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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Dott. Andrea Paiano ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero R.G. 5898/2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Doranna Rinaldi;
Parte_1
attore contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonia Massafra;
CP_1
(già in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 CP_3 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Casabotti;
Ing. rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Favatà; Controparte_4
Avv. Andrea Trani, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Madaro;
; CP_5
convenuti
*********
Con ricorso depositato il 15 dicembre 2021 ha proposto opposizione - ex art. 617 Parte_1
c.p.c. - avverso l'ordinanza emessa in data 1° dicembre 2021, con la quale il G.E. ha rigettato l'istanza di revoca dell'aggiudicazione disposta dal professionista delegato in favore dell'Avv.
Giuseppe D'Agostino per persona da nominare (cui ha fatto seguito la dichiarazione di nomina in favore di ) dell'immobile sito in Statte, via Boito 15 in N.C.E.U. al fg. 7, p.lla 501, Parte_1
sub. 1 con annesso giardino pertinenziale.
Ha riferito il ricorrente:
- di aver, per il tramite dell'Avv. D'Agostino, partecipato all'asta tenutasi il 6 luglio 2021 e di essersi aggiudicato l'immobile pignorato;
- di essersi determinato ad offrire sulla base della relazione di stima predisposta dall'Ing. CP_4
(esperto nominato dal G.E.), nella quale si faceva riferimento solo ad una parziale difformità tra lo stato dei luoghi e la planimetria di progetto approvato, consistente nella realizzazione della zona cottura sul lato SUD del fabbricato, in comunicazione con la zona pranzo;
difformità sanabile a detta dell'esperto con un costo prevedibile di circa € 5.000,00 (cinquemila/00).
- di aver richiesto al le modalità per sanare le difformità individuare nella Controparte_6
relazione di stima;
- che il Comune di Statte, con nota prot. 0016298 del 08/10/2021 ha riscontrato la richiesta del ricorrente, comunicando che: 1) le difformità rilevate dal raffronto tra la documentazione fotografica allegata alla domanda di condono edilizio e il rilievo grafico a firma del Geom. CP_7 prodotto in data 26.5.1983 non sono sanabili ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001 e smi;
2)
[...]
l'immobile in questione è stato realizzato in totale assenza di titolo edilizio e per lo stesso è stata avanzata domanda di condono edilizio ai sensi della legge 47/85, acquisita dal Comune di Taranto, all'epoca competente per territorio, con nota prot. 6024 del 01.04.1986 (domanda di condono riferita all'intero fabbricato in quanto per lo stesso non esistono pratiche edilizie con relativa approvazione di progetti riferiti al fabbricato di che trattasi); 3) il procedimento di sanatoria risulta sospeso;
4) per la definizione della domanda è necessario uniformare il manufatto all'oggetto della sanatoria, eliminando tutto quanto realizzato dopo la data dell'1.10.1983; 5) l'art. 40 co. 6) Legge
47/85 è utilizzabile solo qualora ne ricorrano le condizioni dallo stesso previste;
- in ragione di tali elementi, nonchè della perizia giurata predisposta da un tecnico incaricato dal ricorrente, che ha quantificato i costi per sanare gli abusi riscontrati e per completare la pratica di condono edilizio in € 14.000,00, l'opponente ha chiesto al G.E. la revoca dell'aggiudicazione con restituzione della cauzione versata per la partecipazione all'asta;
- con ordinanza dell'01/12/2021 il giudice dell'esecuzione ha rigettato la suddetta richiesta, ritenendo insussistenti i presupposti dell'aliud pro alio.
Sulla base di quanto esposto, il ricorrente ha quindi concluso chiedendo:
a) di revocare l'ordinanza emessa l'1.12.2021, previa se necessaria sospensione dell'esecuzione, stante la palese difformità di quanto dichiarato dal CTU Ing. a quanto emerso Controparte_4
in sede di controlli come da perizia giurata allegata e per l'effetto;
b) revocare il decreto di aggiudicazione provvisoria poiché affetto da nullità ed ordinare la restituzione al sig. della cauzione versata per l'aggiudicazione dell'immobile pari Parte_1 ad € 8.400,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo;
c) con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in relazione ai fatti oggetto del presente atto;
d) con vittoria di spese e competenze di causa in caso di opposizione alla presente richiesta.
Nella fase innanzi al G.E. si è costituita (oggi CP_3 CP_2 Controparte_2
chiedendo la conferma del provvedimento di aggiudicazione.
Con ordinanza del 31.08.2023, comunicata il successivo 04.09.2023 il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione ed ha concesso termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel termine concesso dal G.E, il ricorrente ha provveduto ad introdurre la fase di merito dell'opposizione, con citazione notificata al creditore pignorante, agli esecutati ( e CP_1
e agli ausiliari nominati nel corso della procedura esecutiva (ossia all'Ing. CP_5
quale esperto incaricato di stimare il compendio pignorato e all'Avv. Andrea Trani, CP_4
quale delegato alla vendita).
Con il suddetto atto, tuttavia, l'attore ha formulato - ad eccezione della sola domanda volta ad ottenere la restituzione della cauzione versata - domande nuove e diverse rispetto a quelle contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.
In particolare, con l'atto di citazione del 26 novembre 2023, parte attrice ha chiesto al Tribunale adito:
- previo accertamento della irregolarità urbanistica dell'immobile oggetto della procedura esecutiva 123/2020 non rilevata in sede di CTU e pertanto previo accertamento della responsabilità professionale del CTU ordinare alla procedura esecutiva n. 123/2020 la restituzione della somma di € 8.400,00 quale cauzione versata dal sig. per la partecipazione Parte_2 all'asta, oltre a condannare la procedura n. 123/2020 al risarcimento dei danni quantificati in €
2.150,02 per le ragioni espresse in premessa, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'opposizione sino all'effettivo soddisfo;
- in subordine previo accertamento sempre della responsabilità professionale dell'Ing.
[...] nell'espletamento della CTU della procedura esecutiva n. 123/2020, condannare il CP_4 suddetto ing. al pagamento della somma di € 8.400,00 quale cauzione versata, Controparte_4 oltre ad € 2.150,02 a titolo di risarcimento danni e così per un totale di € 10.550,02 per le ragioni espresse in premessa, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'opposizione sino all'effettivo soddisfo;
- il tutto con condanna al pagamento di spese e competenze di causa. Nel corso della presente fase di giudizio, con le rispettive comparse di risposta, si sono costituiti il creditore pignorante ( , il debitore esecutato ( ), gli Controparte_2 CP_1
ausiliari della procedura esecutiva (Avv. Trani e Ing. , chiedendo il rigetto delle avverse CP_4
domande; è rimasta contumace, invece, . CP_5
All'udienza del 4 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti i fatti di causa deve, in primo luogo, dichiararsi l'inammissibilità delle domande proposte – per la prima volta - con l'atto introduttivo della fase di merito ed aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale del CTU (rectius, dell'esperto incaricato di stimare il compendio pignorato in sede esecutiva) e la conseguente richiesta di risarcimento danni avanzata in via principale nei confronti della procedura esecutiva e, in via subordinata, nei confronti dello stesso esperto.
Al riguardo giova evidenziare come l'opposizione agli atti esecutivi - al pari delle opposizioni ex art. 615 c.p.c. e 619 c.p.c. - è un giudizio a bifasicità eventuale, ossia un giudizio articolato in due fasi, di cui una necessaria e l'altra meramente eventuale.
In particolare, una prima fase, con funzione cautelare, introdotta con ricorso indirizzato al G.E., imperniata su un'udienza svolta in camera di consiglio ed informata ad una cognizione di mera verosimiglianza, ha per oggetto la delibazione dell'istanza di sospensione e/o dell'adozione di provvedimenti indilazionabili ed urgenti e si conclude con un'ordinanza nella quale il giudice dell'esecuzione assegna – tra l'altro - alle parti un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
la seconda fase, meramente eventuale, si apre con l'atto introduttivo (o riassuntivo) del giudizio di merito e si svolge secondo lo schema procedimentale del secondo libro del codice di procedura civile (ovvero secondo il differente rito speciale in ragione della materia).
La struttura bifasica dell'opposizione non scalfisce – tuttavia – la sua natura unitaria e non consente di derogare agli ordinari e generali principi in tema di ius variandi e divieto di domande nuove;
in altri termini, deve escludersi la possibilità di dedurre - nell'atto introduttivo della seconda fase ovvero nel corso della stessa - motivi di opposizione non precedentemente dedotti (ex multis, Cass.
Civ., sez. III, 20 gennaio 2011, n. 1328 e Cass. Civ, sez. III, 7 agosto 2013, n. 18761).
Ciò posto e venendo al caso di specie, la domanda di accertamento della responsabilità professionale dell'esperto che ha stimato il compendio pignorato e la conseguente domanda risarcitoria costituiscono domande del tutto nuove e diverse rispetto a quelle contenute nel ricorso introduttivo dell'opposizione, con le quali il ricorrente si è limitato a chiedere la revoca dell'ordinanza adottata dal G.E. in data 1 dicembre 2021, con conseguente revoca dell'aggiudicazione avvenuta in data 6 luglio 2021 e restituzione della cauzione versata per la partecipazione all'asta.
Più specificatamente, le domande introdotte nella fase di merito dell'opposizione divergono da quelle contenute nel ricorso proposto innanzi al G.E. in quanto:
a) diverso è il petitum, ossia il provvedimento richiesto al giudice;
b) diversa è la causa petendi, essendo differente il tema d'indagine necessario ai fini della decisione;
mentre, infatti, la revoca dell'ordinanza adottata dal G.E. presuppone un accertamento in ordine all'esistenza di un aliud pro alio, la domanda volta ad accertare la responsabilità dell'esperto e quella risarcitoria presuppongono un accertamento in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità civile e l'accertamento sull'esistenza di un danno causalmente riconducibile alle condotte del danneggiante;
c) parzialmente differenti sono anche i soggetti cui è rivolta la domanda, in quanto la richiesta di revoca dell'ordinanza del G.E. è diretta esclusivamente nei confronti delle parti del processo esecutivo (debitori e creditore pignorante), mentre le domande di accertamento della responsabilità professionale e quella di risarcimento danni coinvolgono l'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione, ossia un soggetto che non è parte del processo esecutivo (svolgendo una funzione di mero ausilio per l'autorità giudiziaria) e rispetto al quale nessuna domanda è stata avanzata con il ricorso ex art. 617 c.p.c. proposto innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione.
Infondati sono – poi - i motivi di opposizione originariamente proposti con il ricorso innanzi al giudice dell'esecuzione.
Al riguardo, deve evidenziarsi che la vendita “esecutiva” è una vendita sui generis, affine alla vendita “ordinaria” o “consensuale” solo per gli effetti che essa produce, ma differente rispetto a quest'ultima sia dal punto di vista strutturale sia sotto il profilo funzionale, avendo come scopo ultimo quello di realizzare congiuntamente l'interesse pubblico (connesso a ogni processo giurisdizionale) e quello privato (dei creditori e dell'aggiudicatario).
Proprio tale differenza funzionale giustifica l'esclusione, sul piano normativo (cfr. art. 2922 c.c.), della garanzia per vizi della cosa e, in via interpretativa, l'inapplicabilità alla vendita esecutiva delle regole dettate per la compravendita in tema di tutela dell'acquirente (e segnatamente, l'esclusione, oltre che della garanzia di cui all'art. 1490 c.c., della rescissione per lesione ex art. 1448 c.c., come dell'actio redhibitoria, della risoluzione del contratto, nonché dell'actio quanti minoris, della riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. e dell'azione di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.). In particolare, la giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'estensione della disciplina di cui all'art. 2922 c.c., ha distinto tra vizi della cosa e mancanza di qualità da un lato e consegna di aliud pro alio dall'altro, specificando come si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero quando essa appartenga, per caratteristiche strutturali, ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita, mentre ricorre l'aliud pro alio solo qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenente ad un genere diverso, ovvero in quanto si riveli del tutto inidoneo – sotto il profilo funzionale – ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta;
in altri termini, l'aliud pro alio ricorre in quelle ipotesi di radicale e definitiva compromissione della destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario.
Trasponendo i principi fino ad ora esposti alla fattispecie in esame, deve escludersi la sussistenza di una vendita aliud pro alio, in assenza di una radicale e definitiva compromissione della destinazione d'uso del compendio aggiudicato;
ciò in quanto, come accertato dalla relazione predisposta nel corso della procedura esecutiva dal nuovo esperto nominato dal G.E., nonché dalla stessa perizia predisposta dal tecnico incaricato dal ricorrente, l'immobile oggetto di causa, pur essendo stato realizzato in assenza di titolo edilizio, è comunque condonabile, previa rimozione delle opere che non possono rientrare nel suddetto condono e costituite dalla sola chiusura a veranda della terrazza e dalla costruzione di un ripostiglio esterno nello spigolo sud-est del fabbricato (con un costo complessivo stimato in circa € 14.000,00/15.000,00); opere, queste ultime, la cui rimozione tuttavia non incide sull'idoneità del bene ad assolvere la sua naturale funzione economico-sociale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da Pt_1
:
[...]
RIGETTA la domanda di revoca dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data
01/12/2021;
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Si comunichi. Il Giudice
Taranto, lì 03/02/2025 Dott. Andrea Paiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Dott. Andrea Paiano ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero R.G. 5898/2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Doranna Rinaldi;
Parte_1
attore contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonia Massafra;
CP_1
(già in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 CP_3 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Casabotti;
Ing. rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Favatà; Controparte_4
Avv. Andrea Trani, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Madaro;
; CP_5
convenuti
*********
Con ricorso depositato il 15 dicembre 2021 ha proposto opposizione - ex art. 617 Parte_1
c.p.c. - avverso l'ordinanza emessa in data 1° dicembre 2021, con la quale il G.E. ha rigettato l'istanza di revoca dell'aggiudicazione disposta dal professionista delegato in favore dell'Avv.
Giuseppe D'Agostino per persona da nominare (cui ha fatto seguito la dichiarazione di nomina in favore di ) dell'immobile sito in Statte, via Boito 15 in N.C.E.U. al fg. 7, p.lla 501, Parte_1
sub. 1 con annesso giardino pertinenziale.
Ha riferito il ricorrente:
- di aver, per il tramite dell'Avv. D'Agostino, partecipato all'asta tenutasi il 6 luglio 2021 e di essersi aggiudicato l'immobile pignorato;
- di essersi determinato ad offrire sulla base della relazione di stima predisposta dall'Ing. CP_4
(esperto nominato dal G.E.), nella quale si faceva riferimento solo ad una parziale difformità tra lo stato dei luoghi e la planimetria di progetto approvato, consistente nella realizzazione della zona cottura sul lato SUD del fabbricato, in comunicazione con la zona pranzo;
difformità sanabile a detta dell'esperto con un costo prevedibile di circa € 5.000,00 (cinquemila/00).
- di aver richiesto al le modalità per sanare le difformità individuare nella Controparte_6
relazione di stima;
- che il Comune di Statte, con nota prot. 0016298 del 08/10/2021 ha riscontrato la richiesta del ricorrente, comunicando che: 1) le difformità rilevate dal raffronto tra la documentazione fotografica allegata alla domanda di condono edilizio e il rilievo grafico a firma del Geom. CP_7 prodotto in data 26.5.1983 non sono sanabili ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001 e smi;
2)
[...]
l'immobile in questione è stato realizzato in totale assenza di titolo edilizio e per lo stesso è stata avanzata domanda di condono edilizio ai sensi della legge 47/85, acquisita dal Comune di Taranto, all'epoca competente per territorio, con nota prot. 6024 del 01.04.1986 (domanda di condono riferita all'intero fabbricato in quanto per lo stesso non esistono pratiche edilizie con relativa approvazione di progetti riferiti al fabbricato di che trattasi); 3) il procedimento di sanatoria risulta sospeso;
4) per la definizione della domanda è necessario uniformare il manufatto all'oggetto della sanatoria, eliminando tutto quanto realizzato dopo la data dell'1.10.1983; 5) l'art. 40 co. 6) Legge
47/85 è utilizzabile solo qualora ne ricorrano le condizioni dallo stesso previste;
- in ragione di tali elementi, nonchè della perizia giurata predisposta da un tecnico incaricato dal ricorrente, che ha quantificato i costi per sanare gli abusi riscontrati e per completare la pratica di condono edilizio in € 14.000,00, l'opponente ha chiesto al G.E. la revoca dell'aggiudicazione con restituzione della cauzione versata per la partecipazione all'asta;
- con ordinanza dell'01/12/2021 il giudice dell'esecuzione ha rigettato la suddetta richiesta, ritenendo insussistenti i presupposti dell'aliud pro alio.
Sulla base di quanto esposto, il ricorrente ha quindi concluso chiedendo:
a) di revocare l'ordinanza emessa l'1.12.2021, previa se necessaria sospensione dell'esecuzione, stante la palese difformità di quanto dichiarato dal CTU Ing. a quanto emerso Controparte_4
in sede di controlli come da perizia giurata allegata e per l'effetto;
b) revocare il decreto di aggiudicazione provvisoria poiché affetto da nullità ed ordinare la restituzione al sig. della cauzione versata per l'aggiudicazione dell'immobile pari Parte_1 ad € 8.400,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo;
c) con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in relazione ai fatti oggetto del presente atto;
d) con vittoria di spese e competenze di causa in caso di opposizione alla presente richiesta.
Nella fase innanzi al G.E. si è costituita (oggi CP_3 CP_2 Controparte_2
chiedendo la conferma del provvedimento di aggiudicazione.
Con ordinanza del 31.08.2023, comunicata il successivo 04.09.2023 il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione ed ha concesso termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel termine concesso dal G.E, il ricorrente ha provveduto ad introdurre la fase di merito dell'opposizione, con citazione notificata al creditore pignorante, agli esecutati ( e CP_1
e agli ausiliari nominati nel corso della procedura esecutiva (ossia all'Ing. CP_5
quale esperto incaricato di stimare il compendio pignorato e all'Avv. Andrea Trani, CP_4
quale delegato alla vendita).
Con il suddetto atto, tuttavia, l'attore ha formulato - ad eccezione della sola domanda volta ad ottenere la restituzione della cauzione versata - domande nuove e diverse rispetto a quelle contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.
In particolare, con l'atto di citazione del 26 novembre 2023, parte attrice ha chiesto al Tribunale adito:
- previo accertamento della irregolarità urbanistica dell'immobile oggetto della procedura esecutiva 123/2020 non rilevata in sede di CTU e pertanto previo accertamento della responsabilità professionale del CTU ordinare alla procedura esecutiva n. 123/2020 la restituzione della somma di € 8.400,00 quale cauzione versata dal sig. per la partecipazione Parte_2 all'asta, oltre a condannare la procedura n. 123/2020 al risarcimento dei danni quantificati in €
2.150,02 per le ragioni espresse in premessa, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'opposizione sino all'effettivo soddisfo;
- in subordine previo accertamento sempre della responsabilità professionale dell'Ing.
[...] nell'espletamento della CTU della procedura esecutiva n. 123/2020, condannare il CP_4 suddetto ing. al pagamento della somma di € 8.400,00 quale cauzione versata, Controparte_4 oltre ad € 2.150,02 a titolo di risarcimento danni e così per un totale di € 10.550,02 per le ragioni espresse in premessa, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'opposizione sino all'effettivo soddisfo;
- il tutto con condanna al pagamento di spese e competenze di causa. Nel corso della presente fase di giudizio, con le rispettive comparse di risposta, si sono costituiti il creditore pignorante ( , il debitore esecutato ( ), gli Controparte_2 CP_1
ausiliari della procedura esecutiva (Avv. Trani e Ing. , chiedendo il rigetto delle avverse CP_4
domande; è rimasta contumace, invece, . CP_5
All'udienza del 4 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti i fatti di causa deve, in primo luogo, dichiararsi l'inammissibilità delle domande proposte – per la prima volta - con l'atto introduttivo della fase di merito ed aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale del CTU (rectius, dell'esperto incaricato di stimare il compendio pignorato in sede esecutiva) e la conseguente richiesta di risarcimento danni avanzata in via principale nei confronti della procedura esecutiva e, in via subordinata, nei confronti dello stesso esperto.
Al riguardo giova evidenziare come l'opposizione agli atti esecutivi - al pari delle opposizioni ex art. 615 c.p.c. e 619 c.p.c. - è un giudizio a bifasicità eventuale, ossia un giudizio articolato in due fasi, di cui una necessaria e l'altra meramente eventuale.
In particolare, una prima fase, con funzione cautelare, introdotta con ricorso indirizzato al G.E., imperniata su un'udienza svolta in camera di consiglio ed informata ad una cognizione di mera verosimiglianza, ha per oggetto la delibazione dell'istanza di sospensione e/o dell'adozione di provvedimenti indilazionabili ed urgenti e si conclude con un'ordinanza nella quale il giudice dell'esecuzione assegna – tra l'altro - alle parti un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
la seconda fase, meramente eventuale, si apre con l'atto introduttivo (o riassuntivo) del giudizio di merito e si svolge secondo lo schema procedimentale del secondo libro del codice di procedura civile (ovvero secondo il differente rito speciale in ragione della materia).
La struttura bifasica dell'opposizione non scalfisce – tuttavia – la sua natura unitaria e non consente di derogare agli ordinari e generali principi in tema di ius variandi e divieto di domande nuove;
in altri termini, deve escludersi la possibilità di dedurre - nell'atto introduttivo della seconda fase ovvero nel corso della stessa - motivi di opposizione non precedentemente dedotti (ex multis, Cass.
Civ., sez. III, 20 gennaio 2011, n. 1328 e Cass. Civ, sez. III, 7 agosto 2013, n. 18761).
Ciò posto e venendo al caso di specie, la domanda di accertamento della responsabilità professionale dell'esperto che ha stimato il compendio pignorato e la conseguente domanda risarcitoria costituiscono domande del tutto nuove e diverse rispetto a quelle contenute nel ricorso introduttivo dell'opposizione, con le quali il ricorrente si è limitato a chiedere la revoca dell'ordinanza adottata dal G.E. in data 1 dicembre 2021, con conseguente revoca dell'aggiudicazione avvenuta in data 6 luglio 2021 e restituzione della cauzione versata per la partecipazione all'asta.
Più specificatamente, le domande introdotte nella fase di merito dell'opposizione divergono da quelle contenute nel ricorso proposto innanzi al G.E. in quanto:
a) diverso è il petitum, ossia il provvedimento richiesto al giudice;
b) diversa è la causa petendi, essendo differente il tema d'indagine necessario ai fini della decisione;
mentre, infatti, la revoca dell'ordinanza adottata dal G.E. presuppone un accertamento in ordine all'esistenza di un aliud pro alio, la domanda volta ad accertare la responsabilità dell'esperto e quella risarcitoria presuppongono un accertamento in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità civile e l'accertamento sull'esistenza di un danno causalmente riconducibile alle condotte del danneggiante;
c) parzialmente differenti sono anche i soggetti cui è rivolta la domanda, in quanto la richiesta di revoca dell'ordinanza del G.E. è diretta esclusivamente nei confronti delle parti del processo esecutivo (debitori e creditore pignorante), mentre le domande di accertamento della responsabilità professionale e quella di risarcimento danni coinvolgono l'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione, ossia un soggetto che non è parte del processo esecutivo (svolgendo una funzione di mero ausilio per l'autorità giudiziaria) e rispetto al quale nessuna domanda è stata avanzata con il ricorso ex art. 617 c.p.c. proposto innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione.
Infondati sono – poi - i motivi di opposizione originariamente proposti con il ricorso innanzi al giudice dell'esecuzione.
Al riguardo, deve evidenziarsi che la vendita “esecutiva” è una vendita sui generis, affine alla vendita “ordinaria” o “consensuale” solo per gli effetti che essa produce, ma differente rispetto a quest'ultima sia dal punto di vista strutturale sia sotto il profilo funzionale, avendo come scopo ultimo quello di realizzare congiuntamente l'interesse pubblico (connesso a ogni processo giurisdizionale) e quello privato (dei creditori e dell'aggiudicatario).
Proprio tale differenza funzionale giustifica l'esclusione, sul piano normativo (cfr. art. 2922 c.c.), della garanzia per vizi della cosa e, in via interpretativa, l'inapplicabilità alla vendita esecutiva delle regole dettate per la compravendita in tema di tutela dell'acquirente (e segnatamente, l'esclusione, oltre che della garanzia di cui all'art. 1490 c.c., della rescissione per lesione ex art. 1448 c.c., come dell'actio redhibitoria, della risoluzione del contratto, nonché dell'actio quanti minoris, della riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. e dell'azione di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.). In particolare, la giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'estensione della disciplina di cui all'art. 2922 c.c., ha distinto tra vizi della cosa e mancanza di qualità da un lato e consegna di aliud pro alio dall'altro, specificando come si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero quando essa appartenga, per caratteristiche strutturali, ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita, mentre ricorre l'aliud pro alio solo qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenente ad un genere diverso, ovvero in quanto si riveli del tutto inidoneo – sotto il profilo funzionale – ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta;
in altri termini, l'aliud pro alio ricorre in quelle ipotesi di radicale e definitiva compromissione della destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario.
Trasponendo i principi fino ad ora esposti alla fattispecie in esame, deve escludersi la sussistenza di una vendita aliud pro alio, in assenza di una radicale e definitiva compromissione della destinazione d'uso del compendio aggiudicato;
ciò in quanto, come accertato dalla relazione predisposta nel corso della procedura esecutiva dal nuovo esperto nominato dal G.E., nonché dalla stessa perizia predisposta dal tecnico incaricato dal ricorrente, l'immobile oggetto di causa, pur essendo stato realizzato in assenza di titolo edilizio, è comunque condonabile, previa rimozione delle opere che non possono rientrare nel suddetto condono e costituite dalla sola chiusura a veranda della terrazza e dalla costruzione di un ripostiglio esterno nello spigolo sud-est del fabbricato (con un costo complessivo stimato in circa € 14.000,00/15.000,00); opere, queste ultime, la cui rimozione tuttavia non incide sull'idoneità del bene ad assolvere la sua naturale funzione economico-sociale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da Pt_1
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[...]
RIGETTA la domanda di revoca dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data
01/12/2021;
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Si comunichi. Il Giudice
Taranto, lì 03/02/2025 Dott. Andrea Paiano