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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1055/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1055/2024
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore 9.50 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Anna Franca Corrias la quale precisa le conclusioni come Controparte_1
in atti e si richiama a tutte le difese svolte;
per l'Avv. Stefano Caredda il quale insiste nell'opposizione e Controparte_2
si richiama ai propri scritti difensivi.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1055 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
( P.I. ) in persona del Liquidatore, signora Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Selargius – Via Pira n.26 ed elett.te dom.ta in Cagliari – Piazza Repubblica Parte_1
n.22 presso lo studio dell'avv. Anna Franca Corrias (C.F. ) che la rappr. e dif. in C.F._1
virtù di procura speciale all'atto di citazione, attore contro
in persona dell'omonimo titolare Sig Controparte_3
C.F. , con sede in Elmas, via Oristano n. 23, P:IVA CP_2 CodiceFiscale_2
, difesa e rappresentata, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e P.IVA_2 risposta, dall'Avv. Stefano Caredda (C.F. ), ed elettivamente domiciliata nel CodiceFiscale_3
suo studio in Cagliari via Paoli n. 7, (PEC Email_1
convenuto
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale DICHIARARE la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa, stipulato tra le odierne parti in data 08/04/2022, stante il protrarsi della morosità in capo alla società conduttrice e per l'effetto CONDANNARE la Controparte_2
in persona dell'omonimo titolare, al pagamento dei canoni di locazione per un
[...]
pagina 2 di 6 importo pari ad € 5.500,00 oltre interessi o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa
IN OGNI CASO
RIGETTARE l'avversa opposizione e la domanda di compensazione ivi formulata, infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in espositiva.
Con vittoria di spese da liquidarsi secondo i parametri previsti dal DM n.55/2014.
Nell'interesse del convenuto: voglia il Tribunale ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta:
In via preliminare : non convalidare l'intimato sfratto per morosità e non concedere l'ordinanza esecutiva di rilascio.
In via principale : accertata la sussistenza del credito di settemila euro da parte di CP_2 nei confronti e per i titoli di cui alla parte Controparte_3 CP_1 CP_1
espositiva, per effetto , dichiarare compensati i rispettivi crediti e debiti .
Il tutto con vittoria di spese e competenze legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Pronuncia la risoluzione del contratto di locazione registrato dell'8 aprile 2022 con il quale la aveva concesso in locazione alla Controparte_1 Controparte_2
l'immobile ubicato in Cagliari nella Via Zagabria n.36, al piano rialzato, distinto in Catasto alla
[...]
sez. A, Foglio 13, Mapp. 2052, sub. 27, cat. C/1, per grave inadempimento della conduttrice;
2. Condanna , in qualità di titolare della , al CP_2 Controparte_2
pagamento in favore della di € 5.500,00 a titolo di canoni oltre Controparte_1
interessi moratori al tasso legale dalle singole scadenze alla data della domanda e al tasso per le transazioni commerciali dalla data della domanda al soddisfo;
3. accertata l'insussistenza del credito di settemila euro da parte di Controparte_3 nei confronti rigetta la domanda di compensazione;
[...] Controparte_1
4. Condanna , in qualità di titolare della , alla CP_2 Controparte_2 rifusione in favore della in liquidazione delle spese di lite, che liquida in € 3.833,00 Controparte_1
(per le due fasi del giudizio) per compenso professionale e € 145,50 per esborsi, oltre spese generali al
15%, i.v.a e c.p.a. come per legge;
5. ai sensi dell'art. 12 bis, d. lgs. n. 20 del 2010 come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre
2022 n. 149, condanna al pagamento in favore dell'Erario di un importo pari al CP_2
doppio del contributo unificato dovuto per il presente procedimento.
pagina 3 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida notificato regolarmente la ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Controparte_1 [...]
al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. Controparte_2
Il convenuto si è costituito in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, opponendosi alla convalida e chiedendo la compensazione tra il debito per i canoni e propri crediti di natura risarcitoria.
Alle prime tre udienze le parti hanno chiesto disporsi rinvio per trattative.
Le trattative non sono andate a buon fine e alla quarta udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, l'intimante ha chiesto al giudice di pronunciare ordinanza di rilascio.
Con ordinanza del 17 maggio 2024 questo giudice ha disposto il rilascio dell'immobile e il mutamento del rito, assegnando anche il termine per il deposito della domanda di mediazione obbligatoria.
La condizione di procedibilità è stata adempiuta come attestato dal deposito del verbale di mediazione con esito negativo.
L'intimante ha partecipato personalmente al procedimento di mediazione.
L'intimata non ha partecipato né personalmente né per il tramite del proprio procuratore.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
La prova per interrogatorio formale e per testi dedotta dall'intimata nella comparsa di costituzione e risposta deve essere dichiarata inammissibile perché generica e valutativa. Deve anche darsi atto che la parte non ha insistito nelle istanze istruttorie.
La domanda di risoluzione del contratto è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' provato documentalmente, e comunque incontroverso, che con contratto di locazione regolarmente registrato dell'8 aprile 2022 la aveva concesso in locazione alla Controparte_1 [...]
l'immobile ubicato in Cagliari nella Via Zagabria n.36, al piano Controparte_2
rialzato, distinto in Catasto alla sez. A, Foglio 13, Mapp. 2052, sub. 27, cat. C/1, da utilizzare come centro estetico, verso un corrispettivo di € 11.400,00, da corrispondere in rate mensili di € 950,00, dal 1 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, mentre a decorrere dall'1 gennaio 2023 al 30 aprile 2028 il canone sarebbe stato d € 12.000,00 all'anno, da versare in rate mensili di € 1.000,00 ciascuna.
Non è contestato il mancato pagamento dei canoni a far data dal mese di agosto 2023 fino al mese di febbraio 2024.
pagina 4 di 6 In corso di causa l'intimata ha pagato i successivi canoni mensili di marzo, aprile e maggio.
Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza che ha disposto il mutamento di rito, l'intimata ha versato i canoni relativi alle mensilità di giugno e luglio, nonché l'importo di € 1.000,00 a titolo di canoni arretrati, ma ha poi interrotto i pagamenti, sia dei canoni pregressi che di quelli correnti, risultando morosa per le mensilità di agosto, settembre e ottobre.
Nel corso del giudizio di opposizione, con bonifico del 30/10/2024, l'intimata ha versava € 4.500,00 e con successivo bonifico del 18 novembre u.s. ha versato ulteriori € 1.500,00, così residuando una morosità complessiva di € 5.500,00, di cui € 1.500,00 inerenti la mensilità di dicembre 24 ed il rateo del canone di gennaio 2025 (l'immobile è stato rilasciato il 15 gennaio 2025) e la restante somma a titolo di canoni arretrati e non pagati.
All'art. 12) del contratto di locazione, la parte conduttrice ha dato atto “…di avere visitato l'unita immobiliare e di averla ritenuta idonea alla propria attività”.
All'art. 11 del contratto di locazione le parti hanno stabilito che la locatrice avrebbe dovuto provvedere a sua cura e spese alla posa in opera di un nuovo pavimento con piastrelle acquistate dalla conduttrice, alla ristrutturazione di un bagno e alla posa in opera di nuove finestre a vasistas;
inoltre la locatrice avrebbe dovuto provvedere alla realizzazione di un secondo bagno, a spese della conduttrice.
Non è stato indicato un termine per l'esecuzione dei lavori e non risulta che, prima dell'introduzione del presente giudizio, la conduttrice abbia mai lamentato alcunché in proposito.
I lavori, a detta dell'intimata, sarebbero terminati intorno alla metà del mese di luglio del 2022.
La conduttrice aveva però interrotto il pagamento dei canoni oltre un anno dopo, a partire dal mese di agosto del 2023, e senza che l'interruzione dei pagamenti fosse stata preceduta da alcuna comunicazione o doglianza circa l'asserito ritardo nell'esecuzione dei lavori, di talché deve ritenersi che non vi sia un collegamento tra la morosità e il ritardo.
Accertato l'inadempimento della conduttrice, deve pertanto essere pronunciata la risoluzione del contratto di locazione concluso tra le parti.
Per l'effetto, la conduttrice deve essere condannata al pagamento di € 5.500,00 a titolo di canoni insoluti oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze alla data della domanda e al tasso per le transazioni commerciali dalla data della domanda al soddisfo.
L'intimata ha chiesto di portare in compensazione un credito di natura risarcitoria costituito dal pagamento dei canoni e degli stipendi alle dipendenti nel periodo in cui il locale non era utilizzabile perché erano in corso i lavori di cui al contratto e per la perdita della clientela.
L'esistenza del credito risarcitorio non è dimostrata.
pagina 5 di 6 Il locale, alla data della stipula del contratto di locazione, si presentava idoneo all'uso, secondo quanto dichiarato dalla stessa conduttrice.
Nulla si sa circa la data di inizio e di fine dei lavori.
Come si è già detto, prima dell'introduzione del presente giudizio la conduttrice non ha mai lamentato alcunché.
Deve anche essere valutata come argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
In definitiva, non ci sono elementi per ritenere dimostrati presunti danni.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai valori minimi in considerazione della limitata attività svolta, seguono la soccombenza.
Per la mancata partecipazione al tentativo di mediazione obbligatoria, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'Erario di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis, d. lgs. n. 20 del 2010 come modificato dal D.
Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1055/2024
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore 9.50 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Anna Franca Corrias la quale precisa le conclusioni come Controparte_1
in atti e si richiama a tutte le difese svolte;
per l'Avv. Stefano Caredda il quale insiste nell'opposizione e Controparte_2
si richiama ai propri scritti difensivi.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1055 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
( P.I. ) in persona del Liquidatore, signora Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Selargius – Via Pira n.26 ed elett.te dom.ta in Cagliari – Piazza Repubblica Parte_1
n.22 presso lo studio dell'avv. Anna Franca Corrias (C.F. ) che la rappr. e dif. in C.F._1
virtù di procura speciale all'atto di citazione, attore contro
in persona dell'omonimo titolare Sig Controparte_3
C.F. , con sede in Elmas, via Oristano n. 23, P:IVA CP_2 CodiceFiscale_2
, difesa e rappresentata, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e P.IVA_2 risposta, dall'Avv. Stefano Caredda (C.F. ), ed elettivamente domiciliata nel CodiceFiscale_3
suo studio in Cagliari via Paoli n. 7, (PEC Email_1
convenuto
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale DICHIARARE la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa, stipulato tra le odierne parti in data 08/04/2022, stante il protrarsi della morosità in capo alla società conduttrice e per l'effetto CONDANNARE la Controparte_2
in persona dell'omonimo titolare, al pagamento dei canoni di locazione per un
[...]
pagina 2 di 6 importo pari ad € 5.500,00 oltre interessi o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa
IN OGNI CASO
RIGETTARE l'avversa opposizione e la domanda di compensazione ivi formulata, infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in espositiva.
Con vittoria di spese da liquidarsi secondo i parametri previsti dal DM n.55/2014.
Nell'interesse del convenuto: voglia il Tribunale ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta:
In via preliminare : non convalidare l'intimato sfratto per morosità e non concedere l'ordinanza esecutiva di rilascio.
In via principale : accertata la sussistenza del credito di settemila euro da parte di CP_2 nei confronti e per i titoli di cui alla parte Controparte_3 CP_1 CP_1
espositiva, per effetto , dichiarare compensati i rispettivi crediti e debiti .
Il tutto con vittoria di spese e competenze legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Pronuncia la risoluzione del contratto di locazione registrato dell'8 aprile 2022 con il quale la aveva concesso in locazione alla Controparte_1 Controparte_2
l'immobile ubicato in Cagliari nella Via Zagabria n.36, al piano rialzato, distinto in Catasto alla
[...]
sez. A, Foglio 13, Mapp. 2052, sub. 27, cat. C/1, per grave inadempimento della conduttrice;
2. Condanna , in qualità di titolare della , al CP_2 Controparte_2
pagamento in favore della di € 5.500,00 a titolo di canoni oltre Controparte_1
interessi moratori al tasso legale dalle singole scadenze alla data della domanda e al tasso per le transazioni commerciali dalla data della domanda al soddisfo;
3. accertata l'insussistenza del credito di settemila euro da parte di Controparte_3 nei confronti rigetta la domanda di compensazione;
[...] Controparte_1
4. Condanna , in qualità di titolare della , alla CP_2 Controparte_2 rifusione in favore della in liquidazione delle spese di lite, che liquida in € 3.833,00 Controparte_1
(per le due fasi del giudizio) per compenso professionale e € 145,50 per esborsi, oltre spese generali al
15%, i.v.a e c.p.a. come per legge;
5. ai sensi dell'art. 12 bis, d. lgs. n. 20 del 2010 come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre
2022 n. 149, condanna al pagamento in favore dell'Erario di un importo pari al CP_2
doppio del contributo unificato dovuto per il presente procedimento.
pagina 3 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida notificato regolarmente la ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Controparte_1 [...]
al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. Controparte_2
Il convenuto si è costituito in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, opponendosi alla convalida e chiedendo la compensazione tra il debito per i canoni e propri crediti di natura risarcitoria.
Alle prime tre udienze le parti hanno chiesto disporsi rinvio per trattative.
Le trattative non sono andate a buon fine e alla quarta udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, l'intimante ha chiesto al giudice di pronunciare ordinanza di rilascio.
Con ordinanza del 17 maggio 2024 questo giudice ha disposto il rilascio dell'immobile e il mutamento del rito, assegnando anche il termine per il deposito della domanda di mediazione obbligatoria.
La condizione di procedibilità è stata adempiuta come attestato dal deposito del verbale di mediazione con esito negativo.
L'intimante ha partecipato personalmente al procedimento di mediazione.
L'intimata non ha partecipato né personalmente né per il tramite del proprio procuratore.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
La prova per interrogatorio formale e per testi dedotta dall'intimata nella comparsa di costituzione e risposta deve essere dichiarata inammissibile perché generica e valutativa. Deve anche darsi atto che la parte non ha insistito nelle istanze istruttorie.
La domanda di risoluzione del contratto è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' provato documentalmente, e comunque incontroverso, che con contratto di locazione regolarmente registrato dell'8 aprile 2022 la aveva concesso in locazione alla Controparte_1 [...]
l'immobile ubicato in Cagliari nella Via Zagabria n.36, al piano Controparte_2
rialzato, distinto in Catasto alla sez. A, Foglio 13, Mapp. 2052, sub. 27, cat. C/1, da utilizzare come centro estetico, verso un corrispettivo di € 11.400,00, da corrispondere in rate mensili di € 950,00, dal 1 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, mentre a decorrere dall'1 gennaio 2023 al 30 aprile 2028 il canone sarebbe stato d € 12.000,00 all'anno, da versare in rate mensili di € 1.000,00 ciascuna.
Non è contestato il mancato pagamento dei canoni a far data dal mese di agosto 2023 fino al mese di febbraio 2024.
pagina 4 di 6 In corso di causa l'intimata ha pagato i successivi canoni mensili di marzo, aprile e maggio.
Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza che ha disposto il mutamento di rito, l'intimata ha versato i canoni relativi alle mensilità di giugno e luglio, nonché l'importo di € 1.000,00 a titolo di canoni arretrati, ma ha poi interrotto i pagamenti, sia dei canoni pregressi che di quelli correnti, risultando morosa per le mensilità di agosto, settembre e ottobre.
Nel corso del giudizio di opposizione, con bonifico del 30/10/2024, l'intimata ha versava € 4.500,00 e con successivo bonifico del 18 novembre u.s. ha versato ulteriori € 1.500,00, così residuando una morosità complessiva di € 5.500,00, di cui € 1.500,00 inerenti la mensilità di dicembre 24 ed il rateo del canone di gennaio 2025 (l'immobile è stato rilasciato il 15 gennaio 2025) e la restante somma a titolo di canoni arretrati e non pagati.
All'art. 12) del contratto di locazione, la parte conduttrice ha dato atto “…di avere visitato l'unita immobiliare e di averla ritenuta idonea alla propria attività”.
All'art. 11 del contratto di locazione le parti hanno stabilito che la locatrice avrebbe dovuto provvedere a sua cura e spese alla posa in opera di un nuovo pavimento con piastrelle acquistate dalla conduttrice, alla ristrutturazione di un bagno e alla posa in opera di nuove finestre a vasistas;
inoltre la locatrice avrebbe dovuto provvedere alla realizzazione di un secondo bagno, a spese della conduttrice.
Non è stato indicato un termine per l'esecuzione dei lavori e non risulta che, prima dell'introduzione del presente giudizio, la conduttrice abbia mai lamentato alcunché in proposito.
I lavori, a detta dell'intimata, sarebbero terminati intorno alla metà del mese di luglio del 2022.
La conduttrice aveva però interrotto il pagamento dei canoni oltre un anno dopo, a partire dal mese di agosto del 2023, e senza che l'interruzione dei pagamenti fosse stata preceduta da alcuna comunicazione o doglianza circa l'asserito ritardo nell'esecuzione dei lavori, di talché deve ritenersi che non vi sia un collegamento tra la morosità e il ritardo.
Accertato l'inadempimento della conduttrice, deve pertanto essere pronunciata la risoluzione del contratto di locazione concluso tra le parti.
Per l'effetto, la conduttrice deve essere condannata al pagamento di € 5.500,00 a titolo di canoni insoluti oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze alla data della domanda e al tasso per le transazioni commerciali dalla data della domanda al soddisfo.
L'intimata ha chiesto di portare in compensazione un credito di natura risarcitoria costituito dal pagamento dei canoni e degli stipendi alle dipendenti nel periodo in cui il locale non era utilizzabile perché erano in corso i lavori di cui al contratto e per la perdita della clientela.
L'esistenza del credito risarcitorio non è dimostrata.
pagina 5 di 6 Il locale, alla data della stipula del contratto di locazione, si presentava idoneo all'uso, secondo quanto dichiarato dalla stessa conduttrice.
Nulla si sa circa la data di inizio e di fine dei lavori.
Come si è già detto, prima dell'introduzione del presente giudizio la conduttrice non ha mai lamentato alcunché.
Deve anche essere valutata come argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
In definitiva, non ci sono elementi per ritenere dimostrati presunti danni.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai valori minimi in considerazione della limitata attività svolta, seguono la soccombenza.
Per la mancata partecipazione al tentativo di mediazione obbligatoria, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'Erario di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis, d. lgs. n. 20 del 2010 come modificato dal D.
Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 6 di 6