Art. 2.
All'onere di lire 500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1959-60, si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1959-60, si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.