Articolo 2 della Legge 7 luglio 1960, n. 763
Articolo 1
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19 agosto 1960
Art. 2.
All'onere di lire 500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1959-60, si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 19 agosto 1960