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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/07/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.07.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6217/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Antonietta Ruggieri Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.07.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione della pensione di invalidità civile. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico e allegando nuova documentazione medica.
Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott. , visionata la Persona_1 documentazione medica successiva e sottoposto nuovamente a visita il periziando in data 10.03.2025, ha così esposto: “la nuova documentazione medica depositata in Atti non mostra sostanziali aggravamenti rispetto a quanto precedentemente documentato ed inoltre risultano compatibili con pagina 1 di 3 l'obiettività da me già rilevata in sede di CTU ad eccezione della diagnosi di depressione maggiore effettuata però da uno specialista geriatra in assenza di una documentata storia clinica di tipo psichiatrico testimoniata per esempio da ripetuti accessi e/o consulti presso le strutture accreditate private o pubbliche quali il Dipartimento di Salute Mentale della ASL ovvero di cure specifiche . Ad ogni modo, a fronte delle contestazioni mossemi, ritengo opportuno esplicitare il percorso logico seguito per formulare il giudizio espresso nella mia CTU del 7 - 5 -24, evidentemente troppo condensato nella formula “Trattasi di affezioni sostanzialmente esistenti anche all'epoca della domanda amministrativa (22 -10 -22) e della successiva visita da parte della per CP_2
l'Accertamento dell'Invalidità Civile (29 -11 -22) che per la loro natura ed entità – considerato anche il sostanziale buon compenso emodinamico raggiunto e testimoniato dalla copiosa documentazione presente in Atti, non comportavano allora e non comportano ora il diritto al riconoscimento della pensione di inabilità ” dovuta al fatto che mi era stat o formulato il solo quesit o sulla sussistenza o meno di una totale inabilità. Ritengo quindi utile fornire una valutazione globale ed analitica delle singole patologie riscontrate, con i relativi codici di riferimento utilizzati, anche alla luce della ulteriore documentazione sanitaria esibita. Il grado di invalidità può essere calcolato globalmente con l ' 8 7% ( 8 6 ,71%). A tale percentuale si era giunti e si può tuttora giungere applicando la formula a scalare di Balthazard alle percentuali valutative attribuite alle singole patologie come da seguente schema: -Cardiopatia ischemica cronica rivascolarizzata a evoluzione ipocinetico dilatativa in paziente con ateromasia carotidea (deficit 20 -25%) aneurisma del setto interatriale, pervietà del forame ovale e ipertensione moderata del piccolo circolo: 5 0% (con riferimento e per analogia a cod.6442 e 6443); -BPCO con deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato: 21% (con riferimento e per analogia a cod.491.2 ICD9 -CM); -Steatosi epatica in HBV+: 11% (con riferimento e per analogia a cod.571.40 ICD9 -CM); -Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali :
20% (con riferimento e per analogia a cod.9309); -Gozzo multinodulare: 5% (con riferimento e per analogia a cod.241 ICD9 -CM); -Periartrite scapolo -omerale bilaterale con modico risentimento funzionale: 15% (con riferimento e per analogia a cod.7208); -Cervicalgia e lombosciatalgia da discopatie multiple con discreto risentimento funzionale e deficit della deambulazione: 30% (con riferimento e per analogia a cod.7001 e 7010); -Modico stato ansioso-depressivo reattivo: 10% (con rif. e per analogia a cod.2204) . In sostanza le minorazioni riscontrate nel paziente all'atto della visita
– ed alla luce della ulteriore documentazione sanitaria esibita - non risultavano e non risultano tali da renderl o totalmente inabile”.
Orbene, in ragione dell'integrazione e dei chiarimenti resi dal CTU, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal pagina 2 di 3 c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, avendo parte ricorrente rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto emesso in data odierna, vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.07.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6217/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Antonietta Ruggieri Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.07.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione della pensione di invalidità civile. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico e allegando nuova documentazione medica.
Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott. , visionata la Persona_1 documentazione medica successiva e sottoposto nuovamente a visita il periziando in data 10.03.2025, ha così esposto: “la nuova documentazione medica depositata in Atti non mostra sostanziali aggravamenti rispetto a quanto precedentemente documentato ed inoltre risultano compatibili con pagina 1 di 3 l'obiettività da me già rilevata in sede di CTU ad eccezione della diagnosi di depressione maggiore effettuata però da uno specialista geriatra in assenza di una documentata storia clinica di tipo psichiatrico testimoniata per esempio da ripetuti accessi e/o consulti presso le strutture accreditate private o pubbliche quali il Dipartimento di Salute Mentale della ASL ovvero di cure specifiche . Ad ogni modo, a fronte delle contestazioni mossemi, ritengo opportuno esplicitare il percorso logico seguito per formulare il giudizio espresso nella mia CTU del 7 - 5 -24, evidentemente troppo condensato nella formula “Trattasi di affezioni sostanzialmente esistenti anche all'epoca della domanda amministrativa (22 -10 -22) e della successiva visita da parte della per CP_2
l'Accertamento dell'Invalidità Civile (29 -11 -22) che per la loro natura ed entità – considerato anche il sostanziale buon compenso emodinamico raggiunto e testimoniato dalla copiosa documentazione presente in Atti, non comportavano allora e non comportano ora il diritto al riconoscimento della pensione di inabilità ” dovuta al fatto che mi era stat o formulato il solo quesit o sulla sussistenza o meno di una totale inabilità. Ritengo quindi utile fornire una valutazione globale ed analitica delle singole patologie riscontrate, con i relativi codici di riferimento utilizzati, anche alla luce della ulteriore documentazione sanitaria esibita. Il grado di invalidità può essere calcolato globalmente con l ' 8 7% ( 8 6 ,71%). A tale percentuale si era giunti e si può tuttora giungere applicando la formula a scalare di Balthazard alle percentuali valutative attribuite alle singole patologie come da seguente schema: -Cardiopatia ischemica cronica rivascolarizzata a evoluzione ipocinetico dilatativa in paziente con ateromasia carotidea (deficit 20 -25%) aneurisma del setto interatriale, pervietà del forame ovale e ipertensione moderata del piccolo circolo: 5 0% (con riferimento e per analogia a cod.6442 e 6443); -BPCO con deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato: 21% (con riferimento e per analogia a cod.491.2 ICD9 -CM); -Steatosi epatica in HBV+: 11% (con riferimento e per analogia a cod.571.40 ICD9 -CM); -Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali :
20% (con riferimento e per analogia a cod.9309); -Gozzo multinodulare: 5% (con riferimento e per analogia a cod.241 ICD9 -CM); -Periartrite scapolo -omerale bilaterale con modico risentimento funzionale: 15% (con riferimento e per analogia a cod.7208); -Cervicalgia e lombosciatalgia da discopatie multiple con discreto risentimento funzionale e deficit della deambulazione: 30% (con riferimento e per analogia a cod.7001 e 7010); -Modico stato ansioso-depressivo reattivo: 10% (con rif. e per analogia a cod.2204) . In sostanza le minorazioni riscontrate nel paziente all'atto della visita
– ed alla luce della ulteriore documentazione sanitaria esibita - non risultavano e non risultano tali da renderl o totalmente inabile”.
Orbene, in ragione dell'integrazione e dei chiarimenti resi dal CTU, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal pagina 2 di 3 c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, avendo parte ricorrente rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto emesso in data odierna, vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3