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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3242/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 28/05/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 9 N. R.G. 3242/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3242/2023 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Fausto Muledda, elettivamente domiciliata nella via Manzoni n. 18 - Nuoro,
presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio.
APPELLANTE
contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Nicola Tamponi, CP_2 C.F._1
elettivamente domiciliato nella via Logudoro n. 3/B - Cagliari, presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
e contro pagina 2 di 9 (C.F.: . CP_3 C.F._2
APPPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello notificato in data 28.04.2023 ha impugnato dinanzi a Controparte_1
questo Tribunale la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 1369/2022 (procedimento n. R.G.
2400/2019) pubblicata il 28.11.2022, esponendo che:
- con atto di citazione del 02.04.2019 aveva citato , oggi CP_2 Controparte_4 CP_1
e dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] CP_3
“voglia l'1ll.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: -accertare e dichiarare
che il sinistro in premessa si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat
Punto, targato BZ093NB, e per 1'effetto condannare la compagnia assicurativa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e solventi nell'importo di €
2.500,00, oltre € 100,00 per spese di rottamazione, € 366.00 per spese di passaggio di proprietà ed €
400,00 più accessori quale rimborso delle spese legali sostenute per l'assistenza nella fase
stragiudiziale ovvero ad altri importi maggiori o minori che saranno accertati in corso di causa, il
tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo, nei limiti di competenza del Giudice
adito. – in tutti i casi con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, con distrazione in favore
del sottoscritto avvocato che dichiara di averle interamente anticipate”;
- si era costituita in giudizio contestando le avverse pretese e rassegando le Controparte_5
seguenti conclusioni: “voglia il Giudice di Pace adito, in via principale e nel merito, respingere ogni
richiesta attorea, così come contenuta in atto di citazione per infondatezza in fatto e secondo dirittto;
-
disattesa ogni altra avversa domanda;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
pagina 3 di 9 - la causa, istruita con produzioni documentali, prova testi e consulenza tecnica d'ufficio, era stata definita con la sentenza n. 1369/2022, con la quale il Giudice di Pace aveva così disposto: “- accoglie
la domanda per l'effetto: -condanna i convenuti in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice, a
titolo di danno patrimoniale la somma di € 1.866,00 oltre rivalutazione e interessi come in parte
motiva; -condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte attrice delle spese
di lite che liquida in € 750,00 per competenze professionali, oltre spese vive documentate, spese
generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Tamponi dichiaratosi antistatario;
-le
spese di c.t.u. sono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro”;
- avverso detta sentenza la ha proposto appello per i seguenti motivi: Controparte_1
- incompatibilità dei danni denunciati dal rispetto alla dinamica descritta in atto di CP_2
citazione;
- errata interpretazione da parte del CTU e del Giudice di prime cure della documentazione in atti, con particolare riferimento al modulo CAI;
- inattendibilità del testimone dedotto da parte attrice, in quanto il punto d'urto Testimone_1
tra i veicoli dallo stesso indicato è incompatibile con le conclusioni del CTU;
- l'appellante ha proposto istanza di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza impugnata in ragione della motivazione carente e/o contraddittoria.
Tanto premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Cagliari, contrariis reiectis previa integrale riforma della
sentenza impugnata per i motivi di cui all'espositiva:
- IN VIA CAUTELARE: sospendere con decreto inaudita altera parte oppure, in subordine, con
ordinanza, previa comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i motivi
pagina 4 di 9 esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c., secondo quanto sopra indicato in
via principale ovvero in via subordinata si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Civile di Cagliari Voglia
imporre alla parte appellata, il sig. (c.f. ) , la prestazione di una CP_2 C.F._1
garanzia bancaria od assicurativa di primaria importanza al fine di garantire la restituzione degli
importi medio termine corrisposti;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi
sopraesposti, la Sentenza n. 1369/2022 resa dal Giudice di Pace di Cagliari in data 22.11.2022 in
persona del Giudice Dott.ssa Paola Baragliu nelle causa iscritta a ruolo al n. 2400/2019 R.G e per
l'effetto assolvere (P.I. , già , da qualsivoglia Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_4
richiesta formulata nei suoi confronti;
- con vittoria di spese e competenze processuali, oltre accessori, di entrambi i gradi del
giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.10.2023 si è costituito in giudizio l'appellato il quale ha contestato le avverse pretese per i motivi di seguito esposti in CP_2
sintesi:
- nella copia in carta copiativa prodotta dal non erano presenti segni di danno sul suo CP_2
veicolo e qualsiasi ulteriore segno presente nel modulo CAI originale in possesso della compagnia era stato posto successivamente al suo distacco dall'originale;
- la prova testimoniale e la CTU avevano confermato la compatibilità della dinamica del sinistro con i danni subiti dal veicolo dell'appellato;
- inammissibilità delle produzioni di parte appellante perché tardive, con particolare riferimento all'originale del modulo CAI in possesso della compagnia assicuratrice fin dal primo grado di giudizio.
pagina 5 di 9 Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, previo rigetto dell'istanza cautelare presentata in
citazione e nel successivo ricorso ex art. 351 c.p.c.:
- rigettare l'appello proposto perché infondato per i motivi esposti in narrativa confermando
integralmente la sentenza n. 1369/2022 del Giudice di Pace di Cagliari;
- con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto
avvocato che dichiara di averle interamente anticipate”.
Questo Tribunale con provvedimento del 21.12.2023 ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa, istruita sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
******
I motivi di appello devono essere trattati congiuntamente in quanto costituiscono un unico motivo attinente al merito della decisione di primo grado.
L'appello deve essere rigettato per le motivazioni della sentenza di primo grado che si condividono e si richiamano integralmente per relationem.
Appare, infatti, evidente la condotta colposa del che aveva omesso di rispettare il segnale CP_3
di STOP in violazione dell'art. 145, 4 comma, CdS, il quale dispone che “i conducenti devono dare la
precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali la prescrizione sia resa nota con apposito
segnale”.
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti dell'attore - e segnatamente lo scontro dei due veicoli come conseguenza del mancato rispetto del segnale di stop da parte della vettura condotta dal - è CP_3
stata ricostruita in primo grado alla luce delle dichiarazioni del testimone presente al Testimone_1
momento del sinistro, in quanto stava percorrendo con la sua automobile la via Manara in Quartu
Sant'Elena dietro la vettura del CP_2
Il teste aveva dichiarato di avere visto la vettura condotta dal provenire dalla via Vico ed CP_3
impegnare l'incrocio omettendo di rispettare la segnaletica di stop, andando così a colpire l'autovettura del nella fiancata laterale sinistra (come indicato anche nel disegno redatto dal teste all'udienza CP_2
del 09.06.2021).
Questo Tribunale ritiene che non vi sia motivo di dubitare della genuinità delle dichiarazioni del testimone, in quanto disinteressato ed equidistante dalle parti in causa, dovendosi piuttosto ritenere che sia particolarmente attendibile in quanto presente al momento del fatto a distanza di pochi metri dal luogo del sinistro.
Le dichiarazioni del teste hanno trovato inoltre obiettivo riscontro nel modulo CAI Tes_1
prodotto in carta copiativa dalle parti nel corso del giudizio di primo grado e in originale dall'appellante in allegato all'atto di appello.
In proposito si deve ritenere che il modello CAI prodotto dalla compagnia assicuratrice in grado d'appello – peraltro già in suo possesso nel processo dinanzi al primo giudice – non costituisca un documento nuovo in quanto si tratta dell'originale di un documento prodotto in carta copiativa nel giudizio di primo grado.
A ciò si aggiunga che, dal raffronto tra i documenti in atti, non emerge alcuna difformità tra l'originale del modulo CAI e le copie prodotte nel giudizio di primo grado.
pagina 7 di 9 Infatti, è evidente che i danni indicati nel veicolo A (riquadro 10 mod. Cai) sono presenti anche nel modello riprodotto in copia, seppure con una visibilità ridotta rispetto all'originale dovuta all'uso di carta copiativa.
Si deve pertanto ritenere che, sia dall'originale che dalle copie del modulo, emerga la medesima descrizione della dinamica del sinistro e che essa sia compatibile con la ricostruzione dell'attore, tenuto conto del fatto che i danni indicati dai due conducenti dei veicoli erano relativi alla fiancata sinistra della vettura del CP_2
Deve pertanto ritenersi particolarmente attendibile la ricostruzione del sinistro contenuta nel modulo CAI sottoscritto dalle parti nell'immediatezza del sinistro.
In materia di valore probatorio del modulo CAI, la Suprema Corte insegna che “in tema di
responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da
parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum
valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti
si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo
dalle parti” (Cass. Civ. sent. n. 15431/2024).
Applicando tale principio al caso di specie, questo Tribunale ritiene che la parte appellata non abbia dato prova che la dinamica del sinistro si fosse svolta con modalità differenti da quelle indicate dall'appellato, dovendosi al contrario ritenere che le concordi risultanze istruttorie abbiano confermato la piena responsabilità del per non avere rispettato il segnale di stop. CP_3
In proposito, si deve evidenziare che la responsabilità esclusiva del per il sinistro è CP_3
provata, oltre che dalle ammissioni dello stesso contenute nel CAI, anche dalle mancate risposte CP_3
del convenuto all'interrogatorio formale e dalle dichiarazioni del teste Tes_1
pagina 8 di 9 La medesima dinamica del sinistro è stata ricostruita in modo conforme anche nella CTU,
espletata da un professionista esperto del settore, ad esito di un'accurata attività di indagine e da un attento esame degli atti in causa, svolte in contraddittorio con i consulenti di parte, sulle cui osservazioni ha preso motivata posizione.
Il CTU, infatti, ha concluso dichiarando la compatibilità della dinamica del sinistro descritta dall'attore con i danni presenti nell'autovettura di sua proprietà ad esito dello scontro tra la parte anteriore-laterale destra del veicolo condotto dal e la fiancata sinistra della vettura del CP_3 CP_2
provvedendo alla determinazione dell'entità dei danni del veicolo del CP_2
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo in ragione dell'attività espletata e del valore della causa,
seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2. condanna a rifondere a le spese di questo Controparte_1 CP_2
grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.830,00, oltre rimborso spese ed accessori come per legge, con distrazione delle spese in favore dell'avv. Nicola Tamponi, che si è dichiarato antistatario.
Cagliari, 28/05/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 28/05/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 9 N. R.G. 3242/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3242/2023 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Fausto Muledda, elettivamente domiciliata nella via Manzoni n. 18 - Nuoro,
presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio.
APPELLANTE
contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Nicola Tamponi, CP_2 C.F._1
elettivamente domiciliato nella via Logudoro n. 3/B - Cagliari, presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
e contro pagina 2 di 9 (C.F.: . CP_3 C.F._2
APPPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello notificato in data 28.04.2023 ha impugnato dinanzi a Controparte_1
questo Tribunale la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 1369/2022 (procedimento n. R.G.
2400/2019) pubblicata il 28.11.2022, esponendo che:
- con atto di citazione del 02.04.2019 aveva citato , oggi CP_2 Controparte_4 CP_1
e dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] CP_3
“voglia l'1ll.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: -accertare e dichiarare
che il sinistro in premessa si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat
Punto, targato BZ093NB, e per 1'effetto condannare la compagnia assicurativa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e solventi nell'importo di €
2.500,00, oltre € 100,00 per spese di rottamazione, € 366.00 per spese di passaggio di proprietà ed €
400,00 più accessori quale rimborso delle spese legali sostenute per l'assistenza nella fase
stragiudiziale ovvero ad altri importi maggiori o minori che saranno accertati in corso di causa, il
tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo, nei limiti di competenza del Giudice
adito. – in tutti i casi con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, con distrazione in favore
del sottoscritto avvocato che dichiara di averle interamente anticipate”;
- si era costituita in giudizio contestando le avverse pretese e rassegando le Controparte_5
seguenti conclusioni: “voglia il Giudice di Pace adito, in via principale e nel merito, respingere ogni
richiesta attorea, così come contenuta in atto di citazione per infondatezza in fatto e secondo dirittto;
-
disattesa ogni altra avversa domanda;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
pagina 3 di 9 - la causa, istruita con produzioni documentali, prova testi e consulenza tecnica d'ufficio, era stata definita con la sentenza n. 1369/2022, con la quale il Giudice di Pace aveva così disposto: “- accoglie
la domanda per l'effetto: -condanna i convenuti in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice, a
titolo di danno patrimoniale la somma di € 1.866,00 oltre rivalutazione e interessi come in parte
motiva; -condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte attrice delle spese
di lite che liquida in € 750,00 per competenze professionali, oltre spese vive documentate, spese
generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Tamponi dichiaratosi antistatario;
-le
spese di c.t.u. sono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro”;
- avverso detta sentenza la ha proposto appello per i seguenti motivi: Controparte_1
- incompatibilità dei danni denunciati dal rispetto alla dinamica descritta in atto di CP_2
citazione;
- errata interpretazione da parte del CTU e del Giudice di prime cure della documentazione in atti, con particolare riferimento al modulo CAI;
- inattendibilità del testimone dedotto da parte attrice, in quanto il punto d'urto Testimone_1
tra i veicoli dallo stesso indicato è incompatibile con le conclusioni del CTU;
- l'appellante ha proposto istanza di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza impugnata in ragione della motivazione carente e/o contraddittoria.
Tanto premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Cagliari, contrariis reiectis previa integrale riforma della
sentenza impugnata per i motivi di cui all'espositiva:
- IN VIA CAUTELARE: sospendere con decreto inaudita altera parte oppure, in subordine, con
ordinanza, previa comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i motivi
pagina 4 di 9 esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c., secondo quanto sopra indicato in
via principale ovvero in via subordinata si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Civile di Cagliari Voglia
imporre alla parte appellata, il sig. (c.f. ) , la prestazione di una CP_2 C.F._1
garanzia bancaria od assicurativa di primaria importanza al fine di garantire la restituzione degli
importi medio termine corrisposti;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi
sopraesposti, la Sentenza n. 1369/2022 resa dal Giudice di Pace di Cagliari in data 22.11.2022 in
persona del Giudice Dott.ssa Paola Baragliu nelle causa iscritta a ruolo al n. 2400/2019 R.G e per
l'effetto assolvere (P.I. , già , da qualsivoglia Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_4
richiesta formulata nei suoi confronti;
- con vittoria di spese e competenze processuali, oltre accessori, di entrambi i gradi del
giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.10.2023 si è costituito in giudizio l'appellato il quale ha contestato le avverse pretese per i motivi di seguito esposti in CP_2
sintesi:
- nella copia in carta copiativa prodotta dal non erano presenti segni di danno sul suo CP_2
veicolo e qualsiasi ulteriore segno presente nel modulo CAI originale in possesso della compagnia era stato posto successivamente al suo distacco dall'originale;
- la prova testimoniale e la CTU avevano confermato la compatibilità della dinamica del sinistro con i danni subiti dal veicolo dell'appellato;
- inammissibilità delle produzioni di parte appellante perché tardive, con particolare riferimento all'originale del modulo CAI in possesso della compagnia assicuratrice fin dal primo grado di giudizio.
pagina 5 di 9 Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, previo rigetto dell'istanza cautelare presentata in
citazione e nel successivo ricorso ex art. 351 c.p.c.:
- rigettare l'appello proposto perché infondato per i motivi esposti in narrativa confermando
integralmente la sentenza n. 1369/2022 del Giudice di Pace di Cagliari;
- con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto
avvocato che dichiara di averle interamente anticipate”.
Questo Tribunale con provvedimento del 21.12.2023 ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa, istruita sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
******
I motivi di appello devono essere trattati congiuntamente in quanto costituiscono un unico motivo attinente al merito della decisione di primo grado.
L'appello deve essere rigettato per le motivazioni della sentenza di primo grado che si condividono e si richiamano integralmente per relationem.
Appare, infatti, evidente la condotta colposa del che aveva omesso di rispettare il segnale CP_3
di STOP in violazione dell'art. 145, 4 comma, CdS, il quale dispone che “i conducenti devono dare la
precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali la prescrizione sia resa nota con apposito
segnale”.
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti dell'attore - e segnatamente lo scontro dei due veicoli come conseguenza del mancato rispetto del segnale di stop da parte della vettura condotta dal - è CP_3
stata ricostruita in primo grado alla luce delle dichiarazioni del testimone presente al Testimone_1
momento del sinistro, in quanto stava percorrendo con la sua automobile la via Manara in Quartu
Sant'Elena dietro la vettura del CP_2
Il teste aveva dichiarato di avere visto la vettura condotta dal provenire dalla via Vico ed CP_3
impegnare l'incrocio omettendo di rispettare la segnaletica di stop, andando così a colpire l'autovettura del nella fiancata laterale sinistra (come indicato anche nel disegno redatto dal teste all'udienza CP_2
del 09.06.2021).
Questo Tribunale ritiene che non vi sia motivo di dubitare della genuinità delle dichiarazioni del testimone, in quanto disinteressato ed equidistante dalle parti in causa, dovendosi piuttosto ritenere che sia particolarmente attendibile in quanto presente al momento del fatto a distanza di pochi metri dal luogo del sinistro.
Le dichiarazioni del teste hanno trovato inoltre obiettivo riscontro nel modulo CAI Tes_1
prodotto in carta copiativa dalle parti nel corso del giudizio di primo grado e in originale dall'appellante in allegato all'atto di appello.
In proposito si deve ritenere che il modello CAI prodotto dalla compagnia assicuratrice in grado d'appello – peraltro già in suo possesso nel processo dinanzi al primo giudice – non costituisca un documento nuovo in quanto si tratta dell'originale di un documento prodotto in carta copiativa nel giudizio di primo grado.
A ciò si aggiunga che, dal raffronto tra i documenti in atti, non emerge alcuna difformità tra l'originale del modulo CAI e le copie prodotte nel giudizio di primo grado.
pagina 7 di 9 Infatti, è evidente che i danni indicati nel veicolo A (riquadro 10 mod. Cai) sono presenti anche nel modello riprodotto in copia, seppure con una visibilità ridotta rispetto all'originale dovuta all'uso di carta copiativa.
Si deve pertanto ritenere che, sia dall'originale che dalle copie del modulo, emerga la medesima descrizione della dinamica del sinistro e che essa sia compatibile con la ricostruzione dell'attore, tenuto conto del fatto che i danni indicati dai due conducenti dei veicoli erano relativi alla fiancata sinistra della vettura del CP_2
Deve pertanto ritenersi particolarmente attendibile la ricostruzione del sinistro contenuta nel modulo CAI sottoscritto dalle parti nell'immediatezza del sinistro.
In materia di valore probatorio del modulo CAI, la Suprema Corte insegna che “in tema di
responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da
parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum
valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti
si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo
dalle parti” (Cass. Civ. sent. n. 15431/2024).
Applicando tale principio al caso di specie, questo Tribunale ritiene che la parte appellata non abbia dato prova che la dinamica del sinistro si fosse svolta con modalità differenti da quelle indicate dall'appellato, dovendosi al contrario ritenere che le concordi risultanze istruttorie abbiano confermato la piena responsabilità del per non avere rispettato il segnale di stop. CP_3
In proposito, si deve evidenziare che la responsabilità esclusiva del per il sinistro è CP_3
provata, oltre che dalle ammissioni dello stesso contenute nel CAI, anche dalle mancate risposte CP_3
del convenuto all'interrogatorio formale e dalle dichiarazioni del teste Tes_1
pagina 8 di 9 La medesima dinamica del sinistro è stata ricostruita in modo conforme anche nella CTU,
espletata da un professionista esperto del settore, ad esito di un'accurata attività di indagine e da un attento esame degli atti in causa, svolte in contraddittorio con i consulenti di parte, sulle cui osservazioni ha preso motivata posizione.
Il CTU, infatti, ha concluso dichiarando la compatibilità della dinamica del sinistro descritta dall'attore con i danni presenti nell'autovettura di sua proprietà ad esito dello scontro tra la parte anteriore-laterale destra del veicolo condotto dal e la fiancata sinistra della vettura del CP_3 CP_2
provvedendo alla determinazione dell'entità dei danni del veicolo del CP_2
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo in ragione dell'attività espletata e del valore della causa,
seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2. condanna a rifondere a le spese di questo Controparte_1 CP_2
grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.830,00, oltre rimborso spese ed accessori come per legge, con distrazione delle spese in favore dell'avv. Nicola Tamponi, che si è dichiarato antistatario.
Cagliari, 28/05/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 9 di 9