Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/02/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3019/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Giovanetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato
PROMOSSA DA
, con sede legale in Roma (RM), via Parte_1
Lucrezia Romana n.ri 41/47, C.F. , e per esso la P.IVA_1 Parte_2 con sede legale in via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma, C.F. e P.I.
[...]
, nella sua qualità di procuratore con rappresentanza, in virtù della procura speciale autenticata P.IVA_2 nella firma e depositata fra g li atti del Notaio in data 14/07/2017 (Repertorio n. 601 - Persona_1
Raccolta n.432), che agisce in persona del Procuratore Speciale dott. , a tanto Controparte_1 abilitato e munito degli opportuni poteri, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre
2023 e conseguente procura, conferita in esecuzione della stessa, dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione dott. per scrittura privata autenticata dal Notaio di Controparte_2 Persona_2
Roma, in data 16 novembre 2020, Rep. 10148 Racc. 7029 , rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo
Zingale, C.F. , e domiciliato presso il suo studio in via Cappuccini 14, 20122 C.F._1
Milano, PEC fax 0276008477, per delega allegata Email_1
– ATTORE –
CONTRO
, nata a [...] il [...], (C.F. , residente in [...] C.F._2
G. Alarcon 29, 71019 Vieste, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Prof Mariacarla Giorgetti del Foro di Milano (C.F. – PEC C.F._3
, con domicilio eletto - anche in via digitale - presso e nello Email_2
Studio del predetto legale, Prof. Avv. Mariacarla Giorgetti, sito in Via della Guastalla n. 15, 20122- Milano pagina 1 di 11
– CONVENUTA –
E CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , CP_4 C.F._4 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Prof Mariacarla Giorgetti del Foro di Milano (C.F. C.F._5
– PEC , con domicilio eletto - anche in via digitale -
[...] Email_2 presso e nello Studio del predetto legale, Prof. Avv. Mariacarla Giorgetti, sito in Via della Guastalla n. 15,
20122- Milano (MI) PEC: dichiarando di voler ricevere ogni Email_2 comunicazione inerente la presente procedura a mezzo PEC all'indirizzo sopracitato
– CONVENUTO –
E CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , residente _5 C.F._6 in via Monsignor Giovanni Battista Viganò 23883 Brivio LC, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Prof Mariacarla Giorgetti del Foro di Milano (C.F. C.F._5
– PEC , con domicilio eletto - anche in via digitale -
[...] Email_2 presso e nello Studio del predetto legale, Prof. Avv. Mariacarla Giorgetti, sito in Via della Guastalla n. 15,
20122- Milano (MI) PEC: dichiarando di voler ricevere ogni Email_2 comunicazione inerente la presente procedura a mezzo PEC all'indirizzo sopracitato
– CONVENUTA –
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria.
I procuratori delle parti, come sopra costituitisi, nel termine assegnato con deposito telematico, rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis rejectis,
1) Dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. nei confronti dell'attore Parte_3
stipulato a rogito del notaio dott. di Milano in
[...] Persona_3 data 23/06/2020 (rep. 23488/13597), trascritto in data 26/06/2020 presso la Conservatoria di
Foggia, registro generale n. rep. gen. 10916, registro particolare n. 8077, con il quale CP_3 pagina 2 di 11 , nata a [...] il [...], C.F. residente in [...], 71019 CP_3 C.F._2
Vieste FG ha donato in favore dei propri figli:
- nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._4
Cinisello Balsamo, via Vespri Siciliani n. 12;
- nata a [...] il [...], C.F. residente in [...] C.F._6
Monsignor Giovanni Battista Viganò 23883 Brivio LC;
A) la nuda proprietà per l'intero, già gravata da diritto di usufrutto per la quota di un mezzo, riservando per ella donante il diritto di usufrutto vitalizio per la restante quota di un mezzo, del seguente bene immobile: in Comune di VIESTE, in via
Gaetano Alarcon n. 25 (già via Albano), appartamento al piano secondo composto da due vani con cucina;
B) la nuda proprietà per l'intero, riservando per ella donante il diritto di usufrutto vitalizio per l'intero, del seguente bene immobile: in Comune di VIESTE, in via Gaetano Alarcon n. 22 (già via Albano), locale ad uso autorimessa al piano terra, pertinenziale all'appartamento sopra descritto.
Il tutto è censito al Catasto Fabbricati di detto Comune, come segue:
- foglio 13 (tredici), mappale 420 (quattrocentoventi), subalterno 7 (sette), via Gaetano Alarcon n. 25, p. 2, categoria A/4, classe 3, vani 5, superficie catastale totale mq. 81, totale escluse aree scoperte mq. 80, rendita catastale euro 322,79;
- foglio 13 (tredici), mappale 509 (cinquecentonove), subalterno 1 (uno), via Gaetano Alarcon n. 22, p. 1, categoria C/6, classe 4, m.q. 22, superficie catastale totale mq. 133, rendita catastale euro 111,35.
2) Condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, CPA e
IVA; IN VIA ISTRUTTORIA 3) Ammettere prova per testi e per interpello sulle circostanze di fatto di cui in narrativa dell'atto di citazione, precedute dalla locuzione “vero che”.
PER PARTI CONVENUTE, CONGIUNTAMENTE RAPPRESENTATE E DIFESE:
" Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra illustrate:
In via preliminare: accertare e dichiarare improcedibile, per i motivi tutti, in fatto e in diritto di cui al presente atto, la domanda instaurata dal Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
In via principale: rigettare, per le ragioni tutte, in fatto ed in diritto, di cui al presente atto, tutte le domande svolte da nei confronti della SI.ra , del SI. e della SI.ra Parte_1 Controparte_3 CP_4
in quanto infondate, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
_5
In ogni caso: condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite, oltre, competenze ed onorari di causa e rimborso forfettario per spese generali, oltre CPA ed IVA, come per legge.” pagina 3 di 11 EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie;
secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, per assolvere all'obbligo motivazionale, il giudice: “non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed 'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.” (Cass. civ. 24.03.2016, n. 5882; Cass. civ. 16.12.2015, n. 25289; Cass. civ. 10.02.2015, n.
2498; Cass. civ. 02.12.2014, n. 25509; Cass. civ. 17.05.2013, n. 12123; Cass. civ. 15.05.2013, n. 11699; Cass. civ. 11.07.2012, n. 11645; Cass. civ. 28.05.2012, n. 8451; Cass. civ. 20.02.2012, n. 2412; Cass. civ.
24.11.2011, n. 24843; Cass. civ. 27.09.2011, n. 19748; Cass. civ. 15.04.2011, n. 8767; Cass. civ. 12.04.2011,
n. 8294; Cass. civ. 28.10.2009, n. 22801; Trib. Torino, sez. I, 18.05.2023, n. 2090; Trib. Venezia, sez. I,
2.10.2023, n. 1666).
Osservato in fatto che:
• con atto di citazione depositato in data 2 maggio 2024, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale per sentire revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di
[...] donazione trascritto in data 26.06.2020 (cfr. doc. 5 fasc. attore) con cui la sig.ra ha CP_3 trasferito ai propri figli, e la nuda proprietà, riservandosi il diritto di CP_4 _5 usufrutto vitalizio, dei seguenti beni immobili:
pagina 4 di 11 A) in Comune di VIESTE, in via Gaetano Alarcon n. 25 (già via Albano), appartamento al piano secondo composto da due vani con cucina;
B) in Comune di VIESTE, in via Gaetano Alarcon n. 22 (già via Albano), locale ad uso autorimessa al piano terra, pertinenziale all'appartamento sopra descritto;
censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune, come segue:
- foglio 13 (tredici), mappale 420 (quattrocentoventi), subalterno 7 (sette), via Gaetano Alarcon n. 25,
p. 2, categoria A/4, classe 3, vani 5, superficie catastale totale mq. 81, totale escluse aree scoperte mq. 80, rendita catastale euro 322,79;
- foglio 13 (tredici), mappale 509 (cinquecentonove), subalterno 1 (uno), via Gaetano Alarcon n. 22,
p. 1, categoria C/6, classe 4, m.q. 22, superficie catastale totale mq. 133, rendita catastale euro
111,35;
• in particolare, a fondamento delle domande l'attore esponeva:
− di essere cessionario di di un portafoglio di crediti comprendente quello Controparte_6 vantato nei confronti della e dei suoi fideiussori, sig.ri e CP_7 Controparte_3 [...]
; Parte_4
− che il credito si cristallizzava con il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 1351/2014 del
20.02.2014 (R.G. 1444/2014) (cfr. doc. 6 fasc. attore);
− che tale credito veniva parzialmente soddisfatto all'esito del riparto conclusivo della procedura esecutiva immobiliare promossa dalla creditrice nei confronti dei debitori (R.G.E. 1156/2018);
− che sulla residua parte del credito, pari ad € 82.025,69, in data 2.04.2024 notificava ai debitori atto di precetto;
− che sussiste il pregiudizio (eventus damni) arrecato dall'atto di donazione sopra descritto, per aver variato qualitativamente il patrimonio della debitrice, in cui non si annoverano ulteriori beni immobili, e reso così maggiormente incerto e dispendioso il soddisfacimento del credito quale esito dell'esperimento di azioni esecutive;
− l'anteriorità di tale ragione di credito rispetto all'atto di dismissione trascritto in data 26.06.2020 (cfr. doc. 5 fasc. attore);
− la consapevolezza (scientia fraudis) in capo alla sig.ra disponente, di recare pregiudizio alle CP_3 ragioni del creditore per aver posto in essere l'atto di donazione solo successivamente alla notifica pagina 5 di 11 del decreto ingiuntivo di cui sopra, alla procedura esecutiva immobiliare promossa dalla creditrice e all'iscrizione di ipoteca da parte di quest'ultima sui beni immobili dei debitori;
• con comparsa del 3 luglio 2024 si costituivano in giudizio i sig.ri Controparte_3 CP_4
e , congiuntamente rappresentati e difesi, contestando in toto gli
[...] _5 assunti attorei e, in particolare, eccependo: a) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
b) l'insussistenza della ragione di credito, e conseguentemente dell'eventus damni e della scientia fraudis, posto che la fideiussione non costituirebbe titolo idoneo per procedere con azione revocatoria;
• sulla base di tali assunti i convenuti concludevano per il rigetto di tutte le domande attoree;
• il Giudice, accertato che per la causa in oggetto non è prevista alcuna condizione di procedibilità, fissava l'udienza di prima comparizione al 17 ottobre 2024 (successivamente rinviata al 31 ottobre 2024);
• depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 31 ottobre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza al 30 gennaio 2025 per l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c.;
• all'udienza del 30 gennaio 2025, sulle conclusioni definitive delle parti come sopra riportate, il Giudice introitava la causa a sentenza.
Premesso in diritto:
• i presupposti per il valido esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sono: l'esistenza di un credito in capo a chi agisce in giudizio, un atto di disposizione posto in essere dal soggetto convenuto prima o, più frequentemente, dopo il sorgere del credito, il pericolo di un danno per il creditore (c.d. eventus damni), la consapevolezza di ledere la garanzia creditoria in capo a colui nei confronti del quale l'azione è diretta e (c.d. consilium fraudis o scientia damni), se l'atto è a titolo oneroso, anche in capo al terzo;
• la legittimazione ad esperire l'azione revocatoria promana non solo da un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche da un credito derivante da fideiussione;
secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti: “…la prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla fideiussione - se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c. alla pagina 6 di 11 predetta azione, in base al requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. L'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente si deve far risalire al momento della nascita del credito, infatti, a tale momento necessita far riferimento per determinare se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo alla nascita del credito” (cfr. Cass. civ. 5.07.2023, n. 19012);
• ai sensi dell'art. 2901, co. 1, c.c. così come interpretato dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, per «atto di disposizione» deve intendersi l'atto con cui il debitore dismette la proprietà di un cespite ovvero rinunzia ad un diritto, nonché quello con cui conferisce dei beni in un fondo patrimoniale ovvero concede una garanzia reale (pegno o ipoteca) ovvero attribuisce un diritto reale di godimento (cfr., sia pure in obiter, Cass. civ., 19.02.2013, n. 4005; Cass. civ. n. 12045/2010);
• l'ulteriore presupposto dell'actio pauliana è rappresentato da un pregiudizio concreto (eventus damni) alle ragioni creditorie dell'attore, consistente nel depauperamento della garanzia patrimoniale generica rappresentata dai beni del debitore, e la cui rimozione - operata mediante la declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione compiuto dal debitore - rappresenta il risultato utile legittimante la proposizione dell'azione da parte del creditore;
• a fondamento dell'azione non è, dunque, richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile - in termini economico-monetari - la soddisfazione, anche coattiva, del credito vantato dall'attore (cfr.
Cass. civ. 7.02.2024, n. 3462; Cass. civ., 3.02.2015, n. 1902; Cass. civ., 9.02.2012, n. 1896);
• il danno o pericolo di danno possono concernere sia l'entità della responsabilità patrimoniale, che può essere pregiudicata da diminuzioni o pericoli di diminuzione di beni, sia la qualità dei beni su cui cade, che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore, con beni distraibili (denaro), oppure non facilmente aggredibili dai creditori;
costituiscono dunque pregiudizio revocatorio tutti gli atti dispositivi in grado di escludere i beni del debitore dall'azione esecutiva dei creditori, anche nel caso in cui la quantità permanga invariata, quali ad esempio la vendita di un immobile, ancorché a giusto prezzo;
l'alienazione della sola nuda proprietà con riserva di usufrutto;
il conferimento dei beni in un fondo patrimoniale (cfr. Tribunale Tivoli, 26.03.2020, n.499);
• l'accertamento de "eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante ma richiede solo la dimostrazione, da parte di quest'ultimo, della pagina 7 di 11 pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. civ. 29.09.2021, n. 26310);
• qualora, secondo il debitore l'atto dispositivo non arrechi alcun pregiudizio alle ragioni del creditore, l'onere della prova ricade proprio sullo stesso, che deve dimostrare che il patrimonio residuo è idoneo a garantire ugualmente il soddisfacimento del credito;
sul punto così testualmente si è espressa di recente la Corte di Cassazione, disciplinando altresì gli oneri probatori delle parti: “il presupposto oggettivo dell'azione (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una modificazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che determini una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, così gravando sul creditore l'onere di provare dette modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale.
Viceversa, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore1” (cfr. Cass. civ. 27.02.2024, n. 5113);
• in particolare ed in relazione alla garanzia personale: “L'atto costitutivo di una garanzia personale (nella specie, una fideiussione) è impugnabile con azione revocatoria ordinaria, in quanto, derivandone l'assunzione di un'obbligazione, si risolve in un atto dispositivo nei termini di cui all'art. 2901 c.c., tenuto conto del fatto che
l'azione in parola risponde alla funzione di tutelare l'interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale generica contro qualunque atto che determini o semplicemente aggravi il pericolo della sua insufficienza (cfr. Cass. civ.
7.02.2024, n. 3462);
• la prospettazione dell'anteriorità o della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, ha conseguenze sull'intensità dell'elemento soggettivo richiesto, dovendosi nell'un caso allegare e provare meramente il dolo generico, cioè la mera consapevolezza del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, ossia la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ. 29.05.2013, n. 13446);
• qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, infatti, unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la consapevolezza, c.d. scientia damni, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, non essendo necessario alcun intento fraudolento (c.d. animus nocendi) (cfr. Cass. civ. 30.12.2014, n. 27546; Cass. civ. 5.07.2013, n. 16825); 1 “Il diverso principio, secondo cui è onere del curatore fallimentare, che agisca in revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 66 legge fal., provare anche la consistenza dei crediti ammessi al passivo, fa eccezione alla regola generale, sopra indicata, per ragioni connesse alla particolarità della fattispecie dell'azione revocatoria ex art. 66 legge fallim. Da un lato, infatti, tale azione viene esperita dal curatore, il quale rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore stesso fallito e, dall'altro, l'onere in questione, per il principio della vicinanza della prova, non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa”. pagina 8 di 11 • se l'atto dispositivo successivo all'insorgere del credito viene realizzato a titolo oneroso è necessario dimostrare un ulteriore requisito, ossia la consapevolezza in capo al terzo avente causa del debitore disponente di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, c.d. participatio fraudis;
• qualora, invece, l'atto dispositivo sia successivo all'origine del credito ma posto in essere a titolo gratuito, la c.d. partecipatio fraudis non è richiesta, essendo irrilevante la posizione del terzo (Cass. civ., n. 21808/2015; cfr. Cass. civ., n. 17867/2007);
• in particolare, qualora il fideiussore ponga in essere un atto di disposizione a titolo gratuito successivamente al credito sorto, la giurisprudenza ha precisato che: “prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della "scientia damni", cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore, e - trattandosi di atto non oneroso - senza che risulti neppure la consapevolezza del terzo;
d'altra parte, la verifica dell'eventus damni" deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore garantito” (Cass. civ., n.
22465/2006; cfr. C. App. Potenza, 10.12.2021, n. 787);
Applicando al caso in esame i principi sopra richiamati, il Tribunale ritiene che:
• è pacifica la natura di atto a titolo gratuito della donazione effettuata dalla sig.ra come CP_3 sopra meglio descritta;
• è provata la sussistenza dell'eventus damni, avendo il trasferimento modificato qualitativamente la consistenza patrimoniale della debitrice spogliandola di tutti i beni immobili, rendendo così, con alta probabilità, meno fruttuosa l'eventuale esecuzione per la pacifica maggiore volatilità del denaro rispetto al bene immobile;
• la debitrice, infatti, avrebbe dovuto dimostrare che l'atto dispositivo non ha arrecato alcun pregiudizio alle ragioni del creditore, essendo il patrimonio residuo perfettamente idoneo a garantire ugualmente il soddisfacimento del credito;
nel caso di specie, invece, la debitrice si è limitata ad asserire genericamente e in modo fallace che la fideiussione non costituirebbe titolo idoneo per procedere con l'azione revocatoria;
• è provata la sussistenza e l'anteriorità del credito, cristallizzato con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1351/2014 del 20.02.2014 (R.G. 1444/2014), non opposto e, pertanto, divenuto definitivo (cfr. doc. 6 fasc. attore), rispetto all'atto di donazione trascritto in data 26.06.2020 (cfr. doc. 5 fasc. attore); pagina 9 di 11 • è provata la sussistenza della scientia damni in capo alla debitrice, che, alla luce della documentazione prodotta, al momento della stipula dell'atto dispositivo era necessariamente a conoscenza del proprio debito, e, di conseguenza, dell'impatto inevitabile che tale atto di dismissione avrebbe generato sulla garanzia patrimoniale;
l'atto di donazione, infatti, è stato effettuato solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, alla procedura esecutiva immobiliare promossa dalla creditrice e all'iscrizione di ipoteca da parte di quest'ultima sui beni immobili dei debitori;
• trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito, non è necessaria la sussistenza della c.d. partecipatio fraudis in capo ai terzi aventi causa dalla debitrice disponente;
Per le considerazioni sopra svolte, la domanda di parte attrice deve essere accolta e pertanto:
l'atto di donazione trascritto il 26.06.2020 (cfr. doc. 5 fasc. attore) con cui la sig.ra ha trasferito ai CP_3 propri figli, e la nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, CP_4 _5 dei seguenti beni immobili:
A) in Comune di VIESTE, in via Gaetano Alarcon n. 25 (già via Albano), appartamento al piano secondo composto da due vani con cucina;
B) in Comune di VIESTE, in via Gaetano Alarcon n. 22 (già via Albano), locale ad uso autorimessa al piano terra, pertinenziale all'appartamento sopra descritto;
censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune, come segue:
- foglio 13 (tredici), mappale 420 (quattrocentoventi), subalterno 7 (sette), via Gaetano Alarcon n. 25,
p. 2, categoria A/4, classe 3, vani 5, superficie catastale totale mq. 81, totale escluse aree scoperte mq. 80, rendita catastale euro 322,79;
- foglio 13 (tredici), mappale 509 (cinquecentonove), subalterno 1 (uno), via Gaetano Alarcon n. 22,
p. 1, categoria C/6, classe 4, m.q. 22, superficie catastale totale mq. 133, rendita catastale euro
111,35;
va dichiarato inefficace nei confronti di . Parte_1
L'obbligo per il Conservatore di provvedere alla annotazione e/o trascrizione della sentenza discende ex lege dalla presente statuizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91, co. 1, c.p.c., e si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da Parte_1
contro e ogni diversa istanza,
[...] Controparte_3 CP_4 _5 eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:
- accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti di l'atto di Parte_1 donazione trascritto il 26.06.2020 con cui la sig.ra ha trasferito ai propri figli, CP_3 [...]
e la nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, dei seguenti CP_4 _5 beni immobili:
A) in Comune di VIESTE, in via Gaetano Alarcon n. 25 (già via Albano), appartamento al piano secondo composto da due vani con cucina;
B) in Comune di VIESTE, in via Gaetano Alarcon n. 22 (già via Albano), locale ad uso autorimessa al piano terra, pertinenziale all'appartamento sopra descritto;
censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune, come segue:
- foglio 13 (tredici), mappale 420 (quattrocentoventi), subalterno 7 (sette), via Gaetano Alarcon n. 25,
p. 2, categoria A/4, classe 3, vani 5, superficie catastale totale mq. 81, totale escluse aree scoperte mq. 80, rendita catastale euro 322,79;
- foglio 13 (tredici), mappale 509 (cinquecentonove), subalterno 1 (uno), via Gaetano Alarcon n. 22,
p. 1, categoria C/6, classe 4, m.q. 22, superficie catastale totale mq. 133, rendita catastale euro
111,35;
- condanna i convenuti , e al pagamento in solido tra Controparte_3 CP_4 _5 loro in favore di della somma di € 6.000,00 ciascuno Parte_1 Parte_1 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, se ed in quanto dovuta, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- ordina all'Agenzia del Territorio competente la trascrizione/annotazione della emananda sentenza.
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
Così deciso in Monza il 28.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Giovanetti
pagina 11 di 11