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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 91/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 6 maggio 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.01.1953, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Nazionale
Pentimele, n. 202, presso lo studio legale dell'Avv. Andrea Greco (p.e.c.:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_1 in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_3
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_4 APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_5
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_6
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_7
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_8
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_9
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_10
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_11
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_12
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_13
APPELLATO/CONTUMACE NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_14
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_15
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_16
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_17
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_18
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
(C.F.: , in persona del Ministro in Controparte_19 P.IVA_1 carica pro-tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria (p.e.c.: - fax: 0965/811224), Email_2 presso i cui Uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
*********************
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi emessa il
31.12.2018, emessa nell'ambito del procedimento n. 1800/2014.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 06.05.2024, svoltasi in modalità telematica, solo l'appellante ha precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica in data 30.04.2024, nel seguente modo: “L'avv. Andrea Greco, nell'interesse del sig. :- Precisa le conclusioni insistendo Parte_1 nell'accoglimento delle domande formulate nell'atto di appello del 29.01.2019; in particolare, chiede che la Corte adita voglia:
1.- Ammettere ed accogliere l'appello parziale promosso avverso l'Ordinanza emessa inter partes dal Tribunale di Palmi a definizione del giudizio recante il numero di RG 1800/2014, non notificata, e questa riformare ed integrare nelle parti impugnate.
2.- Di conseguenza, in riforma dell'impugnata ordinanza condannare gli appellati in solido tra loro -tranne nei cui confronti si rinuncia Parte_2 alla richiesta di condanna alle spese di lite- al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore nominato, come chiesto nel ricorso introduttivo del giudizio del 28.11.2014.
3.- Condannare gli appellati al pagamento delle spese giudiziali di secondo grado da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del nominato procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
4.- Rigettare ogni contraria istanza eccezione e difesa in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto.
.- Chiede, nel caso in cui il giudizio venga posto in decisione, la concessione del termine ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nell'ordinanza impugnata:
<< … con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 9 dicembre2014, il sig Pt_1
esponeva che, in data 13 novembre 2014, aveva ricevuto una comunicazione
[...] preventiva di iscrizione ipotecaria con la quale l'Equitalia Sud. lo sollecitava al CP_20 pagamento di numerose cartelle esattoriali, tra cui quelle di seguito elencate:
09420040007410450000,09420 040029144449001, 09420050002065559000,
0942005001 180933300Ò, 09420050016987918001; 09420050026842577001,
09420050031454569001, 09420050043036107000, 09420060007037305000,
09420060014179705000, 09420060018290911000, 09420060022590844000,
09420060035700410001, 09420Ò60036067352000, 09420070009379870000,
09420070009840830001, 09420070013388170001, 09420070020799765000,
09420070025021763000, 09420070038364536001, 09420080008016187000,
09420080014575220000, 09420080016582505000, 09420080022405820000,
09420Ò90007965630000, 09420090026243463000, 09420090031229475000,
09420090034205273000; … rispetto alle pretese portate dalle cartelle di pagamento sopra indicate, il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione, trattandosi di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, cui, in ragione del combinato disposto degli artt. 28 1. 689/81 e209 CDS, devesi applicare il termine di prescrizione quinquennale con decorrenza dal giorno della commessa violazione;
… il ricorrente eccepiva, altresì, che dalla data della commessa violazione alla data della notifica del preavviso opposto non vi era stata né la notifica delle cartelle esattoriali né erano intervenuti ulteriori atti interruttivi;
…. pertanto, chiedeva che, rispetto alle cartelle indicate, il giudice adito accertasse l'inesistenza del diritto degli enti resistenti a procedere a riscossione esattoriale in quanto intervenuta la prescrizione delle relative pretese, con ordine di discarico e c on condanna alle spese del giudizio di tutti i resistenti in favore del procuratore antistatario;
…si costituiva in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria in rappresentanza de , dell e dell Controparte_19 Controparte_12 CP_2 eccependo per tutti gli enti
[...]
• in via preliminare, la nullità del ricorso notificato ad un indirizzo di posta elettronica errata,
• nel merito l'inammissibilità dell'azione in quanto i verbali di accertamento dell'infrazione al codice della strada contestati erano stati regolarmente notificati all'opponente che mai li aveva impugnati.
Insisteva, pertanto, affinché il Tribunale adito volesse “ritenere e dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo. Nel merito ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondato l'avverso ricorso”.
…si costituiva in giudizio anche il con Controparte_21 memoria nella quale dava atto della notifica del verbale n. 1875/2003 di violazione dell'art. 167 comma 9 cds, nei confronti del sig. quale Parte_1 proprietario-responsabile in solido del veicolo targato BY447XN, avvenuta in data 08/09/2003 come da cartolina in atti, ed eccepiva
• la tardività dell'impugnazione del Preavviso di Iscrizione ipotecaria ricevuta in data 13/11/2014 a mezzo di ricorso ex art 702 bis cpc depositato in data 09/12/2014, ovvero oltre il termine di 30 giorni previsto per impugnare provvedimenti di tal fatta;
• in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva del convenuto in quanto l'eccepita CP_4 prescrizione si sarebbe maturata in un periodo successivo alla formazione del ruolo, con conseguente diritto de istante all' estromissione del giudizio e/o in ogni CP_4 caso a non essere destinatario di alcuna pronuncia di condanna alle spese, non avendo il comune in esame contribuito con alcun comportamento ai motivi dell'opposizione né al presente giudizio.
Chiedeva pertanto che fosse “dichiarato il difetto di legittimazione passiva ed a contraddire in capo a in merito all'opposizione non Controparte_4 essendo stata invocata l'illegittimità del verbale posto a monte della cartella esattoriale, ma solo la maturata prescrizione dell'azione esecutiva avanzata da Equitalia Sud Spa - per l'effetto, sia estromesso i . Controparte_4
- in ogni caso sia rigettata ogni e qualsivoglia domanda di condanna, sia in via esclusiva che a titolo solidale, anche ex art. 96 cpc, nei confronti del Controparte_4
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
[...]
- in ogni caso, considerato il valore della causa ed il fatto che i v iene costretto CP_4
a difendersi pur senza aver alcuna responsabilità nella vicenda, si chiede di non aggravare ulteriormente il pregiudizio in capo all'Ente pubblico e disporre compensazione delle spese di giudizio.".
Le altre parti del giudizio non si costituivano.>>.
La causa veniva istruita unicamente sulla base della documentazione prodotta in atti.
Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, così decideva: “…visti gli artt. 702 bis, 702 ter c.p.c., il Tribunale
- accoglie l'opposizione formulata dal sig e per l'effetto dichiara che Parte_1 gli enti convenuti non hanno alcun diritto di procedere alla riscossione coattiva delle sommò portate dalle cartelle numeri:
09420040007410450000, 09420040029144449001, 09420050002065559000, 09420050011809333000, 09420050016987918001, 09420050026842577001, 09420050031454569001, 09420050043036107000, 09420060007037305000,
09420060014179705000, 09420060018290911000, 09420060022590844000, 09420060035700410001, 09420060036067352000, 09420070009379870000,
09420070009840830001, 09420070013388170001, 09420070020799765000,
09420070025021763000, 09420070038364536001, 09420080008016187000, 09420080014575220000, 09420080016582505000, 09420080022405820000, 09420090007965630000,'09420090026243463000, 09420090031229475000,
09420090034205273000 in quanto le relative pretese si sono prescritte;
.
- rigetta la domanda relativa al discarico delle somme iscritte a ruolo e prescritte, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in materia in favore della giurisdizione della Corte dei Conti;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti, - manda alla Cancelleria per le comunicazioni
Così deciso in Palmi in data 31/12/2018.”.
Avverso tale ordinanza proponeva appello, con atto di citazione notificato il
29.01.2019, nel quale veniva esposto un lungo ed articolato Parte_1 motivo incentrato sulla pretesa erroneità dell'ordinanza nel punto in cui il Tribunale, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., aveva integral mente compensato le spese di lite, evidenziandone le ritenute criticità quanto alla dichiarata reciproca soccombenza, alla contumacia di molti dei convenuti ed alla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni addotte dal primo Giudice al fine di giustificare la compensazione integrale delle spese.
Chiedeva pertanto il totale accoglimento dello spiegato gravame, con la condanna degli appellati alla rifusione delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, la compensazione parziale delle stesse, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il
10.06.2019, il , per il tramite dell'Avvocatura Controparte_19
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello poiché tardivamente proposto, resistendo nel merito alle istanze avversarie di cui chiedeva il rigetto, con la conferma dell'ordinanza appella ta e la condanna dell'appellante alle spese del nuovo grado di giudizio.
Nel corso della trattazione nel presente grado, pertanto, non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Benché ritualmente convenuti, l' , la Controparte_1
la , il Controparte_2 Controparte_3
, il , il Controparte_4 Controparte_5
il , il Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
la , la
[...] Controparte_9 Controparte_10
, la , la , il
[...] Controparte_11 Controparte_12
, la , il Controparte_13 Controparte_14
il , la Controparte_15 Controparte_16 CP_17
ed il non si costituivano in
[...] Controparte_18 giudizio.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 06.05.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta del solo procuratore di parte appellante, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge, ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente dichiarata la contumacia di: Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., , in persona
[...] Controparte_2 del Prefetto p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_3
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_4 [...]
, in persona del Sindaco p.t., in CP_5 Controparte_6 persona del Sindaco p.t., , in persona del Sindaco p.t., Controparte_7
, in persona del p.t., Controparte_8 CP_22 CP_9
in persona del Prefetto p.t., ,
[...] Controparte_10 in persona del Prefetto p.t., , in persona del Prefetto Controparte_11
p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_12 CP_13
, in persona del Sindaco p.t., ,
[...] Controparte_14 in persona del Prefetto p.t., , in persona del Sindaco p.t., Controparte_15
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_16 CP_17
, in persona del Prefetto p.t., ,
[...] Controparte_18 in persona del Sindaco p.t., i quali, benché regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Altrettanto in via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso, sollevata dal . Controparte_19
La stessa è fondata.
Correttamente, infatti, è stato rilevato che l'odierno appellante, nell'ambito del giudizio di primo grado, ha inteso adoperare, quale strumento di tutela giudiziaria, i l rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. (oggi abrogato), pur potendo normalmente avvalersi del procedimento a cognizione piena.
Tuttavia, una volta scelto il predetto rito sommario, anche l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., secondo la formulazione vigente ratione temporis.
Invece l'appello è stato spiegato con atto di citazione.
Orbene, (per come acutamente osservato dal MINISTERO appellato) se “…per il principio di conservazione degli atti processuali, la domanda proposta con citazione è da ritenersi valida ed efficacia ove contenga i requisiti di forma dell'atto in cui doveva essere proposta, è anche vero che, ai fini della tempestività dell'impugnazione - proprio in ragione del suddetto principio - deve farsi riferimento alla data di deposito dell'atto di citazione, giacché è con tale ultimo adempimento che si perfeziona l'introduzione della domanda mediante ricorso.”.
In proposito vengono richiamati due arresti giurisprudenziali della Suprema Corte (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 22848/2013 e Cass. Civ. Sez. VI -3 Ord. n. 20705 del 09.08.2018)
i quali, in maniera inequivocabile, affermano che “La conversione, ai sensi dell'art. 156 c.p. c., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre, può, invero, realizzarsi, solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello sc opo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto. Ne consegue che - in ipotesi di impugnazione (o opposizione) irritualmente promossa con citazione anziché con ricorso - la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella Cancelleria del giudice adito (posto che, nei procedimenti per ricorso, è a tale adempimento che si collega il perentorio termine d'ammissibilità dell'atto medesimo.)” nonché che “Ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controver sia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta.”.
Tali principi di diritto sono stati di recente confermati da una recente pronuncia di legittimità, che, perpetuando un indirizzo interpretativo univocamente seguito dalla
Suprema Corte (cfr. sentenze 27 maggio 2010, n. 12990 e 10 luglio 2015, n. 14401; ordinanza 3 novembre 2020, n. 24415), ha affermato che”…dovendo la proposizione dell'appello conformarsi alle forme del rito seguito in primo grado in ossequio al principio di ultrattività del rito, in caso di controversia trattata con il rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'articolo 434, comma 2, c.p.c., non trova deroga con riguardo all'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto nella forma della citazione, ancorché questa sia suscettibile di convalidazione a norma dell'articolo 156, comma 3, c.p.c., trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza, dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.” (così Cass. Civ. Sez. III - Ordinanza n. 34243 del 7 dicembre 2023).
Nella fattispecie, poiché l'ordinanza è stata pubblicata in data 31.12.2018, mentre l'appello (notificato il 29.01.2019) è stato iscritto a ruolo solo il 05.02.2019, ovvero oltre il termine ultimo del 30.01.2019 - che costituiva la data del passaggio in giudicato dell'ordinanza avversata – lo stesso è da dichiararsi inammissibile.
Ogni ulteriore argomentazione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo - in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi ed in rapporto al valore effettivo della controversia, che può essere esattamente determinato in €. 11.425,00.
Ed invero, essendo l'appello incentrato esclusivamente sulle spese di lite di primo grado, il valore della causa deve riferirsi unicamente ad esse.
Nel caso di specie, prendendo quale riferimento iniziale il valore dichiarato dal ricorrente in primo grado (che è di €. 50.000), le spese teoricamente liquidabili possono arrivare al massimo a €. 11.425,00 (che rappresenta il parametro più alto nello scaglione ricompreso tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00, entro il quale far ricadere il valore del presente giudizio), di talché, attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute le stesse vanno liquidate in complessivi €. 2.906,00, di (così specificati: €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase istruttoria, €. 956,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
Nessuna statuizione sulle spese di lite viene adottata nei confronti di
[...]
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 CP_2
in persona del Prefetto p.t., , in
[...] Controparte_3 persona del Prefetto p.t., , in persona del Controparte_4
Sindaco p.t., , in persona del Sindaco p.t., Controparte_5 CP_6
in persona del Sindaco p.t., , in persona del
[...] Controparte_7
Sindaco p.t., , in persona del Sindaco p.t., Controparte_8
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_9 [...]
, in persona del Prefetto p.t., , in CP_10 Controparte_11 persona del Prefetto p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_12
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_13 CP_14
, in persona del Prefetto p.t., in
[...] Controparte_15 persona del Sindaco p.t., , in persona del Sindaco p.t., Controparte_16
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_17 [...]
, in persona del Sindaco p.t., stante la loro contumacia. Controparte_18
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., Controparte_1
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_2 CP_3
, in persona del Prefetto p.t.,
[...] Controparte_4
, in persona del Sindaco p.t., , in persona del
[...] Controparte_5
Sindaco p.t., in persona del Sindaco p.t., Controparte_6 [...]
[... [...]
, in persona del Sindaco p.t., , in CP_7 Controparte_8 persona del Sindaco p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_9
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_10
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_11 CP_12
, in persona del Prefetto p.t., , in persona
[...] Controparte_13 del Sindaco p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_14
, in persona del Sindaco p.t., , in Controparte_15 Controparte_16 persona del Sindaco p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_17
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_18
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_19 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, con atto di citazione notificato in data 29.01.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di: , in Controparte_1 persona del l.r.p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_2
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_3 [...]
, in persona del Sindaco p.t., , Controparte_4 Controparte_5 in persona del Sindaco p.t., , in persona del Sindaco p.t., Controparte_6
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_7 Controparte_8
in persona del Sindaco p.t., , in persona
[...] Controparte_9 del Prefetto p.t., , in persona del Prefetto Controparte_10
p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_11 CP_12
, in persona del Prefetto p.t., , in persona
[...] Controparte_13 del Sindaco p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_14
, in persona del Sindaco p.t., , in Controparte_15 Controparte_16 persona del Sindaco p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_17
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_18
2. Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
3. Condanna alla rifusione delle spese e competenze del Parte_1 presente grado di giudizio in favore del , in persona Controparte_19 del Ministro p.t., che liquida in complessivi €. 2.906,00, oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge;
4. Nulla sulle spese di lite nei confronti degli Enti contumaci;
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.07.2025. Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 91/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 6 maggio 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.01.1953, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Nazionale
Pentimele, n. 202, presso lo studio legale dell'Avv. Andrea Greco (p.e.c.:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_1 in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_3
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_4 APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_5
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_6
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_7
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_8
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_9
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_10
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_11
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_12
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_13
APPELLATO/CONTUMACE NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_14
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_15
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_16
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_17
APPELLATA/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_18
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
(C.F.: , in persona del Ministro in Controparte_19 P.IVA_1 carica pro-tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria (p.e.c.: - fax: 0965/811224), Email_2 presso i cui Uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
*********************
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi emessa il
31.12.2018, emessa nell'ambito del procedimento n. 1800/2014.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 06.05.2024, svoltasi in modalità telematica, solo l'appellante ha precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica in data 30.04.2024, nel seguente modo: “L'avv. Andrea Greco, nell'interesse del sig. :- Precisa le conclusioni insistendo Parte_1 nell'accoglimento delle domande formulate nell'atto di appello del 29.01.2019; in particolare, chiede che la Corte adita voglia:
1.- Ammettere ed accogliere l'appello parziale promosso avverso l'Ordinanza emessa inter partes dal Tribunale di Palmi a definizione del giudizio recante il numero di RG 1800/2014, non notificata, e questa riformare ed integrare nelle parti impugnate.
2.- Di conseguenza, in riforma dell'impugnata ordinanza condannare gli appellati in solido tra loro -tranne nei cui confronti si rinuncia Parte_2 alla richiesta di condanna alle spese di lite- al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore nominato, come chiesto nel ricorso introduttivo del giudizio del 28.11.2014.
3.- Condannare gli appellati al pagamento delle spese giudiziali di secondo grado da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del nominato procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
4.- Rigettare ogni contraria istanza eccezione e difesa in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto.
.- Chiede, nel caso in cui il giudizio venga posto in decisione, la concessione del termine ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nell'ordinanza impugnata:
<< … con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 9 dicembre2014, il sig Pt_1
esponeva che, in data 13 novembre 2014, aveva ricevuto una comunicazione
[...] preventiva di iscrizione ipotecaria con la quale l'Equitalia Sud. lo sollecitava al CP_20 pagamento di numerose cartelle esattoriali, tra cui quelle di seguito elencate:
09420040007410450000,09420 040029144449001, 09420050002065559000,
0942005001 180933300Ò, 09420050016987918001; 09420050026842577001,
09420050031454569001, 09420050043036107000, 09420060007037305000,
09420060014179705000, 09420060018290911000, 09420060022590844000,
09420060035700410001, 09420Ò60036067352000, 09420070009379870000,
09420070009840830001, 09420070013388170001, 09420070020799765000,
09420070025021763000, 09420070038364536001, 09420080008016187000,
09420080014575220000, 09420080016582505000, 09420080022405820000,
09420Ò90007965630000, 09420090026243463000, 09420090031229475000,
09420090034205273000; … rispetto alle pretese portate dalle cartelle di pagamento sopra indicate, il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione, trattandosi di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, cui, in ragione del combinato disposto degli artt. 28 1. 689/81 e209 CDS, devesi applicare il termine di prescrizione quinquennale con decorrenza dal giorno della commessa violazione;
… il ricorrente eccepiva, altresì, che dalla data della commessa violazione alla data della notifica del preavviso opposto non vi era stata né la notifica delle cartelle esattoriali né erano intervenuti ulteriori atti interruttivi;
…. pertanto, chiedeva che, rispetto alle cartelle indicate, il giudice adito accertasse l'inesistenza del diritto degli enti resistenti a procedere a riscossione esattoriale in quanto intervenuta la prescrizione delle relative pretese, con ordine di discarico e c on condanna alle spese del giudizio di tutti i resistenti in favore del procuratore antistatario;
…si costituiva in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria in rappresentanza de , dell e dell Controparte_19 Controparte_12 CP_2 eccependo per tutti gli enti
[...]
• in via preliminare, la nullità del ricorso notificato ad un indirizzo di posta elettronica errata,
• nel merito l'inammissibilità dell'azione in quanto i verbali di accertamento dell'infrazione al codice della strada contestati erano stati regolarmente notificati all'opponente che mai li aveva impugnati.
Insisteva, pertanto, affinché il Tribunale adito volesse “ritenere e dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo. Nel merito ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondato l'avverso ricorso”.
…si costituiva in giudizio anche il con Controparte_21 memoria nella quale dava atto della notifica del verbale n. 1875/2003 di violazione dell'art. 167 comma 9 cds, nei confronti del sig. quale Parte_1 proprietario-responsabile in solido del veicolo targato BY447XN, avvenuta in data 08/09/2003 come da cartolina in atti, ed eccepiva
• la tardività dell'impugnazione del Preavviso di Iscrizione ipotecaria ricevuta in data 13/11/2014 a mezzo di ricorso ex art 702 bis cpc depositato in data 09/12/2014, ovvero oltre il termine di 30 giorni previsto per impugnare provvedimenti di tal fatta;
• in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva del convenuto in quanto l'eccepita CP_4 prescrizione si sarebbe maturata in un periodo successivo alla formazione del ruolo, con conseguente diritto de istante all' estromissione del giudizio e/o in ogni CP_4 caso a non essere destinatario di alcuna pronuncia di condanna alle spese, non avendo il comune in esame contribuito con alcun comportamento ai motivi dell'opposizione né al presente giudizio.
Chiedeva pertanto che fosse “dichiarato il difetto di legittimazione passiva ed a contraddire in capo a in merito all'opposizione non Controparte_4 essendo stata invocata l'illegittimità del verbale posto a monte della cartella esattoriale, ma solo la maturata prescrizione dell'azione esecutiva avanzata da Equitalia Sud Spa - per l'effetto, sia estromesso i . Controparte_4
- in ogni caso sia rigettata ogni e qualsivoglia domanda di condanna, sia in via esclusiva che a titolo solidale, anche ex art. 96 cpc, nei confronti del Controparte_4
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
[...]
- in ogni caso, considerato il valore della causa ed il fatto che i v iene costretto CP_4
a difendersi pur senza aver alcuna responsabilità nella vicenda, si chiede di non aggravare ulteriormente il pregiudizio in capo all'Ente pubblico e disporre compensazione delle spese di giudizio.".
Le altre parti del giudizio non si costituivano.>>.
La causa veniva istruita unicamente sulla base della documentazione prodotta in atti.
Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, così decideva: “…visti gli artt. 702 bis, 702 ter c.p.c., il Tribunale
- accoglie l'opposizione formulata dal sig e per l'effetto dichiara che Parte_1 gli enti convenuti non hanno alcun diritto di procedere alla riscossione coattiva delle sommò portate dalle cartelle numeri:
09420040007410450000, 09420040029144449001, 09420050002065559000, 09420050011809333000, 09420050016987918001, 09420050026842577001, 09420050031454569001, 09420050043036107000, 09420060007037305000,
09420060014179705000, 09420060018290911000, 09420060022590844000, 09420060035700410001, 09420060036067352000, 09420070009379870000,
09420070009840830001, 09420070013388170001, 09420070020799765000,
09420070025021763000, 09420070038364536001, 09420080008016187000, 09420080014575220000, 09420080016582505000, 09420080022405820000, 09420090007965630000,'09420090026243463000, 09420090031229475000,
09420090034205273000 in quanto le relative pretese si sono prescritte;
.
- rigetta la domanda relativa al discarico delle somme iscritte a ruolo e prescritte, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in materia in favore della giurisdizione della Corte dei Conti;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti, - manda alla Cancelleria per le comunicazioni
Così deciso in Palmi in data 31/12/2018.”.
Avverso tale ordinanza proponeva appello, con atto di citazione notificato il
29.01.2019, nel quale veniva esposto un lungo ed articolato Parte_1 motivo incentrato sulla pretesa erroneità dell'ordinanza nel punto in cui il Tribunale, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., aveva integral mente compensato le spese di lite, evidenziandone le ritenute criticità quanto alla dichiarata reciproca soccombenza, alla contumacia di molti dei convenuti ed alla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni addotte dal primo Giudice al fine di giustificare la compensazione integrale delle spese.
Chiedeva pertanto il totale accoglimento dello spiegato gravame, con la condanna degli appellati alla rifusione delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, la compensazione parziale delle stesse, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il
10.06.2019, il , per il tramite dell'Avvocatura Controparte_19
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello poiché tardivamente proposto, resistendo nel merito alle istanze avversarie di cui chiedeva il rigetto, con la conferma dell'ordinanza appella ta e la condanna dell'appellante alle spese del nuovo grado di giudizio.
Nel corso della trattazione nel presente grado, pertanto, non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Benché ritualmente convenuti, l' , la Controparte_1
la , il Controparte_2 Controparte_3
, il , il Controparte_4 Controparte_5
il , il Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
la , la
[...] Controparte_9 Controparte_10
, la , la , il
[...] Controparte_11 Controparte_12
, la , il Controparte_13 Controparte_14
il , la Controparte_15 Controparte_16 CP_17
ed il non si costituivano in
[...] Controparte_18 giudizio.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 06.05.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta del solo procuratore di parte appellante, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge, ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente dichiarata la contumacia di: Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., , in persona
[...] Controparte_2 del Prefetto p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_3
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_4 [...]
, in persona del Sindaco p.t., in CP_5 Controparte_6 persona del Sindaco p.t., , in persona del Sindaco p.t., Controparte_7
, in persona del p.t., Controparte_8 CP_22 CP_9
in persona del Prefetto p.t., ,
[...] Controparte_10 in persona del Prefetto p.t., , in persona del Prefetto Controparte_11
p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_12 CP_13
, in persona del Sindaco p.t., ,
[...] Controparte_14 in persona del Prefetto p.t., , in persona del Sindaco p.t., Controparte_15
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_16 CP_17
, in persona del Prefetto p.t., ,
[...] Controparte_18 in persona del Sindaco p.t., i quali, benché regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Altrettanto in via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso, sollevata dal . Controparte_19
La stessa è fondata.
Correttamente, infatti, è stato rilevato che l'odierno appellante, nell'ambito del giudizio di primo grado, ha inteso adoperare, quale strumento di tutela giudiziaria, i l rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. (oggi abrogato), pur potendo normalmente avvalersi del procedimento a cognizione piena.
Tuttavia, una volta scelto il predetto rito sommario, anche l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., secondo la formulazione vigente ratione temporis.
Invece l'appello è stato spiegato con atto di citazione.
Orbene, (per come acutamente osservato dal MINISTERO appellato) se “…per il principio di conservazione degli atti processuali, la domanda proposta con citazione è da ritenersi valida ed efficacia ove contenga i requisiti di forma dell'atto in cui doveva essere proposta, è anche vero che, ai fini della tempestività dell'impugnazione - proprio in ragione del suddetto principio - deve farsi riferimento alla data di deposito dell'atto di citazione, giacché è con tale ultimo adempimento che si perfeziona l'introduzione della domanda mediante ricorso.”.
In proposito vengono richiamati due arresti giurisprudenziali della Suprema Corte (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 22848/2013 e Cass. Civ. Sez. VI -3 Ord. n. 20705 del 09.08.2018)
i quali, in maniera inequivocabile, affermano che “La conversione, ai sensi dell'art. 156 c.p. c., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre, può, invero, realizzarsi, solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello sc opo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto. Ne consegue che - in ipotesi di impugnazione (o opposizione) irritualmente promossa con citazione anziché con ricorso - la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella Cancelleria del giudice adito (posto che, nei procedimenti per ricorso, è a tale adempimento che si collega il perentorio termine d'ammissibilità dell'atto medesimo.)” nonché che “Ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controver sia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta.”.
Tali principi di diritto sono stati di recente confermati da una recente pronuncia di legittimità, che, perpetuando un indirizzo interpretativo univocamente seguito dalla
Suprema Corte (cfr. sentenze 27 maggio 2010, n. 12990 e 10 luglio 2015, n. 14401; ordinanza 3 novembre 2020, n. 24415), ha affermato che”…dovendo la proposizione dell'appello conformarsi alle forme del rito seguito in primo grado in ossequio al principio di ultrattività del rito, in caso di controversia trattata con il rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'articolo 434, comma 2, c.p.c., non trova deroga con riguardo all'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto nella forma della citazione, ancorché questa sia suscettibile di convalidazione a norma dell'articolo 156, comma 3, c.p.c., trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza, dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.” (così Cass. Civ. Sez. III - Ordinanza n. 34243 del 7 dicembre 2023).
Nella fattispecie, poiché l'ordinanza è stata pubblicata in data 31.12.2018, mentre l'appello (notificato il 29.01.2019) è stato iscritto a ruolo solo il 05.02.2019, ovvero oltre il termine ultimo del 30.01.2019 - che costituiva la data del passaggio in giudicato dell'ordinanza avversata – lo stesso è da dichiararsi inammissibile.
Ogni ulteriore argomentazione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo - in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi ed in rapporto al valore effettivo della controversia, che può essere esattamente determinato in €. 11.425,00.
Ed invero, essendo l'appello incentrato esclusivamente sulle spese di lite di primo grado, il valore della causa deve riferirsi unicamente ad esse.
Nel caso di specie, prendendo quale riferimento iniziale il valore dichiarato dal ricorrente in primo grado (che è di €. 50.000), le spese teoricamente liquidabili possono arrivare al massimo a €. 11.425,00 (che rappresenta il parametro più alto nello scaglione ricompreso tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00, entro il quale far ricadere il valore del presente giudizio), di talché, attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute le stesse vanno liquidate in complessivi €. 2.906,00, di (così specificati: €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase istruttoria, €. 956,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
Nessuna statuizione sulle spese di lite viene adottata nei confronti di
[...]
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 CP_2
in persona del Prefetto p.t., , in
[...] Controparte_3 persona del Prefetto p.t., , in persona del Controparte_4
Sindaco p.t., , in persona del Sindaco p.t., Controparte_5 CP_6
in persona del Sindaco p.t., , in persona del
[...] Controparte_7
Sindaco p.t., , in persona del Sindaco p.t., Controparte_8
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_9 [...]
, in persona del Prefetto p.t., , in CP_10 Controparte_11 persona del Prefetto p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_12
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_13 CP_14
, in persona del Prefetto p.t., in
[...] Controparte_15 persona del Sindaco p.t., , in persona del Sindaco p.t., Controparte_16
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_17 [...]
, in persona del Sindaco p.t., stante la loro contumacia. Controparte_18
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., Controparte_1
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_2 CP_3
, in persona del Prefetto p.t.,
[...] Controparte_4
, in persona del Sindaco p.t., , in persona del
[...] Controparte_5
Sindaco p.t., in persona del Sindaco p.t., Controparte_6 [...]
[... [...]
, in persona del Sindaco p.t., , in CP_7 Controparte_8 persona del Sindaco p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_9
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_10
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_11 CP_12
, in persona del Prefetto p.t., , in persona
[...] Controparte_13 del Sindaco p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_14
, in persona del Sindaco p.t., , in Controparte_15 Controparte_16 persona del Sindaco p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_17
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_18
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_19 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, con atto di citazione notificato in data 29.01.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di: , in Controparte_1 persona del l.r.p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_2
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_3 [...]
, in persona del Sindaco p.t., , Controparte_4 Controparte_5 in persona del Sindaco p.t., , in persona del Sindaco p.t., Controparte_6
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_7 Controparte_8
in persona del Sindaco p.t., , in persona
[...] Controparte_9 del Prefetto p.t., , in persona del Prefetto Controparte_10
p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_11 CP_12
, in persona del Prefetto p.t., , in persona
[...] Controparte_13 del Sindaco p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_14
, in persona del Sindaco p.t., , in Controparte_15 Controparte_16 persona del Sindaco p.t., , in persona del Prefetto p.t., Controparte_17
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_18
2. Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
3. Condanna alla rifusione delle spese e competenze del Parte_1 presente grado di giudizio in favore del , in persona Controparte_19 del Ministro p.t., che liquida in complessivi €. 2.906,00, oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge;
4. Nulla sulle spese di lite nei confronti degli Enti contumaci;
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.07.2025. Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)