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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 15 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 5191/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Loretta Palmitessa
-Ricorrenti-
Contro
Controparte_1
in persona del Capo dell'I.T.L. pro tempore rappr. e dif. dal funzionario delegato Paola Pesce
-Resistente-
Fatto e diritto
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Con ricorso depositato in data 16.04.2024, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 34/2024 del 12.03.2024 emessa dall Controparte_2
con cui era stato intimato il pagamento della complessiva somma di €
[...]
16.000, a titolo di sanzioni amministrative, oltre spese di notifica, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata e in subordine la riduzione della sanzione.
Con l'ordinanza ingiunzione impugnata, parte opposta ha contestato al
1 AR, quale trasgressore, la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911,
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per aver retribuito in contanti il lavoratore per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2021 e Controparte_3 CP_4
per il periodo da marzo 2020 a giugno 2021 (16 mensilità).
[...]
Parte opponente sostiene preliminarmente l'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione impugnata per lesione del diritto di difesa del richiedente nella fase amministrativa, non avendo ricevuto alcuna convocazione a seguito degli scritti difensivi trasmessi.
Nel merito deduce di non aver effettuato alcun pagamento in contanti ai propri dipendenti.
In subordine ha chiesto applicarsi l'art. 8 della l. 689/1981 e la riduzione al minimo edittale.
L costituendosi in giudizio, Controparte_5 ha contrastato le difese del ricorso chiedendone il rigetto, sulla base della ritenuta sussistenza delle violazioni contestate, alla luce degli elementi raccolti in sede di indagini ispettive, nonché della corretta applicazione delle norme sanzionatorie.
Preliminarmente, va disattesa la censura di illegittimità/nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa audizione del trasgressore in quanto infondata.
Infatti, la costante e consolidata giurisprudenza di merito sostiene che “ in tema di contestazione di sanzioni amministrative irrogate mediante ordinanza-ingiunzione, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non determina la nullità del provvedimento in quanto gli argomenti in propria difesa che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione davanti all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”
(Tribunale, Forli', n. 120/2021; Tribunale, Roma, sez. II, n. 15356/2021;
Tribunale, Cassino, sez. I, n. 1523/2021).
In ogni caso, parte opposta documenta di aver inviato a mezzo pec la convocazione (doc.13).
Nel merito della questione, la documentazione allegata, nella specie il
2 verbale di primo accesso, le dichiarazioni rese agli ispettori dallo stesso datore di lavoro e dai dipendenti e nonché la Controparte_3 CP_4 mail del 6/9/2021 e allegati inviata dal consulente del lavoro all (documenti 3-4-5-6 di parte resistente) sono sufficienti a CP_1 confermare la sopra menzionata violazione.
Difatti le modalità di corresponsione della retribuzione risultano confermate dallo stesso AR il quale, sul punto, dichiarava quanto segue: “…Vengono pagati settimanalmente in contanti, soprattutto Anna. ogni tanto l'ho CP_4 pagato con assegno…”.
Allo stesso modo la documentazione fornita agli ispettori dal consulente del lavoro della ditta non era sufficiente per dimostrare il pagamento delle spettanze retributive con mezzi tracciabili per il periodo in questione.
In ordine al valore probatorio delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, si richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Neppure può condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui l'illecito nel caso di specie dovrebbe considerarsi unitario: il tenore letterale della norma induce chiaramente a ritenere che la condotta illecita consista nella corresponsione della retribuzione o dell'anticipo con strumenti non tracciabili, sicché si commettono tanti illeciti quante sono le corresponsioni effettuate in contanti.
Né può trovare applicazione alla fattispecie concreta in esame il cumulo giuridico di cui all'art. 8 della l. 689/1981: come di recente ribadito dalla
Suprema Corte, infatti, “In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione,
l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto della
3 continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecito amministrativo” (Cassazione civile sez. II, 22/06/2022, n.20129) e nel caso in esame non può dubitarsi né che
16 corresponsioni nell'arco di 16 mesi con cadenza mensile costituiscano 16 condotte distinte dal punto di vista spazio-temporale né che la materia sia estranea a quella previdenziale per la quale soltanto può operare il principio della continuazione.
Infine, con riguardo alla richiesta di riduzione della sanzione al minimo edittale, risulta già applicato il minimo edittale della sanzione, ovvero
1.000 euro x 16 mensilità.
Attesa la conferma in sede istruttoria degli esiti dell'indagine ispettiva, deve essere confermato il contenuto dell'ordinanza- ingiunzione opposta.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 1.300,00 oltre oneri riflessi.
Bari, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 15 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 5191/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Loretta Palmitessa
-Ricorrenti-
Contro
Controparte_1
in persona del Capo dell'I.T.L. pro tempore rappr. e dif. dal funzionario delegato Paola Pesce
-Resistente-
Fatto e diritto
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Con ricorso depositato in data 16.04.2024, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 34/2024 del 12.03.2024 emessa dall Controparte_2
con cui era stato intimato il pagamento della complessiva somma di €
[...]
16.000, a titolo di sanzioni amministrative, oltre spese di notifica, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata e in subordine la riduzione della sanzione.
Con l'ordinanza ingiunzione impugnata, parte opposta ha contestato al
1 AR, quale trasgressore, la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911,
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per aver retribuito in contanti il lavoratore per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2021 e Controparte_3 CP_4
per il periodo da marzo 2020 a giugno 2021 (16 mensilità).
[...]
Parte opponente sostiene preliminarmente l'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione impugnata per lesione del diritto di difesa del richiedente nella fase amministrativa, non avendo ricevuto alcuna convocazione a seguito degli scritti difensivi trasmessi.
Nel merito deduce di non aver effettuato alcun pagamento in contanti ai propri dipendenti.
In subordine ha chiesto applicarsi l'art. 8 della l. 689/1981 e la riduzione al minimo edittale.
L costituendosi in giudizio, Controparte_5 ha contrastato le difese del ricorso chiedendone il rigetto, sulla base della ritenuta sussistenza delle violazioni contestate, alla luce degli elementi raccolti in sede di indagini ispettive, nonché della corretta applicazione delle norme sanzionatorie.
Preliminarmente, va disattesa la censura di illegittimità/nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa audizione del trasgressore in quanto infondata.
Infatti, la costante e consolidata giurisprudenza di merito sostiene che “ in tema di contestazione di sanzioni amministrative irrogate mediante ordinanza-ingiunzione, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non determina la nullità del provvedimento in quanto gli argomenti in propria difesa che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione davanti all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”
(Tribunale, Forli', n. 120/2021; Tribunale, Roma, sez. II, n. 15356/2021;
Tribunale, Cassino, sez. I, n. 1523/2021).
In ogni caso, parte opposta documenta di aver inviato a mezzo pec la convocazione (doc.13).
Nel merito della questione, la documentazione allegata, nella specie il
2 verbale di primo accesso, le dichiarazioni rese agli ispettori dallo stesso datore di lavoro e dai dipendenti e nonché la Controparte_3 CP_4 mail del 6/9/2021 e allegati inviata dal consulente del lavoro all (documenti 3-4-5-6 di parte resistente) sono sufficienti a CP_1 confermare la sopra menzionata violazione.
Difatti le modalità di corresponsione della retribuzione risultano confermate dallo stesso AR il quale, sul punto, dichiarava quanto segue: “…Vengono pagati settimanalmente in contanti, soprattutto Anna. ogni tanto l'ho CP_4 pagato con assegno…”.
Allo stesso modo la documentazione fornita agli ispettori dal consulente del lavoro della ditta non era sufficiente per dimostrare il pagamento delle spettanze retributive con mezzi tracciabili per il periodo in questione.
In ordine al valore probatorio delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, si richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Neppure può condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui l'illecito nel caso di specie dovrebbe considerarsi unitario: il tenore letterale della norma induce chiaramente a ritenere che la condotta illecita consista nella corresponsione della retribuzione o dell'anticipo con strumenti non tracciabili, sicché si commettono tanti illeciti quante sono le corresponsioni effettuate in contanti.
Né può trovare applicazione alla fattispecie concreta in esame il cumulo giuridico di cui all'art. 8 della l. 689/1981: come di recente ribadito dalla
Suprema Corte, infatti, “In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione,
l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto della
3 continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecito amministrativo” (Cassazione civile sez. II, 22/06/2022, n.20129) e nel caso in esame non può dubitarsi né che
16 corresponsioni nell'arco di 16 mesi con cadenza mensile costituiscano 16 condotte distinte dal punto di vista spazio-temporale né che la materia sia estranea a quella previdenziale per la quale soltanto può operare il principio della continuazione.
Infine, con riguardo alla richiesta di riduzione della sanzione al minimo edittale, risulta già applicato il minimo edittale della sanzione, ovvero
1.000 euro x 16 mensilità.
Attesa la conferma in sede istruttoria degli esiti dell'indagine ispettiva, deve essere confermato il contenuto dell'ordinanza- ingiunzione opposta.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 1.300,00 oltre oneri riflessi.
Bari, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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