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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/10/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr.ssa Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3138/2021 R.G. promossa da:
nato/a a NOTO (SR) il 19/05/1953, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'AVV. GALLO CONCETTA contro nato/a a rappresentato e difeso dall'AVV. DE Controparte_1 P.IVA_1
MA SO GI
Avente ad oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione per l'udienza del 23 giugno 2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la ha chiesto e ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Siracusa il decreto ingiuntivo n. 632/2021, con cui ha ingiunto a Pt_1
di pagare la somma di Euro 12.774,95, oltre interessi e spese di procedura, quale
[...]
saldo debitore derivante da un contratto di finanziamento personale originariamente concesso dalla Findomestic s.p.a. e successivamente ceduto, tramite varie operazioni di cartolarizzazione, alla società opposta.
pagina 1 di 8 ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo Parte_1
sostenendo di non aver mai richiesto né percepito alcuna somma a titolo di finanziamento da Findomestic, dichiarando di essere estraneo al rapporto contrattuale posto a fondamento del decreto.
Secondo quanto dedotto, egli sarebbe stato vittima di una truffa da parte di un soggetto,
all'epoca titolare di un'agenzia finanziaria in Noto, che avrebbe CP_2
utilizzato indebitamente i suoi documenti personali e la sua identità per ottenere finanziamenti a proprio nome, di cui poi tratteneva le somme.
A sostegno di tali deduzioni, l'opponente ha depositato documentazione tratta dal procedimento penale n. 14727/2013 R.G.N.R. (riunito al n. 4323/2014) pendente avanti al Tribunale di Siracusa, nel quale egli risultava persona offesa e parte civile e lo stesso imputato di truffa e falso in scrittura privata. CP_2
Da tale fascicolo emergerebbero, secondo la difesa opponente, una perizia calligrafica che esclude la paternità delle firme da parte del una testimonianza di tale Pt_1
, già socio del che avrebbe confermato l'abituale Testimone_1 CP_2
falsificazione dei contratti e l'utilizzo di conti correnti intestati al nonché una CP_2
relazione di polizia giudiziaria a firma dell che, su delega della Procura, Per_1 Per_2
avrebbe individuato nel l'effettivo beneficiario delle somme erogate. CP_2
Sulla base di tali elementi, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo la falsità del contratto, la mancanza di causa debendi e, in subordine,
l'inefficacia delle cessioni di credito non notificate.
La costituitasi ritualmente in giudizio, ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, osservando che il decreto ingiuntivo era stato notificato al debitore il 17 maggio 2021, mentre l'atto di opposizione risulta notificato soltanto il primo luglio 2021, oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 641 codice di rito civile.
La difesa dell'opponente avrebbe fatto cenno, in modo generico, ad una precedente trasmissione via p.e.c. del 24 giugno 2021, ma, secondo la società opposta, tale invio pagina 2 di 8 non risultava accompagnato da allegati leggibili né idoneo a perfezionare la notificazione, con la conseguenza che il giudizio sarebbe stato introdotto oltre il termine utile e, pertanto, improcedibile.
Nel merito, la società opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo la validità del contratto di finanziamento, la riconducibilità delle firme all'opponente, e la legittimità del credito vantato, fondato sul contratto di finanziamento del 24 febbraio
2011 e sull'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. rilasciato dalla Findomestic s.p.a.
e prodotto in sede monitoria.
Ha inoltre eccepito la irrilevanza degli atti penali prodotti, trattandosi di procedimento definito con sentenza di prescrizione, priva di effetti accertativi nel giudizio civile, e ha sottolineato l'assenza di qualsiasi prova concreta dell'asserita falsificazione delle firme o della mancata percezione delle somme da parte del Pt_1
Radicatosi il contraddittorio, nel corso del giudizio la parte opponente ha depositato ulteriori documenti tratti dal procedimento penale, insistendo nella richiesta di perizia calligrafica, mentre la controparte ne ha contestato la tardività e la rilevanza, indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 giugno 2025, ove sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l'opposizione proposta da debba Parte_1
essere accolta per i motivi di seguito indicati.
In via pregiudiziale, deve essere respinta l'eccezione sollevata dalla società opposta di inammissibilità dell'opposizione per essere stata la stessa notificata con allegato illeggibile, eccezione dalla quale la difesa convenuta fa discendere la nullità insanabile dell'atto e la conseguente tardività della rinnovazione della notifica intervenuta in data primo luglio 2021.
Dagli atti risulta, infatti, che la prima notificazione via p.e.c. dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 632/2021 è avvenuta in data 25 giugno 2021, entro il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c., ma che la stessa conteneva un pagina 3 di 8 file allegato non integralmente leggibile, circostanza puntualmente segnalata dalla difesa della società opposta.
Accortasi dell'errore tecnico, la parte opponente ha quindi rinotificato l'atto di opposizione in data primo luglio 2021, con allegato completo e correttamente leggibile.
L'eccezione non è fondata.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, e in particolare da Cass., sez. lav., ord. 30 ottobre 2023, n. 30082, nonché dalle successive Cass. 4902/2024 e
Cass. 16788/2024, la notificazione telematica che presenti irregolarità negli allegati (file illeggibili, mancanti o difformi) non determina l'inesistenza della notifica, ma una nullità sanabile.
La Corte ha affermato che la notificazione, anche se incompleta, deve ritenersi comunque effettuata quando dalla p.e.c. risulti chiaramente quale sia l'atto che si intendeva notificare e le relative finalità, poiché in tal caso sono rispettati i requisiti minimi di riconoscibilità del procedimento notificatorio (mittente, destinatario e oggetto).
Il principio, di portata generale, trova applicazione anche nel rito ordinario: se il vizio attiene alla notifica e non all'esistenza dell'atto, la rinnovazione è consentita ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e produce effetti sananti ex tunc.
Come evidenziato anche dalle Sezioni Unite n. 18121 del 2016, la notificazione telematica va considerata validamente compiuta se è comunque idonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, con conseguente validità della successiva attività processuale.
Nel caso di specie, è pacifico che nella p.e.c. del 25 giugno 2021 risultavano chiaramente indicati mittente, destinatario e oggetto, nonché la dicitura dell'allegato
“atto di citazione opposizione a d.i..pdf.asics”, e che la società opposta ha ricevuto il messaggio, prendendo cognizione dell'iniziativa giudiziale e costituendosi in giudizio, con articolazione di difese anche nel merito.
pagina 4 di 8 La successiva rinotifica del primo luglio 2021, eseguita con allegato leggibile, ha dunque avuto natura meramente confermativa e integrativa, idonea a sanare ex tunc il vizio originario, essendo già stato raggiunto lo scopo legale dell'atto (art. 156, comma 3,
c.p.c.).
Ne consegue che l'opposizione deve ritenersi ritualmente proposta e tempestiva, essendo stata la notificazione perfezionata nei termini e correttamente sanata mediante la rinotifica.
Passando al merito della causa, l'opposizione è fondata.
ha sostenuto di non avere mai sottoscritto né richiesto il contratto di Parte_1
finanziamento personale datato 24 febbraio 2011, posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo la sua ricostruzione, la firma apposta sul contratto sarebbe falsa e il documento sarebbe stato predisposto da terzi, in particolare da titolare di CP_2
un'agenzia finanziaria operante a Noto, che avrebbe utilizzato indebitamente i suoi dati anagrafici e i suoi documenti di identità per ottenere finanziamenti, appropriandosi poi delle somme.
L'opponente ha quindi chiesto che fosse dichiarata la totale estraneità al contratto e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo.
La tesi dell'opponente trova un riscontro preciso e coerente nella documentazione prodotta, anche se proveniente da un diverso procedimento.
Dagli atti emerge, infatti, che nel procedimento penale n. 14727/2013 R.G.N.R., iscritto al n. 797/2017 R.G. dinanzi al Tribunale di Siracusa, lo stesso era stato imputato CP_2
per truffa e falso in scrittura privata in relazione a diversi contratti di finanziamento stipulati a nome di soggetti che ne ignoravano l'esistenza, fra i quali figura anche quello intestato al Pt_1
Dal verbale d'udienza penale del 1 dicembre 2021 risulta la testimonianza di Tes_1
, ex socio del il quale ha dichiarato che il nell'esercizio della
[...] CP_2 CP_2
propria attività di mediatore finanziario, usava la documentazione dei clienti per ottenere pagina 5 di 8 finanziamenti e farsi accreditare le somme su conti correnti fittizi intestati a terzi, aggiungendo che tra i contratti falsificati vi era allegato anche il documento di riconoscimento di . Parte_1
Nel verbale ispettivo redatto il 9 marzo 2015 dall'Ispettore del Corpo Persona_3
Forestale, depositato in seno all'atto di citazione, è stato accertato che le operazioni di finanziamento intestate al furono in realtà predisposte e gestite dal il Pt_1 CP_2
quale aveva creato un conto presso la Banca IW Bank s.p.a. intestato formalmente al ma con firma apocrifa, sul quale venivano accreditate le somme dei Pt_1
finanziamenti.
Nel verbale si dà atto che il ha ammesso di avere raggirato lo zio CP_2 Pt_1
utilizzano i documenti di quest'ultimo per ottenere i prestiti, confermando la
[...]
piena estraneità del Pt_1
Infine, nel fascicolo penale è contenuta una perizia calligrafica che esclude la corrispondenza grafica tra le firme apposte sui contratti e quelle autentiche del Pt_1
Pur trattandosi di documenti provenienti da un diverso procedimento, e dunque non dotati di efficacia probatoria diretta in questa causa, deve richiamarsi il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, da ultimo Cass. civ., sez.
VI, 1 febbraio 2023, n. 2947, secondo cui “il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”.
La Suprema Corte ha chiarito che il giudice civile, nell'esercizio del proprio potere di libera valutazione ex art. 116 c.p.c., può trarre elementi di prova anche da atti formatisi pagina 6 di 8 in altri giudizi, inclusi quelli penali, se questi appaiono attendibili, coerenti e non smentiti da altri dati processuali.
Applicando tale principio, nel caso di specie gli atti del procedimento penale forniscono un quadro indiziario serio e convergente: la testimonianza del , la relazione della Tes_1
Polizia Giudiziaria e la perizia calligrafica conducono tutte alla conclusione che il contratto a nome del sia stato formato e sottoscritto dal senza il Pt_1 CP_2
consenso dell'intestatario e con finalità fraudolente.
Si tratta di indizi tra loro coerenti, privi di contraddizioni interne e non smentiti da alcuna prova di segno contrario.
La società opposta, per parte sua, non ha offerto elementi idonei a confutare tale ricostruzione.
Non risultano, in particolare, estratti conto bancari o quietanze di pagamento che dimostrino l'effettiva percezione del prestito da parte dell'opponente, né altra documentazione che provi l'esistenza di rapporti diretti tra lo stesso e l'istituto originatore del credito.
Invero, come già detto, dal verbale ispettivo della Polizia Giudiziaria del 9 marzo 2015 è emerso che aveva aperto fittiziamente un conto corrente bancario CP_2
presso la utilizzando i dati anagrafici e la documentazione Controparte_3
personale dello zio, senza che quest'ultimo ne avesse alcuna conoscenza o disponibilità.
In tal modo, il si era assicurato che le somme erogate dall'istituto di credito CP_2
confluissero su un conto apparentemente intestato al ma in realtà nella sua Pt_1
esclusiva disponibilità.
L'operazione, pertanto, non può considerarsi come effettiva erogazione del prestito in favore dell'opponente, mancando qualunque prova che egli abbia mai avuto accesso alle somme o ne abbia tratto beneficio.
In tale contesto, la mancanza di riscontri oggettivi sulla reale esecuzione del contratto e la provenienza della firma da mano diversa da quella dell'opponente portano a ritenere che il rapporto dedotto in giudizio non sia mai venuto ad esistenza.
pagina 7 di 8 Ne consegue che il contratto di finanziamento deve considerarsi apocrifo e giuridicamente inefficace nei confronti di con conseguente Parte_1
insussistenza del credito vantato nei suoi confronti.
Pertanto, alla luce degli elementi raccolti e della valutazione complessiva delle prove, deve ritenersi provata l'estraneità di al contratto di finanziamento e, Parte_1
conseguentemente, inesistente il credito azionato in via monitoria.
L'opposizione deve, dunque, essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 632/2021, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 14 aprile 2021, deve essere revocato.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, caratterizzata da una condotta fraudolenta posta in essere da un terzo ( estraneo al rapporto processuale e non CP_2
riconducibile alla società opposta che ha agito in buona fede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 632/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Siracusa, 15 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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