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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/06/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il giudice del lavoro, Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 2809/2019 R.G., promossa dall' (rappr. e dif. dall'avv. Pt_1
M. Galeano) contro (rappr. e dif. dall'avv. S. Vernuccio), Controparte_1
avente ad oggetto: TFR;
osserva
l' propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 718/2019 reso Pt_1
in data 3 ottobre 2019 dal giudice del lavoro presso il tribunale di Ragusa su istanza di per il pagamento di complessivi € 3.935,36 a titolo Controparte_1
di TFR oltre accessori di legge e spese legali.
A sostegno della proposta opposizione, rileva: che l'odierno opposto pretende il pagamento del TFR maturato in dipendenza di rapporti a termine intrattenuti con il;
che il giudizio è improponibile per difetto Controparte_2
di domanda amministrativa;
che trattasi comunque di pretesa prescritta;
che i contratti stipulati con il Comune di costituiscono non già un unico CP_2
rapporto intercorso dal 1° luglio 2005 al 30 novembre 2009, quanto piuttosto una pluralità di rapporti determinanti il diritto ad autonomi trattamenti di fine rapporto;
che, in particolare, il primo contratto è stato stipulato il 25 ottobre
2005 e risulta espressamente non prorogabile;
che alla scadenza, pertanto, è stato stipulato un altro contratto;
che il successivo contratto, nonostante l'espressa indicazione della non prorogabilità, è stato ugualmente prorogato fino al 31 maggio 2009; che il contratto successivo, datato 23 luglio 2009, pur essendo qualificato come proroga, costituisce un contratto nuovo per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 agosto 2009, e dunque con la cesura temporale del mese di giugno 2009, e con la ulteriore conseguenza dell'insorgere di un autonomo diritto al TFR in data 31 maggio 2009; che i successivi contratti coprono un rapporto di lavoro protrattosi fino al 30 novembre 2009; che non sussistono validi atti interruttivi successivi nei confronti dell' . Pt_1
chiede il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata. Controparte_1
************
La formulata eccezione di prescrizione va disattesa, in quanto – premesso che trattasi di TFR maturato in relazione ad un contratto a tempo determinato al quale ha fatto seguito, senza soluzione di continuità, un ulteriore contratto di lavoro – soccorre il contenuto della circolare INPDAP n. 30/2002
(opportunamente richiamata da parte opposta) laddove si afferma che il diritto al
TFR, in casi del genere, sorge al momento della definitiva cessazione del servizio ovvero “al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l'altro” (cfr. art. 3 di detta circolare, laddove si dispone: “Il diritto
a pagamento il T.F.R. sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purchè il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un Ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all'INPDAP ai fini del TFS o T.F.R.. In tal caso l'iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l'altro ovvero all'atto della definitiva cessazione del servizio”.). L'ente previdenziale ha in tal modo attribuito carattere di inesigibilità (fino alla data di cessazione definitiva dal servizio) al credito avente ad oggetto il
TFR maturato nel periodo del rapporto di lavoro a tempo determinato.
La tesi difensiva suggerita dall' non può, del resto, ritenersi corroborata Pt_1
dal fatto eventuale che sia stata disposta la proroga di un contratto qualificato invece come non suscettibile di detta proroga, dovendo ritenersi che una situazione di tal fatta non si riveli comunque idonea ad integrare una effettiva
“cesura” tra un rapporto a termine e quello successivo.
A tal riguardo, più precisamente, giova richiamare il contenuto della documentazione allegata al ricorso monitorio (attestante l'avvenuta conclusione dei contratti ivi richiamati e le relative proroghe), idonea a comprovare l'avvenuto espletamento di attività lavorativa, senza interruzioni, dal 1° luglio
2005 al 31 dicembre 2009 (come anche confermato dalla prodotta certificazione recante la data dell'8 novembre 2013, con la quale il Comune di attesta CP_2
che l'odierno opposto ha prestato servizio dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre
2009 in qualità di esecutore autista, Cat. B posizione economica B/1, con contratto di lavoro di diritto privato, part-time al 50% a tempo determinato).
Ritenuto dunque che il termine prescrizionale in discorso debba farsi decorrere dal 31 dicembre 2009, deve ritenersi che il termine stesso sia stato validamente interrotto dal prima tramite richiesta del 13 gennaio 2014 CP_1
intesa ad ottenere dall'ente datoriale il pagamento del TFR maturato e dopo tramite nota del 23 gennaio 2018, ricevuta dall' il successivo 29 gennaio, Pt_1
anch'essa diretta ad ottenere il pagamento del più volte menzionato TFR (nota altresì protocollata al di in data 30 gennaio 2018) (cfr. CP_2 CP_2
documentazione in atti, atta altresì a comprovare come il di CP_2 CP_2
abbia diligentemente provveduto a trasmettere all' il c.d. modello TFR1 Pt_1
relativo a a mezzo di lettera raccomandata con avviso di Controparte_1
ricevimento).
Le considerazioni svolte giustificano l'integrale rigetto dell'opposizione. Le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito dell'opposto, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta l'opposizione; dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l' a rifondere al procuratore antistatario di le Pt_1 Controparte_1
spese processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 5 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il giudice del lavoro, Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 2809/2019 R.G., promossa dall' (rappr. e dif. dall'avv. Pt_1
M. Galeano) contro (rappr. e dif. dall'avv. S. Vernuccio), Controparte_1
avente ad oggetto: TFR;
osserva
l' propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 718/2019 reso Pt_1
in data 3 ottobre 2019 dal giudice del lavoro presso il tribunale di Ragusa su istanza di per il pagamento di complessivi € 3.935,36 a titolo Controparte_1
di TFR oltre accessori di legge e spese legali.
A sostegno della proposta opposizione, rileva: che l'odierno opposto pretende il pagamento del TFR maturato in dipendenza di rapporti a termine intrattenuti con il;
che il giudizio è improponibile per difetto Controparte_2
di domanda amministrativa;
che trattasi comunque di pretesa prescritta;
che i contratti stipulati con il Comune di costituiscono non già un unico CP_2
rapporto intercorso dal 1° luglio 2005 al 30 novembre 2009, quanto piuttosto una pluralità di rapporti determinanti il diritto ad autonomi trattamenti di fine rapporto;
che, in particolare, il primo contratto è stato stipulato il 25 ottobre
2005 e risulta espressamente non prorogabile;
che alla scadenza, pertanto, è stato stipulato un altro contratto;
che il successivo contratto, nonostante l'espressa indicazione della non prorogabilità, è stato ugualmente prorogato fino al 31 maggio 2009; che il contratto successivo, datato 23 luglio 2009, pur essendo qualificato come proroga, costituisce un contratto nuovo per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 agosto 2009, e dunque con la cesura temporale del mese di giugno 2009, e con la ulteriore conseguenza dell'insorgere di un autonomo diritto al TFR in data 31 maggio 2009; che i successivi contratti coprono un rapporto di lavoro protrattosi fino al 30 novembre 2009; che non sussistono validi atti interruttivi successivi nei confronti dell' . Pt_1
chiede il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata. Controparte_1
************
La formulata eccezione di prescrizione va disattesa, in quanto – premesso che trattasi di TFR maturato in relazione ad un contratto a tempo determinato al quale ha fatto seguito, senza soluzione di continuità, un ulteriore contratto di lavoro – soccorre il contenuto della circolare INPDAP n. 30/2002
(opportunamente richiamata da parte opposta) laddove si afferma che il diritto al
TFR, in casi del genere, sorge al momento della definitiva cessazione del servizio ovvero “al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l'altro” (cfr. art. 3 di detta circolare, laddove si dispone: “Il diritto
a pagamento il T.F.R. sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purchè il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un Ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all'INPDAP ai fini del TFS o T.F.R.. In tal caso l'iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l'altro ovvero all'atto della definitiva cessazione del servizio”.). L'ente previdenziale ha in tal modo attribuito carattere di inesigibilità (fino alla data di cessazione definitiva dal servizio) al credito avente ad oggetto il
TFR maturato nel periodo del rapporto di lavoro a tempo determinato.
La tesi difensiva suggerita dall' non può, del resto, ritenersi corroborata Pt_1
dal fatto eventuale che sia stata disposta la proroga di un contratto qualificato invece come non suscettibile di detta proroga, dovendo ritenersi che una situazione di tal fatta non si riveli comunque idonea ad integrare una effettiva
“cesura” tra un rapporto a termine e quello successivo.
A tal riguardo, più precisamente, giova richiamare il contenuto della documentazione allegata al ricorso monitorio (attestante l'avvenuta conclusione dei contratti ivi richiamati e le relative proroghe), idonea a comprovare l'avvenuto espletamento di attività lavorativa, senza interruzioni, dal 1° luglio
2005 al 31 dicembre 2009 (come anche confermato dalla prodotta certificazione recante la data dell'8 novembre 2013, con la quale il Comune di attesta CP_2
che l'odierno opposto ha prestato servizio dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre
2009 in qualità di esecutore autista, Cat. B posizione economica B/1, con contratto di lavoro di diritto privato, part-time al 50% a tempo determinato).
Ritenuto dunque che il termine prescrizionale in discorso debba farsi decorrere dal 31 dicembre 2009, deve ritenersi che il termine stesso sia stato validamente interrotto dal prima tramite richiesta del 13 gennaio 2014 CP_1
intesa ad ottenere dall'ente datoriale il pagamento del TFR maturato e dopo tramite nota del 23 gennaio 2018, ricevuta dall' il successivo 29 gennaio, Pt_1
anch'essa diretta ad ottenere il pagamento del più volte menzionato TFR (nota altresì protocollata al di in data 30 gennaio 2018) (cfr. CP_2 CP_2
documentazione in atti, atta altresì a comprovare come il di CP_2 CP_2
abbia diligentemente provveduto a trasmettere all' il c.d. modello TFR1 Pt_1
relativo a a mezzo di lettera raccomandata con avviso di Controparte_1
ricevimento).
Le considerazioni svolte giustificano l'integrale rigetto dell'opposizione. Le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito dell'opposto, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta l'opposizione; dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l' a rifondere al procuratore antistatario di le Pt_1 Controparte_1
spese processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 5 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Claudia M. A. Catalano)