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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1813/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AN TO Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Martina Bianchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1813/2024 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso) promossa da:
Parte_1
Con l'avv. Alba Maria Laura
ATTORE contro
Controparte_1
Con l'avv. Anna Maria Chiama
CONVENUTO
e con la partecipazione di
P.M. sede
INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo la modifica della sentenza del Tribu- nale di Alessandria n. 76/2024 (separazione consensuale) in particolare deducendo di esser-
1 Per_ si trasferita con la figlia minore nata in data [...], senza l'assenso del pa- dre. Il padre si costituiva e le parti nelle more si accordavano per la permanenza di madre e minore in Catania.
Successivamente, le parti raggiungevano il seguente accordo in modifica “- affidare la fi-
Per_ glia minore , in modo condiviso, ad entrambi i genitori ed, in virtù dell'autorizzato trasferimento in Sicilia (provincia di Catania), stabilire il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione della madre;
- riconoscere e regolamentare il diritto del padre, SI. , ad Controparte_1
Per_ incontrare e frequentare la figlia , previo accordo con la madre e tenendo sempre in considerazione le necessità e la volontà della minore, durante le vacanze scolastiche e nel periodo estivo nel modo che segue:
- nel periodo natalizio, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di so- spensione delle lezioni scolastiche ed il giorno precedente la ripresa delle stesse, la figlia minore trascorrerà con il papà il predetto periodo, salva la notte del 24 Dicembre che sta- rà, ogni anno, con la mamma.
Relativamente al Capodanno, i genitori trascorreranno con la minore, alternandosi ogni anno, il cenone/nottata del 31 dicembre con il pranzo/giorno dell'1 gennaio. I genitori co- munque dovranno andare incontro ad eventuali richieste della minore per esempio fare un pranzo o cene con la madre.
- nel periodo pasquale il padre potrà trascorrere con la minore, qualora faccia un viaggio, tutte le vacanze scolastiche (periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle le- zioni scolastiche ed il giorno precedente la ripresa delle stesse), qualora invece stia a
[...]
Per_
, i genitori si suddivideranno il pranzo pasquale ed il Lunedì dell'Angelo; in caso di disaccordo il pranzo pasquale del 2025 sarà con il padre;
- nel periodo estivo (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di so- spensione delle lezioni scolastiche ed il giorno precedente la ripresa delle stesse), il papà trascorrerà un mese e mezzo con la minore tra luglio e agosto. Nel medesimo periodo (lu-
Per_ glio e agosto) trascorrerà due settimane di vacanze con la mamma.
Tuttavia (sempre che la minore voglia) dovranno venire organizzati momenti ulteriori con la madre, anche per esempio giornate di gita o comunque un weekend con la madre.
2 Per i periodi di giugno e settembre, in cui il padre potrebbe scendere, la mamma andrà in- contro al papà che potrà tenere la figlia, salvo venire incontro ad eSIenze e richieste della minore.
Relativamente al periodo estivo, i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente, con
Per_ un preavviso di almeno un mese, i rispettivi periodi di permanenza di con ciascuno di essi. Per_
- , a seguito dell'inserimento alla scuola secondaria di primo grado, potrà recarsi in
Piemonte/altra regione italiana, viaggiando anche con i nonni paterni, esclusivamente per raggiungere e trascorrere l'intero periodo con il padre, comunque adottando accortezze di modo che la minore sia sempre a suo agio con il viaggio, per un massimo di due volte
l'anno e periodi di vacanza contenuti (circa 4 giorni).
- il SI. , si obbliga a versare mensilmente alla madre, la Controparte_1 somma pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mante- Per_ nimento ordinario della figlia minore , da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra . Pt_1
Detto importo sarà rivalutato annualmente senza necessità di preventiva richiesta in misu- ra pari al 100% secondo gli indici ISTAT”.
Gli accordi raggiunti tra le parti risultano rispettose del principio di bigenitorialità e nell'interesse della minore, di talché possono venire recepite.
Spese compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di
Alessandria n. 76/2024 del 20.05.2024 (emessa nel proc.n.432/2024 R.G), dispone Per_
- affida la figlia minore in modo condiviso, con collocamento prevalente della minore presso l'abitazione della madre;
- visite padre-figlia, previo accordo con la madre e tenendo sempre in considerazione le ne- cessità e la volontà della minore, durante le vacanze scolastiche e nel periodo estivo nel modo che segue:
3 - nel periodo natalizio, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di so- spensione delle lezioni scolastiche ed il giorno precedente la ripresa delle stesse, la fi-glia minore trascorrerà con il papà il predetto periodo, salva la notte del 24 Dicembre che starà, ogni anno, con la mamma.
Relativamente al Capodanno, i genitori trascorreranno con la minore, alternandosi ogni an- no, il cenone/nottata del 31 dicembre con il pranzo/giorno dell'1 gennaio. I genitori comun- que dovranno andare incontro ad eventuali richieste della minore per esempio fare un pran- zo o cene con la madre.
- nel periodo pasquale il padre potrà trascorrere con la minore, qualora faccia un viaggio, tutte le vacanze scolastiche (periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle le- zioni scolastiche ed il giorno precedente la ripresa delle stesse), qualora invece stia a Per_3
[...
, i genitori si suddivideranno il pranzo pasquale ed il Lunedì dell'Angelo; in caso di di- saccordo il pranzo pasquale del 2025 sarà con il padre;
- nel periodo estivo (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di so- spensione delle lezioni scolastiche ed il giorno precedente la ripresa delle stesse), il papà trascorrerà un mese e mezzo con la minore tra luglio e agosto. Nel medesimo periodo (lu- Per_ glio e agosto) trascorrerà due settimane di vacanze con la mamma.
Tuttavia (sempre che la minore voglia) dovranno venire organizzati momenti ulteriori con la madre, anche per esempio giornate di gita o comunque un weekend con la madre.
Per i periodi di giugno e settembre, in cui il padre potrebbe scendere, la mamma andrà in- contro al papà che potrà tenere la figlia, salvo venire incontro ad eSIenze e richieste della minore.
Relativamente al periodo estivo, i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente, con
Per_ un preavviso di almeno un mese, i rispettivi periodi di permanenza di con ciascuno di essi.
Per_
- a seguito dell'inserimento alla scuola secondaria di primo grado, potrà recarsi in
Piemonte/altra regione italiana, viaggiando anche con i nonni paterni, esclusivamente per raggiungere e trascorrere l'intero periodo con il padre, comunque adottando accortezze di modo che la minore sia sempre a suo agio con il viaggio, per un massimo di due volte l'anno e periodi di vacanza contenuti (circa 4 giorni).
4 - verserà alla madre, la somma pari ad € 250,00 (euro Controparte_1
duecentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia mi-
Per_ nore da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico banca- rio sul conto corrente intestato alla SI.ra . Detto importo sarà rivalutato annualmen- Pt_1
te senza necessità di preventiva richiesta in misura pari al 100% secondo gli indici ISTAT;
- spese compensate.
Così deciso in data 26 febbraio 2025 dal Tribunale di Alessandria.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. ssa Martina Bianchi dott.ssa AN TO
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AN TO Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Martina Bianchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1813/2024 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso) promossa da:
Parte_1
Con l'avv. Alba Maria Laura
ATTORE contro
Controparte_1
Con l'avv. Anna Maria Chiama
CONVENUTO
e con la partecipazione di
P.M. sede
INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo la modifica della sentenza del Tribu- nale di Alessandria n. 76/2024 (separazione consensuale) in particolare deducendo di esser-
1 Per_ si trasferita con la figlia minore nata in data [...], senza l'assenso del pa- dre. Il padre si costituiva e le parti nelle more si accordavano per la permanenza di madre e minore in Catania.
Successivamente, le parti raggiungevano il seguente accordo in modifica “- affidare la fi-
Per_ glia minore , in modo condiviso, ad entrambi i genitori ed, in virtù dell'autorizzato trasferimento in Sicilia (provincia di Catania), stabilire il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione della madre;
- riconoscere e regolamentare il diritto del padre, SI. , ad Controparte_1
Per_ incontrare e frequentare la figlia , previo accordo con la madre e tenendo sempre in considerazione le necessità e la volontà della minore, durante le vacanze scolastiche e nel periodo estivo nel modo che segue:
- nel periodo natalizio, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di so- spensione delle lezioni scolastiche ed il giorno precedente la ripresa delle stesse, la figlia minore trascorrerà con il papà il predetto periodo, salva la notte del 24 Dicembre che sta- rà, ogni anno, con la mamma.
Relativamente al Capodanno, i genitori trascorreranno con la minore, alternandosi ogni anno, il cenone/nottata del 31 dicembre con il pranzo/giorno dell'1 gennaio. I genitori co- munque dovranno andare incontro ad eventuali richieste della minore per esempio fare un pranzo o cene con la madre.
- nel periodo pasquale il padre potrà trascorrere con la minore, qualora faccia un viaggio, tutte le vacanze scolastiche (periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle le- zioni scolastiche ed il giorno precedente la ripresa delle stesse), qualora invece stia a
[...]
Per_
, i genitori si suddivideranno il pranzo pasquale ed il Lunedì dell'Angelo; in caso di disaccordo il pranzo pasquale del 2025 sarà con il padre;
- nel periodo estivo (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di so- spensione delle lezioni scolastiche ed il giorno precedente la ripresa delle stesse), il papà trascorrerà un mese e mezzo con la minore tra luglio e agosto. Nel medesimo periodo (lu-
Per_ glio e agosto) trascorrerà due settimane di vacanze con la mamma.
Tuttavia (sempre che la minore voglia) dovranno venire organizzati momenti ulteriori con la madre, anche per esempio giornate di gita o comunque un weekend con la madre.
2 Per i periodi di giugno e settembre, in cui il padre potrebbe scendere, la mamma andrà in- contro al papà che potrà tenere la figlia, salvo venire incontro ad eSIenze e richieste della minore.
Relativamente al periodo estivo, i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente, con
Per_ un preavviso di almeno un mese, i rispettivi periodi di permanenza di con ciascuno di essi. Per_
- , a seguito dell'inserimento alla scuola secondaria di primo grado, potrà recarsi in
Piemonte/altra regione italiana, viaggiando anche con i nonni paterni, esclusivamente per raggiungere e trascorrere l'intero periodo con il padre, comunque adottando accortezze di modo che la minore sia sempre a suo agio con il viaggio, per un massimo di due volte
l'anno e periodi di vacanza contenuti (circa 4 giorni).
- il SI. , si obbliga a versare mensilmente alla madre, la Controparte_1 somma pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mante- Per_ nimento ordinario della figlia minore , da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra . Pt_1
Detto importo sarà rivalutato annualmente senza necessità di preventiva richiesta in misu- ra pari al 100% secondo gli indici ISTAT”.
Gli accordi raggiunti tra le parti risultano rispettose del principio di bigenitorialità e nell'interesse della minore, di talché possono venire recepite.
Spese compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di
Alessandria n. 76/2024 del 20.05.2024 (emessa nel proc.n.432/2024 R.G), dispone Per_
- affida la figlia minore in modo condiviso, con collocamento prevalente della minore presso l'abitazione della madre;
- visite padre-figlia, previo accordo con la madre e tenendo sempre in considerazione le ne- cessità e la volontà della minore, durante le vacanze scolastiche e nel periodo estivo nel modo che segue:
3 - nel periodo natalizio, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di so- spensione delle lezioni scolastiche ed il giorno precedente la ripresa delle stesse, la fi-glia minore trascorrerà con il papà il predetto periodo, salva la notte del 24 Dicembre che starà, ogni anno, con la mamma.
Relativamente al Capodanno, i genitori trascorreranno con la minore, alternandosi ogni an- no, il cenone/nottata del 31 dicembre con il pranzo/giorno dell'1 gennaio. I genitori comun- que dovranno andare incontro ad eventuali richieste della minore per esempio fare un pran- zo o cene con la madre.
- nel periodo pasquale il padre potrà trascorrere con la minore, qualora faccia un viaggio, tutte le vacanze scolastiche (periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle le- zioni scolastiche ed il giorno precedente la ripresa delle stesse), qualora invece stia a Per_3
[...
, i genitori si suddivideranno il pranzo pasquale ed il Lunedì dell'Angelo; in caso di di- saccordo il pranzo pasquale del 2025 sarà con il padre;
- nel periodo estivo (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di so- spensione delle lezioni scolastiche ed il giorno precedente la ripresa delle stesse), il papà trascorrerà un mese e mezzo con la minore tra luglio e agosto. Nel medesimo periodo (lu- Per_ glio e agosto) trascorrerà due settimane di vacanze con la mamma.
Tuttavia (sempre che la minore voglia) dovranno venire organizzati momenti ulteriori con la madre, anche per esempio giornate di gita o comunque un weekend con la madre.
Per i periodi di giugno e settembre, in cui il padre potrebbe scendere, la mamma andrà in- contro al papà che potrà tenere la figlia, salvo venire incontro ad eSIenze e richieste della minore.
Relativamente al periodo estivo, i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente, con
Per_ un preavviso di almeno un mese, i rispettivi periodi di permanenza di con ciascuno di essi.
Per_
- a seguito dell'inserimento alla scuola secondaria di primo grado, potrà recarsi in
Piemonte/altra regione italiana, viaggiando anche con i nonni paterni, esclusivamente per raggiungere e trascorrere l'intero periodo con il padre, comunque adottando accortezze di modo che la minore sia sempre a suo agio con il viaggio, per un massimo di due volte l'anno e periodi di vacanza contenuti (circa 4 giorni).
4 - verserà alla madre, la somma pari ad € 250,00 (euro Controparte_1
duecentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia mi-
Per_ nore da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico banca- rio sul conto corrente intestato alla SI.ra . Detto importo sarà rivalutato annualmen- Pt_1
te senza necessità di preventiva richiesta in misura pari al 100% secondo gli indici ISTAT;
- spese compensate.
Così deciso in data 26 febbraio 2025 dal Tribunale di Alessandria.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. ssa Martina Bianchi dott.ssa AN TO
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