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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2268/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Peagno Bianca, l'avv. Munari
Tito, l'avv. Cusin Antonella e l'avv. Quarneti Giacomo
Appellante contro
(C.F. , (C.F. COroparte_1 C.F._1 CP_2
) e (C.F. C.F._2 COroparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Sartori P.IVA_2
Rinaldo
Appellati
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss, L 689/1981 relativa a sanzioni amministrative. Appello avverso la sentenza n.2137/23 del Tribunale di
Verona pubblicata in data 07/11/2023. CONCLUSIONI
Per l'appellante
- Riformarsi la sentenza n. 2137/2023 pubblicata in data 7/11/2023 e notificata in data
29/11/2023 del Tribunale di Verona per le motivazioni tutte.
- Accertare e dichiarare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 59/2022.
Per gli appellati
- Disporsi, in quanto occorra, e in via preliminare, il mutamento del rito ex art. 4 del D.
Lgs. n. 150/2011 da rito ordinario a rito del lavoro.
- Dichiararsi in ogni caso inammissibile in quanto tardivo o irritualmente formulato, per i motivi di cui in atti, e, in ogni caso, rigettarsi, perché infondato, in fatto e in diritto,
l'appello proposto da e conseguentemente Parte_1 confermarsi la sentenza n. 2137/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata il 7.11.2023 e notificata il 29.11.2023, e così annullarsi, dichiararsi nulla e comunque caducarsi l'ordinanza n. 25 del 15.02.2022 dell' anche, nel denegato caso di accoglimento Pt_1 dei motivi d'appello e in subordine, per i motivi tutti di cui in atti e in questa sede riproposti, previa, in quanto occorra, l'eventuale disapplicazione delle norme interne incompatibili con l'ordinamento della Unione Europea o previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, nei termini di cui in atti, annullandosi ogni sanzione comminata sulla base della medesima ordinanza, se del caso previo assolvimento dei seguenti adempimenti preliminari:
- previo accertamento della relativa rilevanza e non manifesta infondatezza, si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 69, in particolare al comma 3, della l. n. 238/2016, ove sia interpretato nel senso di imporre le sanzioni in esso previste a fatti commessi anteriormente alla sua abrogazione, nei termini di cui si è detto in premessa, in relazione e in contrasto con l'art. 25, c. 2 e all'art. 3 Cost., correlati anche all'art. 15, c. 1, terzo periodo, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di New York del 16.12.1966, ratificato e reso esecutivo con l. 25.10.1977, n.
881 e all'art. 49, par. 1, terzo periodo CDFUE, per il tramite dell'art. 11 Cost.;
- in alternativa, si chiede di sottoporre la questione interpretativa pregiudiziale alla
Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE, al fine di verificare se sia compatibile con l'ordinamento unionale la suddetta disposizione della legge italiana, emanata in pag. 2/9 applicazione di un regolamento - n. 1306/2013 - abrogato nell'ordinamento dell'Unione
Europea;
- si chiede di sottoporre alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 TFUE, la questione relativa all'interpretazione delle norme di cui agli art. 5 TFUE, 89, par. 4, Reg. (UE)
1306/2013 e 64, par. 5, Reg. (UE) 1306/2013, onde verificare se l'ordinamento comunitario osti alla previsione, nell'ordinamento dello Stato italiano, delle sanzioni di cui all'art. 69, c. 3, lett. a) l. n. 238/2016, in quanto contrarie al principio di proporzionalità, colà sancito, nei termini e per le motivazioni di cui in premessa;
- in alternativa, si chiede di sottoporre alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale, ove ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, della suddetta disposizione, in quanto contraria agli artt. 3 e 25 della Costituzione italiana.
In ogni caso
- Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni tutti ingiustamente già subiti e subendi in futuro.
- In via istruttoria come in comparsa di costituzione depositata il 9 maggio 2024
MOTIVAZIONE
Con ordinanza ingiunzione n.59/2022, emessa in data 15 febbraio 2022 e notificata in pari data, contestando la violazione dell'art. 69, comma 3, della legge n. Pt_1
238/2016 - la quale ha previsto che nei confronti del produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013
(limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti non utilizzate), l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013 -ingiungeva a
[...]
CO
, e del il pagamento della somma di euro CP_1 CP_2 COroparte_4
1.500,00 a titolo di sanzione amministrativa.
L'ordinanza ingiunzione veniva emessa a seguito di verbale dell'accertamento e contestazione n.002/OCMVINO/202/VR di data 08 gennaio 2021 per violazione dei termini previsti dall'art. 4, comma 4 del d.m. n. 12272 del 15 dicembre 2015, concernente il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al
Regolamento UE n. 1308/2013.
pag. 3/9 Con ricorso in opposizione ex art. 22 legge n. 689/1981 e art. 6 d. lgs. n. 150/2011 ritualmente depositato, , e COroparte_1 CP_2 COroparte_5 chiedevano l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione deducendo l'illegittimità della sanzione irrogata per avvenuta abrogazione del regolamento UE n. 1306/2013 e conseguente applicazione del principio di retroattività della legge più favorevole, per la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 per tardiva contestazione dell'infrazione,
l'illegittimità delle sanzioni previste dal d.m. n. 12272/2015 per violazione del principio di legalità, l'insussistenza della violazione per assenza dell'elemento soggettivo in capo ai ricorrenti, l'illegittimità della sanzione irrogata, stante la scarsa entità dell'inadempienza e la violazione del principio di proporzionalità.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Pt_1 dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Con sentenza n.2137/2023 pubblicata il 7 novembre 2023 il Tribunale di Verona accoglieva l'opposizione con annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 25/2022 e compensava integralmente le spese di lite.
Il Tribunale rilevava che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 legge n. 689/1981 per la notificazione degli estremi della violazione decorre da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza. Nel caso di specie l'accertamento dell'illecito da parte dell'amministrazione non era così complesso da far decorrere un anno e mezzo tra la data di commissione della violazione
(il 22 luglio 2019) e la notificazione del verbale di accertamento avvenuta nel gennaio
2021. Al fine di accertare la violazione commessa, avrebbe soltanto dovuto Pt_1 verificare che, alla scadenza del triennio (23/05/2019 o 22/07/2019 tenuto conto dei 60 giorni successivi per la trasmissione della comunicazione di fine lavori), la società Ca' del VII non avesse trasmesso la comunicazione di fine lavori di impianto, correlata all'autorizzazione in scadenza.
Con ricorso ritualmente notificato, ha interposto tempestivo appello avverso Pt_1
l'indicata sentenza chiedendo, in totale riforma dell'impugnata sentenza, l'accertamento della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 59/2022.
, e Ca' del VII si sono costituiti chiedendo COroparte_1 CP_2 COroparte_4 la dichiarazione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivo, irrituale e infondato. pag. 4/9 Chiedevano altresì il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e riproponevano i motivi di ricorso non esaminati in primo grado.
Con un unico motivo di gravame l'appellante deduce che il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione su una errata lettura dell'art. 14 della legge n. 689/81.
L'appellante assume che la data di accertamento della violazione non coincide necessariamente con la data di cui è avvenuta la violazione, né con quella in cui l'organo di controllo ne viene a conoscenza ed inoltre l'art. 14 della legge n. 689/81 non fornisce una chiara indicazione del dies a quo di decorrenza del termine di 90 giorni.
Rileva che quando il soggetto abilitato a riscontrare la violazione è diverso da quello incaricato alla raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può configurarsi fino a quando i risultati delle indagini svolte non siano portati a conoscenza del soggetto tenuto a riscontrare le violazioni e che pertanto la ragionevolezza deve essere parametrata all'effettiva attività posta in essere dall'Amministrazione. Assume che nel caso di specie l'accertamento e la constatazione risultavano in capo a due soggetti diversi, sede centrale – Ufficio vitivinicolo e SUA sede periferica di Pt_1
Verona e rileva altresì come l'attività di accertamento era stata condizionata anche da fatti storici oggettivi legati alla diffusione del virus Covid-19 determinando per Pt_1 una riorganizzazione della propria attività, evidenziando come lo Sportello Unico
Agricolo di Verona aveva notificato gli estremi della violazione entro il termine dei 90 giorni a far data dal momento in cui aveva ricevuto le informazioni necessarie dal soggetto incaricato alla ricerca degli elementi fattuali.
L'appello va integralmente rigettato.
Osserva il Collegio come l'appellante non si è specificamente confrontato con le ragioni della decisione impugnata. Il giudice di prime cure non ha infatti statuito che la decorrenza del termine di cui all'art.14 della legge n.689/81 decorreva dalla commissione della violazione ma che “l'accertamento dell'illecito da parte dell'Amministrazione non fosse di complessità tale da rendere necessario il decorso di circa un anno e mezzo tra la data di commissione della violazione (22.7.1019) e la notificazione del verbale di accertamento (gennaio 2021)” osservando altresì che “Ai fini di accertare la violazione commessa, avrebbe soltanto dovuto verificare che, Pt_1 alla scadenza del triennio (23.5.2019, o 22.7.2019, tenuto conto dei 60 giorni successivi pag. 5/9 per la trasmissione della comunicazione di fine lavori), la società VII non aveva CP_3 trasmesso la predetta comunicazione di fine lavori di impianto, correlata all'autorizzazione in scadenza.
Tale tipo di verifica non integra, a bene vedere, un accertamento complesso, trattandosi semplicemente di appurare che, alla scadenza del termine, l'autorizzazione non era stata utilizzata.
Non risulta pertanto ragionevolmente giustificata dalla necessità di compiere attività istruttoria, o di effettuare articolate valutazioni del materiale probatorio acquisito, la decorrenza di un lasso di tempo considerevolmente superiore ai 90 giorni tra la commissione dell'infrazione e il suo accertamento.” ( cfr. sentenza impugnata).
Più ancora il giudice di prime cure rilevava come - a fronte della specifica contestazione mossa con l'opposizione - l'amministrazione, che ne era onerata, non indicava le ragioni per le quali si era resa necessaria un'attività istruttoria così ampia (“Va, altresì, rilevato che la stessa Amministrazione non ha reso note né nel verbale di accertamento né nell'ordinanza impugnata né, infine, nella memoria di costituzione nel presente giudizio, le ragioni per le quali ha notificato il verbale di accertamento oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/81, circostanza, questa, che rende impossibile appurare se vi fosse una particolare attività istruttoria da compiere e in quali adempimenti la stessa si articolasse. Il procedimento sanzionatorio che ha condotto all'adozione dell'ordinanza impugnata è dunque illegittimo, per violazione dell'art. 14
l. 689/81, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio”: cfr. sentenza impugnata).
Né sul punto appaiono valorizzabili in senso contrario le circostanze dedotte con l'atto di impugnazione, per la prima volta in appello, ovvero .il rilievo che l'attività di accertamento era stata condizionato dal coinvolgimento di due soggetti (Area tecnica competitività imprese della sede centrale e Sportello unico agricolo Pt_1 provinciale), dall'elevato numero di autorizzazioni soggetta a controllo ( n.1312 autorizzazioni nuovo impianto concesse nel 2016 ) nonchè da fatti storici oggettivi
(Covid).
In proposito va rilevato che, come contestato dal patrocinio degli appellati, tutte le argomentazioni sviluppate da in ordine alle ragioni del mancato rispetto del Pt_1
pag. 6/9 termine di cui all'articolo 14 della legge 689/1981 risultano inammissibili perché tardivamente introdotte per la prima volta in grado d'appello.
Inoltre le medesime non colgono nel segno dal momento che manca qualsivoglia indicazione (e prova) rispetto allo specifico momento in cui il SUA (Sportello Unico
Agricolo) aveva ricevuto le risultanze istruttorie ricevute dalla sede centrale di Pt_1 ed era stato dunque messo nella condizione di notificare il verbale di violazione. La sentenza delle Suprema Corte di Cassazione n. 24209/2022 citata dal giudice di prime cure nel definire “il termine per la contestazione all'interessato” precisa che “Qualora, pertanto, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione”. Ciò posto se, come indicato dall'appellante, l'ufficio di coordinamento della sede centrale dell' , in capo all' Pt_1 Parte_2 aveva svolto l'attività “per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi
[...] acquisiti e gli atti preliminari” andavano forniti elementi relativi al momento nel quale tali risultati erano stati trasmessi allo Sportello Unico Agricolo di Verona, soggetto preposto da organizzazione aziendale all'accertamento e contestazione delle violazioni
“nell'ambito della tenuta ed aggiornamento dello schedario viticolo, nonché del potenziale viticolo”, e che ha proceduto con il verbale di accertamento e contestazione della violazione di cui all'art. 69, comma 3, della legge n. 238/2016 in data 8 gennaio
2021, non potendosi riflettere sul soggetto sottoposto ad indagine le carenze strutturali dell'accertatore e ciò con riferimento al numero degli accertamenti da compiersi.
Va inoltre sottolineato come la stessa descrizione svolta in primo grado dal patrocinio di del comportamento sanzionato (“ciò di cui si controverte nel caso de quo, Pt_1 ovvero di autorizzazione per “nuovo impianto” concessa alla Società ricorrente e non impiegata/utilizzata nel triennio. In altre parole, come si rappresenterà più diffusamente infra – è accaduto che nel triennio non è mai pervenuta la comunicazione pag. 7/9 di una fine lavori dell'impianto correlata all'autorizzazione in scadenza (quella specifica autorizzazione di cui si controverte). Richiamando la normativa come sopra rappresentata, quando l'autorizzazione non viene impiegata attraverso la comunicazione di fine lavori impianto, la stessa autorizzazione risulta non utilizzata e, pertanto, non ha alcun seguito nel Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli (di cui all'art. 4 del DM n. 12272/2015), scarico che avviene in automatico attraverso la procedura informatica di implementazione dello schedario vitivinicolo” così nella comparsa di costituzione) consente di apprezzare l'oggettiva immediatezza dell'accertamento, vieppiù nella considerazione che l'accertamento si considera complesso ove siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti restando in tal caso individuato il dies a quo allorquando siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione.
Infine quanto al riferimento alla normativa Covid va osservato come può valorizzarsi in tal senso una sospensione delle attività dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 periodo che risulta di per sé non significativo rispetto ad un arco temporale di un anno mezzo (di durata dell'accertamento nel caso de quo).
Per tali ragioni la sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico della parte appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 per le sole fasi effettivamente svolte, in euro 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.2137/2023 pubblicata in data 7 novembre 2023 del Tribunale di Verona, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
pag. 8/9 2) condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. a rifondere a , e COroparte_1 CP_2 COroparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, le spese di
[...] lite del presente grado, liquidate in euro 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
Venezia, 15 luglio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2268/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Peagno Bianca, l'avv. Munari
Tito, l'avv. Cusin Antonella e l'avv. Quarneti Giacomo
Appellante contro
(C.F. , (C.F. COroparte_1 C.F._1 CP_2
) e (C.F. C.F._2 COroparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Sartori P.IVA_2
Rinaldo
Appellati
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss, L 689/1981 relativa a sanzioni amministrative. Appello avverso la sentenza n.2137/23 del Tribunale di
Verona pubblicata in data 07/11/2023. CONCLUSIONI
Per l'appellante
- Riformarsi la sentenza n. 2137/2023 pubblicata in data 7/11/2023 e notificata in data
29/11/2023 del Tribunale di Verona per le motivazioni tutte.
- Accertare e dichiarare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 59/2022.
Per gli appellati
- Disporsi, in quanto occorra, e in via preliminare, il mutamento del rito ex art. 4 del D.
Lgs. n. 150/2011 da rito ordinario a rito del lavoro.
- Dichiararsi in ogni caso inammissibile in quanto tardivo o irritualmente formulato, per i motivi di cui in atti, e, in ogni caso, rigettarsi, perché infondato, in fatto e in diritto,
l'appello proposto da e conseguentemente Parte_1 confermarsi la sentenza n. 2137/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata il 7.11.2023 e notificata il 29.11.2023, e così annullarsi, dichiararsi nulla e comunque caducarsi l'ordinanza n. 25 del 15.02.2022 dell' anche, nel denegato caso di accoglimento Pt_1 dei motivi d'appello e in subordine, per i motivi tutti di cui in atti e in questa sede riproposti, previa, in quanto occorra, l'eventuale disapplicazione delle norme interne incompatibili con l'ordinamento della Unione Europea o previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, nei termini di cui in atti, annullandosi ogni sanzione comminata sulla base della medesima ordinanza, se del caso previo assolvimento dei seguenti adempimenti preliminari:
- previo accertamento della relativa rilevanza e non manifesta infondatezza, si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 69, in particolare al comma 3, della l. n. 238/2016, ove sia interpretato nel senso di imporre le sanzioni in esso previste a fatti commessi anteriormente alla sua abrogazione, nei termini di cui si è detto in premessa, in relazione e in contrasto con l'art. 25, c. 2 e all'art. 3 Cost., correlati anche all'art. 15, c. 1, terzo periodo, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di New York del 16.12.1966, ratificato e reso esecutivo con l. 25.10.1977, n.
881 e all'art. 49, par. 1, terzo periodo CDFUE, per il tramite dell'art. 11 Cost.;
- in alternativa, si chiede di sottoporre la questione interpretativa pregiudiziale alla
Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE, al fine di verificare se sia compatibile con l'ordinamento unionale la suddetta disposizione della legge italiana, emanata in pag. 2/9 applicazione di un regolamento - n. 1306/2013 - abrogato nell'ordinamento dell'Unione
Europea;
- si chiede di sottoporre alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 TFUE, la questione relativa all'interpretazione delle norme di cui agli art. 5 TFUE, 89, par. 4, Reg. (UE)
1306/2013 e 64, par. 5, Reg. (UE) 1306/2013, onde verificare se l'ordinamento comunitario osti alla previsione, nell'ordinamento dello Stato italiano, delle sanzioni di cui all'art. 69, c. 3, lett. a) l. n. 238/2016, in quanto contrarie al principio di proporzionalità, colà sancito, nei termini e per le motivazioni di cui in premessa;
- in alternativa, si chiede di sottoporre alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale, ove ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, della suddetta disposizione, in quanto contraria agli artt. 3 e 25 della Costituzione italiana.
In ogni caso
- Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni tutti ingiustamente già subiti e subendi in futuro.
- In via istruttoria come in comparsa di costituzione depositata il 9 maggio 2024
MOTIVAZIONE
Con ordinanza ingiunzione n.59/2022, emessa in data 15 febbraio 2022 e notificata in pari data, contestando la violazione dell'art. 69, comma 3, della legge n. Pt_1
238/2016 - la quale ha previsto che nei confronti del produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013
(limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti non utilizzate), l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013 -ingiungeva a
[...]
CO
, e del il pagamento della somma di euro CP_1 CP_2 COroparte_4
1.500,00 a titolo di sanzione amministrativa.
L'ordinanza ingiunzione veniva emessa a seguito di verbale dell'accertamento e contestazione n.002/OCMVINO/202/VR di data 08 gennaio 2021 per violazione dei termini previsti dall'art. 4, comma 4 del d.m. n. 12272 del 15 dicembre 2015, concernente il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al
Regolamento UE n. 1308/2013.
pag. 3/9 Con ricorso in opposizione ex art. 22 legge n. 689/1981 e art. 6 d. lgs. n. 150/2011 ritualmente depositato, , e COroparte_1 CP_2 COroparte_5 chiedevano l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione deducendo l'illegittimità della sanzione irrogata per avvenuta abrogazione del regolamento UE n. 1306/2013 e conseguente applicazione del principio di retroattività della legge più favorevole, per la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 per tardiva contestazione dell'infrazione,
l'illegittimità delle sanzioni previste dal d.m. n. 12272/2015 per violazione del principio di legalità, l'insussistenza della violazione per assenza dell'elemento soggettivo in capo ai ricorrenti, l'illegittimità della sanzione irrogata, stante la scarsa entità dell'inadempienza e la violazione del principio di proporzionalità.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Pt_1 dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Con sentenza n.2137/2023 pubblicata il 7 novembre 2023 il Tribunale di Verona accoglieva l'opposizione con annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 25/2022 e compensava integralmente le spese di lite.
Il Tribunale rilevava che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 legge n. 689/1981 per la notificazione degli estremi della violazione decorre da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza. Nel caso di specie l'accertamento dell'illecito da parte dell'amministrazione non era così complesso da far decorrere un anno e mezzo tra la data di commissione della violazione
(il 22 luglio 2019) e la notificazione del verbale di accertamento avvenuta nel gennaio
2021. Al fine di accertare la violazione commessa, avrebbe soltanto dovuto Pt_1 verificare che, alla scadenza del triennio (23/05/2019 o 22/07/2019 tenuto conto dei 60 giorni successivi per la trasmissione della comunicazione di fine lavori), la società Ca' del VII non avesse trasmesso la comunicazione di fine lavori di impianto, correlata all'autorizzazione in scadenza.
Con ricorso ritualmente notificato, ha interposto tempestivo appello avverso Pt_1
l'indicata sentenza chiedendo, in totale riforma dell'impugnata sentenza, l'accertamento della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 59/2022.
, e Ca' del VII si sono costituiti chiedendo COroparte_1 CP_2 COroparte_4 la dichiarazione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivo, irrituale e infondato. pag. 4/9 Chiedevano altresì il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e riproponevano i motivi di ricorso non esaminati in primo grado.
Con un unico motivo di gravame l'appellante deduce che il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione su una errata lettura dell'art. 14 della legge n. 689/81.
L'appellante assume che la data di accertamento della violazione non coincide necessariamente con la data di cui è avvenuta la violazione, né con quella in cui l'organo di controllo ne viene a conoscenza ed inoltre l'art. 14 della legge n. 689/81 non fornisce una chiara indicazione del dies a quo di decorrenza del termine di 90 giorni.
Rileva che quando il soggetto abilitato a riscontrare la violazione è diverso da quello incaricato alla raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può configurarsi fino a quando i risultati delle indagini svolte non siano portati a conoscenza del soggetto tenuto a riscontrare le violazioni e che pertanto la ragionevolezza deve essere parametrata all'effettiva attività posta in essere dall'Amministrazione. Assume che nel caso di specie l'accertamento e la constatazione risultavano in capo a due soggetti diversi, sede centrale – Ufficio vitivinicolo e SUA sede periferica di Pt_1
Verona e rileva altresì come l'attività di accertamento era stata condizionata anche da fatti storici oggettivi legati alla diffusione del virus Covid-19 determinando per Pt_1 una riorganizzazione della propria attività, evidenziando come lo Sportello Unico
Agricolo di Verona aveva notificato gli estremi della violazione entro il termine dei 90 giorni a far data dal momento in cui aveva ricevuto le informazioni necessarie dal soggetto incaricato alla ricerca degli elementi fattuali.
L'appello va integralmente rigettato.
Osserva il Collegio come l'appellante non si è specificamente confrontato con le ragioni della decisione impugnata. Il giudice di prime cure non ha infatti statuito che la decorrenza del termine di cui all'art.14 della legge n.689/81 decorreva dalla commissione della violazione ma che “l'accertamento dell'illecito da parte dell'Amministrazione non fosse di complessità tale da rendere necessario il decorso di circa un anno e mezzo tra la data di commissione della violazione (22.7.1019) e la notificazione del verbale di accertamento (gennaio 2021)” osservando altresì che “Ai fini di accertare la violazione commessa, avrebbe soltanto dovuto verificare che, Pt_1 alla scadenza del triennio (23.5.2019, o 22.7.2019, tenuto conto dei 60 giorni successivi pag. 5/9 per la trasmissione della comunicazione di fine lavori), la società VII non aveva CP_3 trasmesso la predetta comunicazione di fine lavori di impianto, correlata all'autorizzazione in scadenza.
Tale tipo di verifica non integra, a bene vedere, un accertamento complesso, trattandosi semplicemente di appurare che, alla scadenza del termine, l'autorizzazione non era stata utilizzata.
Non risulta pertanto ragionevolmente giustificata dalla necessità di compiere attività istruttoria, o di effettuare articolate valutazioni del materiale probatorio acquisito, la decorrenza di un lasso di tempo considerevolmente superiore ai 90 giorni tra la commissione dell'infrazione e il suo accertamento.” ( cfr. sentenza impugnata).
Più ancora il giudice di prime cure rilevava come - a fronte della specifica contestazione mossa con l'opposizione - l'amministrazione, che ne era onerata, non indicava le ragioni per le quali si era resa necessaria un'attività istruttoria così ampia (“Va, altresì, rilevato che la stessa Amministrazione non ha reso note né nel verbale di accertamento né nell'ordinanza impugnata né, infine, nella memoria di costituzione nel presente giudizio, le ragioni per le quali ha notificato il verbale di accertamento oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/81, circostanza, questa, che rende impossibile appurare se vi fosse una particolare attività istruttoria da compiere e in quali adempimenti la stessa si articolasse. Il procedimento sanzionatorio che ha condotto all'adozione dell'ordinanza impugnata è dunque illegittimo, per violazione dell'art. 14
l. 689/81, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio”: cfr. sentenza impugnata).
Né sul punto appaiono valorizzabili in senso contrario le circostanze dedotte con l'atto di impugnazione, per la prima volta in appello, ovvero .il rilievo che l'attività di accertamento era stata condizionato dal coinvolgimento di due soggetti (Area tecnica competitività imprese della sede centrale e Sportello unico agricolo Pt_1 provinciale), dall'elevato numero di autorizzazioni soggetta a controllo ( n.1312 autorizzazioni nuovo impianto concesse nel 2016 ) nonchè da fatti storici oggettivi
(Covid).
In proposito va rilevato che, come contestato dal patrocinio degli appellati, tutte le argomentazioni sviluppate da in ordine alle ragioni del mancato rispetto del Pt_1
pag. 6/9 termine di cui all'articolo 14 della legge 689/1981 risultano inammissibili perché tardivamente introdotte per la prima volta in grado d'appello.
Inoltre le medesime non colgono nel segno dal momento che manca qualsivoglia indicazione (e prova) rispetto allo specifico momento in cui il SUA (Sportello Unico
Agricolo) aveva ricevuto le risultanze istruttorie ricevute dalla sede centrale di Pt_1 ed era stato dunque messo nella condizione di notificare il verbale di violazione. La sentenza delle Suprema Corte di Cassazione n. 24209/2022 citata dal giudice di prime cure nel definire “il termine per la contestazione all'interessato” precisa che “Qualora, pertanto, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione”. Ciò posto se, come indicato dall'appellante, l'ufficio di coordinamento della sede centrale dell' , in capo all' Pt_1 Parte_2 aveva svolto l'attività “per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi
[...] acquisiti e gli atti preliminari” andavano forniti elementi relativi al momento nel quale tali risultati erano stati trasmessi allo Sportello Unico Agricolo di Verona, soggetto preposto da organizzazione aziendale all'accertamento e contestazione delle violazioni
“nell'ambito della tenuta ed aggiornamento dello schedario viticolo, nonché del potenziale viticolo”, e che ha proceduto con il verbale di accertamento e contestazione della violazione di cui all'art. 69, comma 3, della legge n. 238/2016 in data 8 gennaio
2021, non potendosi riflettere sul soggetto sottoposto ad indagine le carenze strutturali dell'accertatore e ciò con riferimento al numero degli accertamenti da compiersi.
Va inoltre sottolineato come la stessa descrizione svolta in primo grado dal patrocinio di del comportamento sanzionato (“ciò di cui si controverte nel caso de quo, Pt_1 ovvero di autorizzazione per “nuovo impianto” concessa alla Società ricorrente e non impiegata/utilizzata nel triennio. In altre parole, come si rappresenterà più diffusamente infra – è accaduto che nel triennio non è mai pervenuta la comunicazione pag. 7/9 di una fine lavori dell'impianto correlata all'autorizzazione in scadenza (quella specifica autorizzazione di cui si controverte). Richiamando la normativa come sopra rappresentata, quando l'autorizzazione non viene impiegata attraverso la comunicazione di fine lavori impianto, la stessa autorizzazione risulta non utilizzata e, pertanto, non ha alcun seguito nel Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli (di cui all'art. 4 del DM n. 12272/2015), scarico che avviene in automatico attraverso la procedura informatica di implementazione dello schedario vitivinicolo” così nella comparsa di costituzione) consente di apprezzare l'oggettiva immediatezza dell'accertamento, vieppiù nella considerazione che l'accertamento si considera complesso ove siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti restando in tal caso individuato il dies a quo allorquando siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione.
Infine quanto al riferimento alla normativa Covid va osservato come può valorizzarsi in tal senso una sospensione delle attività dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 periodo che risulta di per sé non significativo rispetto ad un arco temporale di un anno mezzo (di durata dell'accertamento nel caso de quo).
Per tali ragioni la sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico della parte appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 per le sole fasi effettivamente svolte, in euro 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.2137/2023 pubblicata in data 7 novembre 2023 del Tribunale di Verona, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
pag. 8/9 2) condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. a rifondere a , e COroparte_1 CP_2 COroparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, le spese di
[...] lite del presente grado, liquidate in euro 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
Venezia, 15 luglio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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