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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/08/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 6985/2021 R. G. vertente tra
(avv. Vincenzo Irritano e Giulio Erminio Moraca) Parte_1
-ATTORI-
e rappresentata da CP_1 Controparte_2
(avv. Sido Bonfatti)
-CONVENUTA-
(avv. Maria Paola Sabbatino) Controparte_3
-INTERVENUTA quale cessionaria del credito- ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di pagamento CP_1 Parte_1 provvisoriamente esecutiva per € 1.135.045,67, oltre interessi e spese, quale residuo dovuto in restituzione in relazione ai mutui chirografari n.ro 12604949 dell'originario importo di € 1.600.000
e n.ro 10048900 dell'importo originario di € 1.165.763.
L'ingiunta ha proposto opposizione, deducendo:
-la nullità dell'ingiunzione per incompetenza territoriale del Tribunale adito in monitorio, essendo alternativamente competenti il Tribunale di Crotone o il Tribunale di Catanzaro;
-l'altrui difetto di legittimazione attiva, in quanto trattandosi di finanziamenti erogati ai sensi della
L. 598/1994, “il soggetto che ha effettivamente erogato i fondi non è Controparte_4
[oggi , bensì ed è quest'ultima che deve agire per il recupero
[...] CP_1 CP_5 del dovuto”;
-l'insufficiente prova del credito.
costituita come in atti, ha chiesto il rigetto dell'opposizione sia in rito che in CP_1 merito.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione proposta dall'opponente; inutilmente esperita la mediazione obbligatoria;
intervenuta in causa quale cessionaria ed attuale titolare Controparte_3 del credito oggetto di causa, che ha svolto difese analoghe a quelle della propria dante causa;
ritenuto dall'istruttore superfluo ogni approfondimento istruttorio;
la causa, in esito al deposito delle comparse conclusive delle parti, in data 6 novembre 2024 è stata riservata in decisione monocratica.
Le parti, hanno così concluso:
Parte_1
voglia il Tribunale
“a) in via preliminare ed urgente, accertare e dichiarare la competenza a decidere della presente causa in capo al Tribunale di Crotone, ovvero del Tribunale di Catanzaro, per come esposto in atti
e, per l'effetto, revocare il decreto opposto, n.ro 2528/2021, affetto da nullità;
b) in via gradata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opposta alla richiesta delle somme;
c) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la carenza dei requisiti di legge per
l'emissione del provvedimento monitorio, con la conseguente revoca del decreto opposto n.ro
2528/2021”.
Controparte_3
“nel merito, in via principale
- respingere l'opposizione ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo 2528/2021 (r.g. 5861/2021) emesso già provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Modena in data 27.9.2021; nel merito, in via subordinata
- in ogni caso, dire tenuta e condannare la (p. iva ) al Parte_1 P.IVA_1 pagamento in favore di dell'importo ingiunto pari alla somma di €1.135.045,67, oltre ad CP_3 interessi, al tasso convenzionale, dal 20/12/2016 fino al saldo effettivo, oltre alle spese legali liquidate nel d.i. n. 2528/2021 (r.g. 5861/2021) emesso dal Tribunale di Modena in data 27.9.2021
o di quella diversa somma ritenuta provata o che risulterà dovuta, oltre ad interessi, al tasso convenzionale, dal 20/12/2016 fino al saldo effettivo.;
In ogni caso
- condannare comunque parte attrice, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge, iva e spa.”.
OSSERVA
1) Con il consenso implicito delle parti, ex art.111 co.3° cpc va preliminarmente disposta l'estromissione dell'originaria convenuta in opposizione dal giudizio, che prosegue CP_1 nei confronti del suo successore particolare nella titolarità del credito ingiunto
[...]
Controparte_6
2) L'opponente ha preliminarmente eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del giudice adito in monitorio, individuando alternativamente, quale giudice competente, il Tribunale di Catanzaro quale luogo di insorgenza delle obbligazioni, ovvero il tribunale di
Crotone, quale foro designato dalle parti in entrambi i contratti.
2.1) In effetti, in entrambi i contratti è riportata clausola del seguente tenore “per ogni controversia che dovesse sorgere fra la parte mutuataria e la banca in dipendenza del mutuo, foro competente sarà quello di Crotone”. Com'è noto, l'accordo delle parti “non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito” (art.29 co.2° cpc).
A tal fine, è richiesta “una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo 'esclusivo' oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro” (ex multis Cass.
n°33203 del 2024).
Nella specie, non è dato rinvenire nella clausola suddetta (né altrove nei testi contrattuali) alcuna espressione che possa rendere certa la natura esclusiva della designazione.
Laddove manchi “tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare -a pena dell'ammissibilità- tutti i fori concorrenti” (sempre Cass. n°33203 del 2024).
Ciò in quanto, per altro principio altrettanto consolidato in giurisprudenza, “nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi dell'art. 28 c.p.c., ha l'onere, non solo di indicare nel suo primo atto difensivo, secondo quanto è dato desumere dall'art. 38, comma 2, c.p.c., il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione ai singoli profili ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli art. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta
è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. Ne consegue che, per effetto della mancanza di questa indicazione e della tempestiva e specifica contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza” (così Cass. sent. n°1177 del 2002).
2.2) Pertanto:
a) rilevato che il foro pattizio è nella specie facoltativo, e dunque concorrente con i fori generali alternativi previsti dal codice;
b) preso atto che, a parte ciò, l'opponente ha contestato la competenza del Tribunale di Modena soltanto in relazione al forum contractus, e non anche in relazione agli altri fori alternativamente eleggibili nelle cause relative a diritti di obbligazione;
c) considerato che tale carenza ha l'effetto di rendere la competenza del giudice adito definitivamente radicata e non più contestabile;
l'eccezione proposta dall'opponente va disattesa, e la causa decisa nel merito.
3) Nel merito, l'opponente deduce l'altrui difetto di legittimazione attiva, in quanto trattandosi di finanziamenti erogati ai sensi della L. 598/1994, “il soggetto che ha effettivamente erogato i fondi non è [oggi , bensì ed è quest'ultima che Controparte_4 CP_1 CP_5 deve agire per il recupero del dovuto”.
3.1) L'assunto non corrisponde a quanto emerge dalla lettura dei due contratti di finanziamento
(doc, 1 e 2 opponente), ove risulta chiaro che:
a) l'importo del finanziamento è stato erogato in unica soluzione dalla banca, e deve essere ad essa ratealmente restituito dalla parte mutuataria;
b) i contributi pubblici riconosciuti dal gestore dei fondi per conto della Regione Calabria Unicredit
MCC spa, ove effettivamente spettanti alla parte mutuataria, sono soggetti a separata Contr corresponsione in suo favore (“la banca le riconoscerà gli eventuali contributi erogati da ...le somme relative saranno accreditate sul conto corrente intestato alla parte mutuataria presso la nostra banca...”), e possono essere trattenuti dalla banca soltanto ove “ricorrano le condizioni che determinerebbero la revoca o la cessazione dei contributi stessi”, non anche in compensazione del credito restitutorio della banca mutuante.
Del pari, è con riguardo alle somme in tal modo ricevute dalla parte mutuataria a titolo di contributi Contr erogati da che si riferisce l'ulteriore previsione della facoltà della banca di immediato Contr recupero dal beneficiato, ove l'erogante ne abbia richiesto la restituzione “per qualunque motivo”.
Non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista economico, la garanzia pubblica non è nella specie finalizzata a ridurre l'esposizione della mutuataria nei confronti della mutuante, ma a dotare il patrimonio della mutuataria di risorse aggiuntive che le consentano di far fronte ai propri obblighi verso la mutuante.
Si tratta di garanzia che opera, quindi, all'esterno dei contratti di mutuo, costituenti la fonte negoziale del credito azionato in monitorio.
Ciò che è richiesto all'opponente nel presente giudizio, infatti, è il pagamento delle somme dovute in restituzione dei due finanziamenti, non di quelle a suo tempo ricevute quale contribuzione Contr pubblica, soggette a restituzione perché richieste indietro da
3.2) La banca -e quindi il suo ultimo avente causa, qui intervenuto- è pertanto legittimata ad azionare l'intero credito nei confronti dell'opponente.
4) In atti vi sono due riconoscimenti di debito provenienti dall'opponente, che riguardano esattamente, per ciascun mutuo, il credito in linea capitale richiesto in via monitoria.
L'opponente sostiene che si tratti di dichiarazioni di natura non confessoria, in quanto tali prive dell'efficacia preclusiva propria di tale prova legale. Ammesso che ciò sia vero, il riconoscimento del debito, però, in ogni caso comporta la dispensa del creditore dall'onere di prova del sottostante rapporto, ex art.1988 cc.
Sicché sarebbe stato l'opponente (senza preclusioni) a dover dare dimostrazione della natura indebita di tutto o parte del credito riconosciuto e successivamente ingiunto;
ma non l'ha fatto, né ha chiesto di farlo.
In assenza di tale prova, l'esistenza del credito, nell'ammontare richiesto, coincidente in linea capitale con quello riconosciuto, “si presume” (art.1988 cc).
5) L'opposizione è pertanto infondata e va rigettata.
6) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria -nulla per la fase istruttoria, non svolta- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.260.000,01 ed €.520.000, aumentati del 50% ex art.6 del DM n°55 del 2014, essendo il valore della controversia, tenuto conto della somma oggetto di ingiunzione, di poco superiore ad €.1.000.000.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 nei confronti di cui in corso di causa è succeduta
[...] CP_1 [...]
Controparte_6
1) visto l'art.111 co. 3° cpc,
ESTROMETTE dal processo. CP_1
2) RIGETTA l'opposizione.
3) CONDANNA al rimborso delle spese sostenute da Parte_1 [...] per il presente giudizio, che liquida in complessivi €.18.000 per Controparte_6 compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 28 agosto 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 6985/2021 R. G. vertente tra
(avv. Vincenzo Irritano e Giulio Erminio Moraca) Parte_1
-ATTORI-
e rappresentata da CP_1 Controparte_2
(avv. Sido Bonfatti)
-CONVENUTA-
(avv. Maria Paola Sabbatino) Controparte_3
-INTERVENUTA quale cessionaria del credito- ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di pagamento CP_1 Parte_1 provvisoriamente esecutiva per € 1.135.045,67, oltre interessi e spese, quale residuo dovuto in restituzione in relazione ai mutui chirografari n.ro 12604949 dell'originario importo di € 1.600.000
e n.ro 10048900 dell'importo originario di € 1.165.763.
L'ingiunta ha proposto opposizione, deducendo:
-la nullità dell'ingiunzione per incompetenza territoriale del Tribunale adito in monitorio, essendo alternativamente competenti il Tribunale di Crotone o il Tribunale di Catanzaro;
-l'altrui difetto di legittimazione attiva, in quanto trattandosi di finanziamenti erogati ai sensi della
L. 598/1994, “il soggetto che ha effettivamente erogato i fondi non è Controparte_4
[oggi , bensì ed è quest'ultima che deve agire per il recupero
[...] CP_1 CP_5 del dovuto”;
-l'insufficiente prova del credito.
costituita come in atti, ha chiesto il rigetto dell'opposizione sia in rito che in CP_1 merito.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione proposta dall'opponente; inutilmente esperita la mediazione obbligatoria;
intervenuta in causa quale cessionaria ed attuale titolare Controparte_3 del credito oggetto di causa, che ha svolto difese analoghe a quelle della propria dante causa;
ritenuto dall'istruttore superfluo ogni approfondimento istruttorio;
la causa, in esito al deposito delle comparse conclusive delle parti, in data 6 novembre 2024 è stata riservata in decisione monocratica.
Le parti, hanno così concluso:
Parte_1
voglia il Tribunale
“a) in via preliminare ed urgente, accertare e dichiarare la competenza a decidere della presente causa in capo al Tribunale di Crotone, ovvero del Tribunale di Catanzaro, per come esposto in atti
e, per l'effetto, revocare il decreto opposto, n.ro 2528/2021, affetto da nullità;
b) in via gradata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opposta alla richiesta delle somme;
c) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la carenza dei requisiti di legge per
l'emissione del provvedimento monitorio, con la conseguente revoca del decreto opposto n.ro
2528/2021”.
Controparte_3
“nel merito, in via principale
- respingere l'opposizione ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo 2528/2021 (r.g. 5861/2021) emesso già provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Modena in data 27.9.2021; nel merito, in via subordinata
- in ogni caso, dire tenuta e condannare la (p. iva ) al Parte_1 P.IVA_1 pagamento in favore di dell'importo ingiunto pari alla somma di €1.135.045,67, oltre ad CP_3 interessi, al tasso convenzionale, dal 20/12/2016 fino al saldo effettivo, oltre alle spese legali liquidate nel d.i. n. 2528/2021 (r.g. 5861/2021) emesso dal Tribunale di Modena in data 27.9.2021
o di quella diversa somma ritenuta provata o che risulterà dovuta, oltre ad interessi, al tasso convenzionale, dal 20/12/2016 fino al saldo effettivo.;
In ogni caso
- condannare comunque parte attrice, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge, iva e spa.”.
OSSERVA
1) Con il consenso implicito delle parti, ex art.111 co.3° cpc va preliminarmente disposta l'estromissione dell'originaria convenuta in opposizione dal giudizio, che prosegue CP_1 nei confronti del suo successore particolare nella titolarità del credito ingiunto
[...]
Controparte_6
2) L'opponente ha preliminarmente eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del giudice adito in monitorio, individuando alternativamente, quale giudice competente, il Tribunale di Catanzaro quale luogo di insorgenza delle obbligazioni, ovvero il tribunale di
Crotone, quale foro designato dalle parti in entrambi i contratti.
2.1) In effetti, in entrambi i contratti è riportata clausola del seguente tenore “per ogni controversia che dovesse sorgere fra la parte mutuataria e la banca in dipendenza del mutuo, foro competente sarà quello di Crotone”. Com'è noto, l'accordo delle parti “non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito” (art.29 co.2° cpc).
A tal fine, è richiesta “una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo 'esclusivo' oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro” (ex multis Cass.
n°33203 del 2024).
Nella specie, non è dato rinvenire nella clausola suddetta (né altrove nei testi contrattuali) alcuna espressione che possa rendere certa la natura esclusiva della designazione.
Laddove manchi “tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare -a pena dell'ammissibilità- tutti i fori concorrenti” (sempre Cass. n°33203 del 2024).
Ciò in quanto, per altro principio altrettanto consolidato in giurisprudenza, “nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi dell'art. 28 c.p.c., ha l'onere, non solo di indicare nel suo primo atto difensivo, secondo quanto è dato desumere dall'art. 38, comma 2, c.p.c., il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione ai singoli profili ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli art. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta
è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. Ne consegue che, per effetto della mancanza di questa indicazione e della tempestiva e specifica contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza” (così Cass. sent. n°1177 del 2002).
2.2) Pertanto:
a) rilevato che il foro pattizio è nella specie facoltativo, e dunque concorrente con i fori generali alternativi previsti dal codice;
b) preso atto che, a parte ciò, l'opponente ha contestato la competenza del Tribunale di Modena soltanto in relazione al forum contractus, e non anche in relazione agli altri fori alternativamente eleggibili nelle cause relative a diritti di obbligazione;
c) considerato che tale carenza ha l'effetto di rendere la competenza del giudice adito definitivamente radicata e non più contestabile;
l'eccezione proposta dall'opponente va disattesa, e la causa decisa nel merito.
3) Nel merito, l'opponente deduce l'altrui difetto di legittimazione attiva, in quanto trattandosi di finanziamenti erogati ai sensi della L. 598/1994, “il soggetto che ha effettivamente erogato i fondi non è [oggi , bensì ed è quest'ultima che Controparte_4 CP_1 CP_5 deve agire per il recupero del dovuto”.
3.1) L'assunto non corrisponde a quanto emerge dalla lettura dei due contratti di finanziamento
(doc, 1 e 2 opponente), ove risulta chiaro che:
a) l'importo del finanziamento è stato erogato in unica soluzione dalla banca, e deve essere ad essa ratealmente restituito dalla parte mutuataria;
b) i contributi pubblici riconosciuti dal gestore dei fondi per conto della Regione Calabria Unicredit
MCC spa, ove effettivamente spettanti alla parte mutuataria, sono soggetti a separata Contr corresponsione in suo favore (“la banca le riconoscerà gli eventuali contributi erogati da ...le somme relative saranno accreditate sul conto corrente intestato alla parte mutuataria presso la nostra banca...”), e possono essere trattenuti dalla banca soltanto ove “ricorrano le condizioni che determinerebbero la revoca o la cessazione dei contributi stessi”, non anche in compensazione del credito restitutorio della banca mutuante.
Del pari, è con riguardo alle somme in tal modo ricevute dalla parte mutuataria a titolo di contributi Contr erogati da che si riferisce l'ulteriore previsione della facoltà della banca di immediato Contr recupero dal beneficiato, ove l'erogante ne abbia richiesto la restituzione “per qualunque motivo”.
Non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista economico, la garanzia pubblica non è nella specie finalizzata a ridurre l'esposizione della mutuataria nei confronti della mutuante, ma a dotare il patrimonio della mutuataria di risorse aggiuntive che le consentano di far fronte ai propri obblighi verso la mutuante.
Si tratta di garanzia che opera, quindi, all'esterno dei contratti di mutuo, costituenti la fonte negoziale del credito azionato in monitorio.
Ciò che è richiesto all'opponente nel presente giudizio, infatti, è il pagamento delle somme dovute in restituzione dei due finanziamenti, non di quelle a suo tempo ricevute quale contribuzione Contr pubblica, soggette a restituzione perché richieste indietro da
3.2) La banca -e quindi il suo ultimo avente causa, qui intervenuto- è pertanto legittimata ad azionare l'intero credito nei confronti dell'opponente.
4) In atti vi sono due riconoscimenti di debito provenienti dall'opponente, che riguardano esattamente, per ciascun mutuo, il credito in linea capitale richiesto in via monitoria.
L'opponente sostiene che si tratti di dichiarazioni di natura non confessoria, in quanto tali prive dell'efficacia preclusiva propria di tale prova legale. Ammesso che ciò sia vero, il riconoscimento del debito, però, in ogni caso comporta la dispensa del creditore dall'onere di prova del sottostante rapporto, ex art.1988 cc.
Sicché sarebbe stato l'opponente (senza preclusioni) a dover dare dimostrazione della natura indebita di tutto o parte del credito riconosciuto e successivamente ingiunto;
ma non l'ha fatto, né ha chiesto di farlo.
In assenza di tale prova, l'esistenza del credito, nell'ammontare richiesto, coincidente in linea capitale con quello riconosciuto, “si presume” (art.1988 cc).
5) L'opposizione è pertanto infondata e va rigettata.
6) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria -nulla per la fase istruttoria, non svolta- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.260.000,01 ed €.520.000, aumentati del 50% ex art.6 del DM n°55 del 2014, essendo il valore della controversia, tenuto conto della somma oggetto di ingiunzione, di poco superiore ad €.1.000.000.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 nei confronti di cui in corso di causa è succeduta
[...] CP_1 [...]
Controparte_6
1) visto l'art.111 co. 3° cpc,
ESTROMETTE dal processo. CP_1
2) RIGETTA l'opposizione.
3) CONDANNA al rimborso delle spese sostenute da Parte_1 [...] per il presente giudizio, che liquida in complessivi €.18.000 per Controparte_6 compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 28 agosto 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-