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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1474/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Borrello, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC
Email_1
RICORRENTE contro
RO
,
[...] Controparte_2
e l'
[...] Controparte_3
rappresentati e difesi dai Dott. Angela Demuru, Andrea Nieddu e Fabio Bonavitacola, elettivamente domiciliati in Trav. La Crucca n. 1 – Loc. Baldinca;
CP_2
CONVENUTI
OGGETTO: congedo straordinario
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., e contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 18.10.2023,
ha convenuto in giudizio i soggetti indicati in epigrafe, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni sotto riportate.
2. Il ricorrente, docente di scuola superiore, ha allegato di essere stato ammesso alla frequentazione del corso di dottorato triennale in “Avances en Ingeniería de Materiales y
Energías Sostenibles” presso l'Università di Jaén in Spagna, a tempo pieno e senza borsa di studio.
3. Ha dunque presentato domanda di congedo straordinario ex art. 2 della legge n. 476 del
1984, chiedendo di essere posto in aspettativa con conservazione del trattamento economico e previdenziale presso l'Amministrazione di appartenenza.
4. Tale richiesta veniva tuttavia rigettata dall'Istituto scolastico, facendo proprio il parere di equipollenza ex ante reso dal . Controparte_4
5. Parte ricorrente ha lamentato che in realtà detto parere non si esprimeva nel merito della riconoscibilità del titolo, quanto piuttosto si limitava a dichiarare l'impossibilità di procedere a un riconoscimento ex ante del corso. Contro
6. Tale comportamento sarebbe illegittimo, atteso che il avrebbe dovuto esprimere una valutazione di equipollenza ex ante del titolo conseguito presso l'università straniera rispetto a quello conseguibile presso un ateneo italiano.
7. Di conseguenza, era errato il comportamento dell'Istituto scolastico, a cui il
[...]
aveva demandato la pronuncia in ordine alla concessione Controparte_4
del congedo straordinario richiesto, essendosi limitato a far proprio il parere del . CP_4
8. Parte ricorrente ha denunciato una disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti nella medesima posizione cui era stata concessa l'aspettativa richiesta, oltre a una violazione dei diritti di rango costituzionale e sovranazionale relativi al diritto allo studio e alla libera circolazione dei professionisti, comprimendo indebitamente la sfera giuridica del richiedente.
9. L'Amministrazione avrebbe errato nel determinare l'impossibilità di procedere a una valutazione ex ante del percorso accademico, non entrando nel merito della comparabilità dei percorsi di studi;
invero, il si sarebbe limitato Controparte_4
a dichiarare l'impossibilità di operare una valutazione rispetto alle richieste di congedo afferenti ai dottorati conseguiti all'estero, non essendosi il percorso ancora concluso, sicché non sarebbe corretta la reiezione dell'istanza sulla sola base della mancanza del parere del soggetto competente.
10. ha dunque introdotto il presente giudizio, chiedendo sia una tutela Parte_1 cautelare d'urgenza, sulla base del pregiudizio relativo al rischio di non poter usufruire del congedo nell'A.S. 2023/2024 e correlativo incremento della durata del corso di studi, sia una domanda risarcitoria, all'esito della fase a cognizione piena.
11. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 “- accertare, in via principale, il diritto del ricorrente di conseguire il beneficio del congedo straordinario per motivi di studio fino alla conclusione del programma di dottorato della durata triennale in “Avances en Ingeniería de Materiales y Energías
Sostenibles” presso l'Università di Jaén in Spagna e, conseguentemente,
- condannare l' di a concedere il Controparte_6 CP_3
congedo straordinario per poter completare il percorso di dottorato fino al termine delle attività di ricerca;
- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del Signor
[...]
di una somma stabilita in via equitativa dal Giudice, secondo il suo libero e Pt_1
prudente apprezzamento, in ordine al risarcimento dei danni patiti dall'odierno ricorrente, non avendo potuto conseguire il congedo straordinario nell'anno scolastico
2022/2023, oltre agli interessi legali maturati fino all'effettivo soddisfo”.
12. Si sono ritualmente costituiti i resistenti sopra indicati, chiedendo anzitutto il rigetto dell'istanza cautelare urgente.
13. Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. veniva respinta la domanda cautelare, sul presupposto dell'insussistenza del fumus boni iuris.
14. Parte convenuta, poi costituitasi anche nella presente fase di merito, ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso, con rifusione delle spese di lite.
15. Istruita la causa documentalmente, quest'ultima viene decisa all'udienza dell'11 marzo
2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
16. Il ricorso va respinto.
17. In sede cautelare si è già osservato che la richiesta di aspettativa avanzata da parte del ricorrente è disciplinata all'art. 2 della legge 476/1984, che al primo comma così stabilisce: “Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa,
l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro […]”.
3 18. Il secondo comma si occupa di precisare la circostanza secondo cui “le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva”.
19. L'art. 52 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del triennio 2016-2018 richiama l'applicabilità di detta disposizione, prevedendo che “i dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto
1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre
1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva
l'applicazione dell'art. 2 della citata legge n. 476/1984 e s.m.i”.
20. L'art. 74 del D.P.R. 382/1980, rubricato quale 'riconoscimenti ed equipollenze', a sua volta dispone che “coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al . Controparte_7
La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e dai lavori compiuti presso le università non italiane.
L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Controparte_8
su conforme parere del Consiglio universitario nazionale […]”.
21. In ordine all'esegesi delle norme richiamate, la Suprema Corte, con motivazione che si condivide, ha osservato che il “D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, art. 74, consente con certezza di escludere che il dottorato conseguito all'estero equivalga a quello regolato dalle norme interne.
Decisiva in proposito, come chiaramente messo in luce dalla giurisprudenza amministrativa, è la considerazione secondo cui la L. n. 382 del 1980, art. 74, disponendo che, coloro che abbiano conseguito presso università straniere titoli di dottore in ricerca
o analoga qualificazione accademica, possono richiederne il riconoscimento con domanda diretta al , evidenzia la necessità, per il Controparte_7
riconoscimento del titolo, dell'intermediazione del , sicché l'obbligo CP_4
dell'Amministrazione scolastica di procedere al collocamento in congedo straordinario
4 del docente che si sia iscritto ad un corso di dottorato, secondo quanto dispone l'art. 2 della L. n. 476/1984, si deve ritenere operare, in via primaria, per i corsi di dottorato istituiti presso le università italiane. Infatti se tale intermediazione viene richiesta ex post, ove il titolo di studio in argomento sia stato conseguito presso l'università estera, ai fini degli effetti abilitanti in Italia, a maggior ragione si imporrà ex ante la valutazione di equipollenza, ove dalla partecipazione al corso presso Università non italiana si intenda trarre il beneficio dell'esonero dalla prestazione lavorativa in relazione a rapporto di pubblico impiego in atto. La conseguenza è la necessità di richiedere, ai fini del riconoscimento del corso e del conseguente esonero, la valutazione (che deve essere favorevole) della competente Autorità ministeriale (Cons. Stato, sez. 6^ 02-10-2007, n.
5066). Tale soluzione d'altra parte è del tutto coerente con il quadro normativo, sopra delineato. Da esso emerge infatti che il legislatore italiano non ha affatto ignorato il profilo della formazione scientifica compiuta all'estero, chiudendosi in una dimensione nazionale. Al contrario, non solo il ricorso a tale formazione è stato largamente previsto, ma è stata concepita la possibilità di dottorati frutto di cooperazione internazionale, la cui disciplina è stata ampiamente demandata agli accordi tra i centri di formazione interessati.
Da ciò può ulteriormente desumersi che nel far riferimento, con il cit. L. 13 agosto 1984,
n. 476, art. 2 ai "corsi di dottorato di ricerca" il legislatore abbia tenuto presente
l'articolata realtà sulla quale ha ritenuto di intervenire e non abbia inteso genericamente richiamare qualsiasi corso per il quale, in qualsiasi altro paese venga utilizzata un'espressione linguistica equivalente a quella italiana di "dottorato di ricerca", al di fuori di ogni garanzia di serietà e di comparabilità con la disciplina nazionale, così come in definitiva dovrebbe ritenersi ove si accogliesse la tesi della sentenza impugnata.
D'altra parte, la procedura di riconoscimento indicata nella giurisprudenza amministrativa consente un adeguato contemperamento fra l'esigenza di non limitare i benefici dell'aspettativa retribuita ai soli casi di dottorati italiani, penalizzando così la frequenza di centri ed istituzioni di ricerca stranieri spesso di grande prestigio, e al tempo stesso di non consentire al dipendente di fruire di rilevanti benefici anche per la frequenza di corsi sulla cui qualificazione non vi è alcuna possibilità di controllo, situazione che non è affatto esclusa per il solo fatto che il paese dove il corso si svolge
5 appartenga, come nella specie, all'Unione Europea” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n.
21276 del 2010).
22. Da quanto riportato si evince che il è chiamato a Controparte_4
esprimere una valutazione ex ante in ordine all'equipollenza/equivalenza del titolo conseguito presso l'università straniera rispetto al dottorato conseguibile negli atenei nazionali.
23. Tale valutazione è tassello necessario al fine del perfezionamento della fattispecie disegnata dall'art. 2 della legge 476/1984, essendo rimesso al Controparte_4
l'emissione di un parere sulla astratta riconoscibilità dei titoli di studio ai
[...]
fini della concessione del congedo straordinario in discussione, così come sul riconoscimento successivo al conseguimento.
24. Nel caso di specie, con il parere espresso su richiesta dell'Istituto scolastico resistente, il ha negato in radice la possibilità di esprimere Controparte_9
detta valutazione ex ante, ritenendo di potersi pronunciare esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo. Contro 25. In assenza di un parere favorevole del peraltro non parte dell'odierno giudizio, tale valutazione non può essere sopperita da una pronuncia del Tribunale, essendo demandata
Contro al la valutazione discrezionale circa l'equipollenza ex ante al titolo nazionale di quello che l'odierno ricorrente conseguirà all'esito della frequenza del corso in “Avances en Ingeniería de Materiales y Energías Sostenibles” presso l'università spagnola, sulla base dei requisiti previsti per legge.
26. Sulla base di quanto posto in evidenza è stata respinta la domanda cautelare, atteso che l'assenza del parere positivo da parte del soggetto competente a renderlo impedisce il perfezionamento del diritto previsto dall'art. 2 della legge n. 476 del 1984.
27. Rispetto a quanto già osservato in tale sede, parte ricorrente non ha dedotto alcunché che consenta di rimeditare la precedente soluzione logico-giuridica adottata;
di talché, il ricorso va respinto per le medesime ragioni sopra richiamate.
28. Né va accolta la domanda di chiamata in causa nei confronti del Controparte_4
, formulata solo all'udienza odierna e pertanto tardivamente.
[...]
29. In ordine alle spese processuali, queste ultime sono liquidate seguendo la soccombenza, tenuto conto dell'espletamento della fase cautelare e della riduzione di cui all'art. 152-bis
6 disp. att. c.p.c., essendosi la parte convenuta avvalsa della facoltà di stare in giudizio avvalendosi dei propri dipendenti;
appare poi equo disporre una compensazione delle stesse in misura della metà per quanto riguarda la fase di merito, in considerazione della ridotta attività difensiva svolta da parte ricorrente successivamente al rigetto della domanda cautelare.
30. Le spese sono pertanto determinate in complessivi € 2.228,00 (€ 1.150,00 per la fase cautelare ed € 1.078,00 per la fase di merito), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite del giudizio di merito in misura della metà e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte convenuta per la restante metà, nonché per l'intero con riferimento al giudizio cautelare, liquidate in complessivi € 2.228,00, oltre agli accessori di legge, se e in quanto dovuti.
Sassari, 11/03/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
7
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Borrello, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC
Email_1
RICORRENTE contro
RO
,
[...] Controparte_2
e l'
[...] Controparte_3
rappresentati e difesi dai Dott. Angela Demuru, Andrea Nieddu e Fabio Bonavitacola, elettivamente domiciliati in Trav. La Crucca n. 1 – Loc. Baldinca;
CP_2
CONVENUTI
OGGETTO: congedo straordinario
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., e contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 18.10.2023,
ha convenuto in giudizio i soggetti indicati in epigrafe, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni sotto riportate.
2. Il ricorrente, docente di scuola superiore, ha allegato di essere stato ammesso alla frequentazione del corso di dottorato triennale in “Avances en Ingeniería de Materiales y
Energías Sostenibles” presso l'Università di Jaén in Spagna, a tempo pieno e senza borsa di studio.
3. Ha dunque presentato domanda di congedo straordinario ex art. 2 della legge n. 476 del
1984, chiedendo di essere posto in aspettativa con conservazione del trattamento economico e previdenziale presso l'Amministrazione di appartenenza.
4. Tale richiesta veniva tuttavia rigettata dall'Istituto scolastico, facendo proprio il parere di equipollenza ex ante reso dal . Controparte_4
5. Parte ricorrente ha lamentato che in realtà detto parere non si esprimeva nel merito della riconoscibilità del titolo, quanto piuttosto si limitava a dichiarare l'impossibilità di procedere a un riconoscimento ex ante del corso. Contro
6. Tale comportamento sarebbe illegittimo, atteso che il avrebbe dovuto esprimere una valutazione di equipollenza ex ante del titolo conseguito presso l'università straniera rispetto a quello conseguibile presso un ateneo italiano.
7. Di conseguenza, era errato il comportamento dell'Istituto scolastico, a cui il
[...]
aveva demandato la pronuncia in ordine alla concessione Controparte_4
del congedo straordinario richiesto, essendosi limitato a far proprio il parere del . CP_4
8. Parte ricorrente ha denunciato una disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti nella medesima posizione cui era stata concessa l'aspettativa richiesta, oltre a una violazione dei diritti di rango costituzionale e sovranazionale relativi al diritto allo studio e alla libera circolazione dei professionisti, comprimendo indebitamente la sfera giuridica del richiedente.
9. L'Amministrazione avrebbe errato nel determinare l'impossibilità di procedere a una valutazione ex ante del percorso accademico, non entrando nel merito della comparabilità dei percorsi di studi;
invero, il si sarebbe limitato Controparte_4
a dichiarare l'impossibilità di operare una valutazione rispetto alle richieste di congedo afferenti ai dottorati conseguiti all'estero, non essendosi il percorso ancora concluso, sicché non sarebbe corretta la reiezione dell'istanza sulla sola base della mancanza del parere del soggetto competente.
10. ha dunque introdotto il presente giudizio, chiedendo sia una tutela Parte_1 cautelare d'urgenza, sulla base del pregiudizio relativo al rischio di non poter usufruire del congedo nell'A.S. 2023/2024 e correlativo incremento della durata del corso di studi, sia una domanda risarcitoria, all'esito della fase a cognizione piena.
11. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 “- accertare, in via principale, il diritto del ricorrente di conseguire il beneficio del congedo straordinario per motivi di studio fino alla conclusione del programma di dottorato della durata triennale in “Avances en Ingeniería de Materiales y Energías
Sostenibles” presso l'Università di Jaén in Spagna e, conseguentemente,
- condannare l' di a concedere il Controparte_6 CP_3
congedo straordinario per poter completare il percorso di dottorato fino al termine delle attività di ricerca;
- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del Signor
[...]
di una somma stabilita in via equitativa dal Giudice, secondo il suo libero e Pt_1
prudente apprezzamento, in ordine al risarcimento dei danni patiti dall'odierno ricorrente, non avendo potuto conseguire il congedo straordinario nell'anno scolastico
2022/2023, oltre agli interessi legali maturati fino all'effettivo soddisfo”.
12. Si sono ritualmente costituiti i resistenti sopra indicati, chiedendo anzitutto il rigetto dell'istanza cautelare urgente.
13. Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. veniva respinta la domanda cautelare, sul presupposto dell'insussistenza del fumus boni iuris.
14. Parte convenuta, poi costituitasi anche nella presente fase di merito, ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso, con rifusione delle spese di lite.
15. Istruita la causa documentalmente, quest'ultima viene decisa all'udienza dell'11 marzo
2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
16. Il ricorso va respinto.
17. In sede cautelare si è già osservato che la richiesta di aspettativa avanzata da parte del ricorrente è disciplinata all'art. 2 della legge 476/1984, che al primo comma così stabilisce: “Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa,
l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro […]”.
3 18. Il secondo comma si occupa di precisare la circostanza secondo cui “le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva”.
19. L'art. 52 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del triennio 2016-2018 richiama l'applicabilità di detta disposizione, prevedendo che “i dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto
1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre
1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva
l'applicazione dell'art. 2 della citata legge n. 476/1984 e s.m.i”.
20. L'art. 74 del D.P.R. 382/1980, rubricato quale 'riconoscimenti ed equipollenze', a sua volta dispone che “coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al . Controparte_7
La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e dai lavori compiuti presso le università non italiane.
L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Controparte_8
su conforme parere del Consiglio universitario nazionale […]”.
21. In ordine all'esegesi delle norme richiamate, la Suprema Corte, con motivazione che si condivide, ha osservato che il “D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, art. 74, consente con certezza di escludere che il dottorato conseguito all'estero equivalga a quello regolato dalle norme interne.
Decisiva in proposito, come chiaramente messo in luce dalla giurisprudenza amministrativa, è la considerazione secondo cui la L. n. 382 del 1980, art. 74, disponendo che, coloro che abbiano conseguito presso università straniere titoli di dottore in ricerca
o analoga qualificazione accademica, possono richiederne il riconoscimento con domanda diretta al , evidenzia la necessità, per il Controparte_7
riconoscimento del titolo, dell'intermediazione del , sicché l'obbligo CP_4
dell'Amministrazione scolastica di procedere al collocamento in congedo straordinario
4 del docente che si sia iscritto ad un corso di dottorato, secondo quanto dispone l'art. 2 della L. n. 476/1984, si deve ritenere operare, in via primaria, per i corsi di dottorato istituiti presso le università italiane. Infatti se tale intermediazione viene richiesta ex post, ove il titolo di studio in argomento sia stato conseguito presso l'università estera, ai fini degli effetti abilitanti in Italia, a maggior ragione si imporrà ex ante la valutazione di equipollenza, ove dalla partecipazione al corso presso Università non italiana si intenda trarre il beneficio dell'esonero dalla prestazione lavorativa in relazione a rapporto di pubblico impiego in atto. La conseguenza è la necessità di richiedere, ai fini del riconoscimento del corso e del conseguente esonero, la valutazione (che deve essere favorevole) della competente Autorità ministeriale (Cons. Stato, sez. 6^ 02-10-2007, n.
5066). Tale soluzione d'altra parte è del tutto coerente con il quadro normativo, sopra delineato. Da esso emerge infatti che il legislatore italiano non ha affatto ignorato il profilo della formazione scientifica compiuta all'estero, chiudendosi in una dimensione nazionale. Al contrario, non solo il ricorso a tale formazione è stato largamente previsto, ma è stata concepita la possibilità di dottorati frutto di cooperazione internazionale, la cui disciplina è stata ampiamente demandata agli accordi tra i centri di formazione interessati.
Da ciò può ulteriormente desumersi che nel far riferimento, con il cit. L. 13 agosto 1984,
n. 476, art. 2 ai "corsi di dottorato di ricerca" il legislatore abbia tenuto presente
l'articolata realtà sulla quale ha ritenuto di intervenire e non abbia inteso genericamente richiamare qualsiasi corso per il quale, in qualsiasi altro paese venga utilizzata un'espressione linguistica equivalente a quella italiana di "dottorato di ricerca", al di fuori di ogni garanzia di serietà e di comparabilità con la disciplina nazionale, così come in definitiva dovrebbe ritenersi ove si accogliesse la tesi della sentenza impugnata.
D'altra parte, la procedura di riconoscimento indicata nella giurisprudenza amministrativa consente un adeguato contemperamento fra l'esigenza di non limitare i benefici dell'aspettativa retribuita ai soli casi di dottorati italiani, penalizzando così la frequenza di centri ed istituzioni di ricerca stranieri spesso di grande prestigio, e al tempo stesso di non consentire al dipendente di fruire di rilevanti benefici anche per la frequenza di corsi sulla cui qualificazione non vi è alcuna possibilità di controllo, situazione che non è affatto esclusa per il solo fatto che il paese dove il corso si svolge
5 appartenga, come nella specie, all'Unione Europea” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n.
21276 del 2010).
22. Da quanto riportato si evince che il è chiamato a Controparte_4
esprimere una valutazione ex ante in ordine all'equipollenza/equivalenza del titolo conseguito presso l'università straniera rispetto al dottorato conseguibile negli atenei nazionali.
23. Tale valutazione è tassello necessario al fine del perfezionamento della fattispecie disegnata dall'art. 2 della legge 476/1984, essendo rimesso al Controparte_4
l'emissione di un parere sulla astratta riconoscibilità dei titoli di studio ai
[...]
fini della concessione del congedo straordinario in discussione, così come sul riconoscimento successivo al conseguimento.
24. Nel caso di specie, con il parere espresso su richiesta dell'Istituto scolastico resistente, il ha negato in radice la possibilità di esprimere Controparte_9
detta valutazione ex ante, ritenendo di potersi pronunciare esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo. Contro 25. In assenza di un parere favorevole del peraltro non parte dell'odierno giudizio, tale valutazione non può essere sopperita da una pronuncia del Tribunale, essendo demandata
Contro al la valutazione discrezionale circa l'equipollenza ex ante al titolo nazionale di quello che l'odierno ricorrente conseguirà all'esito della frequenza del corso in “Avances en Ingeniería de Materiales y Energías Sostenibles” presso l'università spagnola, sulla base dei requisiti previsti per legge.
26. Sulla base di quanto posto in evidenza è stata respinta la domanda cautelare, atteso che l'assenza del parere positivo da parte del soggetto competente a renderlo impedisce il perfezionamento del diritto previsto dall'art. 2 della legge n. 476 del 1984.
27. Rispetto a quanto già osservato in tale sede, parte ricorrente non ha dedotto alcunché che consenta di rimeditare la precedente soluzione logico-giuridica adottata;
di talché, il ricorso va respinto per le medesime ragioni sopra richiamate.
28. Né va accolta la domanda di chiamata in causa nei confronti del Controparte_4
, formulata solo all'udienza odierna e pertanto tardivamente.
[...]
29. In ordine alle spese processuali, queste ultime sono liquidate seguendo la soccombenza, tenuto conto dell'espletamento della fase cautelare e della riduzione di cui all'art. 152-bis
6 disp. att. c.p.c., essendosi la parte convenuta avvalsa della facoltà di stare in giudizio avvalendosi dei propri dipendenti;
appare poi equo disporre una compensazione delle stesse in misura della metà per quanto riguarda la fase di merito, in considerazione della ridotta attività difensiva svolta da parte ricorrente successivamente al rigetto della domanda cautelare.
30. Le spese sono pertanto determinate in complessivi € 2.228,00 (€ 1.150,00 per la fase cautelare ed € 1.078,00 per la fase di merito), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite del giudizio di merito in misura della metà e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte convenuta per la restante metà, nonché per l'intero con riferimento al giudizio cautelare, liquidate in complessivi € 2.228,00, oltre agli accessori di legge, se e in quanto dovuti.
Sassari, 11/03/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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