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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2748/2023
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Chiara Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2748/2023 promossa da:
AD LI, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv. Maria Alessandra Denina e dall'Avv. Alessandra Levi Pino, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Denina
RICORRENTE contro
AIT YOUSSEF HASSNA, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Alfonso Penza, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
e
AD SI, nata a [...] il [...], con il curatore speciale Avv. Silvia Manfredi, presso la quale è domiciliata,
INTERVENUTA
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“-pronunciare la sentenza di separazione tra i coniugi secondo le condizioni meglio specificate dal Giudice nell'ordinanza del 3 giugno u.s., condizioni espressamente accettate dal ricorrente pagina 1 di 9 nelle pregresse note scritte sostitutive d'udienza del 25 settembre 2024 e qui integralmente riportate:
-“le figlie minori vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione”;
-“la figlia AM viene collocata presso il padre, con possibilità di incontrare la madre liberamente sulla base di accordi presi di volta in volta con la stessa”;
-“la figlia SI viene collocata prevalentemente presso il padre”;
-“la figlia minore SI rimane con il padre dal venerdì sera alle 18.00 al lunedì con accompagnamento a scuola e dal lunedì alle 18.00 sino al martedì con accompagnamento a scuola e con la madre il lunedì dall'uscita da scuola sino alle 18.00 e dal martedì all'uscita da scuola al venerdì alle 18.00”;
-“oltre a quanto sopra stabilito, la minore trascorre con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie, con alternanza di Natale e Capodanno, la metà delle vacanze pasquali, alternando la
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, alternativamente la festa del Ramadan e quella del Montone e due settimane anche non consecutive in estate”;
-“ciascun genitore provvede al mantenimento diretto della figlia SI per il tempo in cui l'ha con sé”;
“A YO AS è tenuta a versare al El-Madyny Alì, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie AM e SI, la somma di Euro 300,00 (di cui 100,00 per AM e
200,00 per SI), rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
-“le spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, relative a tutte e tre le figlie minori, sono a carico dei genitori nella misura dl 50% ciascuno”;
-“i genitori sono tenuti a fornirsi reciprocamente le informazioni circa la salute e l'istruzione delle figlie minori”;
-vista l'accettazione da entrambe le parti delle condizioni di separazione tracciate dal Giudice nell'ordinanza del 3 giugno 2024, si chiede la compensazione integrale delle spese di lite.”
Per il convenuto:
pagina 2 di 9 “La difesa della Sig.ra H. IT YO formula le proprie conclusioni definitive in perfetta conformità a quanto stabilito dal Giudice nell'ordinanza del 3 giugno 2024 e quindi chiede quanto di seguito:
disporsi l'affidamento delle figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
disporsi che la figlia AM abbia collocazione presso il padre, con possibilità di incontrare la madre liberamente sulla base di accordi presi di volta in volta con la stessa;
disporsi che la figlia SI abbia collocazione prevalentemente presso il padre;
disporsi che la figlia minore SI rimanga con il padre dal venerdì sera alle 18.00 al lunedì con accompagnamento a scuola e dal lunedì alle 18.00 sino al martedì con accompagnamento a scuola e con la madre il lunedì dall'uscita da scuola sino alle 18.00 e dal martedì all'uscita da scuola al venerdì alle 18.00; disporsi che, oltre a quanto sopra stabilito, che la minore trascorra con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie, con alternanza di Natale e Capodanno, la metà delle vacanze pasquali, alternando la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, alternativamente la festa del Ramadan e quella del
Montone e due settimane anche non consecutive in estate;
disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia SI per il tempo in cui l'ha con sé; disporsi che IT YO AS versi al El-Madyny Alì, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie AM e SI, la somma di Euro 300,00 (di cui 100,00 per AM e
200,00 per SI), rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
disporsi che le spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, relative a tutte e tre le figlie minori, siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
disporsi che i genitori si forniscano reciprocamente le informazioni circa la salute e l'istruzione delle figlie minori.
Con la compensazione integrale delle spese di lite.”
Per il curatore speciale:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta.
pagina 3 di 9 Confermarsi l'affido condiviso di SI ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale sulla minore per le scelte di maggiore interesse idonee ad incidere sullo sviluppo della sua personalità, da assumersi di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia fatte salve, ovviamente, le situazioni eccezionali e di straordinaria urgenza;
i genitori si forniranno comunque sempre reciprocamente le informazioni in ordine alla salute ed all'istruzione della figlia;
la responsabilità genitoriale verrà, invece, esercitata separatamente in merito alle questioni di ordinaria amministrazione ed alle decisioni del quotidiano;
confermarsi la collocazione prevalente di SI e la residenza anagrafica della minore presso il padre, con facoltà per la medesima di incontrare e di permanere presso la madre liberamente, se e quando la minore lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sulla base di accordi presi di volta in volta con la madre;
confermarsi l'assegno perequativo per il mantenimento di SI a carico della madre IT YO
AS ed in favore del padre El YN AL nella misura € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
confermarsi la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessarie o previamente concordate per SI, come da Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati adottato dal Tribunale di Torino, sino a quando la medesima non sarà economicamente indipendente.
La scrivente si rimette in ordine ad ogni ulteriore statuizione non direttamente destinata alla minore SI.
Stante infine l'adesione di entrambi genitori alle condizioni già disposte dal Giudice, alle quali ha sostanzialmente aderito anche la scrivente difesa, si chiede l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite e la liquidazione in favore della sottoscritta dei compensi quale difensore in regime di patrocinio a spese dello Stato, come da istanza che ci si riserva di depositare.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. AL El-YN e AS IT YO hanno contratto matrimonio in Marocco il 10.12.2003 e dall'unione sono nate le figlie AM, il 27.7.2006, SI, il 9.11.2009, e SI, l'8.2.2017.
Con ricorso del 9.11.2023, AL El-YN ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Il
pagina 4 di 9 ricorrente ha altresì domandato l'affidamento condiviso delle tre figlie minori, con collocazione prevalente presso di sé, allegando che la madre se ne disinteresserebbe sia dal punto di vista morale e materiale, e un contributo al mantenimento di 250,00 euro a figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La convenuta si è costituita, nulla opponendo alla pronuncia di separazione e all'affidamento condiviso, ma chiedendo a sua volta la collocazione presso di sé delle figlie, in quanto il padre dovrebbe farsi coadiuvare nella gestione delle minori dalle proprie sorelle, e un contributo di
250,00 euro a figlia, oltre a 200,00 euro per sé.
Le parti sono state sentite personalmente all'udienza del 23.4.2025 e, alla successiva udienza del
7.5.2025, si è proceduto all'ascolto delle due figlie più grandi AM e SI. In via provvisoria, il
Giudice Istruttore delegato ha disposto l'affidamento condiviso delle minori, la collocazione di
AM presso il padre con regime di frequentazione libero con la madre, la collocazione di SI presso il padre con presa in carico dei servizi per un percorso di riavvicinamento alla madre, la collocazione sostanzialmente paritetica di SI con mantenimento diretto e un contributo al mantenimento a carico della convenuta di complessivi 300,00 euro per le due figlie maggiori. Si è altresì proceduto alla nomina di un curatore speciale per la sola minore SI che ne ha fatto espressa richiesta nel corso dell'udienza di ascolto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di documentazione economica e di relazioni dei servizi sociali ed è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 29.1.2025, sulle conclusioni delle parti che hanno dichiarato di aderire ai provvedimenti adottati in via provvisoria dal Giudice
Istruttore. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, nulla opponendo.
2. Preliminarmente il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni delle parti e delle minori, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 4.6.2024 con cui il Giudice Istruttore ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti. Il sostanziale accordo delle parti sulle conclusioni definitive rende del resto superfluo ogni ulteriore accertamento istruttorio.
3. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, essendo pacifico che si siano verificati fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che i coniugi vivono separatamente da diverso tempo.
4. Dato atto del raggiungimento della maggiore età da parte della figlia AM in corso di causa, nulla osta alla condivisione dell'affidamento delle due figlie minori SI e SI, come richiesto peraltro dagli stessi genitori sin dagli atti introduttivi. Le parti hanno inizialmente prospettato pagina 5 di 9 delle reciproche inadeguatezze, da individuarsi, quanto alla madre, nell'abitudine di lasciare le figlie da sole per uscire con le amiche e nel presunto abuso di alcool, e, quanto al padre, nel fatto di delegare la gestione delle minori alle proprie sorelle, ma tali affermazioni non hanno trovato alcun riscontro, non essendo peraltro stati indicati testimoni sul punto o richiesta una CTU sulle capacità genitoriali. Non risultano idonee ad escludere l'affidamento condiviso nemmeno le difficoltà manifestata dalla minore SI nel rapporto con la madre: come rilevato anche dal curatore speciale tali problematiche non sono dovute a condotte pregiudizievoli tenute dalla convenuta, ma piuttosto all'età adolescenziale della minore e alla mancata condivisione da parte della stessa del metodo educativo della madre, più rigido di quello del padre che pare avere un atteggiamento maggiormente comprensivo. È altresì significativo che dalla relazione sociale acquisita, pur se focalizzata principalmente sulla secondogenita SI, non emerga alcun elemento di particolare preoccupazione sul contesto familiare. Risultano infine irrilevanti le generiche allegazioni effettuate da parte ricorrente negli scritti difensivi conclusivi secondo cui la convenuta non provvederebbe al pagamento del contributo al mantenimento per le figlie e non terrebbe con sé la minore SI per i tempi previsti. Nonostante tali affermazioni, l'El-YN ha continuato infatti ad insistere per la conferma dei provvedimenti provvisori e non ha dedotto alcun nuovo mezzo di prova, pur essendo a ciò legittimato dall'art. 473 bis.19 c.p.c.
5. La minore SI manterrà la residenza anagrafica e la collocazione presso il padre, non potendosi prescindere, anche in relazione all'età, da quanto dalla stessa dichiarato in sede di ascolto. La ragazza, fin da subito dopo la separazione di fatto, è andata a vivere con il padre e ha mantenuto una frequentazione sporadica con la madre (ha testualmente dichiarato “da mia mamma sarò andata al massimo cinque volte”). Può essere mantenuta anche la presa in carico da parte dei servizi sociali e del servizio Npi con funzioni di monitoraggio e di riavvicinamento alla madre. Il curatore speciale ha infatti rappresentato che la minore ha accettato di buon grado il fatto di non essere costretta a recarsi dalla madre e, successivamente ai provvedimenti provvisori, l'ha incontrata spontaneamente in alcune occasioni, trascorrendo con lei anche un'intera giornata di festa.
Quanto a SI, i provvedimenti provvisori hanno recepito il regime già di fatto praticato dai genitori che, come dagli stessi richiesto, può essere confermato, in quanto consente una frequentazione pressochè paritaria e tiene conto degli orari lavorativi della madre, impegnata anche di sera e nei weekend. La minore rimarrà pertanto con il padre dal venerdì sera alle 18.00 al lunedì con accompagnamento a scuola e dal lunedì alle 18.00 sino al martedì con pagina 6 di 9 accompagnamento a scuola e con la madre il lunedì dall'uscita da scuola sino alle 18.00 e dal martedì all'uscita da scuola al venerdì alle 18.00. Oltre a quanto sopra stabilito, la bambina trascorrerà con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie, con alternanza di Natale e
Capodanno, la metà delle vacanze pasquali, alternando la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, alternativamente la festa del Ramadan e quella del Montone e due settimane anche non consecutive in estate. A fini meramente anagrafici, la residenza di SI sarà presso il padre, in conformità con quanto previsto per la sorella maggiore.
6. Venendo infine ai profili economici, stante l'adesione delle parti, possono essere condivise le valutazioni già effettuate dal Giudice Istruttore. Si osserva sul punto che il ricorrente percepisce una retribuzione di circa 1.400,00/1.500,00 euro mensili ed è gravato dal pagamento di un canone di locazione di 520,00 euro mensili e da un finanziamento di 264 euro, mentre la convenuta percepisce circa 1.500/1.600,00 euro ed è gravata da un canone di 400,00 euro, oltre che da un finanziamento per l'auto di 260,00 euro (per entrambi non invece vi è prova della percezione di ulteriori somme in nero, allegata negli atti introduttivi). In assenza di una rilevante sperequazione reddituale tra le parti ed essendo praticati tempi di permanenza paritari, può essere previsto il mantenimento diretto della figlia SI, mentre va disposto il versamento di un assegno a carico della madre per le due figlie maggiori, il cui mantenimento diretto ricade per la maggior parte sul padre, da quantificarsi nell'importo di 300,00 euro mensili (di cui 100,00 per
AM che pernotta anche presso la madre e 200,00 per SI). Le spese straordinarie per tutte e tre le figlie, così come indicate in dispositivo, saranno ripartite fra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La domanda di contributo al mantenimento per la moglie deve ritenersi abbandonata, in quanto non riproposta nelle conclusioni definitive. Si trattava peraltro di domanda palesemente infondata, poiché le condizioni economiche della convenuta sono pressoché corrispondenti, se non addirittura leggermente migliori, a quelle del marito.
7. Le spese di lite tra ricorrente e convenuto vengono compensate stante la comune adesione ai provvedimenti provvisori. Le spese del curatore speciale, da corrispondersi in favore dell'erario e liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa, vengono invece poste per la metà ciascuno a carico della ricorrente e del convenuto. La nomina del curatore si è infatti resa necessaria nell'esclusivo interesse della minore SI, su espressa richiesta della stessa.
pagina 7 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi El-YN AL, nato a [...] M-Lal (Marocco) il
1.3.1979, e IT YO Assna, nata a [...] M-Lal (Marocco) il 29.3.1989, matrimonio celebrato a
Zagoura (Marocco) il 10.12.2003 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mondovì al n. 19 parte 2 serie C, anno 2007,
AFFIDA le figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione,
DISPONE che la figlia SI abbia collocazione prevalente presso il padre,
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore SI da parte del CSSM e del servizio
NPI Asl CN 1 con funzioni di monitoraggio e di verifica delle possibilità di ripresa della frequentazione con la madre,
DISPONE che la minore SI rimanga con il padre dal venerdì sera alle 18.00 al lunedì con accompagnamento a scuola e dal lunedì alle 18.00 sino al martedì con accompagnamento a scuola e con la madre il lunedì dall'uscita da scuola sino alle 18.00 e dal martedì all'uscita da scuola al venerdì alle 18.00,
DISPONE che, oltre a quanto sopra stabilito, la minore trascorra con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie, con alternanza di Natale e Capodanno, la metà delle vacanze pasquali, alternando la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, alternativamente la festa del Ramadan e quella del
Montone e due settimane anche non consecutive in estate,
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia SI per il tempo in cui l'ha con sé,
DISPONE che IT YO AS versi a El-YN AL, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie AM e SI, la somma di euro 300,00 (di cui 100,00 per AM e
200,00 per SI) rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat,
DISPONE che le spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, relative a tutte e tre le figlie, siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno,
COMPENSA le spese di giudizio tra ricorrente e convenuto,
pagina 8 di 9 NN El-YN AL e IT YO AS, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento in favore dell'erario delle spese del curatore speciale che si liquidano in complessivi euro 3.809,00
(di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva, 903,00 per fase istruttoria e
1.453,00 per fase decisionale), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Chiara Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2748/2023 promossa da:
AD LI, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv. Maria Alessandra Denina e dall'Avv. Alessandra Levi Pino, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Denina
RICORRENTE contro
AIT YOUSSEF HASSNA, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Alfonso Penza, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
e
AD SI, nata a [...] il [...], con il curatore speciale Avv. Silvia Manfredi, presso la quale è domiciliata,
INTERVENUTA
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“-pronunciare la sentenza di separazione tra i coniugi secondo le condizioni meglio specificate dal Giudice nell'ordinanza del 3 giugno u.s., condizioni espressamente accettate dal ricorrente pagina 1 di 9 nelle pregresse note scritte sostitutive d'udienza del 25 settembre 2024 e qui integralmente riportate:
-“le figlie minori vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione”;
-“la figlia AM viene collocata presso il padre, con possibilità di incontrare la madre liberamente sulla base di accordi presi di volta in volta con la stessa”;
-“la figlia SI viene collocata prevalentemente presso il padre”;
-“la figlia minore SI rimane con il padre dal venerdì sera alle 18.00 al lunedì con accompagnamento a scuola e dal lunedì alle 18.00 sino al martedì con accompagnamento a scuola e con la madre il lunedì dall'uscita da scuola sino alle 18.00 e dal martedì all'uscita da scuola al venerdì alle 18.00”;
-“oltre a quanto sopra stabilito, la minore trascorre con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie, con alternanza di Natale e Capodanno, la metà delle vacanze pasquali, alternando la
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, alternativamente la festa del Ramadan e quella del Montone e due settimane anche non consecutive in estate”;
-“ciascun genitore provvede al mantenimento diretto della figlia SI per il tempo in cui l'ha con sé”;
“A YO AS è tenuta a versare al El-Madyny Alì, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie AM e SI, la somma di Euro 300,00 (di cui 100,00 per AM e
200,00 per SI), rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
-“le spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, relative a tutte e tre le figlie minori, sono a carico dei genitori nella misura dl 50% ciascuno”;
-“i genitori sono tenuti a fornirsi reciprocamente le informazioni circa la salute e l'istruzione delle figlie minori”;
-vista l'accettazione da entrambe le parti delle condizioni di separazione tracciate dal Giudice nell'ordinanza del 3 giugno 2024, si chiede la compensazione integrale delle spese di lite.”
Per il convenuto:
pagina 2 di 9 “La difesa della Sig.ra H. IT YO formula le proprie conclusioni definitive in perfetta conformità a quanto stabilito dal Giudice nell'ordinanza del 3 giugno 2024 e quindi chiede quanto di seguito:
disporsi l'affidamento delle figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
disporsi che la figlia AM abbia collocazione presso il padre, con possibilità di incontrare la madre liberamente sulla base di accordi presi di volta in volta con la stessa;
disporsi che la figlia SI abbia collocazione prevalentemente presso il padre;
disporsi che la figlia minore SI rimanga con il padre dal venerdì sera alle 18.00 al lunedì con accompagnamento a scuola e dal lunedì alle 18.00 sino al martedì con accompagnamento a scuola e con la madre il lunedì dall'uscita da scuola sino alle 18.00 e dal martedì all'uscita da scuola al venerdì alle 18.00; disporsi che, oltre a quanto sopra stabilito, che la minore trascorra con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie, con alternanza di Natale e Capodanno, la metà delle vacanze pasquali, alternando la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, alternativamente la festa del Ramadan e quella del
Montone e due settimane anche non consecutive in estate;
disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia SI per il tempo in cui l'ha con sé; disporsi che IT YO AS versi al El-Madyny Alì, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie AM e SI, la somma di Euro 300,00 (di cui 100,00 per AM e
200,00 per SI), rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
disporsi che le spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, relative a tutte e tre le figlie minori, siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
disporsi che i genitori si forniscano reciprocamente le informazioni circa la salute e l'istruzione delle figlie minori.
Con la compensazione integrale delle spese di lite.”
Per il curatore speciale:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta.
pagina 3 di 9 Confermarsi l'affido condiviso di SI ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale sulla minore per le scelte di maggiore interesse idonee ad incidere sullo sviluppo della sua personalità, da assumersi di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia fatte salve, ovviamente, le situazioni eccezionali e di straordinaria urgenza;
i genitori si forniranno comunque sempre reciprocamente le informazioni in ordine alla salute ed all'istruzione della figlia;
la responsabilità genitoriale verrà, invece, esercitata separatamente in merito alle questioni di ordinaria amministrazione ed alle decisioni del quotidiano;
confermarsi la collocazione prevalente di SI e la residenza anagrafica della minore presso il padre, con facoltà per la medesima di incontrare e di permanere presso la madre liberamente, se e quando la minore lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sulla base di accordi presi di volta in volta con la madre;
confermarsi l'assegno perequativo per il mantenimento di SI a carico della madre IT YO
AS ed in favore del padre El YN AL nella misura € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
confermarsi la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessarie o previamente concordate per SI, come da Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati adottato dal Tribunale di Torino, sino a quando la medesima non sarà economicamente indipendente.
La scrivente si rimette in ordine ad ogni ulteriore statuizione non direttamente destinata alla minore SI.
Stante infine l'adesione di entrambi genitori alle condizioni già disposte dal Giudice, alle quali ha sostanzialmente aderito anche la scrivente difesa, si chiede l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite e la liquidazione in favore della sottoscritta dei compensi quale difensore in regime di patrocinio a spese dello Stato, come da istanza che ci si riserva di depositare.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. AL El-YN e AS IT YO hanno contratto matrimonio in Marocco il 10.12.2003 e dall'unione sono nate le figlie AM, il 27.7.2006, SI, il 9.11.2009, e SI, l'8.2.2017.
Con ricorso del 9.11.2023, AL El-YN ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Il
pagina 4 di 9 ricorrente ha altresì domandato l'affidamento condiviso delle tre figlie minori, con collocazione prevalente presso di sé, allegando che la madre se ne disinteresserebbe sia dal punto di vista morale e materiale, e un contributo al mantenimento di 250,00 euro a figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La convenuta si è costituita, nulla opponendo alla pronuncia di separazione e all'affidamento condiviso, ma chiedendo a sua volta la collocazione presso di sé delle figlie, in quanto il padre dovrebbe farsi coadiuvare nella gestione delle minori dalle proprie sorelle, e un contributo di
250,00 euro a figlia, oltre a 200,00 euro per sé.
Le parti sono state sentite personalmente all'udienza del 23.4.2025 e, alla successiva udienza del
7.5.2025, si è proceduto all'ascolto delle due figlie più grandi AM e SI. In via provvisoria, il
Giudice Istruttore delegato ha disposto l'affidamento condiviso delle minori, la collocazione di
AM presso il padre con regime di frequentazione libero con la madre, la collocazione di SI presso il padre con presa in carico dei servizi per un percorso di riavvicinamento alla madre, la collocazione sostanzialmente paritetica di SI con mantenimento diretto e un contributo al mantenimento a carico della convenuta di complessivi 300,00 euro per le due figlie maggiori. Si è altresì proceduto alla nomina di un curatore speciale per la sola minore SI che ne ha fatto espressa richiesta nel corso dell'udienza di ascolto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di documentazione economica e di relazioni dei servizi sociali ed è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 29.1.2025, sulle conclusioni delle parti che hanno dichiarato di aderire ai provvedimenti adottati in via provvisoria dal Giudice
Istruttore. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, nulla opponendo.
2. Preliminarmente il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni delle parti e delle minori, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 4.6.2024 con cui il Giudice Istruttore ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti. Il sostanziale accordo delle parti sulle conclusioni definitive rende del resto superfluo ogni ulteriore accertamento istruttorio.
3. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, essendo pacifico che si siano verificati fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che i coniugi vivono separatamente da diverso tempo.
4. Dato atto del raggiungimento della maggiore età da parte della figlia AM in corso di causa, nulla osta alla condivisione dell'affidamento delle due figlie minori SI e SI, come richiesto peraltro dagli stessi genitori sin dagli atti introduttivi. Le parti hanno inizialmente prospettato pagina 5 di 9 delle reciproche inadeguatezze, da individuarsi, quanto alla madre, nell'abitudine di lasciare le figlie da sole per uscire con le amiche e nel presunto abuso di alcool, e, quanto al padre, nel fatto di delegare la gestione delle minori alle proprie sorelle, ma tali affermazioni non hanno trovato alcun riscontro, non essendo peraltro stati indicati testimoni sul punto o richiesta una CTU sulle capacità genitoriali. Non risultano idonee ad escludere l'affidamento condiviso nemmeno le difficoltà manifestata dalla minore SI nel rapporto con la madre: come rilevato anche dal curatore speciale tali problematiche non sono dovute a condotte pregiudizievoli tenute dalla convenuta, ma piuttosto all'età adolescenziale della minore e alla mancata condivisione da parte della stessa del metodo educativo della madre, più rigido di quello del padre che pare avere un atteggiamento maggiormente comprensivo. È altresì significativo che dalla relazione sociale acquisita, pur se focalizzata principalmente sulla secondogenita SI, non emerga alcun elemento di particolare preoccupazione sul contesto familiare. Risultano infine irrilevanti le generiche allegazioni effettuate da parte ricorrente negli scritti difensivi conclusivi secondo cui la convenuta non provvederebbe al pagamento del contributo al mantenimento per le figlie e non terrebbe con sé la minore SI per i tempi previsti. Nonostante tali affermazioni, l'El-YN ha continuato infatti ad insistere per la conferma dei provvedimenti provvisori e non ha dedotto alcun nuovo mezzo di prova, pur essendo a ciò legittimato dall'art. 473 bis.19 c.p.c.
5. La minore SI manterrà la residenza anagrafica e la collocazione presso il padre, non potendosi prescindere, anche in relazione all'età, da quanto dalla stessa dichiarato in sede di ascolto. La ragazza, fin da subito dopo la separazione di fatto, è andata a vivere con il padre e ha mantenuto una frequentazione sporadica con la madre (ha testualmente dichiarato “da mia mamma sarò andata al massimo cinque volte”). Può essere mantenuta anche la presa in carico da parte dei servizi sociali e del servizio Npi con funzioni di monitoraggio e di riavvicinamento alla madre. Il curatore speciale ha infatti rappresentato che la minore ha accettato di buon grado il fatto di non essere costretta a recarsi dalla madre e, successivamente ai provvedimenti provvisori, l'ha incontrata spontaneamente in alcune occasioni, trascorrendo con lei anche un'intera giornata di festa.
Quanto a SI, i provvedimenti provvisori hanno recepito il regime già di fatto praticato dai genitori che, come dagli stessi richiesto, può essere confermato, in quanto consente una frequentazione pressochè paritaria e tiene conto degli orari lavorativi della madre, impegnata anche di sera e nei weekend. La minore rimarrà pertanto con il padre dal venerdì sera alle 18.00 al lunedì con accompagnamento a scuola e dal lunedì alle 18.00 sino al martedì con pagina 6 di 9 accompagnamento a scuola e con la madre il lunedì dall'uscita da scuola sino alle 18.00 e dal martedì all'uscita da scuola al venerdì alle 18.00. Oltre a quanto sopra stabilito, la bambina trascorrerà con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie, con alternanza di Natale e
Capodanno, la metà delle vacanze pasquali, alternando la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, alternativamente la festa del Ramadan e quella del Montone e due settimane anche non consecutive in estate. A fini meramente anagrafici, la residenza di SI sarà presso il padre, in conformità con quanto previsto per la sorella maggiore.
6. Venendo infine ai profili economici, stante l'adesione delle parti, possono essere condivise le valutazioni già effettuate dal Giudice Istruttore. Si osserva sul punto che il ricorrente percepisce una retribuzione di circa 1.400,00/1.500,00 euro mensili ed è gravato dal pagamento di un canone di locazione di 520,00 euro mensili e da un finanziamento di 264 euro, mentre la convenuta percepisce circa 1.500/1.600,00 euro ed è gravata da un canone di 400,00 euro, oltre che da un finanziamento per l'auto di 260,00 euro (per entrambi non invece vi è prova della percezione di ulteriori somme in nero, allegata negli atti introduttivi). In assenza di una rilevante sperequazione reddituale tra le parti ed essendo praticati tempi di permanenza paritari, può essere previsto il mantenimento diretto della figlia SI, mentre va disposto il versamento di un assegno a carico della madre per le due figlie maggiori, il cui mantenimento diretto ricade per la maggior parte sul padre, da quantificarsi nell'importo di 300,00 euro mensili (di cui 100,00 per
AM che pernotta anche presso la madre e 200,00 per SI). Le spese straordinarie per tutte e tre le figlie, così come indicate in dispositivo, saranno ripartite fra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La domanda di contributo al mantenimento per la moglie deve ritenersi abbandonata, in quanto non riproposta nelle conclusioni definitive. Si trattava peraltro di domanda palesemente infondata, poiché le condizioni economiche della convenuta sono pressoché corrispondenti, se non addirittura leggermente migliori, a quelle del marito.
7. Le spese di lite tra ricorrente e convenuto vengono compensate stante la comune adesione ai provvedimenti provvisori. Le spese del curatore speciale, da corrispondersi in favore dell'erario e liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa, vengono invece poste per la metà ciascuno a carico della ricorrente e del convenuto. La nomina del curatore si è infatti resa necessaria nell'esclusivo interesse della minore SI, su espressa richiesta della stessa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi El-YN AL, nato a [...] M-Lal (Marocco) il
1.3.1979, e IT YO Assna, nata a [...] M-Lal (Marocco) il 29.3.1989, matrimonio celebrato a
Zagoura (Marocco) il 10.12.2003 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mondovì al n. 19 parte 2 serie C, anno 2007,
AFFIDA le figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione,
DISPONE che la figlia SI abbia collocazione prevalente presso il padre,
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore SI da parte del CSSM e del servizio
NPI Asl CN 1 con funzioni di monitoraggio e di verifica delle possibilità di ripresa della frequentazione con la madre,
DISPONE che la minore SI rimanga con il padre dal venerdì sera alle 18.00 al lunedì con accompagnamento a scuola e dal lunedì alle 18.00 sino al martedì con accompagnamento a scuola e con la madre il lunedì dall'uscita da scuola sino alle 18.00 e dal martedì all'uscita da scuola al venerdì alle 18.00,
DISPONE che, oltre a quanto sopra stabilito, la minore trascorra con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie, con alternanza di Natale e Capodanno, la metà delle vacanze pasquali, alternando la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, alternativamente la festa del Ramadan e quella del
Montone e due settimane anche non consecutive in estate,
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia SI per il tempo in cui l'ha con sé,
DISPONE che IT YO AS versi a El-YN AL, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie AM e SI, la somma di euro 300,00 (di cui 100,00 per AM e
200,00 per SI) rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat,
DISPONE che le spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, relative a tutte e tre le figlie, siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno,
COMPENSA le spese di giudizio tra ricorrente e convenuto,
pagina 8 di 9 NN El-YN AL e IT YO AS, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento in favore dell'erario delle spese del curatore speciale che si liquidano in complessivi euro 3.809,00
(di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva, 903,00 per fase istruttoria e
1.453,00 per fase decisionale), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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