Decreto cautelare 30 aprile 2025
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00287/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00457/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 457 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Sammarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Carolillo e Carmelo Triulcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza in data -OMISSIS-, resa nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R.-OMISSIS-, e passata in giudicato in data -OMISSIS-, con cui è stato dichiarato il non luogo a procedere ex art. 554 ter comma 1 c.p.p.;
e per la dichiarazione di nullità della diffida di rimozione dell''impianto pubblicitario prot. n. -OMISSIS-del Comune di Cosenza e della comunicazione trasmessa a mezzo pec.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cosenza;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. TT CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-, espone quanto segue:
- a seguito di sopralluogo del Corpo di Polizia Municipale di Cosenza, veniva contestato alla -OMISSIS- l’abusiva installazione in via -OMISSIS- di un impianto pubblicitario di tipo LED, ritenendo erroneamente scaduta, in data -OMISSIS-, l'autorizzazione n.-OMISSIS-;
- ne seguiva un procedimento penale per abuso edilizio, che si concludeva con la sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato il -OMISSIS-, con la quale il Tribunale di Cosenza dichiarava il non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 554-ter c.p.p., avendo accertato che l'imputata fosse titolare di un permesso temporaneo (valido dal -OMISSIS-) e che la successiva permanenza dell'impianto fosse legittimata dal regime di proroghe introdotte per l'emergenza pandemica;
- nonostante la pronuncia poi passata in giudicato, il Comune di Cosenza, in data -OMISSIS-, notificava alla -OMISSIS- una diffida alla rimozione dell’impianto, riaffermandone l'abusività per carenza di autorizzazione.
2. Con il ricorso meglio specificato in epigrafe, la ricorrente agisce per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato il -OMISSIS-, deducendo la nullità della diffida per violazione ed elusione del comando giudiziale.
In particolare, sostiene che:
- l’amministrazione incorrerebbe in un manifesto errore di fatto e diritto, poiché l'autorizzazione n.-OMISSIS- è rimasta efficace fino al -OMISSIS- (ex art. 103, c. 2, D.L. n. 18/2020), come accertato con autorità di giudicato; tale statuizione priverebbe di base legale l'odierna sanzione, basata su un verbale (del -OMISSIS-) riferito a un periodo già “coperto” dalla valutazione di liceità del giudice penale;
- la diffida violerebbe l’art. 63 del PGIP (Piano Generale Impianti Pubblicitari) comunale, che impone la contestualità tra l’accertamento della violazione e l’ordine di rimozione, mentre, nel caso di specie, la diffida è stata disposta oltre due anni e mezzo dopo il sopralluogo che ha accertato l’abusività dell’installazione;
- la diffida sarebbe nulla, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., poiché l’accertamento dell'insussistenza degli abusi edilizi compiuto in sede penale non può essere arbitrariamente ignorato dall'amministrazione nell'esercizio del suo potere sanzionatorio.
3. Si è costituito il Comune di Cosenza secondo il quale:
- il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di un titolo azionabile: la sentenza penale di “non luogo a procedere”, non accertando la legittimità amministrativa sostanziale, non genererebbe alcun obbligo conformativo ex art. 112 c.p.a.;
- l’assoluzione penale non comporterebbe l’automatica legittimità dell’impianto, il quale, ai sensi dell’art. 23 del codice della strada, necessita di un’autorizzazione formale ed efficace, mai rilasciata dopo la scadenza del titolo temporaneo;
- le proroghe disposte durante il periodo dell’emergenza COVID avrebbero avuto natura meramente temporanea, non esonerando la società dall'onere di richiedere un rinnovo espresso: una volta spirato il termine del -OMISSIS-, l'impianto sarebbe divenuto sine titulo .
4. Con ordinanza -OMISSIS-, questo TAR respingeva la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
5. La decisione cautelare veniva appellata e confermata con ordinanza n. -OMISSIS- dal Consiglio di Stato, il quale rilevava che:
“ le proroghe fissate dalla legislazione emergenziale ID di cui all’art. 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27/2020, sono cessate il -OMISSIS- atteso che la richiamata disposizione ha disposto che tutti i titoli abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) conservavano validità per i novanta giorni successivi a detta cessazione;
la sentenza di assoluzione riguarda il periodo delle proroghe ID e non può esplicare effetti per il futuro, ossia per il periodo successivo al termine delle medesime;
pur se la diffida impugnata fa riferimento all’originario verbale di accertamento -OMISSIS- che ha dato origine al procedimento penale di cui sopra, la sentenza penale, per natura e contenuto, non può costituire la “base giudiziale” per l’attivazione del giudizio esecutivo;
rimane fermo che, in presenza delle necessarie condizioni, da accertare a cura dell’amministrazione, l’appellante, anche alla luce degli accertamenti svolti in sede penale, potrà richiedere il rilascio di un nuovo permesso necessario per il mantenimento dell’impianto pubblicitario ”.
6. In data 31 dicembre 2025, la ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nelle proprie tesi.
7. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
8. Il ricorso per ottemperanza è infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
9. In via pregiudiziale, occorre ribadire che il giudizio di ottemperanza volto a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario (art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.) attribuisce al giudice amministrativo un potere strettamente vincolato al perimetro del dispositivo e della ratio decidendi della sentenza azionata. A differenza dell'ottemperanza di decisioni amministrative, in questa sede il Collegio non può integrare, precisare o estendere il comando giudiziale, dovendo limitarsi a verificare se l'amministrazione abbia violato un obbligo di fare, non fare o dare esplicitamente sancito nel giudicato.
Nel caso di specie, la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Cosenza ha natura di pronuncia di “non luogo a procedere” ex art. 554-ter c.p.p. Tale decisione, per sua natura e contenuto, ha una finalità meramente “liberatoria” rispetto a una contestazione di reato e non contiene alcun accertamento positivo circa la spettanza definitiva di un titolo abilitativo, né impone al Comune un obbligo di “non facere” (ovvero di astenersi permanentemente dalla rimozione dell'impianto).
10. Ciò detto, la tesi della ricorrente, secondo cui il giudicato penale avrebbe “cristallizzato” la legittimità dell'impianto, non può essere accolta.
È vero che il giudice penale ha valorizzato la sussistenza delle proroghe ex lege di cui all’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, ma occorre rilevare – in aderenza a quanto già statuito dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare (cfr. citata ordinanza n. 3026/2025) – che tali benefici normativi sono definitivamente cessati il -OMISSIS-.
Ne consegue che la sentenza penale, pur giustificando la condotta del privato sotto il profilo della responsabilità penale per il periodo coperto dall'emergenza (fino a giugno 2022), non può esplicare effetti per il futuro.
In altri termini, essa non può costituire la “base giudiziale” per paralizzare l’attuale potere repressivo dell’amministrazione, esercitato legittimamente a fronte della permanenza di un manufatto pubblicitario ormai privo di un titolo valido per il periodo successivo al termine delle proroghe legali.
11. Non coglie nel segno neanche la dedotta mancanza di contestualità tra l’accertamento della violazione e l’ordine di rimozione.
Infatti, sebbene la diffida faccia riferimento all’originario verbale di accertamento del 2022, la sua legittimità riposa sulla constatazione oggettiva della carenza di un titolo autorizzativo vigente al momento dell'adozione dell'atto sanzionatorio.
L’assoluzione dal reato di abuso edilizio non implica, di per sé, la legittimità amministrativa dell’installazione in via permanente. L'occupazione di suolo pubblico e l'esposizione pubblicitaria sono attività sottoposte a regimi autorizzatori temporanei e rinnovabili su istanza di parte; in assenza di un formale provvedimento di rinnovo, l'impianto rientra nella categoria delle opere sine titulo .
Tuttavia, come rilevato dal Consiglio di Stato, rimane fermo che la ricorrente potrà richiedere il rilascio di un nuovo permesso, la cui concessione resta subordinata alla verifica delle condizioni di legge da parte degli uffici comunali, nell'esercizio delle proprie competenze tecniche e discrezionali.
12. In conclusione, il ricorso per l’ottemperanza va respinto, essendo infondato per le ragioni esposte.
13. Quanto alle spese di lite, sussistono giustificati motivi, legati alla peculiarità della vicenda, per disporne la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso per l'ottemperanza, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
TT CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT CH | VO RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.