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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/07/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 26785/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 26785/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in VIA CERNAIA n. 14 10121 TORINO presso lo studio dell'avv.
ROSATO GABRIELE che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 MASIO (AL) il 13/07/2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MASIO (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 14/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MASIO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
- La signora rimarrà a vivere presso l'abitazione coniugale, essendosene il signor già Pt_1 Pt_2 allontanato, asportando i propri beni.
- Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri.
-I coniugi dichiarano, altresì, che con l'esatto adempimento delle condizioni ut supra, di aver già definito ogni altra questione di tipo economico – patrimoniale e di non aver null'altro da richiedere e/o pretendere reciprocamente.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 26785/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in VIA CERNAIA n. 14 10121 TORINO presso lo studio dell'avv.
ROSATO GABRIELE che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 MASIO (AL) il 13/07/2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MASIO (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 14/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MASIO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
- La signora rimarrà a vivere presso l'abitazione coniugale, essendosene il signor già Pt_1 Pt_2 allontanato, asportando i propri beni.
- Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri.
-I coniugi dichiarano, altresì, che con l'esatto adempimento delle condizioni ut supra, di aver già definito ogni altra questione di tipo economico – patrimoniale e di non aver null'altro da richiedere e/o pretendere reciprocamente.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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