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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 928/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7146/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Di Napoli Isola 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062217285000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 897/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Il rappr/te si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la cartella di pagamento n. 07120250062217285000 notificata in data 07.4.2025 dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, per conto dell'Ente impositore Regione Campania, per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019 relativamente a due diversi veicoli, dell'importo complessivo di € 480,87 ed emessa sulla scorta dei prodromici Avviso di accertamento n. 964230690176 e n. 964121543049 asseritamente notificati in data 21.11.2022.
Parte ricorrente lamenta: 1) nullità/inesistenza della cartella impugnata per mancata compilazione della relata di notifica;
2) prescrizione del diritto a riscuotere la somma;
3) nullità della cartella esattoriale per vizi formali della stessa (mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente); 4) nullità della cartella per omessa preventiva notifica dell'avviso di pagamento. Ha così concluso: nel merito annullare il ruolo, per avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere la somma ingiunta;
dichiarare, altresì, la nullità e/o inesistenza delle cartelle relative al contenuto del ruolo medesimo per mancata compilazione della relata di notifica;
in subordine dichiarare la illegittimità e nullità dello stesso, per tutte le motivazioni innanzi esposte;
per l'effetto condannare la Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella qualità di Agente della Riscossione, in p.l.r.p.t. nonche' Regione Campania in p.l.r.p.t. al risarcimento del danno morale da valutare in via equitativa.
In data 20.5.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'Ente della Riscossione in riferimento al merito della pretesa, alla mancata notifica degli atti prodromici e alla prescrizione maturata prima della consegna del ruolo. Ha così concluso: 1) preliminarmente dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate - Riscossione con conseguente estromissione dal presente giudizio;
2) rigettare il ricorso e la domanda formulata in quanto infondati in fatto ed in diritto ed inammissibili ed in ogni caso tenere indenne Agenzia delle Entrate -
Riscossione da qualsiasi condanna;
3) nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità di Agenzia delle Entrate Riscossione. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre ad accessori come per legge
Con ordinanza del 17.9.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
Non si è costituito l'Ente impositore Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, rileva il giudice che a seguito di Cass. SSUU 16412/07 è andato consolidandosi l'indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario. A seguito di modifica normativa, inoltre, l'art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992 stabilisce ora che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
L'eccezione va quindi disattesa. Nel merito, il ricorso è fondato.
Occorre premettere che in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V,
18 gennaio 2018 n. 1144). La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è infatti assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto
- o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità -interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione." (Vedi Cass. Sez. Un n. 16412 del 2007, e conformi Cass. n. 1532 del 2012; n. 9762 del 2014; n.
10528 del 2017; n. 8295 del 2018).
Tanto premesso, osserva il giudice che a fronte della specifica eccezione sollevata dal contribuente circa la omessa notifica degli atti prodromici, spettava alle parti resistenti, ovvero alla concessionaria intimata e all'Ente impositore, produrre i predetti atti e le relative notifiche.
Nel caso di specie, l'Ente impositore non si è costituito, né le parti convenute hanno assolto al proprio onere di produzione del prodromico Avviso e della relativa tempestiva notifica.
Il ricorso va quindi accolto e il provvedimento impugnato conseguentemente annullato.
Quanto alle spese, osserva il giudice che in tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017) (Rv. 643486 - 01).
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 280,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7146/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Di Napoli Isola 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062217285000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 897/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Il rappr/te si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la cartella di pagamento n. 07120250062217285000 notificata in data 07.4.2025 dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, per conto dell'Ente impositore Regione Campania, per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019 relativamente a due diversi veicoli, dell'importo complessivo di € 480,87 ed emessa sulla scorta dei prodromici Avviso di accertamento n. 964230690176 e n. 964121543049 asseritamente notificati in data 21.11.2022.
Parte ricorrente lamenta: 1) nullità/inesistenza della cartella impugnata per mancata compilazione della relata di notifica;
2) prescrizione del diritto a riscuotere la somma;
3) nullità della cartella esattoriale per vizi formali della stessa (mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente); 4) nullità della cartella per omessa preventiva notifica dell'avviso di pagamento. Ha così concluso: nel merito annullare il ruolo, per avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere la somma ingiunta;
dichiarare, altresì, la nullità e/o inesistenza delle cartelle relative al contenuto del ruolo medesimo per mancata compilazione della relata di notifica;
in subordine dichiarare la illegittimità e nullità dello stesso, per tutte le motivazioni innanzi esposte;
per l'effetto condannare la Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella qualità di Agente della Riscossione, in p.l.r.p.t. nonche' Regione Campania in p.l.r.p.t. al risarcimento del danno morale da valutare in via equitativa.
In data 20.5.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'Ente della Riscossione in riferimento al merito della pretesa, alla mancata notifica degli atti prodromici e alla prescrizione maturata prima della consegna del ruolo. Ha così concluso: 1) preliminarmente dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate - Riscossione con conseguente estromissione dal presente giudizio;
2) rigettare il ricorso e la domanda formulata in quanto infondati in fatto ed in diritto ed inammissibili ed in ogni caso tenere indenne Agenzia delle Entrate -
Riscossione da qualsiasi condanna;
3) nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità di Agenzia delle Entrate Riscossione. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre ad accessori come per legge
Con ordinanza del 17.9.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
Non si è costituito l'Ente impositore Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, rileva il giudice che a seguito di Cass. SSUU 16412/07 è andato consolidandosi l'indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario. A seguito di modifica normativa, inoltre, l'art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992 stabilisce ora che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
L'eccezione va quindi disattesa. Nel merito, il ricorso è fondato.
Occorre premettere che in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V,
18 gennaio 2018 n. 1144). La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è infatti assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto
- o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità -interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione." (Vedi Cass. Sez. Un n. 16412 del 2007, e conformi Cass. n. 1532 del 2012; n. 9762 del 2014; n.
10528 del 2017; n. 8295 del 2018).
Tanto premesso, osserva il giudice che a fronte della specifica eccezione sollevata dal contribuente circa la omessa notifica degli atti prodromici, spettava alle parti resistenti, ovvero alla concessionaria intimata e all'Ente impositore, produrre i predetti atti e le relative notifiche.
Nel caso di specie, l'Ente impositore non si è costituito, né le parti convenute hanno assolto al proprio onere di produzione del prodromico Avviso e della relativa tempestiva notifica.
Il ricorso va quindi accolto e il provvedimento impugnato conseguentemente annullato.
Quanto alle spese, osserva il giudice che in tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017) (Rv. 643486 - 01).
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 280,00 oltre accessori di legge, se dovuti.