Articolo 14 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75
Articolo 13Articolo 15
Versione
19 marzo 1958
Art. 14.
Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.
E' ammessa la prova contraria.
Entrata in vigore il 19 marzo 1958
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