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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 3857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3857 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere all'esito ELa trattazione scritta e ELa camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30821/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
( ), elettivamente domiciliato in San Martino Valle Caudina (AV) alla Via C.F._1
Graitelle n. 13, presso lo studio EL'Avv. Fulvia Pisaniello ( Tel. Fax – 0824848393
PEC: come da mandato allegato alla memoria di costituzione in Email_1 sostituzione del precedente difensore
PARTE APPELLANTE
E
(codice fiscale: , in persona COroRT_1 P.IVA_1 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott. (codice fiscale: Parte_2
, nato a [...] il [...], con sede legale in Benevento (BN), C.F._2 alla Via Oderisio, 1 (CAP 82100), rappresentata e difesa, come da procura rilasciata ex art. 83
C.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto, dall'Avv. Vincenzo Barrasso (codice fiscale ), con il quale è elettivamente domiciliata presso lo studio EL'Avv. C.F._3
RT Truglio, in Napoli, alla Via dei Greci, n. 36 (CAP: 80133) e ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione ai sensi EL'art. 136 C.p.c., anche a mezzo telefax al numero
06/37513347, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, presso cui elegge domicilio digitale: “ ”; Email_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1030/2024 pubblicata il giorno 25.10.2024.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 7.06.2024 il dott. , già dirigente medico presso la Parte_1
ASL di – distretto di Montesarchio, impugnò il licenziamento senza preavviso irrogatogli CP_1 con provvedimento prot. n. 009828 del 18.10.2023, notificato il 27.10.2023, nonché il precedente provvedimento di sospensione cautelare, ex art. 55 quater, co. 3 bis e 3 ter, d.lgs. 165/2001 e contestuale contestazione disciplinare, prot. 0086590/u del 18.09.2023, e chiese l'accoglimento ELe seguenti conclusioni: “
1.dichiarare nullo o annullare o dichiarare privo di effetti il licenziamento disciplinare senza preavviso comminato al ricorrente con nota n. Prot. 0098277/u del 18/10/2023 15.09 Registrato da: Ufficio Procedimenti Disciplinari, comunicato il 18 ottobre
2023 ed impugnato stragiudizialmente il 14-18.12.2023 e, per lo effetto 2. reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, condannando la ASL a ricostruire il rapporto di lavoro e la posizione previdenziale (con l'accredito dei relativi contributi) con decorrenza dal 19 ottobre 2023 fino al giorno di effettiva reintegrazione nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi patrimoniali, ivi comprese le retribuzioni per il relativo detto periodo, esistenziali e non patrimoniali, questi da liquidarsi secondo equità e comunque ai danni ed indennizzi di Legge;
3. -in via subordinata, sempre previa dichiarazione di nullità inefficacia o annullamento del detto provvedimento di licenziamento disciplinare e previa reintegrazione nel posto di lavoro e condanna ELa Azienda datrice convenuta per le causali innanzi dette, determinare una legale e proporzionata sanzione per il fatto effettivamente accertato, esclusa qualsiasi sanzione espulsiva;
4. -dichiarare in ogni caso nullo o annullare o dichiarare priva di effetti la sospensione cautelare di cui al provvedimento di sospensione cautelare ex art. 55 quater co. 3 bis e 3 ter D.L.vo 546/1992 n. Prot. 0086577/u del
18/09/2023 e condannare l'ASL alla ricostruzione previdenziale ELa posizione contributivo e al pagamento ELa differenza retributiva maturata e non corrisposta per il periodo di durata ELa medesima, con rivalutazione ed interessi;
Con vittoria di spese e funzioni di lite, con attribuzione”.
A sostegno ELa domanda, dedusse l'inapplicabilità alla fattispecie del procedimento speciale di cui all'art. 55-quater, co. 3 bis e 3 ter, d.lgs. 165/2001, e la conseguente decadenza dall'esercizio ELa potestà disciplinare, dal momento che era stato ampiamente violato il termine per la contestazione EL'illecito; la carenza di motivazione del provvedimento espulsivo;
l'insussistenza del fatto contestato e, comunque, l'assoluta carenza di prova ELo stesso, dal momento che la contestazione e il successivo provvedimento erano fondati esclusivamente sulla richiesta di applicazione di misure cautelari formulata dalla Procura ELe Repubblica e sulla successiva ordinanza di rigetto del GIP, in assenza di qualsivoglia autonoma attività istruttoria da CO RT EL , con conseguente violazione, tra l'altro, EL'art. 335 bis c.p.p. In subordine, eccepì
l'insussistenza del dolo e la presenza EL'induzione in errore EL'amministrazione e la sproporzione e inadeguatezza ELa sanzione irrogata, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
2 Si costituì ritualmente in giudizio l'ASL, chiedendo di “accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento disciplinare senza preavviso irrogato al Dott. con nota prot. n. Parte_3
0098282/u del 18 ottobre 2023, comunicato in pari data al ricorrente e, per l'effetto, rigettare il ricorso in quanto infondato, con ogni conseguente statuizione di legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore ELa ”. COroRT_1
Respinta la richiesta di assunzione di prove testimoniali formulata in ricorso, la causa fu rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito ELe note scritte in sostituzione EL'udienza, ai sensi EL'art. 127 ter c.p.c. con la sentenza di rigetto indicata in epigrafe.
Il primo giudice, invero, respinse le eccezioni preliminari di decadenza e ritenne che il licenziamento e, prima di tale provvedimento, la sospensione fossero del tutto legittimi.
Con ricorso tempestivamente depositato l'appellante in epigrafe ha censurato la sentenza deducendone l'erroneità sotto diversi profili, di seguito esaminati.
All'esito ELa rituale instaurazione del contradittorio, si è costituita in giudizio l
[...]
che ha resistito al gravame di cui ha chiesto disporsi il rigetto. CP_3
Nelle more del procedimento la Corte ha disposto la trattazione cartolare ai sensi EL'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, EL'udienza del 16 ottobre 2025 con lo scambio di note di trattazione.
Assunta la causa in riserva all'esito ELa camera di consiglio, la stessa è stata decisa secondo la seguente motivazione.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Appare opportuno premettere che è stato dipendente quale dirigente Parte_1 EL , addetto al Distretto sanitario di Montesarchio, fino al 18.09.2023, data di COroRT_3 decorrenza ELa sospensione (provvedimento n. 0086590/u del 18.09.23) e del licenziamento
(intimato con nota 0098282/u del 18.10.23) provvedimenti adottati nei suoi confronti in quanto ritenuto responsabile ELe violazioni disciplinari previste e sanzionate dall'art. 55 quater del d.lgs.
165/2001, co. 1, lett. a) (falsa attestazione ELa presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento ELa presenza o con altre modalità fraudolente), e dall'art. 55 quinquies ELo stesso d.lgs., contestate con nota prot. n. 0086590 del 18.09.2023.
Il primo giudice, nel valutare le eccezioni e le deduzioni difensive sollevate dal Pt_1
, ha ampiamente argomentato giungendo alle seguenti conclusioni: a) il procedimento di
[...] cui all'art. 55 quater , commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 era applicabile anche in caso di accertamento ELa violazione attraverso sistemi di videosorveglianza allocati dalla Polizia
Giudiziaria, dato che il tenore letterale ELa norma non consentiva di escludere la validità di questo tipo di riprese ai fini EL'accertamento dei fatti;
b) pur applicando il procedimento di cui all'art. 55 bis D.Lgs. cit. il termine di legge (quaranta giorni) non risultava essere decorso dall'acquisizione compiuta dei fatti, materializzatasi attraverso la ricezione ELa richiesta di misura cautelare e
3 dall'ordinanza di rigetto trasmesse -a seguito di istanza del 27.06.2023- solo il 29.08.2023; c)
l'accertamento dei fatti era stato validamente ancorato alle registrazioni di cui si dava atto nella richiesta di applicazione ELa misura cautelare e nell'ordinanza, registrazioni incrociate con le risultanze ELe timbrature e non smentite dalle generiche contestazioni addotte dal dipendente;
d) la sanzione risultava del tutto proporzionata all'entità dei fatti tenuto conto ELa reiterazione ELe condotte;
del numero ELe stesse;
EL'organizzazione fraudolenta.
Avverso tale pronuncia insorge l'appellante.
1.Con il primo motivo di gravame ribadisce le deduzioni difensive sviluppate in primo grado circa l'inapplicabilità ELa sospensione dal servizio per insussistenza dei presupposti ex art. 55 quater
D.Lgs. n. 165/2001 e lamenta come il giudice abbia sottovalutato la circostanza che le condotte contestate sarebbero state intercettate attraverso un sistema di videosorveglianza non allocato dal datore di lavoro, con buona pace ELe prerogative di cui all'art. 4 ELo Statuto dei Lavoratori.
Il motivo di gravame deve essere disatteso per due ragioni.
In primo luogo, il tenore letterale EL'art. 55 quater D.Lgs. n. 165/2001 non consente di trarre le conclusioni suggerite dall'appellante. L'art. 55 quater sopra menzionato statuisce, per quanto qui rileva, quanto segue: “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione ELa presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento ELa presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione EL'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
….
1-bis. Costituisce falsa attestazione ELa presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto EL'orario di lavoro ELo stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
….
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.
3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione ELa presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o ELe presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione EL'interessato. La sospensione è
4 disposta dal responsabile ELa struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti
a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né
l'inefficacia ELa sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto EL'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante EL'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data EL'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio ELa sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da RT del dipendente, ELa contestazione EL'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva
l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità ELa sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4.”
L'art. 55 bis D.lgs. cit. stabilisce: “….
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito ELa propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata ELe funzioni EL'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile ELa struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento ELa predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta EL'addebito e convoca
5 l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.
Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante EL'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione ELa sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione EL'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' COroRT_4
, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del
[...] dipendente, il nominativo ELo stesso è sostituito da un codice identificativo. …
9-ter. La violazione dei termini e ELe disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e ELa sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio EL'azione disciplinare, anche in ragione ELa natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione EL'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.”
Dall'esame ELe disposizioni normative emerge, in primo luogo, l'inesattezza EL'interpretazione sollecitata dall'appellante, secondo il quale il procedimento speciale sarebbe applicabile solo in caso di captazione ELe condotte attraverso canali di videosorveglianza allocati dal datore di lavoro. Ad avviso EL'ex Dirigente medico, dunque, non poteva essere applicato il procedimento speciale, bensì quello ordinario, il quale non prevede la possibilità di sospendere inaudita altera RT il lavoratore. Sempre secondo la prospettazione difensiva EL'appellante -che censura la sentenza che ha disatteso la stessa- il procedimento (ordinario) applicato nei propri confronti sarebbe, altresì, illegittimo in ragione EL'asserito decorso del termine massimo di 40 giorni dalla ricezione ELa notizia di rilievo disciplinare per la formulazione EL'addebito, determinando l'illegittimità ELa conclusiva sanzione, “comunicata a distanza di quasi 70 giorni e sicuramente oltre i quaranta complessivi” .
A parere ELa Corte, l'opzione ermeneutica sposata dal primo giudice -che ha ritenuto insussistente il discrimine tra videosorveglianza predisposta dal datore di lavoro e quella attivata dalla PG ai fini EL'applicabilità EL'art. 55 quater cit.- è meritevole di conferma.
6 In senso contrario all'interpretazione sollecitata dall'appellante depone, oltre al dato letterale ELa norma in questione, una considerazione di tipo sistematico: ove si ritenesse che il solo uso ELe telecamere collocate previ accordi sindacali dal datore di lavoro possa condurre all'applicazione ELe misure previste dall'art. 55 quater D Lgs. Cit. si finirebbe per obliterare tutta l'evoluzione giurisprudenziale in tema di “controlli difensivi”, cioè quei controlli che il datore di lavoro pone in essere al fine di accertare il compimento di eventuali condotte illecite, che è stata ampiamente scrutinata dalla giurisprudenza di legittimità, nella vigenza del testo di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, anteriore alla riscrittura disposta dal D.Lgs. 14.09.2015 n. 151 art. 23.
Come affermato in numerosi arresti ELa Suprema Corte, il citato art. 4 "fa RT di quella complessa normativa diretta a contenere in vario modo le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalità di attuazione incidenti nella sfera ELa persona, si ritengono lesive ELa dignità e ELa riservatezza del lavoratore" (Cass., 17.06.2000 n. 8250), sul presupposto - "espressamente precisato nella Relazione ministeriale - che la vigilanza sul lavoro, ancorchè necessaria nell'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione umana, e cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro"
(Cass. n. 8250/2000; cit. Cass, 17.07.2007 n. 15892)
I principi affermati da un più risalente indirizzo con il quale si è statuito che l'adozione di strumenti di controllo a carattere "difensivo" non necessitava tout court del preventivo accordo con le rappresentanze sindacali nè di alcuna specifica autorizzazione, in quanto volto a prevenire condotte illecite suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza del patrimonio aziendale ed il regolare, corretto svolgimento ELa prestazione lavorativa (vedi Cass. 3/4/2002 n. 4647), sono stati, quindi, armonizzati con l'ulteriore principio in base al quale l'esigenza di evitare il compimento di condotte illecite da RT dei dipendenti, non può assumere una portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia ELa dignità e ELa riservatezza del lavoratore.
Nell'ottica descritta, e pur nella diversità di sfumature che connotano i dicta giurisprudenziali emessi sulla questione dibattuta in relazione alla peculiarità ELe fattispecie esaminate, si è pervenuti alla affermazione di una tendenziale ammissibilità dei controlli difensivi "occulti", anche ad opera di personale estraneo all'organizzazione aziendale, in quanto diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento ELa prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ferma comunque restando la necessaria esplicazione ELe attività di accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose ELe garanzie di libertà
e dignità dei dipendenti, con le quali l'interesse del datore di lavoro al controllo ed alla difesa ELa organizzazione produttiva aziendale deve contemperarsi, e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali ELa correttezza e buona fede contrattuale (vedi in tali sensi, Cass. cit. n. 10955 del
2015).
7 Nel solco di tale indirizzo si colloca altresì l'arresto ELa Suprema Corte che ha affermato il principio secondo cui non è soggetta alla disciplina EL'art. 4, comma 2, Statuto dei
Lavoratori l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza EL'attività lavorativa, nè risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori.
Può dunque ritenersi che siffatta lettura del dato normativo svolta dal primo giudice appaia rispettosa dei principi consolidatisi in giurisprudenza in materia di “controlli difensivi” che non siano finalizzati a verificare l'esecuzione ELa prestazione ma ad evitare la commissione degli illeciti: controlli che nel caso ELa PA (stanti le esigenze di tutela del buon andamento e del patrimonio pubblico) hanno trovato la disciplina EL'art. 55 quater D.Lgs. n. 168/2001 nel caso di condotte fraudolente quali quelle contestate all'appellante.
Pertanto, la lettura ermeneutica sposata dal primo giudice risulta del tutto coerente col dato testuale ELa norma e ragionevole dal punto di vista sistematico, sicché merita piena conferma.
Parimenti irrilevante è che l'accertamento sia avvenuto mediante strumenti di sorveglianza non installati dall'amministrazione datrice di lavoro.
Come già detto, infatti, il comma co. 3 bis prevede esclusivamente, per l'applicabilità del procedimento speciale, che l'infrazione sia accertata in flagranza ovvero “mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o ELe presenze”. La ratio ELa previsione è chiarissima e risiede nella volontà di riservare un trattamento particolarmente gravoso (addirittura la sospensione cautelare immediata, inaudita altera RT) solo a quei casi che, sin dall'inizio, poggino su una base probatoria sufficientemente solida, qual è tendenzialmente quella costituita da dati documentali. È, invece, ininfluente che le riprese video siano state effettuate con strumenti ELa polizia giudiziaria, su richiesta EL e non tramite sistemi di videosorveglianza installati CP_5 dall Pt_4
2.Tale considerazione assorbirebbe le eccezioni relative all'osservanza dei termini di cui
[...] all'art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001, tuttavia mette conto di osservare che, dalla lettura dei documenti allegati al fascicolo di RT di prime cure depositato dall'ASL emerge che la notizia ELa richiesta di applicazione di misura cautelare da RT ELa Procura competente e la successiva ordinanza del GIP sono state trasmesse all'ASL, nella loro completa formulazione, solo nel mese di agosto
2022 e precisamente il 29.08.2022 laddove non vi è prova ELa conoscenza EL'atto completo in epoca antecedente (si noti, in proposito, che il richiamo indicato dall'appellante alla missiva EL'ASL contiene la menzione in data 27.06.2022 ELa trasmissione di una nota di sole due pagine, che ben potrebbe coincidere con la richiesta di informazioni sollecitata dall
[...]
, secondo un ragionamento logico sposato dal primo giudice e qui condiviso). CP_1
È noto che la contestazione EL'addebito soggiace ad un doppio termine, di cui il primo, di dieci giorni, entro il quale l'Amministrazione, dalla completa ricezione dei fatti, deve informare
8 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ed il secondo, di trenta giorni, entro il quale, previo espletamento CO del contraddittorio, l deve formulare la contestazione al lavoratore.
L'appellante ritiene che il predetto termine non sia stato rispettato, poichè l'Amministrazione avrebbe preso contezza dei fatti già in data 27 giugno 2023. Egli sostiene che “la Direzione CO Amministrativa ha trasmesso la richiesta e la ordinanza cautelare direttamente all e contestualmente anche all'Ufficio Centrale Risorse Umane, nonostante invece avesse piena contezza ELa notizia non solo fin da maggio 2023 per via EL'ampia diffusione che il fatto aveva avuto sulla stampa locale, ma addirittura, con certezza, ed in via ufficiale, dal 27 giugno 2023, almeno stando agli atti” . Da ciò deriverebbe, dunque, la violazione dei termini procedurali, posto che, soltanto in data 31 agosto 2023, il Direttore Amministrativo avrebbe trasmesso gli atti acquisiti dalla Procura ELa Repubblica di Benevento relativi alle indagini svolte al Direttore EL'Ufficio
Gestione Risorse Umane, dal quale, poi, sarebbe scaturito il procedimento disciplinare culminato con la sanzione in esame.
Tale ricostruzione, tuttavia, è infondata..
In data 27 giugno 2023, l'Amministrazione ha esclusivamente inoltrato una formale istanza alla Procura ELa Repubblica di Benevento con la quale ha richiesto gli atti di indagine medio tempore svolti; in quel momento, dunque, l'ASL datoriale non poteva avere “piena contezza ELa notizia” come asserisce l'appellante, bensì poteva essere esclusivamente a conoscenza di notizie frammentate rivenute anche in ragione del clamore mediatico che l'intera vicenda ha suscitato nella comunità locale.
L'ASL, quindi, al 27 giugno 2023, non poteva conoscere né il numero di soggetti interessati dalla vicenda e sottoposti alle indagini ELa Procura, né le condotte contestate, né i capi di imputazione individuati dagli Organi inquirenti.
Ne consegue che in quel momento il datore di lavoro non poteva essere a conoscenza di fatti precisi e puntuali da utilizzare quale presupposto per l'avvio dei procedimenti disciplinari.
A seguito EL'ostensione del fascicolo da RT ELa Procura ELa Repubblica avvenuta in data 29 agosto 2023 (cfr. documenti nn. 4A e 4B del fascicolo di primo grado) l'ASL ha, quindi, potuto prendere piena contezza ELa vicenda ed ha tempestivamente avviato il procedimento disciplinare formulando gli addebiti e irrogando, infine, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
Non può sorgere alcun dubbio sul fatto che l'ASL abbia ottenuto piena consapevolezza EL'intera vicenda esclusivamente a partire dal 29 agosto 2023, giorno in cui la Procura ELa
Repubblica ha trasmesso la richiesta di applicazione di misura cautelare predisposta dal P.M. e la relativa Ordinanza di rigetto da RT del GIP nei cui atti sono rappresentate, nel dettaglio, le condotte di tutti i dipendenti EL'ASL integranti le fattispecie di falsa attestazione ELa presenza in servizio. Soltanto dall'analisi degli atti afferenti al procedimento penale, infatti, l'ASL ha potuto
9 constatare quali sono stati i lavoratori interessati alla vicenda e, nello specifico, ha potuto rilevare le giornate e le ore nelle quali i propri dipendenti hanno commesso i fatti per i quali sono stati poi avviati molteplici procedimenti disciplinari.
Appurato, quindi, che il dies a quo deve essere computato a partire dal 29 agosto 2023, è evidente che, nella fattispecie in esame, l'ASL datoriale abbia correttamente rispettato i termini di legge. Tale circostanza è dimostrata dalla documentazione depositata in atti, dalla quale emerge che:
- In data 29 agosto 2023 la Procura ELa Repubblica di Benevento ha trasmesso alla Direzione Generale EL ELa documentazione COroRT_3 contenuta nel fascicolo ELe indagini preliminari a carico di vari dipendenti e specialisti ambulatoriali del Distretto di Montesarchio – e, segnatamente, la “RICHIESTA PER
L'APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI (ID:288536)]” e l'“ORDINANZA DI
APPLICAZIONE / RIGETTO MISURA CAUTELARE nel procedimento penale n. 1195/22
R.G.N.R., N. 3201/22 R.G. GIP nel procedimento penale n. 1195/22 R.G.N.R.”;
- con successiva nota del 31 agosto 2023 il Direttore Amministrativo ha trasmesso gli atti sopra descritti al Direttore EL'Ufficio Gestione Risorse Umane, che a sua volta, con nota prot. 0082532/u del 5 settembre 2023, ha trasmesso segnalazione disciplinare all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, allegandovi l'ordinanza di rigetto ELa misura cautelare trasmessa dalla Procura ELa Repubblica di Benevento in data 31 agosto 2023; c. con nota prot. 0086590/u del 18 settembre 2023 ha dato avvio al procedimento disciplinare n. 5/2023 nei confronti del Dott. ; Pt_1
- con nota prot. n. 0098282/u del 18 ottobre 2023 l'Ufficio Procedimenti
Disciplinari ha disposto il licenziamento disciplinare senza preavviso del Dott. Pt_1
.
[...]
È, quindi, chiaro che il termine di 40 giorni invocato dall'appellante per la contestazione EL'addebito sia stato rispettato, posto che, dall'acquisizione ELa notizia avvenuta in data in data CO 29 agosto 2023, in data 5 settembre l ha ricevuto la segnalazione dal Direttore Amministrativo ed ha, infine, avviato il procedimento disciplinare in data 18 settembre 2023, conclusosi un mese dopo. Alla luce di quanto esposto, non sussiste alcuna decadenza ELa COroRT_3 dall'esercizio EL'azione disciplinare a carico del Dott. , tanto nelle forme del procedimento Pt_1 ordinario di contestazione EL'illecito, quanto del rito cd. speciale ex articolo 55 quater del D.Lgs.
n. 165/2001, come ben osservato dal primo giudice.
Circa la tempestività del procedimento la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare
(Cass., n. 14896 del 2024; Cass. n. 26938/2024), in tema di pubblico impiego contrattualizzato, che ai fini ELa decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento dall'acquisizione ELa notizia EL'infrazione (ex art. 55- bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001),
10 in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 310 del 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da RT EL'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali ELa contestazione EL'addebito, EL'istruttoria e EL'adozione ELa sanzione;
con la precisazione che ciò vale anche nell'ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in RT, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente.
Tanto premesso, evidenziato, quindi, che il termine a quo decorre dall'acquisizione ELa
“notizia di infrazione” nei termini innanzi indicati, è chiaro che nel caso in esame solo l'acquisizione completa ELa richiesta di applicazione ELa misura cautelare e EL'ordinanza del GIP potessero indurre l'Amministrazione a procedere.
3. Con ulteriore motivo di gravame si censura il difetto di prova ELe condotte contestate. In sostanza, l'appellante lamenta dapprima la mancata valutazione da RT EL'Ufficio competente ELa materialità dei fatti contestati;
dall'altra, il mancato approfondimento istruttorio da RT del primo giudice, che si sarebbe rifatto alle sole risultanze investigative cristallizzate negli atti
(richiesta di misura cautelare e ordinanza) sopra richiamati, stante l'assenza dei fotogrammi e ELe registrazioni video, che non sarebbero state visionate.
Appare opportuno rammentate che, nell'ambito del procedimento penale n. 1195/2022
R.G.N.R. pendente presso la Procura ELa Repubblica di Benevento era stato contestato al dott.
, quale dirigente medico di I livello dipendente EL'ASL, ed a Parte_1 Parte_5
(collaboratrice amministrativa) di avere in più occasioni (diciassette, in giorni compresi fra
[...] il 7 aprile e il 17 maggio 2022) e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, attestato falsamente la presenza in servizio del mediante il sistema di rilevazione Pt_1 elettronica ELa presenza, timbrando la il badge n. 12880 in uso al , in entrata Parte_5 Pt_1
o in uscita, nonostante l'assenza dal luogo di lavoro del rispettivo titolare. È stato loro altresì contestato di avere in più occasioni, con artifizi e raggiri, indotto in errore l'amministrazione di apRTnenza sulla veridicità ELe rilevazioni elettroniche e sulla presenza in servizio del , Pt_1 sì che la stessa si determinava a corrispondere a quest'ultimo una somma non inferiore a €
2.884,63 a titolo di retribuzioni, con corrispondente danno. CO Nella nota di contestazione del 18.09.2023 l ha rilevato come, grazie al monitoraggio video ELa struttura sanitaria, fosse stato accertato che in più di un'occasione il medico, con la complicità del coadiutore amministrativo , era risultato formalmente presente sul luogo Parte_5 di lavoro, sebbene fosse di fatto assente;
in particolare, il entrava e usciva dall'ASL in Pt_1
11 orario difforme da quello formalmente registrato dal sistema di rilevazione elettronica ELa presenza, in quanto la provvedeva a vidimare il badge in entrata e in uscita in sua Parte_5 vece. Dalla documentazione acquisita dal magistrato inquirente presso il Distretto sanitario, e dalla disamina ELe prestazioni lavorative relative alle giornate indicate nei capi d'imputazione e nella contestazione degli addebiti, era stato appurato che non risultavano concessi permessi e/o autorizzazioni che consentissero al di allontanarsi dalla struttura;
in ogni caso, la Pt_1 vidimazione del badge da RT di un soggetto diverso dal legittimo titolare non era in alcun modo giustificata. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha contestato al Dott. di aver Parte_1 reiterato comportamenti gravemente negligenti, consistiti in molteplici azioni antigiuridiche in violazione degli obblighi e doveri contemplati dall'articolo 70, comma 2 e comma 3, lettera a) e d) del CCNL EL'Area Sanità 2016-2018 (cfr. documento n. 6 del fascicolo di primo grado) nonché del
Codice di comportamento dei dipendenti ELa approvato con Delibera n. 80 del 5 Pt_6 febbraio 2018 (cfr. documento n.7 del fascicolo di primo grado), al contempo disponendo a carico del Dirigente medico la sospensione cautelare dall'incarico senza stipendio ai sensi EL'articolo
55-quater, comma 3-bis, D.Lgs. n. 165/2001, con effetto decorrente dalla avvenuta notifica EL'atto.
Nel provvedimento di addebito, l'ASL ha, altresì, convocato il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare presso i locali ELa ASL per il giorno 10 ottobre 2023 per ivi essere audito innanzi alla Commissione UPD Dirigenza.
Deve premettersi che la fattispecie disciplinare di fonte legale oggetto di contestazione (sia prima, sia dopo l'introduzione del comma 1 bis, da sempre interpretato come norma priva di portata innovativa: v. Cass. civ., Sez. lavoro, 11/09/2018, n. 22075, Cass. civ., Sez. lavoro,
01/02/2022, n. 3055, Cass. civ., Sez. lavoro, 02/11/2023, n. 30418) ricorre non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione ELa presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata e in uscita.
La falsa attestazione con modalità fraudolente è, dunque, ravvisabile nell'utilizzo irregolare dei sistemi di rilevazione ELe presenze, ovvero in timbrature del cartellino marcatempo, in entrata e/o in uscita, in difformità dalla reale situazione di fatto, giacché condotte oggettivamente idonee a indurre in errore l'amministrazione circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 17637 del 06/09/2016; Sez. L, Sentenza n. 25750 del 14/12/2016; Cass. civ., Sez. lavoro, 09/03/2017, n. 6099; Sez. L, Sentenza n. 21681 del 20/07/2023; Sez. L, Sentenza n. 30418 del 02/11/2023).
Nel caso in esame, la lettura ELa richiesta di applicazione ELa misura cautelare contiene la dettagliata indicazione dei giorni di osservazione;
ELe modalità di timbratura (con badge affidato a
12 terzi) e ELa discordanza rispetto all'effettiva presenza (per ritardato arrivo o anticipato allontanamento dal luogo di lavoro).
Tale fonte di prova atipica è stata correttamente utilizzata dal primo giudice.
In ossequio del principio generale ELa libertà di forma ELe prove, il giudice di merito, in mancanza di divieti di legge può avvalersi per la decisione non soltanto ELe prove raccolte tra le stesse, o anche tra altre parti, in un diverso giudizio, ma anche ELe risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale che debbono, in tale ultimo caso, essere considerate come indizi idonei a fornire utili elementi di giudizio, la cui concreta efficacia probatoria deve essere valutata dal giudice nella loro convergenza globale senza limitarsi alla valutazione di un solo elemento di prova.
La Suprema Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato che, nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come nel caso in esame, ELa loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti ELo stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex muiltis Cass. n. 2947/2023; n. 9055 del 2022; b. 19521/2019; v. anche Cass. n.
35782 del 2022).
A ciò si aggiunga che il dott. non ha mai specificamente contestato, né nel corso del Pt_1 procedimento disciplinare, né in questa sede, che i fatti si siano materialmente svolti come riportato all'interno dei capi d'imputazione formulati dalla Procura, con ricostruzione fattuale condivisa dal GIP e pedissequamente riproposta nella contestazione degli addebiti.
Invero, la contestazione contiene l'analitico elenco ELe giornate e degli orari in cui la avrebbe timbrato il badge n. 12880, in uso al dirigente medico dott. , Parte_5 Parte_1 nonché degli orari in cui, di fatto, il si era allontanato, ovvero era giunto, presso la sede di Pt_1 lavoro.
A fronte di ciò, l'appellante si è sempre limitato ad opporre: che la ricostruzione accusatoria era sorretta da meri indizi, desunti da elementi “di RT” quali le riprese video disposte dalla CO Procura, mai acquisite dall;
che in ogni caso, quand'anche vi fosse stata la prova di qualcuno dei comportamenti contestati, le condotte sarebbero state poste in essere in buona fede, atteso che il dott. aveva avuto il beneplacito a curare progetti che comportavano l'espletamento Pt_1
13 EL'attività fuori dalla sede principale e presso sedi sprovviste di cartellini marcatempo;
che, infine, nessuna induzione in errore del datore di lavoro si era possibilmente configurata: infatti l'ASL, nella persona del dirigente responsabile, dott.ssa era pienamente consapevole del fatto che Per_1 il , in quanto incaricato di procedere al completamento e all'implementazione ELe attività Pt_1 sanitarie del Centro Antidiabete (CAD) di Airola, nonché componente ELo staff dirigenziale addetto alla realizzazione, implementazione e gestione EL'HUB vaccinale di Montesarchio, svolgeva quotidianamente attività, nell'interesse esclusivo ELa datrice di lavoro, anche presso strutture prive di rilevatori marcatempo.
È utile a questo punto ripercorrere i fatti che hanno dato origine al provvedimento disciplinare.
La vicenda nasce da un'indagine penale condotta dalla Procura ELa Repubblica presso il
Tribunale di Avellino (R.G.N.R. n. 741/22 i cui atti sono stati poi trasmessi per competenza territoriale alla Procura di ) per false attestazioni di avvenute inoculazione di vaccini per CP_1
Covid-19, durante la quale veniva alla luce una diffusa prassi di timbrature irregolari da RT del personale dipendente EL'ASL presso il Distretto di Montesarchio.
Nell'ambito del procedimento che ne scaturiva (proc. n. 1195/2022 R.G.N.R.) si procedeva a monitorare l'entrata e l'uscita del personale dipendente presso la struttura del Distretto sanitario di
Montesarchio. Specificamente, le indagini venivano condotte mediante l'impiego di strumenti di registrazione e di videocontrollo instaurati in prossimità del rilevatore elettronico di presenza e del parcheggio dei veicoli, presso il detto distretto di Montesarchio, nei mesi di aprile e maggio 2022.
L'addebito nei confronti EL'odierno appellante e di numerosi colleghi, fra medici, infermieri e impiegati amministrativi, trae origine proprio dal raffronto fra le riprese del sistema di videosorveglianza e le risultanze del sistema di rilevazione ELe presenze, che ha permesso agli inquirenti di verificare come gli indagati attestassero falsamente la presenza in servizio dei colleghi mediante vidimazione del badge, nonostante l'assenza sul luogo di lavoro dei rispettivi titolari, come comprovato dal monitoraggio video e dall'allontanamento dalla struttura sanitaria dei diretti interessati in epoca antecedente alla vidimazione da RT del complice o dall'entrata in un momento successivo alla stessa.
Proprio con riferimento alla posizione del dott. , nella richiesta di misure cautelari Pt_1 redatta dal Pubblico Ministero nell'ambito del proc. n. 1195/2022 R.G.N.R. si rileva che “gli indagati osservavano un vero e proprio modus operandi quasi a cadenza giornaliera, entrando o uscendo dalla ASL in orario del tutto difforme da quello dovuto e formalmente attestato dalla vidimazione del badge da RT dei rispettivi complici”.
L'ordinanza del GIP, sulla scorta ELa predetta richiesta e dalla documentazione presentata dalla Procura, dà atto che “il monitoraggio video ELa struttura sanitaria consentiva di accertare che in numerose occasioni , grazie alla complicità del coadiutore amministrativo Parte_1
14 risultava formalmente presente sul luogo di lavoro, sebbene di fatto Parte_5 fosse assente. Il meccanismo utilizzato era sempre quello già descritto ai capi che precedono atteso che la provvedeva a vidimare il badge del in entrata e in uscita Parte_5 Pt_1 nonostante l'indagato fosse assente così consentendogli di entrare ed uscire dalla ASL in orari difformi da quelli formalmente registrati dal sistema di rilevazione elettronica ELa presenza.
[segue l'elenco, giorno per giorno, dei dati emersi dall'esame del sistema di videosorveglianza]
Dunque, ad avviso di questo Gip sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico del e ELa Pt_1
in ordine alle false attestazioni circa la presenza in servizio del primo. Invero, anche Parte_5 in questo caso, la complice, ovvero la , provvedeva a timbrare indebitamente il Parte_5 badge del dott. , nonostante lo stesso fosse assente” (p. 57 e ss. EL'ordinanza del GIP); Pt_1 ancora, “l'esame ELa documentazione acquisita presso il Distretto Sanitario di Montesarchio relativa alle prestazioni lavorative concernenti i giorni sopra indicati consentiva di accertare che non risultavano concessi permessi e/o autorizzazioni al che gli consentissero di Pt_1 allontanarsi dalla struttura. In ogni caso, come si è già visto con riferimento agli altri indagati, non è giustificata la vidimazione del badge da RT di un soggetto diverso dal legittimo titolare” (p. 80).
Infine, il GIP afferma di condividere integralmente la ricostruzione fattuale operata dalla
Procura, atteso che “la corposa attività investigativa posta in essere ha consentito l'emersione a carico degli indagati di un quadro indiziario di consistente gravità, tale da non consentire una diversa ricostruzione ed interpretazione dei fatti … Può pienamente condividersi l'assunto accusatorio in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine ai delitti loro rispettivamente contestati. Invero, il grave compendio indiziario acquisito a carico degli odierni indagati consente di effettuare una ragionevole prognosi di colpevolezza nei loro confronti” (p. 133); sicché la chiesta misura cautelare non veniva poi concessa in ragione ELa sola esclusione ELe esigenze cautelari prospettate dalla Procura.
Come è noto, “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, ond'è che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo, operazione, questa, riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5965 del 25/03/2004, Sez. 3, Sentenza n.
13229 del 26/06/2015). Pertanto, anche gli atti in questione possono concorrere, nel raffronto con le altre risultanze processuali, alla formazione del libero convincimento del giudice.
Nel caso in esame, i predetti documenti si fondano sul compendio probatorio acquisito nell'ambito ELe indagini penali, ovvero sulle immagini registrate dalle telecamere installate dagli inquirenti, corroborate dai riscontri documentali acquisiti presso il distretto;
compendio probatorio
15 passato al vaglio del giudice per le indagini preliminari, che ha ritenuto, per ogni lavoratore e per ogni episodio contestato, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
A fronte di tali precisi e analitici elementi, una contestazione in merito alla sussistenza degli addebiti, nella loro materialità, del tenore di quella operata in ricorso, si appalesa del tutto generica e di stile.
L'appellante non solo non ha specificamente contestato i fatti nella loro materialità, ma non ha nemmeno offerto elementi probatori di segno contrario, idonei a confutare la ricostruzione fattuale ipotizzata dalla Procura e pienamente confermata dal GIP sulla scorta degli elementi di prova forniti dalla prima.
Rispetto all'idoneità ELa richiesta di misure cautelari e ELa successiva ordinanza di rigetto del GIP a formare una valida base per il convincimento dall'UPD, si osserva quanto segue.
È del tutto pacifico che le risultanze ELe indagini svolte dalla Procura ELa Repubblica di
, ritualmente trasmesse all'ASL, siano state da questa ritenute sufficienti all'irrogazione CP_1 ELa sanzione espulsiva, senza che l'azienda disponesse ELa documentazione (in particolare, ELe riprese video) prodotta nel corso ELe suddette indagini.
Come ha avuto modo di chiarire la S.C., “nell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, che disciplina le forme ed i termini del procedimento disciplinare e nell'art. 55-ter ELo stesso decreto, che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, non si rinviene alcuna disposizione che impone alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria ai fini ELa contestazione disciplinare. Venuta meno la regola assoluta ELa pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare e disciplinato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter ultimo comma, artt. 653 e 654 c.p.p.) nulla impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la fondatezza ELa contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale. (Cass. n. 5284 del 2017, Cass. n. 19183 del 2016). Va, quindi, ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la Amministrazione datrice di lavoro è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente (Cass., n. 21260 del 2018, n. 8410 del 2018, n. 5284 del 2017, n. 19183 del
2016, n. 758 del 2006)” (in termini v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 33979 del 17/11/2022).
“D'altra RT, diversamente da quanto mostra di ritenere la ricorrente, l'onere che incombe sul datore di lavoro di provare la effettiva realizzazione, da RT del lavoratore, ELe condotte oggetto di contestazione disciplinare, attiene non alla procedura disciplinare ma a quella ELa, eventuale, fase di impugnativa giudiziale del licenziamento da RT del lavoratore. … Tant' è che, ferma l'immutabilità ELa contestazione disciplinare, non è impedito al datore di lavoro di richiedere nel giudizio la acquisizione di prove che non siano emerse nel corso del procedimento disciplinare, integrando, ad esempio, la produzione documentale o richiedendo la escussione di testimoni le cui
16 dichiarazioni non siano state acquisite già nel corso del procedimento stesso (Cass. 19183/2016)”
(Cass. 21260/2018, cit., conforme a Cass. 5284/2017).
In definitiva, dunque, l'Amministrazione, ove decida di avviare il procedimento disciplinare, non è tenuta a svolgere una propria autonoma istruttoria per accertare la rilevanza disciplinare ELe condotte oggetto di accertamento in sede penale, ma può avvalersi, operandone un'autonoma valutazione, degli atti del procedimento penale;
atti fra cui rientrano, indubbiamente, anche la richiesta di applicazione di una misura cautelare e l'ordinanza del GIP.
Ancora, l'affermazione ELa responsabilità disciplinare del lavoratore non si basa, come è evidente da tutto quanto detto, soltanto su un'unilaterale prospettazione ELa pubblica accusa, bensì fonda su una ricostruzione fattuale suffragata da elementi seri e conducenti, che ha trovato l'avallo di un giudice terzo e imparziale, sebbene ancora all'interno ELa fase ELe indagini preliminari. Il provvedimento di licenziamento non è dunque conseguenza ELa mera iscrizione nel registro degli indagati.
Sempre sul piano ELa materiale sussistenza ELe condotte illecite contestate, si osserva come, secondo quanto già precisato, l'appellante non ha dimostrato di avere acquisito la prescritta autorizzazione ad entrare/uscire prima per svolgere servizi esterni, né che, nei giorni e orari contestati, quest'ultimo fosse effettivamente impegnato nello svolgimento di attività lavorativa presso altre strutture ELa stessa , sprovviste del rilevatore ELe presenze. Pt_6
Al riguardo, il ricorso è alquanto generico. I capitoli di prova sul punto sono del tutto privi di specificazioni temporali, sì che un'eventuale conferma non avrebbe portato ad alcun risultato utile ai fini di causa (non essendo dato sapere se quanto riferito dai testi si fosse verificato proprio nei giorni e nelle ore in cui la Procura aveva contestato al dott. l'assenza, “coperta” dalle Pt_1 timbrature ELa ). Parte_5
A questo proposito, si sottolinea che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione ELa concludenza ELa prova e alla controRT la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. sent. n. 18453/2015, ord. n. 20997/2011, sent. n. 9547/2009).
Quanto, poi, all'esistenza di una preventiva autorizzazione per gli allontanamenti dalla sede di servizio in orario difforme da quello risultante dal sistema di rilevazione ELe presenze, la relativa circostanza avrebbe potuto e dovuto essere provata – vieppiù trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione – attraverso idonea documentazione.
Per tali ragioni risulta pienamente condivisibile il mancato approfondimento istruttorio.
In ogni caso, va rilevato che nessuna norma o direttiva aziendale consentiva e consente ai dipendenti di affidare ad altri il “badge” per procedere alle relative timbrature, quali che siano le ragioni EL'assenza.
17 Anche tale motivo di gravame deve essere disatteso.
La condotta descritta alla ricorrente integra dunque la violazione prevista dall'art. 55 quater, co. 1, lett. a) e co. 1 bis del TUPI. In particolare, ha violato gli obblighi fissati dalle disposizioni del codice di comportamento approvato con delibera del Direttore Generale EL n. 80 del Pt_6
5/02/2018, e in particolare: a) obblighi generali di cui all'art. 3 “Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto ELa legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare ELa posizione o dei poteri di cui è titolare. […] Il dipendente … evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine EL
[...]
”; b) obblighi di cui all'art. 12 “Relazioni interne ed esterne”, comma 1, lettera a) “È fatto CP_3 divieto: di porre in essere azioni e comportamenti, anche al di fuori EL'orario lavorativo, che possano pregiudicare gli interessi EL o nuocere alla sua immagine;
di accettare e/o Pt_6 proporre lo scambio di agevolazioni riguardanti pratiche di ufficio con altri soggetti;
di interloquire con superiori gerarchici e colleghi allo scopo di influenzare la gestione non corretta di pratiche EL'ufficio, facendo leva sulla propria posizione all'interno EL'ASL”; c) obblighi di cui all'art. 12 nella RT in cui prevede “è fatto obbligo del rispetto EL'orario di lavoro e ELa corretta rilevazione ELa presenza in servizio”.
4. Per quel che riguarda la valutazione di proporzionalità, effettuata dal primo giudice, si osserva che la formulazione EL'art. 55 quater, co. 1 (“Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi…”) non consente di prescindere dalla valutazione in ordine alla proporzionalità ELa sanzione espulsiva.
Sul punto, la Suprema Corte, con le sentenze nn. 24574 e 24570 del 2016, ha affermato:
“L'esame ELe disposizioni sopra richiamate induce, in conclusione, ad affermare che l'art. 55 quater del D.Lgs. n. 165 del 2001 va interpretato nel senso che le fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo (c. 1 lett. da a) ad f) e c. 2), sono aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva, le cui clausole, ove difformi, devono ritenersi sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c. 2 c.c. 22. La preminenza ELa disciplina legale rispetto a quella di fonte contrattuale collettiva induce, inoltre, a ritenere che, ai sensi EL'art. 55 quater, il giudizio di adeguatezza ELe sanzioni alle condotte ex lege tipizzate non è rimesso alla contrattazione collettiva ma compete soltanto al giudice in sede di giudizio di proporzionalità ai sensi EL'art. 2106 c.c. Deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità ELa sanzione rispetto al fatto addebitato (Cass. 17259/2016, 17335/2016, 11639/2016, 10842/2016, 1315/2016, 24796/2010,
26329/2008; Cort. Costit. 971/1988, 239/1996, 286/1999). La proporzionalità ELa sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi è, infatti, regola valida per tutto il diritto punitivo (sanzioni
18 penali, amministrative) e risulta trasfusa per l'illecito disciplinare nell'art. 2106 c.c., con conseguente possibilità per il giudice di annullamento ELa sanzione "eccessiva", proprio per il divieto di automatismi sanzionatori, non essendo, in definitiva, possibile introdurre, con legge o con contratto, sanzioni disciplinari automaticamente conseguenziali ad illeciti disciplinari. I principi sopra richiamati sono stati affermati anche con riguardo all'art. 55 quater (Cass. 17259/2016,
1351/2016), sul rilievo che l'art. 2106 c.c. risulta oggetto di espresso richiamo da RT EL'art. 55
c. 2 e sul rilievo che alla giusta causa ed al giustificato motivo fa riferimento il c. 1 EL' art. 55 quater. Va, inoltre, considerato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte , al quale va data continuità, l'operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella EL'art. 2119 c.c., e da effettuarsi con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione ELe parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità EL'elemento intenzionale o di quello colposo e (Cass.
1977/2016, 1351/2016, 12059/2015 25608/2014 del 2014), non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità (Cass. 17259/2016 17335/2016, 11630/2016, 1351/2016, 12069/2015,
6501/13, 18247/2009), poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento”.
Anche la Corte costituzionale è intervenuta sul punto, con la sentenza n. 123 del 23 giugno
2020. In essa la Corte, nel dichiarare inammissibile la questione di illegittimità costituzionale EL'art. 55 quater, co. 1, lett. a) del d.lgs. 165/2001 per contrasto con l'art. 3, co. 1, Cost., precisa che: “In linea generale, il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. esige che la sanzione disciplinare, soprattutto quella massima di carattere espulsivo, sia sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità in concreto, sicché la relativa applicazione non può essere di regola automatica, ma deve essere mediata dalle valutazioni di congruità cui è deputato il procedimento disciplinare e, in secondo luogo, il sindacato giurisdizionale. […] Già all'indomani ELa riforma del 2009, la dottrina si è interrogata sul valore esegetico EL'avverbio "comunque", impiegato dal nuovo art. 55-quater del D.Lgs. n. 165 del 2001, maturando l'opinione, largamente condivisa, che questo dato letterale non possa di per sé definire un automatismo espulsivo, contrario alla giurisprudenza costituzionale sulla proporzionalità sanzionatoria. Nel senso EL'esclusione di un automatismo espulsivo gli interpreti hanno valorizzato la circostanza che l'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, pur dopo aver attribuito, nel comma 1, forza imperativa alle disposizioni EL'art. 55-quater, continui a richiamare, nel comma 2, la necessaria applicazione EL'art. 2106 cod. civ., e quindi il canone generale di proporzionalità ELe sanzioni disciplinari rispetto alla "gravità EL'infrazione". Si è quindi ritenuta possibile e doverosa un'interpretazione costituzionalmente orientata EL'art. 55-quater, che, ferma la spettanza alle amministrazioni
19 datoriali del potere di recesso nelle fattispecie disciplinari tipizzate dal legislatore, e fermo che questo potere spetta all'amministrazione "comunque", anche laddove non sia previsto o sia limitato dalla contrattazione collettiva, lasci tuttavia al giudice EL'impugnazione il potere di sindacare la concreta proporzionalità del licenziamento, verificandone la qualità di "giusta sanzione" alla luce EL'art. 2106 cod. civ. Questa interpretazione adeguatrice è stata accolta e si è consolidata in
"diritto vivente" presso la sezione lavoro ELa Corte di cassazione, la cui giurisprudenza è univoca nel riferire l'avverbio "comunque", impiegato dall'art. 55-quater, alla dialettica interna tra le fonti del rapporto di lavoro, in esso rinvenendo un ostacolo imperativo a qualunque limitazione di fonte pattizia circa la titolarità astratta del potere datoriale di licenziamento nelle fattispecie tipizzate dal legislatore, ma non anche un impedimento al sindacato giurisdizionale sull'esercizio concreto e proporzionato del potere medesimo (ex multis, sentenze 11 settembre 2018, n. 22075, 16 aprile
2018, n. 9314, 14 dicembre 2016, n. 25750, 1 dicembre 2016, n. 24574, 19 settembre 2016, n.
18326, 25 agosto 2016, n. 17335, 24 agosto 2016, n. 17304, e 26 gennaio 2016, n. 1351). Escluso che la tipizzazione legale ELe fattispecie di licenziamento disciplinare implichi un automatismo refrattario alla verifica giurisdizionale di congruità, la sezione lavoro ELa Corte di cassazione ad essa ricollega un'inversione EL'onere ELa prova, ponendo a carico del dipendente, autore materiale del fatto tipico, l'onere di provare la sussistenza di elementi fattuali di carattere attenuante o esimente, idonei a superare la presunzione legale di gravità EL'illecito (sentenze 11 luglio 2019, n. 18699, 11 settembre 2018, n. 22075, 19 settembre 2016, n. 18326, e 24 agosto
2016, n. 17304)”.
Anche dopo la citata pronuncia ELa Corte costituzionale, la Cassazione ha ribadito che l'art. 55 quater “cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità ELa sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, ELa sussistenza EL'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante ELa condotta”. Ferma la tipizzazione ELa sanzione disciplinare (licenziamento) una volta che risulti provata la condotta, permane dunque la necessità ELa verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza ELa sanzione, che si sostanzia nella valutazione ELa gravità EL'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 3055 EL'1/02/2022).
Nella fattispecie la sanzione, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, appare proporzionata.
Il fatto tipico è provato nella sua materialità, così come ne è provata l'intenzionalità.
La rilevanza degli obblighi violati è particolarmente elevata, tanto da essere stata fatta oggetto di una valutazione ex ante da RT del legislatore, interpretata dalla giurisprudenza come una “presunzione legale di gravità EL'illecito”.
20 La reiterazione ELa condotta (attuata, in un arco temporale di circa quaranta giorni, per ben diciassette volte, con cadenza pressoché quotidiana nel mese di aprile) denota la piena consapevolezza e volontarietà ELa stessa e dunque la maggiore intensità EL'elemento volitivo;
ciò oltre a rafforzarne il disvalore, dal momento che palesa come il dott. avesse creato un Pt_1 vero e proprio modus operandi, che lascia emergere un accordo per l'esecuzione di un numero indefinito di condotte illecite del medesimo tipo. Non si è dunque trattato di un comportamento meramente episodico od occasionale.
Dal raffronto fra gli orari di timbratura e quelli di effettivo ingresso/allontanamento del Pt_1 risulta, inoltre, che mediante l'intervento compiacente ELa , il dirigente è risultato Parte_5 presente, e dunque ha conseguito la retribuzione in mancanza ELa controprestazione lavorativa, per spazi temporali tutt'altro che irrilevanti (34 minuti, 29 minuti, 1 ora e 34 minuti, 46 minuti…), con corrispondente danno per la datrice di lavoro.
Costituisce sintomo di maggiore disinteresse per la regola la posizione apicale assunta dal
.. Pt_1
Ancora, le condotte contestate all'appellante costituiscono un atto illecito rilevante non solo sotto il profilo EL'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di lavoro, ma assumono un'ulteriore rilevanza sia sul piano penale che su quello ELa responsabilità amministrativa.
Dalle difese non emerge alcun elemento utile a scriminare l'illecito ovvero ad attenuarne la gravità.
Tenuto conto ELa rilevanza degli obblighi violati e ELa posizione dirigenziale EL'appellante, ELa numerosità di violazioni entro un ristrettissimo arco temporale, nonché ELa instaurazione di un collaudato modus operandi in accordo con altro collega, deve concludersi che la condotta ELa ricorrente sia idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia circa la futura correttezza EL'adempimento ELa prestazione dedotta in contratto, in quanto è sintomatica di un suo atteggiarsi (connotato da spregio, ovvero da superficialità estrema e non giustificabile) del lavoratore dipendente rispetto all'adempimento dei suoi obblighi.
Per tutte le ragioni esposte, la sentenza gravata merita piena conferma..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore ELa controversia (indeterminabile di intensità media), tenuto conto EL'assenza di istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta l'appello, così confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore EL . ELe spese del grado CP_3 che liquida in complessivi euro 4236,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario ELe
21 spese generali come da Tariffa Forense;
3) dà atto ELa sussistenza a carico EL'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi EL'art. ai sensi EL'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1 comma 17
L. n. 228 del 2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, all'esito ELa Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere all'esito ELa trattazione scritta e ELa camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30821/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
( ), elettivamente domiciliato in San Martino Valle Caudina (AV) alla Via C.F._1
Graitelle n. 13, presso lo studio EL'Avv. Fulvia Pisaniello ( Tel. Fax – 0824848393
PEC: come da mandato allegato alla memoria di costituzione in Email_1 sostituzione del precedente difensore
PARTE APPELLANTE
E
(codice fiscale: , in persona COroRT_1 P.IVA_1 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott. (codice fiscale: Parte_2
, nato a [...] il [...], con sede legale in Benevento (BN), C.F._2 alla Via Oderisio, 1 (CAP 82100), rappresentata e difesa, come da procura rilasciata ex art. 83
C.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto, dall'Avv. Vincenzo Barrasso (codice fiscale ), con il quale è elettivamente domiciliata presso lo studio EL'Avv. C.F._3
RT Truglio, in Napoli, alla Via dei Greci, n. 36 (CAP: 80133) e ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione ai sensi EL'art. 136 C.p.c., anche a mezzo telefax al numero
06/37513347, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, presso cui elegge domicilio digitale: “ ”; Email_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1030/2024 pubblicata il giorno 25.10.2024.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 7.06.2024 il dott. , già dirigente medico presso la Parte_1
ASL di – distretto di Montesarchio, impugnò il licenziamento senza preavviso irrogatogli CP_1 con provvedimento prot. n. 009828 del 18.10.2023, notificato il 27.10.2023, nonché il precedente provvedimento di sospensione cautelare, ex art. 55 quater, co. 3 bis e 3 ter, d.lgs. 165/2001 e contestuale contestazione disciplinare, prot. 0086590/u del 18.09.2023, e chiese l'accoglimento ELe seguenti conclusioni: “
1.dichiarare nullo o annullare o dichiarare privo di effetti il licenziamento disciplinare senza preavviso comminato al ricorrente con nota n. Prot. 0098277/u del 18/10/2023 15.09 Registrato da: Ufficio Procedimenti Disciplinari, comunicato il 18 ottobre
2023 ed impugnato stragiudizialmente il 14-18.12.2023 e, per lo effetto 2. reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, condannando la ASL a ricostruire il rapporto di lavoro e la posizione previdenziale (con l'accredito dei relativi contributi) con decorrenza dal 19 ottobre 2023 fino al giorno di effettiva reintegrazione nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi patrimoniali, ivi comprese le retribuzioni per il relativo detto periodo, esistenziali e non patrimoniali, questi da liquidarsi secondo equità e comunque ai danni ed indennizzi di Legge;
3. -in via subordinata, sempre previa dichiarazione di nullità inefficacia o annullamento del detto provvedimento di licenziamento disciplinare e previa reintegrazione nel posto di lavoro e condanna ELa Azienda datrice convenuta per le causali innanzi dette, determinare una legale e proporzionata sanzione per il fatto effettivamente accertato, esclusa qualsiasi sanzione espulsiva;
4. -dichiarare in ogni caso nullo o annullare o dichiarare priva di effetti la sospensione cautelare di cui al provvedimento di sospensione cautelare ex art. 55 quater co. 3 bis e 3 ter D.L.vo 546/1992 n. Prot. 0086577/u del
18/09/2023 e condannare l'ASL alla ricostruzione previdenziale ELa posizione contributivo e al pagamento ELa differenza retributiva maturata e non corrisposta per il periodo di durata ELa medesima, con rivalutazione ed interessi;
Con vittoria di spese e funzioni di lite, con attribuzione”.
A sostegno ELa domanda, dedusse l'inapplicabilità alla fattispecie del procedimento speciale di cui all'art. 55-quater, co. 3 bis e 3 ter, d.lgs. 165/2001, e la conseguente decadenza dall'esercizio ELa potestà disciplinare, dal momento che era stato ampiamente violato il termine per la contestazione EL'illecito; la carenza di motivazione del provvedimento espulsivo;
l'insussistenza del fatto contestato e, comunque, l'assoluta carenza di prova ELo stesso, dal momento che la contestazione e il successivo provvedimento erano fondati esclusivamente sulla richiesta di applicazione di misure cautelari formulata dalla Procura ELe Repubblica e sulla successiva ordinanza di rigetto del GIP, in assenza di qualsivoglia autonoma attività istruttoria da CO RT EL , con conseguente violazione, tra l'altro, EL'art. 335 bis c.p.p. In subordine, eccepì
l'insussistenza del dolo e la presenza EL'induzione in errore EL'amministrazione e la sproporzione e inadeguatezza ELa sanzione irrogata, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
2 Si costituì ritualmente in giudizio l'ASL, chiedendo di “accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento disciplinare senza preavviso irrogato al Dott. con nota prot. n. Parte_3
0098282/u del 18 ottobre 2023, comunicato in pari data al ricorrente e, per l'effetto, rigettare il ricorso in quanto infondato, con ogni conseguente statuizione di legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore ELa ”. COroRT_1
Respinta la richiesta di assunzione di prove testimoniali formulata in ricorso, la causa fu rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito ELe note scritte in sostituzione EL'udienza, ai sensi EL'art. 127 ter c.p.c. con la sentenza di rigetto indicata in epigrafe.
Il primo giudice, invero, respinse le eccezioni preliminari di decadenza e ritenne che il licenziamento e, prima di tale provvedimento, la sospensione fossero del tutto legittimi.
Con ricorso tempestivamente depositato l'appellante in epigrafe ha censurato la sentenza deducendone l'erroneità sotto diversi profili, di seguito esaminati.
All'esito ELa rituale instaurazione del contradittorio, si è costituita in giudizio l
[...]
che ha resistito al gravame di cui ha chiesto disporsi il rigetto. CP_3
Nelle more del procedimento la Corte ha disposto la trattazione cartolare ai sensi EL'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, EL'udienza del 16 ottobre 2025 con lo scambio di note di trattazione.
Assunta la causa in riserva all'esito ELa camera di consiglio, la stessa è stata decisa secondo la seguente motivazione.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Appare opportuno premettere che è stato dipendente quale dirigente Parte_1 EL , addetto al Distretto sanitario di Montesarchio, fino al 18.09.2023, data di COroRT_3 decorrenza ELa sospensione (provvedimento n. 0086590/u del 18.09.23) e del licenziamento
(intimato con nota 0098282/u del 18.10.23) provvedimenti adottati nei suoi confronti in quanto ritenuto responsabile ELe violazioni disciplinari previste e sanzionate dall'art. 55 quater del d.lgs.
165/2001, co. 1, lett. a) (falsa attestazione ELa presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento ELa presenza o con altre modalità fraudolente), e dall'art. 55 quinquies ELo stesso d.lgs., contestate con nota prot. n. 0086590 del 18.09.2023.
Il primo giudice, nel valutare le eccezioni e le deduzioni difensive sollevate dal Pt_1
, ha ampiamente argomentato giungendo alle seguenti conclusioni: a) il procedimento di
[...] cui all'art. 55 quater , commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 era applicabile anche in caso di accertamento ELa violazione attraverso sistemi di videosorveglianza allocati dalla Polizia
Giudiziaria, dato che il tenore letterale ELa norma non consentiva di escludere la validità di questo tipo di riprese ai fini EL'accertamento dei fatti;
b) pur applicando il procedimento di cui all'art. 55 bis D.Lgs. cit. il termine di legge (quaranta giorni) non risultava essere decorso dall'acquisizione compiuta dei fatti, materializzatasi attraverso la ricezione ELa richiesta di misura cautelare e
3 dall'ordinanza di rigetto trasmesse -a seguito di istanza del 27.06.2023- solo il 29.08.2023; c)
l'accertamento dei fatti era stato validamente ancorato alle registrazioni di cui si dava atto nella richiesta di applicazione ELa misura cautelare e nell'ordinanza, registrazioni incrociate con le risultanze ELe timbrature e non smentite dalle generiche contestazioni addotte dal dipendente;
d) la sanzione risultava del tutto proporzionata all'entità dei fatti tenuto conto ELa reiterazione ELe condotte;
del numero ELe stesse;
EL'organizzazione fraudolenta.
Avverso tale pronuncia insorge l'appellante.
1.Con il primo motivo di gravame ribadisce le deduzioni difensive sviluppate in primo grado circa l'inapplicabilità ELa sospensione dal servizio per insussistenza dei presupposti ex art. 55 quater
D.Lgs. n. 165/2001 e lamenta come il giudice abbia sottovalutato la circostanza che le condotte contestate sarebbero state intercettate attraverso un sistema di videosorveglianza non allocato dal datore di lavoro, con buona pace ELe prerogative di cui all'art. 4 ELo Statuto dei Lavoratori.
Il motivo di gravame deve essere disatteso per due ragioni.
In primo luogo, il tenore letterale EL'art. 55 quater D.Lgs. n. 165/2001 non consente di trarre le conclusioni suggerite dall'appellante. L'art. 55 quater sopra menzionato statuisce, per quanto qui rileva, quanto segue: “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione ELa presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento ELa presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione EL'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
….
1-bis. Costituisce falsa attestazione ELa presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto EL'orario di lavoro ELo stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
….
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.
3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione ELa presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o ELe presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione EL'interessato. La sospensione è
4 disposta dal responsabile ELa struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti
a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né
l'inefficacia ELa sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto EL'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante EL'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data EL'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio ELa sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da RT del dipendente, ELa contestazione EL'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva
l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità ELa sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4.”
L'art. 55 bis D.lgs. cit. stabilisce: “….
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito ELa propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata ELe funzioni EL'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile ELa struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento ELa predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta EL'addebito e convoca
5 l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.
Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante EL'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione ELa sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione EL'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' COroRT_4
, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del
[...] dipendente, il nominativo ELo stesso è sostituito da un codice identificativo. …
9-ter. La violazione dei termini e ELe disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e ELa sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio EL'azione disciplinare, anche in ragione ELa natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione EL'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.”
Dall'esame ELe disposizioni normative emerge, in primo luogo, l'inesattezza EL'interpretazione sollecitata dall'appellante, secondo il quale il procedimento speciale sarebbe applicabile solo in caso di captazione ELe condotte attraverso canali di videosorveglianza allocati dal datore di lavoro. Ad avviso EL'ex Dirigente medico, dunque, non poteva essere applicato il procedimento speciale, bensì quello ordinario, il quale non prevede la possibilità di sospendere inaudita altera RT il lavoratore. Sempre secondo la prospettazione difensiva EL'appellante -che censura la sentenza che ha disatteso la stessa- il procedimento (ordinario) applicato nei propri confronti sarebbe, altresì, illegittimo in ragione EL'asserito decorso del termine massimo di 40 giorni dalla ricezione ELa notizia di rilievo disciplinare per la formulazione EL'addebito, determinando l'illegittimità ELa conclusiva sanzione, “comunicata a distanza di quasi 70 giorni e sicuramente oltre i quaranta complessivi” .
A parere ELa Corte, l'opzione ermeneutica sposata dal primo giudice -che ha ritenuto insussistente il discrimine tra videosorveglianza predisposta dal datore di lavoro e quella attivata dalla PG ai fini EL'applicabilità EL'art. 55 quater cit.- è meritevole di conferma.
6 In senso contrario all'interpretazione sollecitata dall'appellante depone, oltre al dato letterale ELa norma in questione, una considerazione di tipo sistematico: ove si ritenesse che il solo uso ELe telecamere collocate previ accordi sindacali dal datore di lavoro possa condurre all'applicazione ELe misure previste dall'art. 55 quater D Lgs. Cit. si finirebbe per obliterare tutta l'evoluzione giurisprudenziale in tema di “controlli difensivi”, cioè quei controlli che il datore di lavoro pone in essere al fine di accertare il compimento di eventuali condotte illecite, che è stata ampiamente scrutinata dalla giurisprudenza di legittimità, nella vigenza del testo di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, anteriore alla riscrittura disposta dal D.Lgs. 14.09.2015 n. 151 art. 23.
Come affermato in numerosi arresti ELa Suprema Corte, il citato art. 4 "fa RT di quella complessa normativa diretta a contenere in vario modo le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalità di attuazione incidenti nella sfera ELa persona, si ritengono lesive ELa dignità e ELa riservatezza del lavoratore" (Cass., 17.06.2000 n. 8250), sul presupposto - "espressamente precisato nella Relazione ministeriale - che la vigilanza sul lavoro, ancorchè necessaria nell'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione umana, e cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro"
(Cass. n. 8250/2000; cit. Cass, 17.07.2007 n. 15892)
I principi affermati da un più risalente indirizzo con il quale si è statuito che l'adozione di strumenti di controllo a carattere "difensivo" non necessitava tout court del preventivo accordo con le rappresentanze sindacali nè di alcuna specifica autorizzazione, in quanto volto a prevenire condotte illecite suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza del patrimonio aziendale ed il regolare, corretto svolgimento ELa prestazione lavorativa (vedi Cass. 3/4/2002 n. 4647), sono stati, quindi, armonizzati con l'ulteriore principio in base al quale l'esigenza di evitare il compimento di condotte illecite da RT dei dipendenti, non può assumere una portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia ELa dignità e ELa riservatezza del lavoratore.
Nell'ottica descritta, e pur nella diversità di sfumature che connotano i dicta giurisprudenziali emessi sulla questione dibattuta in relazione alla peculiarità ELe fattispecie esaminate, si è pervenuti alla affermazione di una tendenziale ammissibilità dei controlli difensivi "occulti", anche ad opera di personale estraneo all'organizzazione aziendale, in quanto diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento ELa prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ferma comunque restando la necessaria esplicazione ELe attività di accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose ELe garanzie di libertà
e dignità dei dipendenti, con le quali l'interesse del datore di lavoro al controllo ed alla difesa ELa organizzazione produttiva aziendale deve contemperarsi, e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali ELa correttezza e buona fede contrattuale (vedi in tali sensi, Cass. cit. n. 10955 del
2015).
7 Nel solco di tale indirizzo si colloca altresì l'arresto ELa Suprema Corte che ha affermato il principio secondo cui non è soggetta alla disciplina EL'art. 4, comma 2, Statuto dei
Lavoratori l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza EL'attività lavorativa, nè risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori.
Può dunque ritenersi che siffatta lettura del dato normativo svolta dal primo giudice appaia rispettosa dei principi consolidatisi in giurisprudenza in materia di “controlli difensivi” che non siano finalizzati a verificare l'esecuzione ELa prestazione ma ad evitare la commissione degli illeciti: controlli che nel caso ELa PA (stanti le esigenze di tutela del buon andamento e del patrimonio pubblico) hanno trovato la disciplina EL'art. 55 quater D.Lgs. n. 168/2001 nel caso di condotte fraudolente quali quelle contestate all'appellante.
Pertanto, la lettura ermeneutica sposata dal primo giudice risulta del tutto coerente col dato testuale ELa norma e ragionevole dal punto di vista sistematico, sicché merita piena conferma.
Parimenti irrilevante è che l'accertamento sia avvenuto mediante strumenti di sorveglianza non installati dall'amministrazione datrice di lavoro.
Come già detto, infatti, il comma co. 3 bis prevede esclusivamente, per l'applicabilità del procedimento speciale, che l'infrazione sia accertata in flagranza ovvero “mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o ELe presenze”. La ratio ELa previsione è chiarissima e risiede nella volontà di riservare un trattamento particolarmente gravoso (addirittura la sospensione cautelare immediata, inaudita altera RT) solo a quei casi che, sin dall'inizio, poggino su una base probatoria sufficientemente solida, qual è tendenzialmente quella costituita da dati documentali. È, invece, ininfluente che le riprese video siano state effettuate con strumenti ELa polizia giudiziaria, su richiesta EL e non tramite sistemi di videosorveglianza installati CP_5 dall Pt_4
2.Tale considerazione assorbirebbe le eccezioni relative all'osservanza dei termini di cui
[...] all'art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001, tuttavia mette conto di osservare che, dalla lettura dei documenti allegati al fascicolo di RT di prime cure depositato dall'ASL emerge che la notizia ELa richiesta di applicazione di misura cautelare da RT ELa Procura competente e la successiva ordinanza del GIP sono state trasmesse all'ASL, nella loro completa formulazione, solo nel mese di agosto
2022 e precisamente il 29.08.2022 laddove non vi è prova ELa conoscenza EL'atto completo in epoca antecedente (si noti, in proposito, che il richiamo indicato dall'appellante alla missiva EL'ASL contiene la menzione in data 27.06.2022 ELa trasmissione di una nota di sole due pagine, che ben potrebbe coincidere con la richiesta di informazioni sollecitata dall
[...]
, secondo un ragionamento logico sposato dal primo giudice e qui condiviso). CP_1
È noto che la contestazione EL'addebito soggiace ad un doppio termine, di cui il primo, di dieci giorni, entro il quale l'Amministrazione, dalla completa ricezione dei fatti, deve informare
8 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ed il secondo, di trenta giorni, entro il quale, previo espletamento CO del contraddittorio, l deve formulare la contestazione al lavoratore.
L'appellante ritiene che il predetto termine non sia stato rispettato, poichè l'Amministrazione avrebbe preso contezza dei fatti già in data 27 giugno 2023. Egli sostiene che “la Direzione CO Amministrativa ha trasmesso la richiesta e la ordinanza cautelare direttamente all e contestualmente anche all'Ufficio Centrale Risorse Umane, nonostante invece avesse piena contezza ELa notizia non solo fin da maggio 2023 per via EL'ampia diffusione che il fatto aveva avuto sulla stampa locale, ma addirittura, con certezza, ed in via ufficiale, dal 27 giugno 2023, almeno stando agli atti” . Da ciò deriverebbe, dunque, la violazione dei termini procedurali, posto che, soltanto in data 31 agosto 2023, il Direttore Amministrativo avrebbe trasmesso gli atti acquisiti dalla Procura ELa Repubblica di Benevento relativi alle indagini svolte al Direttore EL'Ufficio
Gestione Risorse Umane, dal quale, poi, sarebbe scaturito il procedimento disciplinare culminato con la sanzione in esame.
Tale ricostruzione, tuttavia, è infondata..
In data 27 giugno 2023, l'Amministrazione ha esclusivamente inoltrato una formale istanza alla Procura ELa Repubblica di Benevento con la quale ha richiesto gli atti di indagine medio tempore svolti; in quel momento, dunque, l'ASL datoriale non poteva avere “piena contezza ELa notizia” come asserisce l'appellante, bensì poteva essere esclusivamente a conoscenza di notizie frammentate rivenute anche in ragione del clamore mediatico che l'intera vicenda ha suscitato nella comunità locale.
L'ASL, quindi, al 27 giugno 2023, non poteva conoscere né il numero di soggetti interessati dalla vicenda e sottoposti alle indagini ELa Procura, né le condotte contestate, né i capi di imputazione individuati dagli Organi inquirenti.
Ne consegue che in quel momento il datore di lavoro non poteva essere a conoscenza di fatti precisi e puntuali da utilizzare quale presupposto per l'avvio dei procedimenti disciplinari.
A seguito EL'ostensione del fascicolo da RT ELa Procura ELa Repubblica avvenuta in data 29 agosto 2023 (cfr. documenti nn. 4A e 4B del fascicolo di primo grado) l'ASL ha, quindi, potuto prendere piena contezza ELa vicenda ed ha tempestivamente avviato il procedimento disciplinare formulando gli addebiti e irrogando, infine, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
Non può sorgere alcun dubbio sul fatto che l'ASL abbia ottenuto piena consapevolezza EL'intera vicenda esclusivamente a partire dal 29 agosto 2023, giorno in cui la Procura ELa
Repubblica ha trasmesso la richiesta di applicazione di misura cautelare predisposta dal P.M. e la relativa Ordinanza di rigetto da RT del GIP nei cui atti sono rappresentate, nel dettaglio, le condotte di tutti i dipendenti EL'ASL integranti le fattispecie di falsa attestazione ELa presenza in servizio. Soltanto dall'analisi degli atti afferenti al procedimento penale, infatti, l'ASL ha potuto
9 constatare quali sono stati i lavoratori interessati alla vicenda e, nello specifico, ha potuto rilevare le giornate e le ore nelle quali i propri dipendenti hanno commesso i fatti per i quali sono stati poi avviati molteplici procedimenti disciplinari.
Appurato, quindi, che il dies a quo deve essere computato a partire dal 29 agosto 2023, è evidente che, nella fattispecie in esame, l'ASL datoriale abbia correttamente rispettato i termini di legge. Tale circostanza è dimostrata dalla documentazione depositata in atti, dalla quale emerge che:
- In data 29 agosto 2023 la Procura ELa Repubblica di Benevento ha trasmesso alla Direzione Generale EL ELa documentazione COroRT_3 contenuta nel fascicolo ELe indagini preliminari a carico di vari dipendenti e specialisti ambulatoriali del Distretto di Montesarchio – e, segnatamente, la “RICHIESTA PER
L'APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI (ID:288536)]” e l'“ORDINANZA DI
APPLICAZIONE / RIGETTO MISURA CAUTELARE nel procedimento penale n. 1195/22
R.G.N.R., N. 3201/22 R.G. GIP nel procedimento penale n. 1195/22 R.G.N.R.”;
- con successiva nota del 31 agosto 2023 il Direttore Amministrativo ha trasmesso gli atti sopra descritti al Direttore EL'Ufficio Gestione Risorse Umane, che a sua volta, con nota prot. 0082532/u del 5 settembre 2023, ha trasmesso segnalazione disciplinare all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, allegandovi l'ordinanza di rigetto ELa misura cautelare trasmessa dalla Procura ELa Repubblica di Benevento in data 31 agosto 2023; c. con nota prot. 0086590/u del 18 settembre 2023 ha dato avvio al procedimento disciplinare n. 5/2023 nei confronti del Dott. ; Pt_1
- con nota prot. n. 0098282/u del 18 ottobre 2023 l'Ufficio Procedimenti
Disciplinari ha disposto il licenziamento disciplinare senza preavviso del Dott. Pt_1
.
[...]
È, quindi, chiaro che il termine di 40 giorni invocato dall'appellante per la contestazione EL'addebito sia stato rispettato, posto che, dall'acquisizione ELa notizia avvenuta in data in data CO 29 agosto 2023, in data 5 settembre l ha ricevuto la segnalazione dal Direttore Amministrativo ed ha, infine, avviato il procedimento disciplinare in data 18 settembre 2023, conclusosi un mese dopo. Alla luce di quanto esposto, non sussiste alcuna decadenza ELa COroRT_3 dall'esercizio EL'azione disciplinare a carico del Dott. , tanto nelle forme del procedimento Pt_1 ordinario di contestazione EL'illecito, quanto del rito cd. speciale ex articolo 55 quater del D.Lgs.
n. 165/2001, come ben osservato dal primo giudice.
Circa la tempestività del procedimento la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare
(Cass., n. 14896 del 2024; Cass. n. 26938/2024), in tema di pubblico impiego contrattualizzato, che ai fini ELa decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento dall'acquisizione ELa notizia EL'infrazione (ex art. 55- bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001),
10 in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 310 del 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da RT EL'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali ELa contestazione EL'addebito, EL'istruttoria e EL'adozione ELa sanzione;
con la precisazione che ciò vale anche nell'ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in RT, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente.
Tanto premesso, evidenziato, quindi, che il termine a quo decorre dall'acquisizione ELa
“notizia di infrazione” nei termini innanzi indicati, è chiaro che nel caso in esame solo l'acquisizione completa ELa richiesta di applicazione ELa misura cautelare e EL'ordinanza del GIP potessero indurre l'Amministrazione a procedere.
3. Con ulteriore motivo di gravame si censura il difetto di prova ELe condotte contestate. In sostanza, l'appellante lamenta dapprima la mancata valutazione da RT EL'Ufficio competente ELa materialità dei fatti contestati;
dall'altra, il mancato approfondimento istruttorio da RT del primo giudice, che si sarebbe rifatto alle sole risultanze investigative cristallizzate negli atti
(richiesta di misura cautelare e ordinanza) sopra richiamati, stante l'assenza dei fotogrammi e ELe registrazioni video, che non sarebbero state visionate.
Appare opportuno rammentate che, nell'ambito del procedimento penale n. 1195/2022
R.G.N.R. pendente presso la Procura ELa Repubblica di Benevento era stato contestato al dott.
, quale dirigente medico di I livello dipendente EL'ASL, ed a Parte_1 Parte_5
(collaboratrice amministrativa) di avere in più occasioni (diciassette, in giorni compresi fra
[...] il 7 aprile e il 17 maggio 2022) e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, attestato falsamente la presenza in servizio del mediante il sistema di rilevazione Pt_1 elettronica ELa presenza, timbrando la il badge n. 12880 in uso al , in entrata Parte_5 Pt_1
o in uscita, nonostante l'assenza dal luogo di lavoro del rispettivo titolare. È stato loro altresì contestato di avere in più occasioni, con artifizi e raggiri, indotto in errore l'amministrazione di apRTnenza sulla veridicità ELe rilevazioni elettroniche e sulla presenza in servizio del , Pt_1 sì che la stessa si determinava a corrispondere a quest'ultimo una somma non inferiore a €
2.884,63 a titolo di retribuzioni, con corrispondente danno. CO Nella nota di contestazione del 18.09.2023 l ha rilevato come, grazie al monitoraggio video ELa struttura sanitaria, fosse stato accertato che in più di un'occasione il medico, con la complicità del coadiutore amministrativo , era risultato formalmente presente sul luogo Parte_5 di lavoro, sebbene fosse di fatto assente;
in particolare, il entrava e usciva dall'ASL in Pt_1
11 orario difforme da quello formalmente registrato dal sistema di rilevazione elettronica ELa presenza, in quanto la provvedeva a vidimare il badge in entrata e in uscita in sua Parte_5 vece. Dalla documentazione acquisita dal magistrato inquirente presso il Distretto sanitario, e dalla disamina ELe prestazioni lavorative relative alle giornate indicate nei capi d'imputazione e nella contestazione degli addebiti, era stato appurato che non risultavano concessi permessi e/o autorizzazioni che consentissero al di allontanarsi dalla struttura;
in ogni caso, la Pt_1 vidimazione del badge da RT di un soggetto diverso dal legittimo titolare non era in alcun modo giustificata. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha contestato al Dott. di aver Parte_1 reiterato comportamenti gravemente negligenti, consistiti in molteplici azioni antigiuridiche in violazione degli obblighi e doveri contemplati dall'articolo 70, comma 2 e comma 3, lettera a) e d) del CCNL EL'Area Sanità 2016-2018 (cfr. documento n. 6 del fascicolo di primo grado) nonché del
Codice di comportamento dei dipendenti ELa approvato con Delibera n. 80 del 5 Pt_6 febbraio 2018 (cfr. documento n.7 del fascicolo di primo grado), al contempo disponendo a carico del Dirigente medico la sospensione cautelare dall'incarico senza stipendio ai sensi EL'articolo
55-quater, comma 3-bis, D.Lgs. n. 165/2001, con effetto decorrente dalla avvenuta notifica EL'atto.
Nel provvedimento di addebito, l'ASL ha, altresì, convocato il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare presso i locali ELa ASL per il giorno 10 ottobre 2023 per ivi essere audito innanzi alla Commissione UPD Dirigenza.
Deve premettersi che la fattispecie disciplinare di fonte legale oggetto di contestazione (sia prima, sia dopo l'introduzione del comma 1 bis, da sempre interpretato come norma priva di portata innovativa: v. Cass. civ., Sez. lavoro, 11/09/2018, n. 22075, Cass. civ., Sez. lavoro,
01/02/2022, n. 3055, Cass. civ., Sez. lavoro, 02/11/2023, n. 30418) ricorre non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione ELa presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata e in uscita.
La falsa attestazione con modalità fraudolente è, dunque, ravvisabile nell'utilizzo irregolare dei sistemi di rilevazione ELe presenze, ovvero in timbrature del cartellino marcatempo, in entrata e/o in uscita, in difformità dalla reale situazione di fatto, giacché condotte oggettivamente idonee a indurre in errore l'amministrazione circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 17637 del 06/09/2016; Sez. L, Sentenza n. 25750 del 14/12/2016; Cass. civ., Sez. lavoro, 09/03/2017, n. 6099; Sez. L, Sentenza n. 21681 del 20/07/2023; Sez. L, Sentenza n. 30418 del 02/11/2023).
Nel caso in esame, la lettura ELa richiesta di applicazione ELa misura cautelare contiene la dettagliata indicazione dei giorni di osservazione;
ELe modalità di timbratura (con badge affidato a
12 terzi) e ELa discordanza rispetto all'effettiva presenza (per ritardato arrivo o anticipato allontanamento dal luogo di lavoro).
Tale fonte di prova atipica è stata correttamente utilizzata dal primo giudice.
In ossequio del principio generale ELa libertà di forma ELe prove, il giudice di merito, in mancanza di divieti di legge può avvalersi per la decisione non soltanto ELe prove raccolte tra le stesse, o anche tra altre parti, in un diverso giudizio, ma anche ELe risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale che debbono, in tale ultimo caso, essere considerate come indizi idonei a fornire utili elementi di giudizio, la cui concreta efficacia probatoria deve essere valutata dal giudice nella loro convergenza globale senza limitarsi alla valutazione di un solo elemento di prova.
La Suprema Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato che, nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come nel caso in esame, ELa loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti ELo stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex muiltis Cass. n. 2947/2023; n. 9055 del 2022; b. 19521/2019; v. anche Cass. n.
35782 del 2022).
A ciò si aggiunga che il dott. non ha mai specificamente contestato, né nel corso del Pt_1 procedimento disciplinare, né in questa sede, che i fatti si siano materialmente svolti come riportato all'interno dei capi d'imputazione formulati dalla Procura, con ricostruzione fattuale condivisa dal GIP e pedissequamente riproposta nella contestazione degli addebiti.
Invero, la contestazione contiene l'analitico elenco ELe giornate e degli orari in cui la avrebbe timbrato il badge n. 12880, in uso al dirigente medico dott. , Parte_5 Parte_1 nonché degli orari in cui, di fatto, il si era allontanato, ovvero era giunto, presso la sede di Pt_1 lavoro.
A fronte di ciò, l'appellante si è sempre limitato ad opporre: che la ricostruzione accusatoria era sorretta da meri indizi, desunti da elementi “di RT” quali le riprese video disposte dalla CO Procura, mai acquisite dall;
che in ogni caso, quand'anche vi fosse stata la prova di qualcuno dei comportamenti contestati, le condotte sarebbero state poste in essere in buona fede, atteso che il dott. aveva avuto il beneplacito a curare progetti che comportavano l'espletamento Pt_1
13 EL'attività fuori dalla sede principale e presso sedi sprovviste di cartellini marcatempo;
che, infine, nessuna induzione in errore del datore di lavoro si era possibilmente configurata: infatti l'ASL, nella persona del dirigente responsabile, dott.ssa era pienamente consapevole del fatto che Per_1 il , in quanto incaricato di procedere al completamento e all'implementazione ELe attività Pt_1 sanitarie del Centro Antidiabete (CAD) di Airola, nonché componente ELo staff dirigenziale addetto alla realizzazione, implementazione e gestione EL'HUB vaccinale di Montesarchio, svolgeva quotidianamente attività, nell'interesse esclusivo ELa datrice di lavoro, anche presso strutture prive di rilevatori marcatempo.
È utile a questo punto ripercorrere i fatti che hanno dato origine al provvedimento disciplinare.
La vicenda nasce da un'indagine penale condotta dalla Procura ELa Repubblica presso il
Tribunale di Avellino (R.G.N.R. n. 741/22 i cui atti sono stati poi trasmessi per competenza territoriale alla Procura di ) per false attestazioni di avvenute inoculazione di vaccini per CP_1
Covid-19, durante la quale veniva alla luce una diffusa prassi di timbrature irregolari da RT del personale dipendente EL'ASL presso il Distretto di Montesarchio.
Nell'ambito del procedimento che ne scaturiva (proc. n. 1195/2022 R.G.N.R.) si procedeva a monitorare l'entrata e l'uscita del personale dipendente presso la struttura del Distretto sanitario di
Montesarchio. Specificamente, le indagini venivano condotte mediante l'impiego di strumenti di registrazione e di videocontrollo instaurati in prossimità del rilevatore elettronico di presenza e del parcheggio dei veicoli, presso il detto distretto di Montesarchio, nei mesi di aprile e maggio 2022.
L'addebito nei confronti EL'odierno appellante e di numerosi colleghi, fra medici, infermieri e impiegati amministrativi, trae origine proprio dal raffronto fra le riprese del sistema di videosorveglianza e le risultanze del sistema di rilevazione ELe presenze, che ha permesso agli inquirenti di verificare come gli indagati attestassero falsamente la presenza in servizio dei colleghi mediante vidimazione del badge, nonostante l'assenza sul luogo di lavoro dei rispettivi titolari, come comprovato dal monitoraggio video e dall'allontanamento dalla struttura sanitaria dei diretti interessati in epoca antecedente alla vidimazione da RT del complice o dall'entrata in un momento successivo alla stessa.
Proprio con riferimento alla posizione del dott. , nella richiesta di misure cautelari Pt_1 redatta dal Pubblico Ministero nell'ambito del proc. n. 1195/2022 R.G.N.R. si rileva che “gli indagati osservavano un vero e proprio modus operandi quasi a cadenza giornaliera, entrando o uscendo dalla ASL in orario del tutto difforme da quello dovuto e formalmente attestato dalla vidimazione del badge da RT dei rispettivi complici”.
L'ordinanza del GIP, sulla scorta ELa predetta richiesta e dalla documentazione presentata dalla Procura, dà atto che “il monitoraggio video ELa struttura sanitaria consentiva di accertare che in numerose occasioni , grazie alla complicità del coadiutore amministrativo Parte_1
14 risultava formalmente presente sul luogo di lavoro, sebbene di fatto Parte_5 fosse assente. Il meccanismo utilizzato era sempre quello già descritto ai capi che precedono atteso che la provvedeva a vidimare il badge del in entrata e in uscita Parte_5 Pt_1 nonostante l'indagato fosse assente così consentendogli di entrare ed uscire dalla ASL in orari difformi da quelli formalmente registrati dal sistema di rilevazione elettronica ELa presenza.
[segue l'elenco, giorno per giorno, dei dati emersi dall'esame del sistema di videosorveglianza]
Dunque, ad avviso di questo Gip sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico del e ELa Pt_1
in ordine alle false attestazioni circa la presenza in servizio del primo. Invero, anche Parte_5 in questo caso, la complice, ovvero la , provvedeva a timbrare indebitamente il Parte_5 badge del dott. , nonostante lo stesso fosse assente” (p. 57 e ss. EL'ordinanza del GIP); Pt_1 ancora, “l'esame ELa documentazione acquisita presso il Distretto Sanitario di Montesarchio relativa alle prestazioni lavorative concernenti i giorni sopra indicati consentiva di accertare che non risultavano concessi permessi e/o autorizzazioni al che gli consentissero di Pt_1 allontanarsi dalla struttura. In ogni caso, come si è già visto con riferimento agli altri indagati, non è giustificata la vidimazione del badge da RT di un soggetto diverso dal legittimo titolare” (p. 80).
Infine, il GIP afferma di condividere integralmente la ricostruzione fattuale operata dalla
Procura, atteso che “la corposa attività investigativa posta in essere ha consentito l'emersione a carico degli indagati di un quadro indiziario di consistente gravità, tale da non consentire una diversa ricostruzione ed interpretazione dei fatti … Può pienamente condividersi l'assunto accusatorio in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine ai delitti loro rispettivamente contestati. Invero, il grave compendio indiziario acquisito a carico degli odierni indagati consente di effettuare una ragionevole prognosi di colpevolezza nei loro confronti” (p. 133); sicché la chiesta misura cautelare non veniva poi concessa in ragione ELa sola esclusione ELe esigenze cautelari prospettate dalla Procura.
Come è noto, “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, ond'è che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo, operazione, questa, riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5965 del 25/03/2004, Sez. 3, Sentenza n.
13229 del 26/06/2015). Pertanto, anche gli atti in questione possono concorrere, nel raffronto con le altre risultanze processuali, alla formazione del libero convincimento del giudice.
Nel caso in esame, i predetti documenti si fondano sul compendio probatorio acquisito nell'ambito ELe indagini penali, ovvero sulle immagini registrate dalle telecamere installate dagli inquirenti, corroborate dai riscontri documentali acquisiti presso il distretto;
compendio probatorio
15 passato al vaglio del giudice per le indagini preliminari, che ha ritenuto, per ogni lavoratore e per ogni episodio contestato, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
A fronte di tali precisi e analitici elementi, una contestazione in merito alla sussistenza degli addebiti, nella loro materialità, del tenore di quella operata in ricorso, si appalesa del tutto generica e di stile.
L'appellante non solo non ha specificamente contestato i fatti nella loro materialità, ma non ha nemmeno offerto elementi probatori di segno contrario, idonei a confutare la ricostruzione fattuale ipotizzata dalla Procura e pienamente confermata dal GIP sulla scorta degli elementi di prova forniti dalla prima.
Rispetto all'idoneità ELa richiesta di misure cautelari e ELa successiva ordinanza di rigetto del GIP a formare una valida base per il convincimento dall'UPD, si osserva quanto segue.
È del tutto pacifico che le risultanze ELe indagini svolte dalla Procura ELa Repubblica di
, ritualmente trasmesse all'ASL, siano state da questa ritenute sufficienti all'irrogazione CP_1 ELa sanzione espulsiva, senza che l'azienda disponesse ELa documentazione (in particolare, ELe riprese video) prodotta nel corso ELe suddette indagini.
Come ha avuto modo di chiarire la S.C., “nell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, che disciplina le forme ed i termini del procedimento disciplinare e nell'art. 55-ter ELo stesso decreto, che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, non si rinviene alcuna disposizione che impone alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria ai fini ELa contestazione disciplinare. Venuta meno la regola assoluta ELa pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare e disciplinato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter ultimo comma, artt. 653 e 654 c.p.p.) nulla impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la fondatezza ELa contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale. (Cass. n. 5284 del 2017, Cass. n. 19183 del 2016). Va, quindi, ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la Amministrazione datrice di lavoro è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente (Cass., n. 21260 del 2018, n. 8410 del 2018, n. 5284 del 2017, n. 19183 del
2016, n. 758 del 2006)” (in termini v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 33979 del 17/11/2022).
“D'altra RT, diversamente da quanto mostra di ritenere la ricorrente, l'onere che incombe sul datore di lavoro di provare la effettiva realizzazione, da RT del lavoratore, ELe condotte oggetto di contestazione disciplinare, attiene non alla procedura disciplinare ma a quella ELa, eventuale, fase di impugnativa giudiziale del licenziamento da RT del lavoratore. … Tant' è che, ferma l'immutabilità ELa contestazione disciplinare, non è impedito al datore di lavoro di richiedere nel giudizio la acquisizione di prove che non siano emerse nel corso del procedimento disciplinare, integrando, ad esempio, la produzione documentale o richiedendo la escussione di testimoni le cui
16 dichiarazioni non siano state acquisite già nel corso del procedimento stesso (Cass. 19183/2016)”
(Cass. 21260/2018, cit., conforme a Cass. 5284/2017).
In definitiva, dunque, l'Amministrazione, ove decida di avviare il procedimento disciplinare, non è tenuta a svolgere una propria autonoma istruttoria per accertare la rilevanza disciplinare ELe condotte oggetto di accertamento in sede penale, ma può avvalersi, operandone un'autonoma valutazione, degli atti del procedimento penale;
atti fra cui rientrano, indubbiamente, anche la richiesta di applicazione di una misura cautelare e l'ordinanza del GIP.
Ancora, l'affermazione ELa responsabilità disciplinare del lavoratore non si basa, come è evidente da tutto quanto detto, soltanto su un'unilaterale prospettazione ELa pubblica accusa, bensì fonda su una ricostruzione fattuale suffragata da elementi seri e conducenti, che ha trovato l'avallo di un giudice terzo e imparziale, sebbene ancora all'interno ELa fase ELe indagini preliminari. Il provvedimento di licenziamento non è dunque conseguenza ELa mera iscrizione nel registro degli indagati.
Sempre sul piano ELa materiale sussistenza ELe condotte illecite contestate, si osserva come, secondo quanto già precisato, l'appellante non ha dimostrato di avere acquisito la prescritta autorizzazione ad entrare/uscire prima per svolgere servizi esterni, né che, nei giorni e orari contestati, quest'ultimo fosse effettivamente impegnato nello svolgimento di attività lavorativa presso altre strutture ELa stessa , sprovviste del rilevatore ELe presenze. Pt_6
Al riguardo, il ricorso è alquanto generico. I capitoli di prova sul punto sono del tutto privi di specificazioni temporali, sì che un'eventuale conferma non avrebbe portato ad alcun risultato utile ai fini di causa (non essendo dato sapere se quanto riferito dai testi si fosse verificato proprio nei giorni e nelle ore in cui la Procura aveva contestato al dott. l'assenza, “coperta” dalle Pt_1 timbrature ELa ). Parte_5
A questo proposito, si sottolinea che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione ELa concludenza ELa prova e alla controRT la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. sent. n. 18453/2015, ord. n. 20997/2011, sent. n. 9547/2009).
Quanto, poi, all'esistenza di una preventiva autorizzazione per gli allontanamenti dalla sede di servizio in orario difforme da quello risultante dal sistema di rilevazione ELe presenze, la relativa circostanza avrebbe potuto e dovuto essere provata – vieppiù trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione – attraverso idonea documentazione.
Per tali ragioni risulta pienamente condivisibile il mancato approfondimento istruttorio.
In ogni caso, va rilevato che nessuna norma o direttiva aziendale consentiva e consente ai dipendenti di affidare ad altri il “badge” per procedere alle relative timbrature, quali che siano le ragioni EL'assenza.
17 Anche tale motivo di gravame deve essere disatteso.
La condotta descritta alla ricorrente integra dunque la violazione prevista dall'art. 55 quater, co. 1, lett. a) e co. 1 bis del TUPI. In particolare, ha violato gli obblighi fissati dalle disposizioni del codice di comportamento approvato con delibera del Direttore Generale EL n. 80 del Pt_6
5/02/2018, e in particolare: a) obblighi generali di cui all'art. 3 “Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto ELa legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare ELa posizione o dei poteri di cui è titolare. […] Il dipendente … evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine EL
[...]
”; b) obblighi di cui all'art. 12 “Relazioni interne ed esterne”, comma 1, lettera a) “È fatto CP_3 divieto: di porre in essere azioni e comportamenti, anche al di fuori EL'orario lavorativo, che possano pregiudicare gli interessi EL o nuocere alla sua immagine;
di accettare e/o Pt_6 proporre lo scambio di agevolazioni riguardanti pratiche di ufficio con altri soggetti;
di interloquire con superiori gerarchici e colleghi allo scopo di influenzare la gestione non corretta di pratiche EL'ufficio, facendo leva sulla propria posizione all'interno EL'ASL”; c) obblighi di cui all'art. 12 nella RT in cui prevede “è fatto obbligo del rispetto EL'orario di lavoro e ELa corretta rilevazione ELa presenza in servizio”.
4. Per quel che riguarda la valutazione di proporzionalità, effettuata dal primo giudice, si osserva che la formulazione EL'art. 55 quater, co. 1 (“Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi…”) non consente di prescindere dalla valutazione in ordine alla proporzionalità ELa sanzione espulsiva.
Sul punto, la Suprema Corte, con le sentenze nn. 24574 e 24570 del 2016, ha affermato:
“L'esame ELe disposizioni sopra richiamate induce, in conclusione, ad affermare che l'art. 55 quater del D.Lgs. n. 165 del 2001 va interpretato nel senso che le fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo (c. 1 lett. da a) ad f) e c. 2), sono aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva, le cui clausole, ove difformi, devono ritenersi sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c. 2 c.c. 22. La preminenza ELa disciplina legale rispetto a quella di fonte contrattuale collettiva induce, inoltre, a ritenere che, ai sensi EL'art. 55 quater, il giudizio di adeguatezza ELe sanzioni alle condotte ex lege tipizzate non è rimesso alla contrattazione collettiva ma compete soltanto al giudice in sede di giudizio di proporzionalità ai sensi EL'art. 2106 c.c. Deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità ELa sanzione rispetto al fatto addebitato (Cass. 17259/2016, 17335/2016, 11639/2016, 10842/2016, 1315/2016, 24796/2010,
26329/2008; Cort. Costit. 971/1988, 239/1996, 286/1999). La proporzionalità ELa sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi è, infatti, regola valida per tutto il diritto punitivo (sanzioni
18 penali, amministrative) e risulta trasfusa per l'illecito disciplinare nell'art. 2106 c.c., con conseguente possibilità per il giudice di annullamento ELa sanzione "eccessiva", proprio per il divieto di automatismi sanzionatori, non essendo, in definitiva, possibile introdurre, con legge o con contratto, sanzioni disciplinari automaticamente conseguenziali ad illeciti disciplinari. I principi sopra richiamati sono stati affermati anche con riguardo all'art. 55 quater (Cass. 17259/2016,
1351/2016), sul rilievo che l'art. 2106 c.c. risulta oggetto di espresso richiamo da RT EL'art. 55
c. 2 e sul rilievo che alla giusta causa ed al giustificato motivo fa riferimento il c. 1 EL' art. 55 quater. Va, inoltre, considerato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte , al quale va data continuità, l'operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella EL'art. 2119 c.c., e da effettuarsi con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione ELe parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità EL'elemento intenzionale o di quello colposo e (Cass.
1977/2016, 1351/2016, 12059/2015 25608/2014 del 2014), non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità (Cass. 17259/2016 17335/2016, 11630/2016, 1351/2016, 12069/2015,
6501/13, 18247/2009), poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento”.
Anche la Corte costituzionale è intervenuta sul punto, con la sentenza n. 123 del 23 giugno
2020. In essa la Corte, nel dichiarare inammissibile la questione di illegittimità costituzionale EL'art. 55 quater, co. 1, lett. a) del d.lgs. 165/2001 per contrasto con l'art. 3, co. 1, Cost., precisa che: “In linea generale, il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. esige che la sanzione disciplinare, soprattutto quella massima di carattere espulsivo, sia sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità in concreto, sicché la relativa applicazione non può essere di regola automatica, ma deve essere mediata dalle valutazioni di congruità cui è deputato il procedimento disciplinare e, in secondo luogo, il sindacato giurisdizionale. […] Già all'indomani ELa riforma del 2009, la dottrina si è interrogata sul valore esegetico EL'avverbio "comunque", impiegato dal nuovo art. 55-quater del D.Lgs. n. 165 del 2001, maturando l'opinione, largamente condivisa, che questo dato letterale non possa di per sé definire un automatismo espulsivo, contrario alla giurisprudenza costituzionale sulla proporzionalità sanzionatoria. Nel senso EL'esclusione di un automatismo espulsivo gli interpreti hanno valorizzato la circostanza che l'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, pur dopo aver attribuito, nel comma 1, forza imperativa alle disposizioni EL'art. 55-quater, continui a richiamare, nel comma 2, la necessaria applicazione EL'art. 2106 cod. civ., e quindi il canone generale di proporzionalità ELe sanzioni disciplinari rispetto alla "gravità EL'infrazione". Si è quindi ritenuta possibile e doverosa un'interpretazione costituzionalmente orientata EL'art. 55-quater, che, ferma la spettanza alle amministrazioni
19 datoriali del potere di recesso nelle fattispecie disciplinari tipizzate dal legislatore, e fermo che questo potere spetta all'amministrazione "comunque", anche laddove non sia previsto o sia limitato dalla contrattazione collettiva, lasci tuttavia al giudice EL'impugnazione il potere di sindacare la concreta proporzionalità del licenziamento, verificandone la qualità di "giusta sanzione" alla luce EL'art. 2106 cod. civ. Questa interpretazione adeguatrice è stata accolta e si è consolidata in
"diritto vivente" presso la sezione lavoro ELa Corte di cassazione, la cui giurisprudenza è univoca nel riferire l'avverbio "comunque", impiegato dall'art. 55-quater, alla dialettica interna tra le fonti del rapporto di lavoro, in esso rinvenendo un ostacolo imperativo a qualunque limitazione di fonte pattizia circa la titolarità astratta del potere datoriale di licenziamento nelle fattispecie tipizzate dal legislatore, ma non anche un impedimento al sindacato giurisdizionale sull'esercizio concreto e proporzionato del potere medesimo (ex multis, sentenze 11 settembre 2018, n. 22075, 16 aprile
2018, n. 9314, 14 dicembre 2016, n. 25750, 1 dicembre 2016, n. 24574, 19 settembre 2016, n.
18326, 25 agosto 2016, n. 17335, 24 agosto 2016, n. 17304, e 26 gennaio 2016, n. 1351). Escluso che la tipizzazione legale ELe fattispecie di licenziamento disciplinare implichi un automatismo refrattario alla verifica giurisdizionale di congruità, la sezione lavoro ELa Corte di cassazione ad essa ricollega un'inversione EL'onere ELa prova, ponendo a carico del dipendente, autore materiale del fatto tipico, l'onere di provare la sussistenza di elementi fattuali di carattere attenuante o esimente, idonei a superare la presunzione legale di gravità EL'illecito (sentenze 11 luglio 2019, n. 18699, 11 settembre 2018, n. 22075, 19 settembre 2016, n. 18326, e 24 agosto
2016, n. 17304)”.
Anche dopo la citata pronuncia ELa Corte costituzionale, la Cassazione ha ribadito che l'art. 55 quater “cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità ELa sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, ELa sussistenza EL'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante ELa condotta”. Ferma la tipizzazione ELa sanzione disciplinare (licenziamento) una volta che risulti provata la condotta, permane dunque la necessità ELa verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza ELa sanzione, che si sostanzia nella valutazione ELa gravità EL'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 3055 EL'1/02/2022).
Nella fattispecie la sanzione, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, appare proporzionata.
Il fatto tipico è provato nella sua materialità, così come ne è provata l'intenzionalità.
La rilevanza degli obblighi violati è particolarmente elevata, tanto da essere stata fatta oggetto di una valutazione ex ante da RT del legislatore, interpretata dalla giurisprudenza come una “presunzione legale di gravità EL'illecito”.
20 La reiterazione ELa condotta (attuata, in un arco temporale di circa quaranta giorni, per ben diciassette volte, con cadenza pressoché quotidiana nel mese di aprile) denota la piena consapevolezza e volontarietà ELa stessa e dunque la maggiore intensità EL'elemento volitivo;
ciò oltre a rafforzarne il disvalore, dal momento che palesa come il dott. avesse creato un Pt_1 vero e proprio modus operandi, che lascia emergere un accordo per l'esecuzione di un numero indefinito di condotte illecite del medesimo tipo. Non si è dunque trattato di un comportamento meramente episodico od occasionale.
Dal raffronto fra gli orari di timbratura e quelli di effettivo ingresso/allontanamento del Pt_1 risulta, inoltre, che mediante l'intervento compiacente ELa , il dirigente è risultato Parte_5 presente, e dunque ha conseguito la retribuzione in mancanza ELa controprestazione lavorativa, per spazi temporali tutt'altro che irrilevanti (34 minuti, 29 minuti, 1 ora e 34 minuti, 46 minuti…), con corrispondente danno per la datrice di lavoro.
Costituisce sintomo di maggiore disinteresse per la regola la posizione apicale assunta dal
.. Pt_1
Ancora, le condotte contestate all'appellante costituiscono un atto illecito rilevante non solo sotto il profilo EL'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di lavoro, ma assumono un'ulteriore rilevanza sia sul piano penale che su quello ELa responsabilità amministrativa.
Dalle difese non emerge alcun elemento utile a scriminare l'illecito ovvero ad attenuarne la gravità.
Tenuto conto ELa rilevanza degli obblighi violati e ELa posizione dirigenziale EL'appellante, ELa numerosità di violazioni entro un ristrettissimo arco temporale, nonché ELa instaurazione di un collaudato modus operandi in accordo con altro collega, deve concludersi che la condotta ELa ricorrente sia idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia circa la futura correttezza EL'adempimento ELa prestazione dedotta in contratto, in quanto è sintomatica di un suo atteggiarsi (connotato da spregio, ovvero da superficialità estrema e non giustificabile) del lavoratore dipendente rispetto all'adempimento dei suoi obblighi.
Per tutte le ragioni esposte, la sentenza gravata merita piena conferma..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore ELa controversia (indeterminabile di intensità media), tenuto conto EL'assenza di istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta l'appello, così confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore EL . ELe spese del grado CP_3 che liquida in complessivi euro 4236,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario ELe
21 spese generali come da Tariffa Forense;
3) dà atto ELa sussistenza a carico EL'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi EL'art. ai sensi EL'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1 comma 17
L. n. 228 del 2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, all'esito ELa Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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