TRIB
Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2859/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2859 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 e promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Teramo, via Argentina n. 10 Parte_4
presso lo studio dell'avv. Cesare Mazzagatta, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione attore contro
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 [...]
), ), CP_6 Controparte_7 Controparte_8
D
[...] CP_9
convenuti contumaci
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 14.5.2025 da intendersi qui integralmente trascritte pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
, , convenivano in giudizio, dinanzi
[...] Parte_3 Parte_4
l'intestato Tribunale, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, (alias , (alias Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
, loro eventuali eredi ed aventi causa per ivi sentir dichiarare e riconoscere gli attori CP_7
esclusivi proprietari pro quota, per intervenuta usucapione ventennale, del terreno sito nel
Comune di Roseto degli Abruzzi nei pressi di Via Giuseppe Mazzini, di cui al Foglio 34,
Particella 58 di are 2,70 del Catasto Terreni del Comune di Roseto degli Abruzzi, meglio descritto in atti.
Autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nessuno si costituiva per i convenuti che venivano dichiarati contumaci all'udienza del 10.1.2023.
La causa, istruita mediante prova orale e documentale, giungeva all'udienza del
14.5.2025, ove parte attrice precisava le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione, con rinuncia della parte costituita alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda proposta da parte attrice nei confronti degli intestatari catastali dell'immobile di cui si assume l'acquisto a titolo originario è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che gli attori, da oltre vent'anni, godono animo domini, in via esclusiva, in modo pieno, pacifico, pubblico ed ininterrotto, del bene immobile costituito dal terreno sito nel Comune di Roseto degli Abruzzi nei pressi di Via
Giuseppe Mazzini, di cui al Foglio 34, Particella 58 di are 2,70 del Catasto Terreni del
Comune di Roseto degli Abruzzi.
Come dichiarato dal teste , gli attori possiedono pacificamente, Testimone_1
continuativamente ed indisturbatamente, uti dominus, da oltre venti anni, l'immobile descritto;
il teste ha dichiarato di essere a conoscenza di tali circostanze in quanto residente nel palazzo situato di fronte all'immobile, cioè all'angolo opposto, all'incrocio tra via
Mazzini e via Felicioni al civico 71, e ha riconosciuto il terreno con abitazione nella planimetria catastale mostrata durante l'escussione nella parte evidenziata in giallo. Il teste ha altresì dichiarato di aver visto, dagli inizi degli anni settanta, sempre gli attori occuparsi pagina 2 di 4 della cura delle piante, una pianta di limoni e una di fichi, ubicate nel terreno, e della rasatura dell'erba, periodicamente, anche con il decespugliatore. Il teste, inoltre, ha precisato di non aver mai visto altri soggetti di occuparsi del bene (cfr. verbale di udienza del 10.10.2023).
Circostanze analoghe ha riferito la teste , la quale ha dichiarato Testimone_2
di abitare dalla nascita nell'immobile di fronte a quello dove vivevano gli attori, angolo via
Mazzini con via Felicioni, affermando di conoscerli sin da piccoli e di averli sempre visti nel terreno. In particolare, la teste ha rammentato di aver visto gli attori curare il terreno, provvedendo alla rasatura dell'erba e occuparsi delle piante di limoni, precisando che
“quando la sig.ra era più giovane aveva anche piante di pomodori perché una Pt_1 parte del terreno era adibito ad orto”. La teste, inoltre, ha dichiarato di aver sempre visto gli attori abitare la casa adiacente al terreno e occuparsi anche di tale ultimo bene, pensando che i fossero i proprietari dello stesso, e che “per quanto so io non ho Controparte_10
mai visto altre persone abitare nella casa e occuparsi della tenuta del terreno e della cura degli alberi, e loro mi regalano spesso i limoni delle loro piante” (cfr. verbale di udienza del 10.10.2023).
Dalle risultanze istruttorie emerge, dunque, che ricorre il presupposto del possesso ultraventennale, ininterrotto, pubblico e pacifico in capo agli attori, ciascuno secondo le quote indicate al punto 5) dell'atto di citazione, che ha determinato l'acquisto per usucapione dell'immobile in oggetto.
Si osserva, infatti, che la giurisprudenza ritiene ammissibile l'usucapione della proprietà pro quota di un bene indiviso, non postulando tale modo d'acquisto un possesso esclusivo (cfr. Cassazione civile sez. II, 01/10/1997, n.9557).
L'assenza di opposizione in sede giudiziale giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 2859/2022, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Par
- dichiara che , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno acquistato, ciascuno secondo le quote indicate al punto 5) Parte_4
pagina 3 di 4 dell'atto di citazione, per effetto di usucapione ordinaria, la proprietà del seguente immobile: terreno sito nel Comune di Roseto degli Abruzzi nei pressi di Via Giuseppe
Mazzini, di cui al Foglio 34, Particella 58 di are 2,70 del Catasto Terreni del Comune di
Roseto degli Abruzzi;
- ordina al Signor Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza e di effettuare le volturazioni di legge con esonero di sua responsabilità;
- compensa le spese di lite.
Teramo, 8.6.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2859 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 e promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Teramo, via Argentina n. 10 Parte_4
presso lo studio dell'avv. Cesare Mazzagatta, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione attore contro
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 [...]
), ), CP_6 Controparte_7 Controparte_8
D
[...] CP_9
convenuti contumaci
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 14.5.2025 da intendersi qui integralmente trascritte pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
, , convenivano in giudizio, dinanzi
[...] Parte_3 Parte_4
l'intestato Tribunale, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, (alias , (alias Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
, loro eventuali eredi ed aventi causa per ivi sentir dichiarare e riconoscere gli attori CP_7
esclusivi proprietari pro quota, per intervenuta usucapione ventennale, del terreno sito nel
Comune di Roseto degli Abruzzi nei pressi di Via Giuseppe Mazzini, di cui al Foglio 34,
Particella 58 di are 2,70 del Catasto Terreni del Comune di Roseto degli Abruzzi, meglio descritto in atti.
Autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nessuno si costituiva per i convenuti che venivano dichiarati contumaci all'udienza del 10.1.2023.
La causa, istruita mediante prova orale e documentale, giungeva all'udienza del
14.5.2025, ove parte attrice precisava le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione, con rinuncia della parte costituita alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda proposta da parte attrice nei confronti degli intestatari catastali dell'immobile di cui si assume l'acquisto a titolo originario è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che gli attori, da oltre vent'anni, godono animo domini, in via esclusiva, in modo pieno, pacifico, pubblico ed ininterrotto, del bene immobile costituito dal terreno sito nel Comune di Roseto degli Abruzzi nei pressi di Via
Giuseppe Mazzini, di cui al Foglio 34, Particella 58 di are 2,70 del Catasto Terreni del
Comune di Roseto degli Abruzzi.
Come dichiarato dal teste , gli attori possiedono pacificamente, Testimone_1
continuativamente ed indisturbatamente, uti dominus, da oltre venti anni, l'immobile descritto;
il teste ha dichiarato di essere a conoscenza di tali circostanze in quanto residente nel palazzo situato di fronte all'immobile, cioè all'angolo opposto, all'incrocio tra via
Mazzini e via Felicioni al civico 71, e ha riconosciuto il terreno con abitazione nella planimetria catastale mostrata durante l'escussione nella parte evidenziata in giallo. Il teste ha altresì dichiarato di aver visto, dagli inizi degli anni settanta, sempre gli attori occuparsi pagina 2 di 4 della cura delle piante, una pianta di limoni e una di fichi, ubicate nel terreno, e della rasatura dell'erba, periodicamente, anche con il decespugliatore. Il teste, inoltre, ha precisato di non aver mai visto altri soggetti di occuparsi del bene (cfr. verbale di udienza del 10.10.2023).
Circostanze analoghe ha riferito la teste , la quale ha dichiarato Testimone_2
di abitare dalla nascita nell'immobile di fronte a quello dove vivevano gli attori, angolo via
Mazzini con via Felicioni, affermando di conoscerli sin da piccoli e di averli sempre visti nel terreno. In particolare, la teste ha rammentato di aver visto gli attori curare il terreno, provvedendo alla rasatura dell'erba e occuparsi delle piante di limoni, precisando che
“quando la sig.ra era più giovane aveva anche piante di pomodori perché una Pt_1 parte del terreno era adibito ad orto”. La teste, inoltre, ha dichiarato di aver sempre visto gli attori abitare la casa adiacente al terreno e occuparsi anche di tale ultimo bene, pensando che i fossero i proprietari dello stesso, e che “per quanto so io non ho Controparte_10
mai visto altre persone abitare nella casa e occuparsi della tenuta del terreno e della cura degli alberi, e loro mi regalano spesso i limoni delle loro piante” (cfr. verbale di udienza del 10.10.2023).
Dalle risultanze istruttorie emerge, dunque, che ricorre il presupposto del possesso ultraventennale, ininterrotto, pubblico e pacifico in capo agli attori, ciascuno secondo le quote indicate al punto 5) dell'atto di citazione, che ha determinato l'acquisto per usucapione dell'immobile in oggetto.
Si osserva, infatti, che la giurisprudenza ritiene ammissibile l'usucapione della proprietà pro quota di un bene indiviso, non postulando tale modo d'acquisto un possesso esclusivo (cfr. Cassazione civile sez. II, 01/10/1997, n.9557).
L'assenza di opposizione in sede giudiziale giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 2859/2022, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Par
- dichiara che , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno acquistato, ciascuno secondo le quote indicate al punto 5) Parte_4
pagina 3 di 4 dell'atto di citazione, per effetto di usucapione ordinaria, la proprietà del seguente immobile: terreno sito nel Comune di Roseto degli Abruzzi nei pressi di Via Giuseppe
Mazzini, di cui al Foglio 34, Particella 58 di are 2,70 del Catasto Terreni del Comune di
Roseto degli Abruzzi;
- ordina al Signor Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza e di effettuare le volturazioni di legge con esonero di sua responsabilità;
- compensa le spese di lite.
Teramo, 8.6.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 4 di 4