Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 22/01/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1578 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv.RUSSO GIUSEPPA
Per l' è presente l'Avv. Marcedone CP_1
Entrambi i procuratori discutono la causa riportando alle difese spiegate nei rispettivi atti difensi e l'Avv. Russo si riporta, altresì, a tutto quanto dedotto e spiegato anche nelle no
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 15,40
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 22/01/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1578/2023
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppa Russo giusta procura in atti;
Parte_1
- opponente
Contro
persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti.
- opposto
Con ricorso depositato il 18.05.2023 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante opponeva avviso
CP_ di addebito n. 59820190002034539000 notificato il 26.04.2023 con cui l' aveva intimato il pagamento dell'importo di €. 15.913,97 a titolo di iscrizione gestione commercianti relativamente al periodo dal 11/2012 al 6/2015.
Il ricorrente eccepiva in via preliminare la prescrizione dell'asserita somma richiesta con l'avviso di addebito impugnato essendo decorsi relativamente al 2012 oltre 11 anni;
relativamente al 2013 oltre 10 anni, relativamente al 2014 oltre 9 anni, relativamente al 2015 oltre 8 anni;
nel merito esponeva che negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 non aveva mai gestito lavoro autonomo, ma così come risultava dalla copia delle buste paga, aveva prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della , con sede in Via Elorina n. 146, Controparte_3
Siracusa. In particolare il sig. era stato assunto dal in data Parte_1 Controparte_3
16 novembre 2005, con contratto a tempo indeterminato, con le mansioni e la qualifica di operaio, 4 livello, dunque dal 16 novembre 2005 al 29 giugno 2015 aveva svolto lavoro subordinato alle dipendenza della di cui era socio. Controparte_3
CP_
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava l'assunto attoreo assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto, che non di lavoro subordinato si trattava, ma di prestazione autonoma, di cui all'art. 1, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deduceva che nel caso di specie, il sig. era stato iscritto alla gestione commercianti, con Pt_1
la matricola 25390539, da quando aveva cessato, il 01/11/2012, di avere contribuzione da lavoro dipendente espletata presso la stessa società (MONDOFRUTTA S.R.L., C.F.
) della quale era socio al 50% e amministratore. E' stato poi cancellato il giorno P.IVA_1
della cessazione del rapporto di lavoro. Il ricorrente era stato partecipe, in qualità di socio, dell'attività aziendale in modo esclusivo e continuo, controllando la vendita dei prodotti ortofrutticoli ed occupandosi delle ulteriori attività che necessitavano del suo apporto personale per l'attività di impresa. Per tali ragioni andava dunque iscritto nella Gestione
Commercianti. Insisteva nel rigetto del ricorso.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dalle parti, espletato le prove orali ed assegnato alle parti termine per note conclusive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
L'opposizione, ex art. 24 D.Lgs. 46/99 è tempestiva. In via preliminare deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della osto che il CP_4
credito di cui all'avviso di addebito impugnato rimane escluso dalla cessione
In punto di diritto il decidente osserva:
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha riformulato l'art. 29 co. 1 L. 160/75: “ l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n.
3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. ( cfr. Cass. Ordinanza n. 26680/2018).
La S. C., dunque, evidenzia che l'assicurazione alla Gestione commercianti è posta a protezione non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, ma per il fatto che i soci sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente all'interno dell'impresa, abitualità e prevalenza che deve essere provato dall' CP_1
(cfr. Cass. n. 3835/16).
Infatti, secondo il S.C., per una giurisprudenza ormai consolidata, “Non è sufficiente a giustificare l'iscrizione del socio di società commerciale negli elenchi degli esercenti attività commerciale, né il fatto che la società sia un soggetto per definizione commerciale (ciò che non fa, agli effetti previdenziali, del suo socio, ancorché amministratore, un commerciante, se non vi presta lavoro in modo abituale e prevalente); né che il socio, anche in quanto sia pure amministratore, in ipotesi, svolga attività di gestione dell'impresa: occorre che nei fatti, egli presti in modo abituale, ossia stabile, continuativo, il suo lavoro, nel senso sopra precisato, nell'impresa, e tale lavoro abbia rilievo prevalente rispetto ad altre attività».
Il Supremo Collegio con pronuncia n. 18331/20, (cfr. Ordinanza n. 18331/20), ha chiarito che non è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi ma occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza;
tali requisiti, necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti e quindi fatti costituivi dell'obbligo contributivo il cui onere di prova è a carico dell' (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. CP_1
23600 del 2009), devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto in seno alla stessa attività aziendale costituente
l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali) dell'impresa (cfr. Cass. n. 19273 del 2018; n. 4440 del 2017 cit.);
Ciò posto, nel caso che ci occupa dai documenti versati in atti nonché dalle prove orali espletate è dato rilevare che ha svolto dal 2005 al 2015 lavoro subordinato Parte_1
presso la ditta CP_3
I testi escussi, e , hanno dichiarato che “…era un operario, come Tes_1 Tes_2 Pt_1
me, rispetto a me aveva maggiore anzianità di servizio tant'è che a volte mi diceva cosa dovevo fare. iniziava a lavorare all'apertura del mercato ortofrutticolo, in inverno alle Pt_1
ore 5,00 e finiva alle ore 12.00 mentre in estate iniziava alle ore 4.30 e smetteva sempre alle ore 12.00 circa. Tutti i giorni eccetto la domenica ed i festivi atteso che il mercato era chiuso.
prendeva ordini da che era il proprietario dell'azienda, Pt_1 Testimone_3
l'amministratore, non conosco le gerarchie aziendali…si occupava di scaricare la merce, di annotare la merce acquistata dai clienti, che poi veniva presentata alla cassa per la contabilizzazione e fatturazione, annotava e quantificava la merce in entrata e successivamente tale annotazione veniva presentato in ragioneria per contabilizzazione e fatturazione, si occupava anche di vendere la merce sia al dettaglio che all'ingrosso ma il prezzo, cioè il costo della merce me ne occupavo io. Se doveva assentarsi o aveva Pt_1 bisogno di un permesso doveva chiamare in ufficio e doveva giustificare l'assenza. Il permesso lo dava , in linea di massima era lui, perché c'era il padre ma Testimone_3 CP_5 non conosco le mansioni di quest'ultimo perché in azienda non lo vedevo spesso(…) Pt_1
,per quello che vedevo io, ha svolto sempre le mansioni di cui ho detto. Non conosco le situazioni interne aziendali. Per quello io ho visto ha svolto sempre le mansioni di cui ho detto, poi non so cosa succedeva in ufficio, perché non ho mai visto una busta paga del , dove Pt_1
c'era scritto operario o altro. Ribadisco che io gli vedevo fare quello che ho detto e prendeva ordini da altri” (cfr. dichiarazione teste ) Tes_1
Anche il teste ha dichiarato che è stato assunto nel 2005, non ricordo il Tes_2 Pt_1 mese, ed è andato in pensione nel 2015, anno in cui ha cessato il rapporto con l'azienda; era operario, in busta paga stava scritto che era operario. Mi è capitato di vederlo lavorare, quando mi recavo in azienda, all'interno del mercato ortofrutticolo, e lo vedevo lavorare, aveva rapporti con i clienti, la vendeva. Per il momento in cui stavo lì gli ho visto vendere la merce, non so se incassava anche somme perché lì vi era un altro dipendente, Parte_2
impiegato che si occupava di fatturazione ed incassi(…)Posso dire che se era malato doveva farmi pervenire il certificato medico. Se aveva bisogno di un permesso, presumo che prendesse accordi in azienda compatibilmente con gli altri operai. , da quello che mi risulta, ha Pt_1
sempre svolto le stesse mansioni. Veniva retribuito dalla , presumo con assegni CP_3
non lo so perché io mi occupavo e mi occupo di preparare le buste paga portarle in azienda.
Non so se settimanalmente veniva corrisposti degli acconti i venivano retribuiti mensilmente.
Io penso che venissero retribuiti mensilmente, io preparavo le buste paga per retribuzioni mensili. ADR Nell'arco tempo in cui ha lavorato in azienda, per quello che io ho visto Pt_1
quando mi recavo in azienda, esso ha svolto sempre le mansioni di cui ho detto. Lo vedevo a vendere la merce” (cfr. dichiarazioni ). Tes_2
L'assunto attoreo ha trovato conferma, le dichiarazioni rese dai testi e la documentazione prodotta (cud e buste paghe) hanno confermato che il ricorrente non agiva in autonomia all'interno dell'azienda, che rispettava un orario di lavoro di seguire le direttive da S_
.
[...]
Non vi è prova che l'istante abbia, all'interno dell'impresa, assunto i rischi né di aver lavorato in autonomia gestionale o di aver percepito utili dalla società.
Pertanto, posto che, in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, e CP_ l' nella presente sede, non ha assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, non avendo fornito elementi adeguati a comprovare la fondatezza del proprio diritto, il ricorso merita accoglimento e l'avviso di addebito opposto deve essere annullato e per l'effetto nessun obbligo contributivo, connesso al richiamato atto, è dovuto all' . CP_1
In ogni caso, deve anche osservarsi che la pretesa contributiva è prescritta posto che i
CP_ contributi richiesti afferiscono il periodo 2012-2015 e la prima richiesta avanzata dall' è pervenuta all'indirizzo del ricorrente solo in data 26.04.2023 (cfr all. notifica messo comunale prod. ). CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14 e successive modificazioni, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppa
Russo
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-Accoglie, il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 59820190002034539000 notificato il 26.04.2023 e conseguentemente nessun obbligo contributivo, connesso al richiamato atto, è dovuto all' ; CP_1
-Condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_6
p.tempore al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in €.
2.967,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv.
Giuseppa Russo
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale alle ore 15,40.
Siracusa 22.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna