato e, pertanto, non dovuto. 4.- la mancata compensazione del credito di € 11.003,37 vantato da nei confronti di Parte_1 di cui alla sentenza n. 288/2023 con la quale il Tribunale di Alessandria ha Controparte_1 revocato l'assegno di mantenimento disposto con sentenza n. 220/2020 dal Tribunale di Alessandria in favore di a far data dal 10 luglio 2021 e l'ha condannata a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.047,00 di cui € 49,00 per spese, € 850,5 Parte_1 per la fase di studio della controversia, € 602 per la fase introduttiva del giudizio, € 903 per la fase istruttoria ed € 1.425,5 per la fase decisoria, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dei primi due Controparte_1 motivi di opposizione, in quanto con gli stessi non veniva contestato il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata, oltre alla loro infondatezza, e l'infondatezza del terzo e quarto motivo. In particolare,
- quanto al terzo motivo, deduceva che l'importo indicato in precetto in € 923,09 di rivalutazione ed interessi legali dalla data della sentenza a quella dell'atto di precetto è stato esattamente calcolato, in conformità alla sentenza stessa, come pure indicato in precetto;
parimenti anche l'importo di € 565,00
è stato esattamente calcolato, in conformità alla sentenza stessa, come pure indicato in precetto;
- quanto al quarto motivo, deduceva che la sentenza del Tribunale di Alessandria del 3/4/2023 n. 288 non era passata in giudicato e che la stessa reca la condanna di unicamente a Controparte_1 rimborsare a la quota di metà delle spese processuali, per un totale di € 4.423,44. e Parte_1 non, invece, la condanna al pagamento della somma di € 11.003,37, come sostenuto nell'opposizione avversaria, rilevando che tale credito non può essere opposto in compensazione, secondo il principio di diritto affermato dalla costante giurisprudenza della Corte Suprema, secondo cui “La
pagina 2 di 6 compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito.” (Cassazione civile, sez. III, 14/02/2019, n. 4313; conformi Cass. 12/4/2011 n. 8338, Cass. Sezioni Unite 15/11/2016 n. 23225).
Depositate le memorie ex art. 171-ter cpc., all'udienza del 21.12.2023, parte opponente chiedeva un rinvio, senza rinunciare all'istanza di sospensiva, in quanto nel frattempo la sig.ra aveva CP_1 iniziato l'esecuzione forzata (tanto mobiliare, quanto immobiliare), al fine di valutare la complessiva vicenda processuale;
Alla successiva udienza 19 marzo 2024 veniva discussa l'stanza di sospensiva, che con ordinanza emessa in data 1° aprile 2024 veniva rigettata e veniva fissata udienza di trattazione;
Esaurita la trattazione della causa, non essendosi reso necessario l'espletamento di istruttoria testimoniale, su richiesta delle parti veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 189, all'udienza del 14 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione
*************
Preliminarmente, come già rilevato nell'ordinanza del 1° aprile 2024 di rigetto della istanza cautelare di sospensione, circa la qualificazione dell'opposizione proposta si ribadisce che :“i vizi dedotti dall'opponente con i primi due motivi, attinendo alla regolarità formale degli atti e della notifica del titolo esecutivo e del precetto, integrano un'opposizione ex art. 617, co. 1 c.p.c. (riguardando il quomodo dell'esecuzione), rispetto ai quali non è previsto alcun potere di sospensione in capo al Giudice della cognizione in fase preesecutiva.
Quanto, invece al terzo motivo, che attiene alla quantificazione della somma portata a precetto, si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione “in tema di qualificazione giuridica dei rimedi oppositivi all'esecuzione forzata, la negazione, da parte dell'intimato, della spettanza di una o più dei crediti indicati nel precetto integra la contestazione, sia pure in ordine al
"quantum" ed in "parte qua", del diritto del creditore ad agire in via esecutiva. Tale azione, pertanto, può essere qualificata esclusivamente come opposizione all'esecuzione… ( Sez. 3, Sentenza n. 9698 del 03/05/2011); infine , anche in relazione al quarto motivo, che attiene alla mancata compensazione del credito di € 11.003,37 vantato da nei confronti di di cui alla Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 288/2023 del Tribunale di Alessandria , l'opposizione va qualificata ex art. 615, co, 1 c.p.c.
Tanto premesso, va detto che l'opponente non ha contestato l'efficacia esecutiva del titolo azionato, costituito dalla sentenza n. 450/2023, pubblicata in data 29 maggio 2023, con cui il Tribunale di
Alessandria condannava : Parte_1
- alla corresponsione in favore di della somma capitale di € 238.423,38 dalla Controparte_1 data della domanda di divisione al saldo quale quota di metà degli altri beni della comunione, con attribuzione della proprietà dell'autovettura targata DW854KL a Controparte_1
- a pagare la somma di € 1.180,00 annui dalla data della domanda di divisione fino alla data della presente decisione, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, con rigetto delle altre domande formulate dalle parti;
- al pagamento delle spese di causa liquidate in € 22.300,00, compensandole fra le parti nella misura del 50% (e quindi ponendo a carico del convenuto la somma di € 11.150,00, oltre spese generali ed accessori di legge, oltre ad € 695,17 per spese relative alla causa di merito), con compensazione fra le parti delle spese di CTU e quelle di CTP;
pagina 3 di 6 - al pagamento delle spese del procedimento cautelare e del successivo reclamo liquidate in € 7.500,00 per la prima fase ed in € 6.500,00 per la fase di reclamo, oltre spese generali ed accessori di legge;
- al pagamento delle spese sostenute da parte attrice per il procedimento di mediazione, liquidate in €
1.000,00. Tale sentenza è, infatti, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ. e costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ., conseguentemente, il precetto qui opposto risulta correttamente intimato. Inoltre, nonostante la proposizione da parte di di appello avverso tale sentenza, con istanza di Pt_1 sospensione ex art. 283 c.p.c c, l'istanza di sospensione è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Torino con ordinanza del 16/8/2023 (doc. 6 prodotto dalla convenuta), permanendo, quindi, l'efficacia esecutiva del titolo.
Ciò detto, l'opposizione proposta da va rigettata in toto. Parte_1
Rispetto ai primi tre motivi di opposizione, gli stessi risultano infondati per le ragioni già esposte nell' l'ordinanza in data 1°aprile 2024 di rigetto della sospensione, che qui si richiamano integralmente, posto che nessuna delle parti ha ulteriormente dedotto o allegato alcunchè successivamente al suo deposito.
In particolare, si ribadisce che: “Quanto al primo motivo, la notifica è avvenuta a mani proprie dell'odierno opponente e ha raggiunto lo scopo a cui era destinata, come dimostra la proposizione dell'opposizione, con applicazione quindi dell'art. 156, 3° comma cod. proc. Civ;
mentre, quanto al secondo motivo, la copia notificata della sentenza del Tribunale di Alessandria del 29/5/2023 n.
450/2023 reca in calce la puntuale attestazione di conformità ed è richiamata nell'atto di precetto Inoltre, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre
l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato” Dunque, le doglianze dell'opponente circa la lesione del diritto di difesa, oltre che del tutto generiche, non venendo allegato in che cosa consista tale lesione, sono infondate.
Quanto alla contestazione delle spese richieste e della somma portata a precetto, tale contestazione, oltre che del tutto generica,, è infondata, per i motivi enunciati nell'ordinanza del 1°aprile 2024: “va premesso che la giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito esclude la necessitò di esplicitare nell'atto di precetto il criterio di quantificazione dell'importo precettato: “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.” (Cassazione, sentenza n. 4008/2013; nello stesso senso: Tribunale di Arezzo, sent. n. 195 del 16-2-2016; Tribunale di Padova, 06 Luglio 2018), nello specifico si rileva:
- quanto all'importo di € 923,09 di rivalutazione ed interessi legali dalla data della sentenza a quella dell'atto di precetto, la sentenza a pag. 28 statuisce espressamente: “Il CTU ha quindi determinato la somma, che il convenuto IG. dovrà versare alla IG.a , in € Parte_1 Controparte_1
238.423,38 (306.783,85 – 68.360,47) quale differenza tra la quota di sua pertinenza e le attività che le sono state attribuite. Su tale somma costituendo debito di quantificato ai valori odierni nell'ambito dell'elaborato peritale, decorreranno gli interessi legali e la rivalutazione dalla data della sentenza al saldo”. In forza del principio di diritto che “la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione” (giurisprudenza costante;
conformi, ex multis: Cass. 17/2/2016 n. 3024, Cass. 7/12/2012 n. 22282, Cass. 3/5/2012 n. 6689, Cass. 8/7/2010 n. 16152, Cass. 8/6/2007 n. 13441), tale importo risulta quindi, dovuto;
pagina 4 di 6 - quanto all'importo di € 565,00 per interessi, la sentenza statuisce espressamente (a pag. 31):
“Condanna il convenuto sig. a pagare la somma di € 1.180,00 annui dalla data della Parte_1 domanda di divisione fino alla data della presente decisione, oltre interessi legali dal dovuto al saldo”.
Circa il quarto motivo, rispetto a quanto ritenuto nell'ordinanza di rigetto della domanda cautelare, vanno svolte alcune precisazioni:
Nella suddetta ordinanza, sulla mancata compensazione della somma di € 11.003,37 vantata da
[...]
nei confronti di di cui alla sentenza n. 288/2023, si legge: “ dalle Parte_1 Controparte_1 allegazioni di parte opposta, che contesta che la sentenza del Tribunale di Alessandria del 3/4/2023 n.
288, porti la condanna al pagamento della somma di € 11.003,37, risulta in primis che la sentenza non
è passata in giudicato e poi che reca la condanna di unicamente a rimborsare Controparte_1
a la quota di metà delle spese processuali, che ha liquidato, operata la Parte_1 compensazione per metà, in complessivi € 3.047,00, di cui € 49,00 per spese, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14 in € 449,70, C.P.A. in € 137,91 ed I.V.A. in € 788,83: il totale ammonta ad € 4.423,44,
. L'importo di € 4.423,44 per le spese processuali da porre in compensazione costituisce una parte talmente ridotta in rapporto all'importo dovuto in forza del titolo esecutivo azionato da parte opponente e non contestato da non giustificare la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, anche sotto il profilo del periculum in mora”. Ora, è evidente che l'affermazione circa l'eventuale compensazione dell'importo di euro € 4.423,44 sia stata fatta ai soli fini cautelari, per escludere che tale somma potesse giustificare la sospensione richiesta, restando ferma la necessità di provare nel corso del giudizio quanto dedotto. A ciò si aggiunga che tale motivo è stato formulato come se vi fosse un obbligo della creditrice di indicare in precetto l'asserito controcredito di controparte, cosa che invece non è. Parte opponente, solo in comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, ha dedotto, senza, peraltro provarlo, che la sentenza n. 288/2023 del Tribunale di Alessandria fondante il controcredito, è divenuta esecutiva, mentre controparte ha contestato sin dalla comparsa di costituzione tale circostanza, oltre che l'importo da porre in compensazione;
inoltre, il credito azionato risulta ancora sub iudice, pertanto, è corretta l'affermazione della convenuta che il controcredito non può essere opposto in compensazione, in forza del principio di diritto costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione , secondo cui“ La compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito.” (Cassazione civile, sez. III, 14/02/2019, n. 4313; conformi Cass. 12/4/2011 n. 8338, Cass. Sezioni Unite 15/11/2016 n. 23225).
Nella sentenza n.23225/2016 le Sezioni Unite così si esprimono: “attesa la finalità dell'istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria, la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del 1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza. Da qui l'ormai consolidato principio che per
l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione (Cass. 6820 del 2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur).”
pagina 5 di 6 In forza dei suesposti principi e sulla scorta delle difese delle parti, si rileva dunque che, allo stato, in questa sede non può procedersi alla compensazione parziale richiesta dall'opponente.
Risultano, infine, inammissibili in questo giudizio tutte le questioni integranti motivi di opposizione successiva all'esecuzione.
Relativamente alla liquidazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione delle vigenti tabelle per le cause di valore compreso tra €
260.001 ed € 520.000, nei valori medi ivi indicati per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta istruttoria.
La domanda di parte convenuta di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata., non sussistendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e per Parte_1 Controparte_1 l'effetto dichiara che ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma Controparte_1 di cui al precetto opposto.
- Condanna l'opponente a rimborsare alla convenuta opposta Parte_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio liquidate in € 17.252 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario del
15%, IVA e cpa come per legge.
Alessandria, 13 febbraio 2025
- Il Giudice
- Dott.ssa Roberta Brera
pagina 6 di 6