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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1597/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 10 luglio 2025, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1597/2019
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Vaiano Patrizio, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola (NA) alla Via San Gennaro n. 4 bis;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata ex Controparte_1 art. 286 D.LGS. N. 209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzie per le
Vittime della Strada”, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti depositata con la comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Alfredo Crescenzo unitamente al quale ha eletto domicilio in
Casamarciano alla via Sandro Pertini n. 3 presso lo studio dell'Avv. Carmelina Mascolo;
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 4385/2018.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo
1. In data 07.10.2015, alle ore 18.30 circa, in Cicciano (NA) alla Via A. De Luca, – Parte_1 mentre transitava a bordo della propria bicicletta con direzione Cicciano centro – giunto all'intersezione con via A. Diaz venne urtato alla ruota anteriore lato destro dal paraurti anteriore
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sinistro di un'autovettura di colore scuro che poi si allontanava senza fermarsi rendendo impossibile l'identificazione.
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, evocò in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Nola, la , quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1 sinistri a carico del “Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada” chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti per effetto del detto sinistro nei limiti di euro
20.000.
A sostegno della domanda espose: che il veicolo investitore - proveniente da Via A. Diaz con direzione via De Luca – transitava ad alta velocità non arrestando la propria marcia allo stop e non concedendo la precedenza al ciclista;
che per effetto dell'impatto il ciclista era rovinato a terra sul lato sinistro e aveva riportato lesioni fisiche con successivo trasporto, il giorno seguente all'accaduto, presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Nola;
di aver depositato denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Nola.
1.2 La , nella qualità, nel costituirsi in primo grado eccepì, preliminarmente, la Controparte_1 nullità dell'atto introduttivo nonché l'inammissibilità, e improponibilità della domanda. Nel merito contestò la fondatezza della pretesa nell'an e nel quantum,
1.3 Espletata la prova testimoniale e disposta CTU medico legale sulla persona di Parte_1 con sentenza n. 4385/2018 il Giudice di Pace di Nola – declinata la proponibilità della domanda e ritenuta provata la legittimazione attiva e passiva – rigettò nel merito la domanda ritenendola non sufficientemente provata e ritenendo non sussistente il nesso di causa tra le lesioni lamentate e l'evento dedotto in lite. Condannò parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della
, nonché al pagamento delle spese di CTU. Controparte_1
2. Avverso tali statuizioni ha interposto appello censurando la pronuncia di prime Parte_1 cure – per errata valutazione delle risultanze istruttorie e violazione dell'art. 2697 c.c.- nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere di provare la fondatezza della pretesa risarcitoria, nonché per mancata motivazione sulle risultanze della espletata CTU nella parte in cui ha escluso la sussistenza del nesso di causa tra le lesioni e il sinistro. Ha chiesto pertanto, previa riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellata– tenuto conto delle risultanze della CTU svolta in primo grado – al pagamento della somma complessiva di euro 11.290,94 per danno biologico, danno morale e spese mediche sostenute e al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione.
3. Si è costituita in giudizio la , nella qualità di impresa designata per la Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada”, eccependo
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l'inammissibilità dell'appello, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.2.2021 poi differita per i medesimi incombenti dapprima al 22.10.2021, poi al 7.2.2023, poi al 25.2.2025. Indi,
è pervenuta per detta udienza del 25.2.2025 allo scrivente magistrato, a seguito di ricostituzione del ruolo, ed è stata rinviata in prosieguo precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc. all'udienza odierna all'esito della quale viene decisa come da presente sentenza
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va dato atto che devono ritenersi coperte da giudicato le affermazioni contenute nella sentenza appellata relative alla proponibilità della domanda risarcitoria formulata e alla legittimazione processuale delle parti, in quanto non oggetto di specifica censura.
2. Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha rigettato la domanda per avere ritenuto non assolto l'onere, gravante sul danneggiato, di provare la fondatezza della pretesa azionata.
Va pertanto disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata.
3. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
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Il giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria svolta e dell'espletata CTU - dopo aver affermato la proponibilità della domanda e riconosciuto la legittimazione processuale delle parti coinvolte in lite
(statuizioni, come detto, coperte da giudicato) - ha rigettato la domanda ritendo non assolto l'onere probatorio da parte del presunto danneggiato sull'assunto che la deposizione resa dal teste escusso in primo grado sarebbe inattendibile – non essendo il nominativo del medesimo indicato né nella querela presentata, né nell'atto di citazione – e contraddittoria rispetto alla dinamica del sinistro come indicata nella denuncia querela.
3.1 Giova, in diritto, premettere che, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'intervento del detto Fondo di garanzia al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato o scoperto di assicurazione, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 3, 21.06.2012, n. 10323; in senso conforme, già Cass. civ., 19.09.1992, n. 10762; Cass. civ., 8.03.1990, n. 1860; Cass. civ.,
7.02.1989, n. 775; Cass. civ., 1.08.1987, n. 6672; Cass. civ., 10.04.1986, n. 2514) o era sprovvisto di assicurazione (in tal senso Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n.26908).
La speciale procedura risarcitoria prevista dagli artt. 283 e ss. del D. lgs. n. 209/2005 - nata dalla necessità sociale di non lasciare prive di risarcimento le vittime di incidenti stradali nelle specifiche ipotesi contemplate nei menzionati articoli, fra cui quelle da sinistro causato da veicolo non identificato - non importa, difatti, alcuna deroga all'ordinario regime probatorio che onera colui che agisce della prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e delle sue modalità, della sua derivazione causale dal comportamento colposo del conducente dell'altro veicolo e delle conseguenze lesive subite. La disciplina in esame si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquilana in tema di circolazione dei veicoli, lasciandola immutata, anche per quanto attiene alla prova di siffatta responsabilità, sicché l'obbligo del Fondo di risarcire i danni derivati da sinistro, cagionato da veicolo rimasto sconosciuto o sprovvisto di assicurazione, può essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. civ. 3237/1995).
L'attore, pertanto, è tenuto a provare: il fatto storico dell'incidente, la condotta dolosa o colposa del
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conducente, il nesso eziologico tra i danni riportati e l'evento, nonché l'eventuale circostanza che il veicolo danneggiante sia rimasto sconosciuto o che era privo di assicurazione.
3.2 Ciò posto, è da ritenersi che – diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata - l'attore abbia adempiuto al proprio onere probatorio così come sopra delimitato, essendo stati dimostrati, all'esito dell'istruttoria, sia il verificarsi del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione, sia la dinamica dello stesso, sia il nesso di causa tra le lesioni subite e il sinistro occorso.
Inoltre, come detto, è emersa la prova che l'autovettura coinvolta nel sinistro non si è fermata dopo l'impatto rendendone impossibile l'identificazione.
Ad avviso del giudicante, infatti, alla luce del riesame dell'istruttoria svolta in primo grado, è da ritenersi provata la prospettazione fattuale indicata dall'istante nel primo grado di giudizio che è stata confermata dalla prova testi espletata.
Difatti l'unico teste escusso in primo grado, indifferente ai fatti di causa, ha Controparte_2 dichiarato di aver assistito al sinistro confermandone le circostanze di tempo e di luogo come descritte dall'attuale appellante.
In merito alla dinamica del sinistro, nel riferirla in maniera lineare, ha ricostruito: di trovarsi a piedi sul luogo del sinistro e di aver visto l'attore a bordo di una bicicletta che - mentre transitava mantenendo la destra della strada che percorreva costeggiando Via Diaz – era stato urtato alla ruota anteriore lato destro dal paraurti anteriore sinistro di un'autovettura di tipo utilitaria di colore scuro, il cui conducente, provenendo da Via Diaz, nell'immettersi improvvisamente su Via De Luca, non aveva arrestato la propria marcia in prossimità dello stop ivi presente e non aveva concesso la dovuta precedenza al detto ciclista;
che in seguito all'impatto il ciclista era rovinato a terra sul proprio lato sinistro;
di trovarsi a circa 5 metri dal punto dell'impatto e di essersi avvicinato per soccorrere il ciclista che lamentava dolori alla spalla, all'anca sinistra e al dito destro, e perdeva sangue dal sopracciglio sinistro;
che il conducente dell'autovettura utilitaria si era allontanato senza fermarsi e senza prestare soccorso, rapidamente dileguandosi nella curva poco più in avanti, e non rendendo possibile la visione della targa e l'identificazione; di aver lasciato le proprie generalità a che si era fatto accompagnare a casa da familiari accorsi sul posto. Parte_1
Tale deposizione testimoniale risulta sufficientemente circostanziata ed attendibile avendo il teste riferito particolari che consentono di affermare, con ragionevole certezza, che l'incidente si sia verificato e proprio con le modalità raccontate, e avendo anche fornito informazioni sulle lesioni subite dal danneggiato (almeno quelle esterne e visibili) nell'immediatezza dell'incidente.
Le dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado appaiono, dunque, idonee a comprovare l'investimento dell'appellante in qualità di ciclista ad opera di un autoveicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.
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Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado che - diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata che, peraltro, ha erroneamente qualificato tale teste con il nome dell'attore anziché con Parte_1 quello di – è indicato come testimone presente al fatto già nell'atto di querela Controparte_2 depositato presso la Stazione dei Carabinieri di Cicciano (Napoli) in data 26 Ottobre 2015.
Nè tantomeno è riscontrabile una contraddittorietà tra la dinamica dei fatti come descritta nell'atto di querela e quella riportata nell'atto di citazione e confermata dal teste escusso, in quanto è sempre descritto un impatto sul lato destro che ha comportato la caduta del ciclista sul lato sinistro.
Del resto, la deposizione resa da teste escusso in relazione alla dinamica del sinistro, ha trovato conferma anche nelle ulteriori risultanze istruttorie.
A conforto di tale ricostruzione milita, infatti, il certificato di accettazione del pronto soccorso del
Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà di Nola, nel quale viene indicato che l'infortunato ha riferito un investimento automobilistico - avvenuto in data 7.10.025 alle ore 18.30 circa - mentre era in bicicletta e la successiva omissione di soccorso e dal quale si evince che l'attuale appellante presentava contusioni alla spalla e all'anca sinistra, una frattura della falange ungueale del dito della mano destra e un taglio al sopracciglio sinistro.
Ed ancora la CTU medico legale affidata in corso di causa al dr. - le cui conclusioni Per_1 questo Tribunale intende far proprie siccome immuni da vizi logici e congruamente motivate - ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le lesioni riportate da e la dinamica Parte_1 dell'evento dannoso, quale emergente dagli atti.
3.3 Ebbene, a fronte di tale compendio istruttorio, è da ritenersi provato che la responsabilità del sinistro verificatosi in Cicciano (NA), il 07.10.2015, alle ore 18:30 circa, alla Via A. De Luca sia da attribuirsi in via esclusiva al conducente dell'autovettura rimasta non identificata.
Basta a tal fine osservare come l'autovettura in questione proveniente da Via Diaz, si è immessa su
Via De Luca senza rispettare il segnale di stop e senza dare la precedenza al ciclista impattandolo.
A tal proposito, giova sottolineare come, in tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti, di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura nel caso in cui non risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità esclusiva di ciascuno, mentre tale presunzione non opera allorquando l'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stato positivamente determinato (Cass.
Civ., Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14834), accertamento che, nel caso di specie, sussiste, come diffusamente illustrato.
Ed invero, secondo il costante insegnamento del supremo organo di nomofilachia “In tema di circolazione stradale, la presunzione del concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, di cui
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al comma 2 dell'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria” (Cassazione civile sez. VI, sentenza n. 6483 del 14.03.2013).
Così, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 22/04/2009, n. 9550; Cass. 27/04/2011, n. 9425; Cass.
07/06/2011, n. 12277).
Ciò posto, deve essere richiamato in diritto, il principio pacifico secondo il quale “il segnale di
"stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054
c.c., comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità; detta presunzione, infatti, è logicamente
e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro da parte del giudice e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (v. Cass. 30993/2018, 4055/2009 e 15434/2004).
Sul punto va osservato che l'art. 145 de Codice della strada impone (al comma 1) ai conducenti, approssimandosi ad un'intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. La stessa norma codicistica (al comma 5) fa rigoroso obbligo agli stessi conducenti ("sono tenuti") di fermarsi in corrispondenza della striscia d'arresto prima d'immettersi nell'intersezione allorché la relativa prescrizione sia stabilita dall'Autorità competente ovvero sia resa nota con apposito segnale.
La norma anzidetta, in altri termini, richiede che il conducente adoperi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza onde evitare collisione tra veicoli.
Ciò significa, come è stato giustamente sostenuto in passato (Cass., sez. III, 12.1.1973, n. 106), che il segnale di "stop" ad un incrocio stradale non comporta solo l'obbligo dell'arresto, ma anche quello successivo - una volta ripresa la marcia - di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra.
Infatti, secondo una condivisibile giurisprudenza di merito (Trib. Salerno, 10.2.1994, in Giur.
Merito, 1994, 617, nonché Tribunale Bari sez. III, 07/11/2019, n.4136), a differenza dell'obbligo
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imposto al conducente che s'immette nel flusso di circolazione, di dare la precedenza alle autovetture in transito o dell'obbligo di dare la precedenza, in area d'incrocio, alle vetture provenienti da destra, quello derivante dal segnale di "stop" ha contenuto esteso all'arresto del veicolo, che ha un significato preciso: la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto. Il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia, ha dunque l'obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra (in tal senso ex plurimus Cass., n,
4055/2009). Infatti l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di "stop" in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di CP_ passare con precedenza (cfr. Cass. Pen. 24.02.1984, Canini;
Cass. Pen. 28.11.1988, Lo;
Cass.
Pen. 21.03.1986, Armoni;
Cass. Pen. 10.12.1985, . CP_4
In applicazione di tali consolidati e condivisibili principi, appare evidente che, nel caso di specie, alla luce di quanto innanzi esaminato in ordine alle risultanze processuali, debba concludersi per il superamento della presunzione di pari responsabilità dei conducenti di cui all'art. 2054 c.c., atteso che vi è prova della esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo rimasto non identificato ove si consideri che risulta provato che il detto conducente non ha rispettato il segnale di stop e ha investito il ciclista, il quale nulla poté fare per evitare l'impatto con il predetto mezzo.
Pertanto – in accoglimento del proposto appello e in riforma della gravata sentenza - affermata la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro per cui è causa, la , nella qualità di impresa designata, va Controparte_5 condannata al risarcimento dei danni subiti da in conseguenza delle lesioni riportate Parte_1
a causa del sinistro del 7.10.2015.
3.4 In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, ha chiesto il ristoro delle lesioni Parte_1 personali riportate in occasione del sinistro per cui è causa in relazione alle quali vi è in atti documentazione medica (verbale di pronto soccorso, certificazione medica) che attesta una lesione di natura contusiva fratturativa a carico della spalla sinistra e del polso e della mano destra.
Inoltre, a seguito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, affidata alle cure del dott. – che questo giudice fa propria perché adeguatamente Persona_2 motivata ed immune da vizi logici e scientifici, condividendone le conclusioni in quanto fondate su retti criteri tecnici e congruamente motivate - è rimasto accertato che l'attore/appellante in
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conseguenza del sinistro per cui è causa, riportò postumi invalidanti.
Secondo la condivisibile CTU svolta in primo grado, dunque, lesioni subite dall'attuale appellante hanno determinato postumi risarcibili, in termini di danno biologico, nella misura del 6%.
L'inabilità temporanea derivante dal fatto lesivo in questione è stata inoltre correttamente quantificata dal ctu nella misura di 30 giorni di invalidità temporanea assoluta e di 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.
Circa la quantificazione del danno, secondo il più recente insegnamento delle Sezioni Unite Cass.
SU 11 novembre 2008, n. 26972, occorre procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Secondo il richiamato indirizzo della Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per “personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella.
Nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micropermanenti di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo.
Nei casi in cui è la legge a dettare i criteri di liquidazione del danno alla persona (artt. 138 e 139 cod. ass.), essa detta anche i criteri in base ai quali è possibile personalizzare il risarcimento.
In particolare, nel caso di danni che abbiano prodotto postumi permanenti non superiori al 9% - come nella fattispecie de quo- l'art. 139, comma 3, cod. ass., stabilisce che l'ammontare del danno biologico, risultante dall'applicazione automatica dei criteri legali, “può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Nel caso di specie, in considerazione della complessiva incidenza del fatto sulla persona ed in
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assenza di evidenziate peculiari circostanze, non sussistono i presupposti per incrementare ulteriormente tale importo standardizzato.
Peraltro, la più recente giurisprudenza, pur riconoscendo la considerazione del danno morale nell'ambito delle lesioni cosiddette micropermanenti, ha precisato che il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare
(Cassazione civile, sez. III 18 aprile 2019 n. 10816; Cass. civile, Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513;
Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339).
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (59 anni, essendo nato il
30.10.1955), dell'entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate – aggiornate all'attualità - deve liquidarsi in favore dell'attuale appellante:
- € 2.209,60 per invalidità temporanea;
- € 7.295,16 per danno non patrimoniale, ragguagliato ad una percentuale del 6%.
Il complessivo importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico ammonta pertanto, all'attualità, ad € 9.504,76.
Relativamente al danno emergente, costituito dalle spese mediche sostenute, esso, sulla scorta della documentazione in atti e della valutazione espressa dal CTU, può quantificarsi nella misura di euro
37,62.
Sommando le singole voci di danno, il pregiudizio patito dall'attore in conseguenza delle lesioni ascende complessivamente ad euro 9.542,38 (euro 9.504,76 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 37,62 a titolo di spese mediche).
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre
1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del
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fatto (7.10.2015) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma di € 9.542,38 devalutata alla data del sinistro e pari ad € 7.879,75 di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, per euro 2.691,44.
Sulla scorta di tali parametri, il credito complessivo, a titolo di risarcimento del danno, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi, ammonta ad euro 10.571,19. Sulla somma così liquidata per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
3.5 Donde, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza gravata, la
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nella qualità di impresa designata, va condannata al pagamento in favore di Controparte_6 dell'importo di euro 10.571,19, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione Parte_1 della presente pronuncia fino al soddisfo.
4.1 All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del
01/06/2016; n. 19122 del 28/09/2015).
Che il giudice d'appello debba liquidare le spese tanto del primo, quanto del secondo grado di giudizio, in base "all'esito complessivo" della lite vuol dire che egli, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), deve prendere in considerazione non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Conseguentemente, stante l'accoglimento della domanda, secondo il principio della soccombenza le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della
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, nella qualità, e la relativa liquidazione viene operata, in difetto del deposito di Controparte_6 specifica notula, come in dispositivo, determinata per il primo grado in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, vigenti al momento della pronuncia di primo grado, per i giudizi innanzi al giudice di pace di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (così individuato in base all'importo in concreto riconosciuto), e per il secondo grado in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale e valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019
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e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
Il tutto con attribuzione al procuratore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
4.2 Vanno poi poste sempre a carico della , nella qualità, le spese Controparte_6 della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado come liquidate in corso di giudizio, con diritto della parte anticipante a ripetere quanto a tale titolo eventualmente versato.
4.3 L'accoglimento dell'appello esclude la sussistenza delle condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 4385/2018, così Parte_1 provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza appellata, accerta l'esclusiva responsabilità del conducente dall'autoveicolo rimasto non identificato, nella causazione del sinistro verificatosi in data 7.10.2015;
2. condanna la nella qualità di impresa designata per la Controparte_6
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'appellante a Parte_1 titolo di risarcimento del danno della somma complessiva di euro 10.571,19, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
3. condanna la nella qualità di impresa designata per la Controparte_6
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore del difensore antistatario di parte appellante, avv. Patrizio Vaiano, le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida quanto al primo grado di giudizio, nell'importo di euro 53,71 per esborsi ed euro 1.990,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, e quanto al presente grado di giudizio, in euro 27,00 per esborsi (stante l'omesso versamento del contributo unificato) ed euro
2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
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4. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate nel corso del giudizio di primo grado, a definitivo carico della nella qualità, in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., che condanna al rimborso in favore della parte appellante di quanto quest'ultima documenti di aver anticipato a tale titolo.
Così deciso in Nola, il 10.07.2025.
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
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